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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16951/2025
TRA
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per essuno compare sino ad ore 10.25. Parte_1
Per l'avv. DIMAGLI. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita il procuratore della parte opposta a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTARANO Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliata in VIA DELLE FORNACI, 61/A 04022 FONDI, presso il difensore avv. CANTARANO TOMMASO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLACCHINI PAOLA e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO C.F._1
N. 24 MILANO;
, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta ha concluso come in atti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento di € 5.344,30, oltre interessi e spese di procedura, nonché la riconsegna dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione stipulati con l'odierna opposta Controparte_1
La difesa di non contestava l'esistenza dei rapporti contrattuali con CP_2 [...]
né il quantum del credito fatto valere nei suoi confronti, limitandosi a porre a CP_1 fondamento dell'opposizione l'asserita “nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. per emissione dello stesso sulla base di un mero contratto di locazione – mancanza degli estratti autentici delle fatture commerciali – mancanza dei file originali xml estratti Contr dallo , il mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa creditoria da parte dell'opposta e la violazione da parte di quest'ultima dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La difesa di non ha contestato né l'esistenza dei rapporti di locazione Parte_1
intercorsi con né l'avvenuta consegna dei beni oggetti dei contratti, Controparte_1 acquistati da presso il fornitore – circostanze, peraltro, documentalmente dimostrate CP_1
(cfr. docc. 1,2,5 e 6 fascicolo monitorio) - né il quantum del credito fatto valere, motivo per cui devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
Quanto alle eccezioni svolte dall'opponente per paralizzare la pretesa creditoria e l'obbligo di riconsegna, esse sono destituite di ogni fondamento, considerato:
- che ha provveduto – a differenza di quanto erroneamente sostenuto CP_1
dall'odierna opponente – al deposito delle fatture trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'
[...]
in formato XML e p7m (cfr. doc.10 All.D); CP_4
- quanto al mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa creditoria da parte dell'opposta, che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova
3 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”1: ha, dunque, assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio a mezzo della produzione dei contratti di locazione e dei rapporti di consegna ed installazione, gravando al contrario sull'opponente l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al pagamento delle fatture e di aver riconsegnato i beni, onere che tuttavia non è stato assolto;
- quanto alla violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., la difesa di non ha nemmeno allegato in cosa sia consistita Parte_1 tale violazione.
A ciò si aggiunga che la difesa di ha omesso di depositare le memorie ex art. Parte_1
171bis c.p.c. e persino di presenziare all'odierna udienza.
L'opposizione va, pertanto, respinta e il decreto ingiuntivo n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
55/2014.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma
III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura
4 malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di
Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di proporre una opposizione non volta a contestare la fondatezza del credito, di non depositare le memorie 171bis c.p.c. e di non presenziare all'odierna udienza, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo liquidandolo in un quinto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025 emesso dal Tribunale di
Milano, che diviene definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna a rifondere alla le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
4. condanna a pagare alla la somma di € 680,00 ex art. 96 Parte_1 Controparte_1 comma III c.p.c.
5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007.
SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16951/2025
TRA
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per essuno compare sino ad ore 10.25. Parte_1
Per l'avv. DIMAGLI. Controparte_1
E' presente per la pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita il procuratore della parte opposta a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CANTARANO Parte_1 P.IVA_1
TOMMASO, elettivamente domiciliata in VIA DELLE FORNACI, 61/A 04022 FONDI, presso il difensore avv. CANTARANO TOMMASO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLACCHINI PAOLA e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ) VIA QUADRONNO C.F._1
N. 24 MILANO;
, elettivamente domiciliata in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv. POLACCHINI PAOLA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta ha concluso come in atti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025, con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto il pagamento di € 5.344,30, oltre interessi e spese di procedura, nonché la riconsegna dei beni mobili oggetto dei contratti di locazione stipulati con l'odierna opposta Controparte_1
La difesa di non contestava l'esistenza dei rapporti contrattuali con CP_2 [...]
né il quantum del credito fatto valere nei suoi confronti, limitandosi a porre a CP_1 fondamento dell'opposizione l'asserita “nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. per emissione dello stesso sulla base di un mero contratto di locazione – mancanza degli estratti autentici delle fatture commerciali – mancanza dei file originali xml estratti Contr dallo , il mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa creditoria da parte dell'opposta e la violazione da parte di quest'ultima dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa, all'esito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
La difesa di non ha contestato né l'esistenza dei rapporti di locazione Parte_1
intercorsi con né l'avvenuta consegna dei beni oggetti dei contratti, Controparte_1 acquistati da presso il fornitore – circostanze, peraltro, documentalmente dimostrate CP_1
(cfr. docc. 1,2,5 e 6 fascicolo monitorio) - né il quantum del credito fatto valere, motivo per cui devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
Quanto alle eccezioni svolte dall'opponente per paralizzare la pretesa creditoria e l'obbligo di riconsegna, esse sono destituite di ogni fondamento, considerato:
- che ha provveduto – a differenza di quanto erroneamente sostenuto CP_1
dall'odierna opponente – al deposito delle fatture trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'
[...]
in formato XML e p7m (cfr. doc.10 All.D); CP_4
- quanto al mancato assolvimento dell'onere della prova della pretesa creditoria da parte dell'opposta, che la Cassazione ha più volte affermato che “in tema di prova
3 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”1: ha, dunque, assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio a mezzo della produzione dei contratti di locazione e dei rapporti di consegna ed installazione, gravando al contrario sull'opponente l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto al pagamento delle fatture e di aver riconsegnato i beni, onere che tuttavia non è stato assolto;
- quanto alla violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c., la difesa di non ha nemmeno allegato in cosa sia consistita Parte_1 tale violazione.
A ciò si aggiunga che la difesa di ha omesso di depositare le memorie ex art. Parte_1
171bis c.p.c. e persino di presenziare all'odierna udienza.
L'opposizione va, pertanto, respinta e il decreto ingiuntivo n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M.
55/2014.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma
III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura
4 malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di
Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di proporre una opposizione non volta a contestare la fondatezza del credito, di non depositare le memorie 171bis c.p.c. e di non presenziare all'odierna udienza, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo liquidandolo in un quinto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 4241/2025 - R.G. 2952/2025 emesso dal Tribunale di
Milano, che diviene definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3. condanna a rifondere alla le spese di lite sostenute per Parte_1 Controparte_1 il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre a c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
4. condanna a pagare alla la somma di € 680,00 ex art. 96 Parte_1 Controparte_1 comma III c.p.c.
5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1743 del
26/01/2007.