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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE VIRGILIS MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter
D.lgs. 150/2011
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 3/4/2023, il ricorrente, ha impugnato i provvedimenti emessi dalla Questura Parte_1 di entrambi notificati al ricorrente il 24/3/2023, con i quali era CP_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda da lui avanzata il 2/12/2022 di rinnovo del permesso di soggiorno (provvedimento adottato il 23/3/2023),
Pagina 1 anche sul presupposto del riconoscimento della protezione speciale, ed era altresì rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro da lui avanzata il 15/9/2021 (provvedimento recante la data del
10/1/2022).
2.Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha esposto di aver fatto ingresso in Italia il 22/8/2015, con la moglie e i due figli piccoli (uno nato nel 2013 e l'altro nel febbraio 2015), dopo essere espatriato e aver trascorso due mesi in
Libia.
Giunti in Italia, entrambi i coniugi fecero domanda di protezione Con internazionale e la riconobbe loro la protezione umanitaria il 5/9/2017.
L'intero nucleo famigliare usciva quindi dall'accoglienza, ma i coniugi si divisero: la moglie, con i bambini, si trasferì in Germania presso propri parenti, già presenti sul territorio, mentre il ricorrente rimase in Italia a lavorare.
Scaduto il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, l' chiese il Pt_1 permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, che gli fu rilasciato il 25/9/2020 con scadenza 20/9/2021.
Il 15/9/2021, egli avanzò domanda di rinnovo di detto permesso, avendo ancora in essere un contratto di lavoro. Trascorso diverso tempo senza avere alcuna notizia della domanda avanzata, il ricorrente si recava in
Questura e scopriva che la pratica era bloccata “per problemi penali”.
Dopo circa un anno il ricorrente reiterava la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando alla Questura la sua situazione reddituale e la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendo che la sua condizione personale e lavorativa fosse valutata anche ai fini del riconoscimento della protezione speciale (mandava un kit postale il 2/12/2022).
In data 24 marzo 2023, recandosi in Questura per essere foto segnalato,
l' riceveva la notifica del decreto, datato 24.03.2023, di inammissibilità, Pt_1
“dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino nigeriano il 2 dicembre 2022” unitamente al decreto di “rifiuto Parte_1 dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino
Pagina 2 della Nigeria il 15 settembre 2021 per mancanza dei Parte_1 presupposti di legge e, contestualmente revoca il titolo di soggiorno n. scaduto il 20 settembre 2021”, datato 10 gennaio 2022; P.IVA_1 provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione.
La difesa del ricorrente ha tenuto a precisare che il ricorso, con il quale è stato introdotto il presente giudizio, è stato proposto ai sensi dell'art. 19 ter
Dlgs 250/2011 in quanto il Questore non avrebbe rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonostante la sussistenza dei requisiti, ma soprattutto perché non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 T.U.I., così come novellato dal D.L. 130/2020, convertito dalla Legge n.
173/2020, norma applicabile al caso di specie ratione temporis.
Infatti, l' nell'inoltrare, in data 2.12.2022, l'istanza di rinnovo del Pt_1 permesso di soggiorno faceva espressa richiesta all'intestata Questura, di valutare anche la possibilità “di avere un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Parte ricorrente ha evidenziato che la Questura, avendo avuto contezza dell'istanza formulata dall' prima di adottare il provvedimento di rifiuto Pt_1 qui impugnato, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e 1.1 del citato art 19 T.U.I. e, per l'effetto, concedere o negare al ricorrente la protezione speciale richiesta. Valutazione che nel caso de quo sarebbe stata totalmente omessa, in violazione del disposto di cui all'art. 5/IX TUI secondo cui, in ogni caso in cui venga rifiutato il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa è tenuta a verificare se sussistono i requisiti di un permesso di soggiorno a diverso titolo.
Al ricorrente sarebbe stato negato il diritto di conseguire il permesso di soggiorno, in quanto soggetto ritenuto pericoloso in ragione della condanna emessa dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti per il reato p.e p. dall'art. 600 bis c.p..
Ma tale valutazione non terrebbe conto della pericolosità in concreto del ricorrente, nei confronti del quale non è stata emessa, nelle more del giudizio, alcuna misura coercitiva della libertà personale. Egli avrebbe
Pagina 3 sempre lavorato, tenendosi lontano da contesti criminali, riuscendo, dopo un periodo di precarietà lavorativa, ad essere assunto stabilmente con contratto a tempo indeterminato, come operaio della Società ELLECIESSE, Disosso e
Lavorazione Carni;
lavoro che gli ha permesso di raggiungere una stabilità e una sicurezza economica, sia per lui, sia per i suoi figli e che induce a ritenere inverosimile che egli abbia attualmente la necessità di ricorrere ad altri rimedi illegali per trarre sostentamento per lui e per i suoi figli. L' Pt_1 sul territorio nazionale dal 2015, avrebbe qui ricostruito e radicato la sua vita, inoltre, da qui avrebbe la possibilità di mantenere e coltivare i rapporti con i suoi figli;
rapporti familiari che seppur “a distanza” sarebbero meritevoli di protezione.
Contrariamente a quanto affermato dalla Questura, l'automatismo previsto dall'art 4 del D.lgs 286/98 sarebbe mitigato dalla disposizione di cui all'art. 5/V TUI che prevede che: “ (..) nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La difesa ricorrente ha concluso che “Nel caso de quo, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, la Questura avrebbe dovuto effettuare un giudizio di bilanciamento e/o di prevalenza tra gli indicatori di cui ai “reati ritenuti per legge ostativi” ed i legami familiari, affettivi, amicali sociale e lavorativi che il ricorrente ha coltivato sul territorio nazionale.”. Ha richiamato, in proposito, i principi espressi da Cass. nn. 28316/2020 e
7938/2022, in tema di tutela della sfera privata e sociale.
3.Si è costituito il , che ha insistito per il rigetto del Controparte_1 ricorso, sostenendo che l' non avrebbe mai presentato istanza per il Pt_1 riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, ha evidenziato che il nucleo famigliare del ricorrente (moglie e figli) risiede in Germania e il grave
Pagina 4 reato commesso dall' - per il quale ha riportato una condanna ad otto Pt_1 anni di reclusione ed € 20.000 di multa – è ostativo al riconoscimento della protezione speciale.
4.All'udienza dell'8/3/2023, il Tribunale ha proceduto all'audizione del ricorrente, comparso personalmente, formulando domande sia sulla sua vita famigliare, sia sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato del grave reato p. e p. dall'art. 600 bis c.p..
Si riportano di seguito le domande a lui rivolte e le risposte dell' Pt_1 precisando che l'audizione è avvenuta con l'ausilio dell'interprete:
“D. Quando è arrivato in Italia?
R. 2015.
D. E' arrivato da solo qui in Italia?
R. Sono venuto con la mia famiglia: mia moglie e due figli. Adesso ne abbiamo tre.
D. La sua famiglia vive sempre in Germania?
R. Si.
D. Quando si sono trasferiti?
R. Quasi quattro anni.
D. Come mai lei non è andato con loro?
R. Per cercare lavoro.
D. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia?
R. Protezione umanitaria. L'abbiamo ottenuta sia io che mia moglie nel
2017.
D. Ha poi domandato il rinnovo del permesso per motivi umanitari?
R. Si, ho rinnovato il titolo per due volte. Poi ho convertito il permesso in permesso per motivi di lavoro.
D. Quando si è sposato?
R. Nel 2011.
D. I bimbi quando sono nati?
R. Il primo è nato nel 2013, il secondo nel 2015 e il terzo nel 2020.
D. Ha svolto attività formative qui in Italia?
Pagina 5 R. Si, ho studiato l'italiano; ho fatto un corso di pittura.
D. Quando ha cominciato a lavorare?
R. Nel 2017, prima come bracciante agricolo e poi sono stato assunto all'Aia, come macellaio.
D. Attualmente lavora?
R. Si, lavoro a tempo indeterminato.
D. Dove vive?
R. Prima abitavo a poi ho cambiato lavoro e adesso abito con un CP_1 mio amico a Reggio
Emilia.
D. Ha un contratto, una dichiarazione di ospitalità?
R. Si, dopo la fornisco al mio avvocato.
D. Paga qualcosa per il suo alloggio?
R. Si, 300 euro.
D. Veniamo al procedimento penale che la riguarda. Lei all'epoca lavorava?
R. Si si, lavoravo.
D. Vuole dirmi qualcosa di ciò che è successo?
R. Non so nulla. La ragazza che poi mi ha denunciato è venuta a casa sua con il suo ragazzo. Conoscevo il suo ragazzo perché viveva nella nostra struttura, lei non l'avevo mai vista. Loro sono venuti a salutare me e la mia famiglia e a chiedermi se potevo ospitare la ragazza, dato che io e la mia famiglia avevamo un appartamento. Io ho risposto che non potevo ospitarla perché non avevamo posto in casa e poi perché l'appartamento era della struttura e io non potevo disporne a mio piacimento. Lui mi ha chiesto se c'era qualcuno che poteva ospitarla e io ho chiamato mia cugina
a Milano e le ho chiesto se poteva ospitare la ragazza per qualche giorno.
Lei ha detto di si. La ragazza è stata da mia cugina solo per un giorno, poi
è andata via perché ha litigato con un'altra ragazza che abitava con mia cugina. Quando è andata via ha minacciato di fargliela pagare e dopo qualche settimana è arrivata la denuncia. L'avvocato mi ha spiegato cosa
Pagina 6 era successo, io ho chiesto di poter incontrare la ragazza ma non è stato possibile.
D. E' mai stato arrestato? E' stato in carcere?
R. No, mai.
D. E' stato interrogato dalla polizia, dal giudice?
R. No, ho parlato solo con l'avvocato una volta.
D. Non ha partecipato al procedimento? Non le è arrivata qualche notifica di atti giudiziari?
R. Sono andato tre volte dall'avvocato ma non mi ha detto nulla del procedimento.
D. Con quale frequenza riesce a vedere la sua famiglia?
R. Qualche volta vengono loro, qualche volta vado io. Ci vediamo circa ogni due-tre mesi. In Germania vive la sorella di mia moglie, a volte quando qualcuno va in Germania mando soldi in contanti.
D. C'è altro che vuole aggiungere?
R. Io vorrei restare qui perché lavoro, ho i miei amici e non saprei dove andare. In Germania non avrei possibilità di lavorare;
io ormai sono qui da tanto, lavoro qui e vorrei comprare casa, in modo che la mia famiglia possa tornare qui.”.
Con ordinanza emessa alla medesima udienza, il Tribunale ha chiesto alla
Questura di produrre in giudizio il kit postale inviato dal ricorrente il
2/12/2022.
La Questura, il 26/6/2023, ha ottemperato a tale adempimento, depositando tutta la documentazione di cui alla domanda contenuta nel kit postale inviato il 2/12/2022.
5.All' esito dell'udienza di discussione tenutasi il 3/12/2024 nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa, stante il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, era rimessa sul ruolo con ordinanza del
5/12/2024 e la causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
4/2/2025 tenutasi sempre nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note depositate per l'udienza.
Pagina 7 ***
6.Preliminarmente deve osservarsi che, all'esito delle produzioni effettate dalla Questura di emerge che la domanda, proposta con l'invio del CP_1 kit postale il 2/12/2022 dall' contiene non solo la richiesta reiterata di Pt_1 rinnovo del permesso di lavoro, ma anche l'istanza di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
Pertanto, l'impugnazione nei confronti del provvedimento adottato il
24/3/2023, di diniego della domanda formulata con l'invio del kit postale il
2/12/2022, è ammissibile ed è di competenza di questo Tribunale Sezione specializzata protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis DL17 febbraio 2017 n.13.
Non può invece essere presa in considerazione l'impugnazione avverso il diniego della concessione di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non essendo di competenza del Tribunale ordinario, bensì del TAR.
7.Dunque, passando all'esame del ricorso, nella parte in cui è stato impugnato il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale, si ritiene che lo stesso non meriti di essere accolto. Contr 7.1 L'art. 19 1.1. seconda parte nella formulazione risultante dalla modifica introdotta con il DL 130/2020 convertito con modificazioni nella L
173/2020, ratione temporis applicabile, prevede che: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute
…”.
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la previsione contenuta nell'art. 4/III TUI, che specifica quali siano i reati ostativi all'ingresso nel territorio nazionale dello straniero, di cui ne sia stata accertata la responsabilità anche se con sentenza non ancora passata in giudicato. Tra questi sono indicati i reati “inerenti [a]gli stupefacenti,[al]la libertà sessuale, [al] il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
Pagina 8 l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare inattività illecite”.
La S.C. - intervenuta più volte a chiarire quali siano i criteri di valutazione della pericolosità del richiedente protezione ovvero di colui che avanza istanza di riconoscimento del diritto di conseguire un permesso di soggiorno per motivi famigliari – ha avuto modo di precisare che il giudizio di pericolosità deve essere effettuato in concreto e al momento in cui interviene la decisione, tenendo conto anche degli indici di radicamento dello straniero in Italia e della durata del suo soggiorno pregresso [vedi Cass. n.
23975/2023 secondo cui “… in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs.
n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte
EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023).” E ancora “ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, come nella specie, è necessario «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (Corte Cost. n. 217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). La Corte Costituzionale ha, pertanto, ripetutamente precisato che, sebbene il legislatore abbia un'ampia
Pagina 9 discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n. 172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost. n.88/2023)”].
Pertanto, è indispensabile, al fine di accertare la sussistenza in concreto di una pericolosità attuale del ricorrente, tale da giustificare il diniego di qualsiasi forma di protezione, valutare, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la situazione personale dell' sia nella fase precedente ai fatti, Pt_1 per i quali è stata tratto avanti al giudice penale, con conseguente accertamento della sussistenza della sua responsabilità, sia nella fase successiva alla commissione di quelle condotte illecite.
7.2 La storia del ricorrente emerge dalle allegazioni fattuali contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dalle produzioni documentali e dal racconto dello stesso reso in sede di audizione, avvenuta nel corso dell'istruzione della presente causa.
Egli è giunto in Italia con moglie e due figli in tenera età nel 2015 e con la sua famiglia si è stabilito nell'hinterland modenese, dove dal 2017 ha iniziato a lavorare, prima in agricoltura, conseguendo redditi non sufficienti a sostenere la famiglia, e progressivamente aumentando i propri guadagni, trovando una stabilizzazione lavorativa a partire dal 2020.
Per ammissione della stessa difesa del ricorrente la moglie e i bambini si sono trasferiti, sin dal 2019, in Germania presso un parente di lei, mentre l' è rimasto a lavorare in Italia. Pt_1
A detta dello stesso (vedi dichiarazioni rese in sede di audizione davanti al
Tribunale), egli contribuirebbe con il proprio lavoro al mantenimento dei propri figli inviando per lo più contante a mezzo di amici, ma nessuna prova
è stata fornita in ordine a tale circostanza (fatta eccezione per un trasferimento di denaro di € 250 documentato dalla ricevuta doc.20).
Pagina 10 Inoltre, manterrebbe contatti con il proprio nucleo famigliare ogni due o tre mesi a volte recandosi lui stesso in Germania, a volte perché la moglie e figli
(che nel frattempo sono diventati tre, l'ultimo è nato nel 2020) lo verrebbero a trovare in Italia.
L' ha dichiarato, altresì, che al momento dell'audizione aveva cambiato Pt_1 lavoro e si era, quindi, trasferito a Reggio Emilia, abitando presso un amico che lo ospita.
7.4 La grave vicenda penale, che lo ha visto imputato e, quindi, condannato per il reato p. e p. dall'art. 600 bis c.p.c., emerge compiutamente anche grazie alle produzioni documentali effettuate dal Ministero il 4/12/2023: rispetto al ricorrente, le condotte integranti il crimine citato, a lui addebitato in concorso con la sorella, sono state accertate con forza di giudicato e hanno portato alla irrogazione della pesante condanna ad 8 anni di reclusione ed € 20.000 di multa.
E' stato appurato che l' - con l'aiuto della sorella, Pt_1 Persona_1
che abitava in provincia di Cremona - ha reclutato una giovane
[...] nigeriana di nome , ancora minorenne quando partì Persona_2 dalla Nigeria, collocandola presso la sorella in provincia di Cremona e costringendola a prostituirsi con minacce di un male fisico e incassando i proventi dell'attività di prostituzione della ragazza, attraverso la collaborazione della sorella, che, prostituendosi anch'ella, ne controllava i movimenti, informandone il fratello, che interveniva tutte le volte che la ragazza, avviata alla prostituzione, mostrava la volontà di ribellarsi a tale costrizione.
La deposizione della querelante, persona offesa, , ha Persona_2 trovato pieno riscontro negli elementi raccolti nel corso delle indagini espletate dalla PG, in seguito alla denuncia presentata dalla giovane.
La PG ha accertato l'identità dei soggetti coinvolti, dopo l'esposto della ragazza nigeriana, verificando i numerosi contatti telefonici intrattenuti in quel periodo (aprile -agosto 2016) dai fratelli Pt_1
La ragazza ha raccontato di essere arrivata dalla Nigeria in Italia nell'aprile
2016, con l'aspirazione di trovare una situazione più favorevole e un lavoro
Pagina 11 migliore rispetto a quello svolto nel Paese di origine. Erano stati i suoi stretti parenti a prendere contatti con un soggetto che avrebbe organizzato tale viaggio e la giovane ha dichiarato che le erano state date rassicurazione che l'attività più remunerativa non sarebbe stata di certo l'avvio alla prostituzione. Esponeva altresì che, per il suo viaggio dalla Nigeria all'Italia, era stata concordata, a titolo di prezzo, la somma di euro 25.000, da corrispondersi in Italia alla conclusione del tragitto. NT in Italia aveva contattato un individuo di nome , con il quale si era incontrata per la Per_3 prima e unica volta a Bologna, e, per il tramite del detto , conosceva, Per_3 del pari, per la prima volta altri due individui, e . L'incontro Pt_1 Per_4 avveniva presso l'abitazione di luogo in cui la era stata Pt_1 Persona_5 condotta dallo , utilizzando prima un pullman poi un treno. Per_3
le aveva, inoltre, riferito che la persona, che si era occupata Per_3 dell'organizzazione del viaggio, era un soggetto di nome Pt_1
Nei giorni seguenti all'arrivo nel Nord Italia, la raggiungeva la Persona_5 città di Milano da sola e in treno, utilizzando a tal fine il biglietto che Pt_1 le aveva acquistato, dopo averla accompagnata alla stazione. Quest'ultimo le aveva altresì indicato il numero di telefono di una donna di nome , che Per_6 la predetta avrebbe dovuto contattare una volta arrivata a Milano.
, infatti, l'andò a prendere alla stazione di Milano e la condusse a Per_6
Vaiano Cremasco, ospitandola nella sua abitazione dove viveva con un'altra ragazza. L'intero immobile sarebbe stato nella piena diponibilità di un uomo nigeriano, con il quale la giovane non ebbe particolari contatti. Dopo alcuni giorni di attesa, fu a spiegarle che l'attività che doveva svolgere era Per_6 quella della prostituta. La condusse sul luogo dove avrebbe dovuto adescare i clienti e le diede le indicazioni operative, stabilendo le tariffe da praticare.
Anche si prostituiva e il luogo dell'attività di entrambe era il vicino Per_6 comune di . Il denaro che la guadagnava dalla propria Pt_2 Persona_5 attività doveva poi essere versato alla stessa a e destinato a coprire le Per_6 spese relative all'occupazione del "posto di lavoro", all'alloggio e agli alimenti, nonché all'adempimento del debito di 25.000 euro, quale prezzo del viaggio dalla Nigeria all' Italia. In proposito precisava che le somme di
Pagina 12 denaro venivano consegnate mensilmente nelle mani di , la quale, a Per_6 sua volta, versava la somma corrisposta a titolo di restituzione del debito, contratto per il viaggio, a circostanza che la ragazza riferiva di aver Pt_1 appreso assistendo ad un'interlocuzione telefonica tra e Per_6 Pt_1
Raccontava di non essere stata "picchiata" o minacciata da , ma che Per_6 quest'ultima, quando lei non si recava al lavoro, le "diceva una brutta parola" e riferiva tutto Quest'ultimo, a propria volta, contattava per Pt_1 telefono la e la minacciava prospettandole che, se non avesse Persona_5 lavorato, le avrebbe "spaccato la testa" e le avrebbe procurato il male rendendola destinataria di un maleficio (cd. rito "voodoo"), per effetto del quale sarebbe potuta morire.
La precisava poi, che usciva dall' abitazione unicamente per Persona_5 recarsi a “lavoro”, in quanto e l'avrebbero esortata a non uscire Per_6 Pt_1 di casa per altri motivi, facendole temere che, se la Polizia l'avesse fermata,
l'avrebbe "portata in prigione" poiché sprovvista di documenti. Evidenziava, infatti, che effettivamente all'epoca non era in possesso di alcun documento.
Già alla sua partenza dalla Nigeria era priva di documenti e solo durante il viaggio era stata dotata di un passaporto falso (recante una fotografia non corrispondente alla propria). Del documento ella non avrebbe potuto disporre, in quanto lo stesso era trattenuto dagli organizzatori del viaggio.
Esponeva, altresì, che una volta raggiunta la Libia, questi ultimi l'avevano avvertita in ordine al fatto che avrebbe dovuto dichiarare un nome, un cognome e una data di nascita in quanto tali erano i dati riportati Persona_7 sul documento falso a lei assegnato.
La giovane ha chiarito, infatti, che, quando era partita dalla Nigeria aveva sedici anni;
mentre, quando era arrivata in Italia, aveva detto di avere due anni in più rispetto a quelli reali, quindi di essere maggiore d'età; inoltre, il nome con cui dichiarava di chiamarsi in Italia era " " e anche Per_8 Per_6 la chiamava con questo pseudonimo.
Rappresentava, inoltre, di non conoscere il vero nome di , poiché “era Per_6 un nome lungo” e di aver visto nell'unica surriferita circostanza;
Pt_1
Pagina 13 successivamente i contatti con erano avvenuti soltanto per telefono Pt_1 cellullare.
La giovane vittima aveva riconosciuto, quindi, nel fascicolo fotografico sottopostole dagli inquirenti, , nella persona di Per_6 Persona_1
ed , nella persona di
[...] Per_9 Parte_1
Anche dalle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai fratelli è Pt_1 emerso che l'attività di reclutamento di giovani ragazze era svolta dagli Pt_1 con una certa continuità, dal momento che dalle conversazioni captate si era evinto che gli stessi si stavano occupando anche di un nuovo arrivo, da avviare sempre alla prostituzione.
7.5 Le condotte sopra descritte – lo si ribadisce, irrevocabilmente accertate
– sono espressione di una determinazione criminosa, non già estemporanea, bensì frutto della precisa scelta di inserirsi in una organizzazione criminosa volta alla tratta di giovani donne a scopo di sfruttarle, costringendole a prostituirsi in Italia.
Anche il modus operandi dell'Osas è chiaro indice di un proposito delittuoso ben radicato: egli, con il proprio nucleo famigliare, viveva in luogo diverso da quello in cui la sorella e le giovani reclutate e avviate alla prostituzione operavano, e gestiva da lontano la propria attività illecita, svolgendo nel luogo in cui viveva una lecita attività lavorativa.
Da ciò emerge una personalità dell'Osas ambigua e duplice e, in quanto tale, estremamente pericolosa, perché capace di gestire contemporaneamente più attività, lecite e illecite, passando, con disinvoltura, dall' una all'altra.
Non può escludersi che anche l'allontanamento dall'Italia del proprio nucleo famigliare - moglie e figli si sono trasferiti in Germania nel 2019 - sia legato al tipo di organizzazione che egli ha impresso alla propria vita.
Non può neppure affermarsi, per le medesime ragioni – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - che i fatti per i quali l' ha riportato la Pt_1 pesante condanna ad otto anni di reclusione, siano collocati in un passato ormai superato, avendo l' abbandonato qualsiasi contesto criminoso. Pt_1
Infatti, a giudizio del Collegio, la presa di distanza dalle condotte criminose deve essere la conseguenza di un processo di maturazione ed elaborazione
Pagina 14 del vissuto, che non può prescindere dall'accettazione di quanto è stato e di quanto compiuto e dall'assunzione della piena responsabilità dei fatti accertati.
Le dichiarazioni, rese dal ricorrente in sede di audizione, nel corso del presente giudizio, avanti al Tribunale, proprio in relazione ai fatti criminosi oggetto del procedimento penale, ormai definito con sentenza passata in giudicato, sono la chiara dimostrazione che il processo di maturazione, sopra delineato, non è avvenuto nell'Osas. Egli, infatti, ha negato i fatti-reato per i quali è stato condannato.
Ha sostenuto di non aver saputo nulla del processo a suo carico, pur avendo avuto alcuni incontri con il suo legale.
Ha offerto poi un racconto della vicenda, che ha visto quale persona offesa la giovane nigeriana di nome , del tutto diverso da Persona_2 quanto emerso in sede penale.
La versione dei fatti resa dal ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede proprio per la sua distanza dalla verità processualmente emersa all'esito delle indagini e del processo svoltosi nel pieno contraddittorio delle parti, contraddittorio al quale l'Osas si è volontariamente sottratto.
Non vi sono, pertanto, elementi concreti sui quali basare un giudizio prognostico di assenza di pericolosità del ricorrente, non potendo fondarsi tale giudizio – come contrariamente suggerito dalla difesa del ricorrente - solo sull'attuale attività lavorativa lecita dell' in considerazione dei Pt_1 trascorsi del medesimo, come sopra descritti.
In Italia, peraltro, l' non ha più la propria famiglia che, come già Pt_1 chiarito, oramai da diversi anni si è stabilita in Germania.
Pertanto, nel giudizio di bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del sistema di vita, consolidato dall' in Italia, e le esigenze di sicurezza e di Pt_1 salvaguardia dell'ordine pubblico del nostro Stato, gravemente pregiudicate dalla condotta criminosa del ricorrente, devono prevalere queste ultime.
La domanda del ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
Pagina 15 Al rigetto della domanda deve seguire, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell' alle spese processuali in favore Pt_1 dell'amministrazione costituita in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa
(indeterminabile – bassa complessità).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione costituita le spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre al rimborso forfetarip spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
13/3/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE VIRGILIS MONICA Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter
D.lgs. 150/2011
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 3/4/2023, il ricorrente, ha impugnato i provvedimenti emessi dalla Questura Parte_1 di entrambi notificati al ricorrente il 24/3/2023, con i quali era CP_1 dichiarata l'inammissibilità della domanda da lui avanzata il 2/12/2022 di rinnovo del permesso di soggiorno (provvedimento adottato il 23/3/2023),
Pagina 1 anche sul presupposto del riconoscimento della protezione speciale, ed era altresì rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro da lui avanzata il 15/9/2021 (provvedimento recante la data del
10/1/2022).
2.Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha esposto di aver fatto ingresso in Italia il 22/8/2015, con la moglie e i due figli piccoli (uno nato nel 2013 e l'altro nel febbraio 2015), dopo essere espatriato e aver trascorso due mesi in
Libia.
Giunti in Italia, entrambi i coniugi fecero domanda di protezione Con internazionale e la riconobbe loro la protezione umanitaria il 5/9/2017.
L'intero nucleo famigliare usciva quindi dall'accoglienza, ma i coniugi si divisero: la moglie, con i bambini, si trasferì in Germania presso propri parenti, già presenti sul territorio, mentre il ricorrente rimase in Italia a lavorare.
Scaduto il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, l' chiese il Pt_1 permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, che gli fu rilasciato il 25/9/2020 con scadenza 20/9/2021.
Il 15/9/2021, egli avanzò domanda di rinnovo di detto permesso, avendo ancora in essere un contratto di lavoro. Trascorso diverso tempo senza avere alcuna notizia della domanda avanzata, il ricorrente si recava in
Questura e scopriva che la pratica era bloccata “per problemi penali”.
Dopo circa un anno il ricorrente reiterava la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando alla Questura la sua situazione reddituale e la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiedendo che la sua condizione personale e lavorativa fosse valutata anche ai fini del riconoscimento della protezione speciale (mandava un kit postale il 2/12/2022).
In data 24 marzo 2023, recandosi in Questura per essere foto segnalato,
l' riceveva la notifica del decreto, datato 24.03.2023, di inammissibilità, Pt_1
“dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino nigeriano il 2 dicembre 2022” unitamente al decreto di “rifiuto Parte_1 dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino
Pagina 2 della Nigeria il 15 settembre 2021 per mancanza dei Parte_1 presupposti di legge e, contestualmente revoca il titolo di soggiorno n. scaduto il 20 settembre 2021”, datato 10 gennaio 2022; P.IVA_1 provvedimenti oggetto dell'odierna impugnazione.
La difesa del ricorrente ha tenuto a precisare che il ricorso, con il quale è stato introdotto il presente giudizio, è stato proposto ai sensi dell'art. 19 ter
Dlgs 250/2011 in quanto il Questore non avrebbe rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nonostante la sussistenza dei requisiti, ma soprattutto perché non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 T.U.I., così come novellato dal D.L. 130/2020, convertito dalla Legge n.
173/2020, norma applicabile al caso di specie ratione temporis.
Infatti, l' nell'inoltrare, in data 2.12.2022, l'istanza di rinnovo del Pt_1 permesso di soggiorno faceva espressa richiesta all'intestata Questura, di valutare anche la possibilità “di avere un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Parte ricorrente ha evidenziato che la Questura, avendo avuto contezza dell'istanza formulata dall' prima di adottare il provvedimento di rifiuto Pt_1 qui impugnato, avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e 1.1 del citato art 19 T.U.I. e, per l'effetto, concedere o negare al ricorrente la protezione speciale richiesta. Valutazione che nel caso de quo sarebbe stata totalmente omessa, in violazione del disposto di cui all'art. 5/IX TUI secondo cui, in ogni caso in cui venga rifiutato il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa è tenuta a verificare se sussistono i requisiti di un permesso di soggiorno a diverso titolo.
Al ricorrente sarebbe stato negato il diritto di conseguire il permesso di soggiorno, in quanto soggetto ritenuto pericoloso in ragione della condanna emessa dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti per il reato p.e p. dall'art. 600 bis c.p..
Ma tale valutazione non terrebbe conto della pericolosità in concreto del ricorrente, nei confronti del quale non è stata emessa, nelle more del giudizio, alcuna misura coercitiva della libertà personale. Egli avrebbe
Pagina 3 sempre lavorato, tenendosi lontano da contesti criminali, riuscendo, dopo un periodo di precarietà lavorativa, ad essere assunto stabilmente con contratto a tempo indeterminato, come operaio della Società ELLECIESSE, Disosso e
Lavorazione Carni;
lavoro che gli ha permesso di raggiungere una stabilità e una sicurezza economica, sia per lui, sia per i suoi figli e che induce a ritenere inverosimile che egli abbia attualmente la necessità di ricorrere ad altri rimedi illegali per trarre sostentamento per lui e per i suoi figli. L' Pt_1 sul territorio nazionale dal 2015, avrebbe qui ricostruito e radicato la sua vita, inoltre, da qui avrebbe la possibilità di mantenere e coltivare i rapporti con i suoi figli;
rapporti familiari che seppur “a distanza” sarebbero meritevoli di protezione.
Contrariamente a quanto affermato dalla Questura, l'automatismo previsto dall'art 4 del D.lgs 286/98 sarebbe mitigato dalla disposizione di cui all'art. 5/V TUI che prevede che: “ (..) nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La difesa ricorrente ha concluso che “Nel caso de quo, prima dell'adozione del provvedimento impugnato, la Questura avrebbe dovuto effettuare un giudizio di bilanciamento e/o di prevalenza tra gli indicatori di cui ai “reati ritenuti per legge ostativi” ed i legami familiari, affettivi, amicali sociale e lavorativi che il ricorrente ha coltivato sul territorio nazionale.”. Ha richiamato, in proposito, i principi espressi da Cass. nn. 28316/2020 e
7938/2022, in tema di tutela della sfera privata e sociale.
3.Si è costituito il , che ha insistito per il rigetto del Controparte_1 ricorso, sostenendo che l' non avrebbe mai presentato istanza per il Pt_1 riconoscimento della protezione speciale. Inoltre, ha evidenziato che il nucleo famigliare del ricorrente (moglie e figli) risiede in Germania e il grave
Pagina 4 reato commesso dall' - per il quale ha riportato una condanna ad otto Pt_1 anni di reclusione ed € 20.000 di multa – è ostativo al riconoscimento della protezione speciale.
4.All'udienza dell'8/3/2023, il Tribunale ha proceduto all'audizione del ricorrente, comparso personalmente, formulando domande sia sulla sua vita famigliare, sia sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto imputato del grave reato p. e p. dall'art. 600 bis c.p..
Si riportano di seguito le domande a lui rivolte e le risposte dell' Pt_1 precisando che l'audizione è avvenuta con l'ausilio dell'interprete:
“D. Quando è arrivato in Italia?
R. 2015.
D. E' arrivato da solo qui in Italia?
R. Sono venuto con la mia famiglia: mia moglie e due figli. Adesso ne abbiamo tre.
D. La sua famiglia vive sempre in Germania?
R. Si.
D. Quando si sono trasferiti?
R. Quasi quattro anni.
D. Come mai lei non è andato con loro?
R. Per cercare lavoro.
D. Che titoli di soggiorno ha avuto da quando è in Italia?
R. Protezione umanitaria. L'abbiamo ottenuta sia io che mia moglie nel
2017.
D. Ha poi domandato il rinnovo del permesso per motivi umanitari?
R. Si, ho rinnovato il titolo per due volte. Poi ho convertito il permesso in permesso per motivi di lavoro.
D. Quando si è sposato?
R. Nel 2011.
D. I bimbi quando sono nati?
R. Il primo è nato nel 2013, il secondo nel 2015 e il terzo nel 2020.
D. Ha svolto attività formative qui in Italia?
Pagina 5 R. Si, ho studiato l'italiano; ho fatto un corso di pittura.
D. Quando ha cominciato a lavorare?
R. Nel 2017, prima come bracciante agricolo e poi sono stato assunto all'Aia, come macellaio.
D. Attualmente lavora?
R. Si, lavoro a tempo indeterminato.
D. Dove vive?
R. Prima abitavo a poi ho cambiato lavoro e adesso abito con un CP_1 mio amico a Reggio
Emilia.
D. Ha un contratto, una dichiarazione di ospitalità?
R. Si, dopo la fornisco al mio avvocato.
D. Paga qualcosa per il suo alloggio?
R. Si, 300 euro.
D. Veniamo al procedimento penale che la riguarda. Lei all'epoca lavorava?
R. Si si, lavoravo.
D. Vuole dirmi qualcosa di ciò che è successo?
R. Non so nulla. La ragazza che poi mi ha denunciato è venuta a casa sua con il suo ragazzo. Conoscevo il suo ragazzo perché viveva nella nostra struttura, lei non l'avevo mai vista. Loro sono venuti a salutare me e la mia famiglia e a chiedermi se potevo ospitare la ragazza, dato che io e la mia famiglia avevamo un appartamento. Io ho risposto che non potevo ospitarla perché non avevamo posto in casa e poi perché l'appartamento era della struttura e io non potevo disporne a mio piacimento. Lui mi ha chiesto se c'era qualcuno che poteva ospitarla e io ho chiamato mia cugina
a Milano e le ho chiesto se poteva ospitare la ragazza per qualche giorno.
Lei ha detto di si. La ragazza è stata da mia cugina solo per un giorno, poi
è andata via perché ha litigato con un'altra ragazza che abitava con mia cugina. Quando è andata via ha minacciato di fargliela pagare e dopo qualche settimana è arrivata la denuncia. L'avvocato mi ha spiegato cosa
Pagina 6 era successo, io ho chiesto di poter incontrare la ragazza ma non è stato possibile.
D. E' mai stato arrestato? E' stato in carcere?
R. No, mai.
D. E' stato interrogato dalla polizia, dal giudice?
R. No, ho parlato solo con l'avvocato una volta.
D. Non ha partecipato al procedimento? Non le è arrivata qualche notifica di atti giudiziari?
R. Sono andato tre volte dall'avvocato ma non mi ha detto nulla del procedimento.
D. Con quale frequenza riesce a vedere la sua famiglia?
R. Qualche volta vengono loro, qualche volta vado io. Ci vediamo circa ogni due-tre mesi. In Germania vive la sorella di mia moglie, a volte quando qualcuno va in Germania mando soldi in contanti.
D. C'è altro che vuole aggiungere?
R. Io vorrei restare qui perché lavoro, ho i miei amici e non saprei dove andare. In Germania non avrei possibilità di lavorare;
io ormai sono qui da tanto, lavoro qui e vorrei comprare casa, in modo che la mia famiglia possa tornare qui.”.
Con ordinanza emessa alla medesima udienza, il Tribunale ha chiesto alla
Questura di produrre in giudizio il kit postale inviato dal ricorrente il
2/12/2022.
La Questura, il 26/6/2023, ha ottemperato a tale adempimento, depositando tutta la documentazione di cui alla domanda contenuta nel kit postale inviato il 2/12/2022.
5.All' esito dell'udienza di discussione tenutasi il 3/12/2024 nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa, stante il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, era rimessa sul ruolo con ordinanza del
5/12/2024 e la causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
4/2/2025 tenutasi sempre nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note depositate per l'udienza.
Pagina 7 ***
6.Preliminarmente deve osservarsi che, all'esito delle produzioni effettate dalla Questura di emerge che la domanda, proposta con l'invio del CP_1 kit postale il 2/12/2022 dall' contiene non solo la richiesta reiterata di Pt_1 rinnovo del permesso di lavoro, ma anche l'istanza di riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
Pertanto, l'impugnazione nei confronti del provvedimento adottato il
24/3/2023, di diniego della domanda formulata con l'invio del kit postale il
2/12/2022, è ammissibile ed è di competenza di questo Tribunale Sezione specializzata protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis DL17 febbraio 2017 n.13.
Non può invece essere presa in considerazione l'impugnazione avverso il diniego della concessione di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non essendo di competenza del Tribunale ordinario, bensì del TAR.
7.Dunque, passando all'esame del ricorso, nella parte in cui è stato impugnato il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale, si ritiene che lo stesso non meriti di essere accolto. Contr 7.1 L'art. 19 1.1. seconda parte nella formulazione risultante dalla modifica introdotta con il DL 130/2020 convertito con modificazioni nella L
173/2020, ratione temporis applicabile, prevede che: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute
…”.
Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la previsione contenuta nell'art. 4/III TUI, che specifica quali siano i reati ostativi all'ingresso nel territorio nazionale dello straniero, di cui ne sia stata accertata la responsabilità anche se con sentenza non ancora passata in giudicato. Tra questi sono indicati i reati “inerenti [a]gli stupefacenti,[al]la libertà sessuale, [al] il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
Pagina 8 l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare inattività illecite”.
La S.C. - intervenuta più volte a chiarire quali siano i criteri di valutazione della pericolosità del richiedente protezione ovvero di colui che avanza istanza di riconoscimento del diritto di conseguire un permesso di soggiorno per motivi famigliari – ha avuto modo di precisare che il giudizio di pericolosità deve essere effettuato in concreto e al momento in cui interviene la decisione, tenendo conto anche degli indici di radicamento dello straniero in Italia e della durata del suo soggiorno pregresso [vedi Cass. n.
23975/2023 secondo cui “… in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs.
n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte
EDU, 27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023).” E ancora “ove si tratti di norme che comportino l'allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, come nella specie, è necessario «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell'interessato, fondato appunto sull'art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (Corte Cost. n. 217/2021, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). La Corte Costituzionale ha, pertanto, ripetutamente precisato che, sebbene il legislatore abbia un'ampia
Pagina 9 discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, si tratta di una discrezionalità che «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la
Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (tra le tante Corte Cost. n. 202/2013; n. 172/2012; n. 245/2011; così, da ultimo anche Corte Cost. n.88/2023)”].
Pertanto, è indispensabile, al fine di accertare la sussistenza in concreto di una pericolosità attuale del ricorrente, tale da giustificare il diniego di qualsiasi forma di protezione, valutare, nel rispetto dei principi sopra enunciati, la situazione personale dell' sia nella fase precedente ai fatti, Pt_1 per i quali è stata tratto avanti al giudice penale, con conseguente accertamento della sussistenza della sua responsabilità, sia nella fase successiva alla commissione di quelle condotte illecite.
7.2 La storia del ricorrente emerge dalle allegazioni fattuali contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dalle produzioni documentali e dal racconto dello stesso reso in sede di audizione, avvenuta nel corso dell'istruzione della presente causa.
Egli è giunto in Italia con moglie e due figli in tenera età nel 2015 e con la sua famiglia si è stabilito nell'hinterland modenese, dove dal 2017 ha iniziato a lavorare, prima in agricoltura, conseguendo redditi non sufficienti a sostenere la famiglia, e progressivamente aumentando i propri guadagni, trovando una stabilizzazione lavorativa a partire dal 2020.
Per ammissione della stessa difesa del ricorrente la moglie e i bambini si sono trasferiti, sin dal 2019, in Germania presso un parente di lei, mentre l' è rimasto a lavorare in Italia. Pt_1
A detta dello stesso (vedi dichiarazioni rese in sede di audizione davanti al
Tribunale), egli contribuirebbe con il proprio lavoro al mantenimento dei propri figli inviando per lo più contante a mezzo di amici, ma nessuna prova
è stata fornita in ordine a tale circostanza (fatta eccezione per un trasferimento di denaro di € 250 documentato dalla ricevuta doc.20).
Pagina 10 Inoltre, manterrebbe contatti con il proprio nucleo famigliare ogni due o tre mesi a volte recandosi lui stesso in Germania, a volte perché la moglie e figli
(che nel frattempo sono diventati tre, l'ultimo è nato nel 2020) lo verrebbero a trovare in Italia.
L' ha dichiarato, altresì, che al momento dell'audizione aveva cambiato Pt_1 lavoro e si era, quindi, trasferito a Reggio Emilia, abitando presso un amico che lo ospita.
7.4 La grave vicenda penale, che lo ha visto imputato e, quindi, condannato per il reato p. e p. dall'art. 600 bis c.p.c., emerge compiutamente anche grazie alle produzioni documentali effettuate dal Ministero il 4/12/2023: rispetto al ricorrente, le condotte integranti il crimine citato, a lui addebitato in concorso con la sorella, sono state accertate con forza di giudicato e hanno portato alla irrogazione della pesante condanna ad 8 anni di reclusione ed € 20.000 di multa.
E' stato appurato che l' - con l'aiuto della sorella, Pt_1 Persona_1
che abitava in provincia di Cremona - ha reclutato una giovane
[...] nigeriana di nome , ancora minorenne quando partì Persona_2 dalla Nigeria, collocandola presso la sorella in provincia di Cremona e costringendola a prostituirsi con minacce di un male fisico e incassando i proventi dell'attività di prostituzione della ragazza, attraverso la collaborazione della sorella, che, prostituendosi anch'ella, ne controllava i movimenti, informandone il fratello, che interveniva tutte le volte che la ragazza, avviata alla prostituzione, mostrava la volontà di ribellarsi a tale costrizione.
La deposizione della querelante, persona offesa, , ha Persona_2 trovato pieno riscontro negli elementi raccolti nel corso delle indagini espletate dalla PG, in seguito alla denuncia presentata dalla giovane.
La PG ha accertato l'identità dei soggetti coinvolti, dopo l'esposto della ragazza nigeriana, verificando i numerosi contatti telefonici intrattenuti in quel periodo (aprile -agosto 2016) dai fratelli Pt_1
La ragazza ha raccontato di essere arrivata dalla Nigeria in Italia nell'aprile
2016, con l'aspirazione di trovare una situazione più favorevole e un lavoro
Pagina 11 migliore rispetto a quello svolto nel Paese di origine. Erano stati i suoi stretti parenti a prendere contatti con un soggetto che avrebbe organizzato tale viaggio e la giovane ha dichiarato che le erano state date rassicurazione che l'attività più remunerativa non sarebbe stata di certo l'avvio alla prostituzione. Esponeva altresì che, per il suo viaggio dalla Nigeria all'Italia, era stata concordata, a titolo di prezzo, la somma di euro 25.000, da corrispondersi in Italia alla conclusione del tragitto. NT in Italia aveva contattato un individuo di nome , con il quale si era incontrata per la Per_3 prima e unica volta a Bologna, e, per il tramite del detto , conosceva, Per_3 del pari, per la prima volta altri due individui, e . L'incontro Pt_1 Per_4 avveniva presso l'abitazione di luogo in cui la era stata Pt_1 Persona_5 condotta dallo , utilizzando prima un pullman poi un treno. Per_3
le aveva, inoltre, riferito che la persona, che si era occupata Per_3 dell'organizzazione del viaggio, era un soggetto di nome Pt_1
Nei giorni seguenti all'arrivo nel Nord Italia, la raggiungeva la Persona_5 città di Milano da sola e in treno, utilizzando a tal fine il biglietto che Pt_1 le aveva acquistato, dopo averla accompagnata alla stazione. Quest'ultimo le aveva altresì indicato il numero di telefono di una donna di nome , che Per_6 la predetta avrebbe dovuto contattare una volta arrivata a Milano.
, infatti, l'andò a prendere alla stazione di Milano e la condusse a Per_6
Vaiano Cremasco, ospitandola nella sua abitazione dove viveva con un'altra ragazza. L'intero immobile sarebbe stato nella piena diponibilità di un uomo nigeriano, con il quale la giovane non ebbe particolari contatti. Dopo alcuni giorni di attesa, fu a spiegarle che l'attività che doveva svolgere era Per_6 quella della prostituta. La condusse sul luogo dove avrebbe dovuto adescare i clienti e le diede le indicazioni operative, stabilendo le tariffe da praticare.
Anche si prostituiva e il luogo dell'attività di entrambe era il vicino Per_6 comune di . Il denaro che la guadagnava dalla propria Pt_2 Persona_5 attività doveva poi essere versato alla stessa a e destinato a coprire le Per_6 spese relative all'occupazione del "posto di lavoro", all'alloggio e agli alimenti, nonché all'adempimento del debito di 25.000 euro, quale prezzo del viaggio dalla Nigeria all' Italia. In proposito precisava che le somme di
Pagina 12 denaro venivano consegnate mensilmente nelle mani di , la quale, a Per_6 sua volta, versava la somma corrisposta a titolo di restituzione del debito, contratto per il viaggio, a circostanza che la ragazza riferiva di aver Pt_1 appreso assistendo ad un'interlocuzione telefonica tra e Per_6 Pt_1
Raccontava di non essere stata "picchiata" o minacciata da , ma che Per_6 quest'ultima, quando lei non si recava al lavoro, le "diceva una brutta parola" e riferiva tutto Quest'ultimo, a propria volta, contattava per Pt_1 telefono la e la minacciava prospettandole che, se non avesse Persona_5 lavorato, le avrebbe "spaccato la testa" e le avrebbe procurato il male rendendola destinataria di un maleficio (cd. rito "voodoo"), per effetto del quale sarebbe potuta morire.
La precisava poi, che usciva dall' abitazione unicamente per Persona_5 recarsi a “lavoro”, in quanto e l'avrebbero esortata a non uscire Per_6 Pt_1 di casa per altri motivi, facendole temere che, se la Polizia l'avesse fermata,
l'avrebbe "portata in prigione" poiché sprovvista di documenti. Evidenziava, infatti, che effettivamente all'epoca non era in possesso di alcun documento.
Già alla sua partenza dalla Nigeria era priva di documenti e solo durante il viaggio era stata dotata di un passaporto falso (recante una fotografia non corrispondente alla propria). Del documento ella non avrebbe potuto disporre, in quanto lo stesso era trattenuto dagli organizzatori del viaggio.
Esponeva, altresì, che una volta raggiunta la Libia, questi ultimi l'avevano avvertita in ordine al fatto che avrebbe dovuto dichiarare un nome, un cognome e una data di nascita in quanto tali erano i dati riportati Persona_7 sul documento falso a lei assegnato.
La giovane ha chiarito, infatti, che, quando era partita dalla Nigeria aveva sedici anni;
mentre, quando era arrivata in Italia, aveva detto di avere due anni in più rispetto a quelli reali, quindi di essere maggiore d'età; inoltre, il nome con cui dichiarava di chiamarsi in Italia era " " e anche Per_8 Per_6 la chiamava con questo pseudonimo.
Rappresentava, inoltre, di non conoscere il vero nome di , poiché “era Per_6 un nome lungo” e di aver visto nell'unica surriferita circostanza;
Pt_1
Pagina 13 successivamente i contatti con erano avvenuti soltanto per telefono Pt_1 cellullare.
La giovane vittima aveva riconosciuto, quindi, nel fascicolo fotografico sottopostole dagli inquirenti, , nella persona di Per_6 Persona_1
ed , nella persona di
[...] Per_9 Parte_1
Anche dalle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso ai fratelli è Pt_1 emerso che l'attività di reclutamento di giovani ragazze era svolta dagli Pt_1 con una certa continuità, dal momento che dalle conversazioni captate si era evinto che gli stessi si stavano occupando anche di un nuovo arrivo, da avviare sempre alla prostituzione.
7.5 Le condotte sopra descritte – lo si ribadisce, irrevocabilmente accertate
– sono espressione di una determinazione criminosa, non già estemporanea, bensì frutto della precisa scelta di inserirsi in una organizzazione criminosa volta alla tratta di giovani donne a scopo di sfruttarle, costringendole a prostituirsi in Italia.
Anche il modus operandi dell'Osas è chiaro indice di un proposito delittuoso ben radicato: egli, con il proprio nucleo famigliare, viveva in luogo diverso da quello in cui la sorella e le giovani reclutate e avviate alla prostituzione operavano, e gestiva da lontano la propria attività illecita, svolgendo nel luogo in cui viveva una lecita attività lavorativa.
Da ciò emerge una personalità dell'Osas ambigua e duplice e, in quanto tale, estremamente pericolosa, perché capace di gestire contemporaneamente più attività, lecite e illecite, passando, con disinvoltura, dall' una all'altra.
Non può escludersi che anche l'allontanamento dall'Italia del proprio nucleo famigliare - moglie e figli si sono trasferiti in Germania nel 2019 - sia legato al tipo di organizzazione che egli ha impresso alla propria vita.
Non può neppure affermarsi, per le medesime ragioni – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - che i fatti per i quali l' ha riportato la Pt_1 pesante condanna ad otto anni di reclusione, siano collocati in un passato ormai superato, avendo l' abbandonato qualsiasi contesto criminoso. Pt_1
Infatti, a giudizio del Collegio, la presa di distanza dalle condotte criminose deve essere la conseguenza di un processo di maturazione ed elaborazione
Pagina 14 del vissuto, che non può prescindere dall'accettazione di quanto è stato e di quanto compiuto e dall'assunzione della piena responsabilità dei fatti accertati.
Le dichiarazioni, rese dal ricorrente in sede di audizione, nel corso del presente giudizio, avanti al Tribunale, proprio in relazione ai fatti criminosi oggetto del procedimento penale, ormai definito con sentenza passata in giudicato, sono la chiara dimostrazione che il processo di maturazione, sopra delineato, non è avvenuto nell'Osas. Egli, infatti, ha negato i fatti-reato per i quali è stato condannato.
Ha sostenuto di non aver saputo nulla del processo a suo carico, pur avendo avuto alcuni incontri con il suo legale.
Ha offerto poi un racconto della vicenda, che ha visto quale persona offesa la giovane nigeriana di nome , del tutto diverso da Persona_2 quanto emerso in sede penale.
La versione dei fatti resa dal ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede proprio per la sua distanza dalla verità processualmente emersa all'esito delle indagini e del processo svoltosi nel pieno contraddittorio delle parti, contraddittorio al quale l'Osas si è volontariamente sottratto.
Non vi sono, pertanto, elementi concreti sui quali basare un giudizio prognostico di assenza di pericolosità del ricorrente, non potendo fondarsi tale giudizio – come contrariamente suggerito dalla difesa del ricorrente - solo sull'attuale attività lavorativa lecita dell' in considerazione dei Pt_1 trascorsi del medesimo, come sopra descritti.
In Italia, peraltro, l' non ha più la propria famiglia che, come già Pt_1 chiarito, oramai da diversi anni si è stabilita in Germania.
Pertanto, nel giudizio di bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del sistema di vita, consolidato dall' in Italia, e le esigenze di sicurezza e di Pt_1 salvaguardia dell'ordine pubblico del nostro Stato, gravemente pregiudicate dalla condotta criminosa del ricorrente, devono prevalere queste ultime.
La domanda del ricorrente non può quindi trovare accoglimento.
Pagina 15 Al rigetto della domanda deve seguire, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell' alle spese processuali in favore Pt_1 dell'amministrazione costituita in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa
(indeterminabile – bassa complessità).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione costituita le spese processuali che si liquidano in € 3.809,00 per compensi oltre al rimborso forfetarip spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
13/3/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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