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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…5179 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5179/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. MAZZEI Parte_1 P.IVA_1
UGO e l'avv. MARCOLLA SIMONA C.F._1
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 28 16035 RAPALLO;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. MARINA TANNURA (C.F. ) e C.F._2 1655 E SS. CC (IVI
con l'avv. PANAIOTTI LEONARDO COMPRESA CP_1 L'AZIONE EX PARTE CONVENUTA 1669CC)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione già fissata in data 20.6.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 9.10.2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12/4/2017 l'odierna parte attrice ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare lo stato dei luoghi e il costo delle opere realizzate in favore delle parti convenute, in forza del contratto di appalto concluso in data 11/11/2015 per la realizzazione di una piscina a sfioro.
A seguito dell'accertamento compiuto in sede di consulenza tecnica preventiva e del fallito tentativo di conciliazione, con ricorso notificato in data 28/11/2018, la parte attrice ha chiesto il pagamento dei lavori eseguiti, per un importo di euro 33.933,53.
A fondamento della propria pretesa, la parte attrice ha allegato l'adempimento della prestazione richiesta, nei termini previsti dal contratto definitivo e come risultante dalla consulenza tecnica (doc. A ricorso ex art. 702bis c.p.c.).
Le parti convenute si sono costituite chiedendo il mutamento di rito, che veniva disposto in data 28/3/2019, contestando la fondatezza della pretesa ed eccependo la nullità della relazione peritale, e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di euro
49.844,32 a titolo di risarcimento dei danni.
L'istruttoria si è svolta tramite le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale.
Preliminarmente, vanno rigettate le ulteriori richieste istruttorie proposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione della controversia, atteso che devono ritenersi complete ed esaustive le risultanze della consulenza tecnica predisposta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Dalla relazione peritale si evince il rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte, delle cui osservazioni si tiene conto nella
2 parte conclusiva, nonché la correttezza e completezza dell'accertamento in relazione al metodo e alle conclusioni cui si perviene.
Le parti convenute contestano la validità del titolo su cui parte attrice fonda la propria pretesa e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Allegano, in particolare, che le modificazioni del progetto non siano state concordate tra tutti i contraenti, dal momento che riportano la firma di un solo convenuto, e che il raffronto compiuto dal consulente si fondi su una copia di contratto contenente informazioni errate. Da ultimo, le parti convenute hanno eccepito la violazione dei termini di cui all'art. 196 c.p.c., in assenza della considerazione, ai fini della perizia conclusiva, delle osservazioni dei consulenti di parte.
Hanno rilevato, infine, l'avvenuto pagamento del corrispettivo, per un importo complessivo di euro 78.080,00, producendo i bonifici, eseguiti a partire dal 8/8/2016 (doc. 9 comparsa di costituzione).
Quanto all'esecuzione dei lavori, in via riconvenzionale le parti convenute lamentano il malfunzionamento della centralina del ph e del pulitore automatico, nonché la realizzazione di alcune componenti non a regola d'arte, quali il vano tecnico, il rivestimento della vasca, la posa dei marmi circostanti, le bocchette idromassaggio e i faretti interni (p. 22 comparsa di costituzione), stimando il costo di eliminazione dei visti e per il ripristino in euro 49.644,32 (docc. 7 e
8).
è il pagamento di euro 78.080,00 eseguito dalle CP_2 convenute a titolo di corrispettivo in favore della parte attrice, da quest'ultima ammesso.
3 Per quanto attiene al titolo su cui la parte attrice fonda la propria pretesa, il contratto definitivo reca la firma di , Persona_1 la stessa che ha disposto i bonifici in favore dell'impresa odierna parte attrice, mentre le successive modifiche sono state sottoscritte da come riconosciuto in sede di interrogatorio CP_1 formale (verbale di udienza del 20/9/2021). Può ritenersi, pertanto, vista la provenienza dei pagamenti, che gli interventi di cui è causa siano stati concordati con il consenso di entrambe le parti convenute.
Per quanto attiene ai lavori materialmente eseguiti dall'impresa occorre rilevare che una parte consistente di essi ha Parte_1 avuto luogo in conseguenza della scoperta di una falda acquifera sul sito di costruzione della piscina.
Sul punto, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità osserva che, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui
l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto, la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata
(Cass. I sez. civ., 26/2/2020 n. 5144)
In base alle dichiarazioni dei testi escussi in data 6/12/2022, è emerso che, durante i lavori di scavo della piscina, è stata rinvenuta la presenza di una falda acquifera che rendeva necessaria la realizzazione di opere di drenaggio e di rafforzamento della struttura murarie. In particolare, il teste ha riferito di aver Testimone_1
4 materialmente eseguito i lavori extra, per conto della Parte_1 mentre l'ing. ha confermato di essere stato presente Controparte_3 sul cantiere quando venivano fatti tali lavori (verbale di udienza del
16/12/2022).
I lavori eseguiti per ovviare alla sopravvenuta scoperta della falda, per quanto l'impresa appaltante fosse tenuta a farvi fronte per obbligo di esecuzione della prestazione a regola d'arte, sono stati approvati da sottoscrivendo l'impegno sulla CP_1 planimetria di cantiere (doc. b n. 3 ricorso).
Risultano pertanto condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di a.t.p., dalla quale risulta un computo finale a misura delle opere realizzare con maggiori oneri di scavo e drenaggio pari a euro 49.428,20.
Di contro, il costo necessario all'eliminazione di detti difetti di costruzione e fornitura, sono stati quantificati dal c.t.u. nell'importo complessivo di euro 4.658,80, comprese la fornitura e la posa in opera dell'elemento di bordo-piscina in travertino e fornitura e posa in opera della centralina PH.
Pertanto, il totale del corrispettivo dovuto dalle parti convenute si calcola come segue.
Atteso che il valore dei lavori di allestimento della piscina, non contestato dalle parti, da contratto è pari a euro 29.480,00 (alla luce di un preventivo iniziale di euro 64.000,00 e sottratte le opere edili inizialmente preventivate per euro 34.520,00), a questi occorre sommare l'ammontare totale dei costi di realizzazione delle opere edili da preventivo ed extra preventivo calcolato in sede di c.t.u. in euro 66.153,00 per un totale di euro 93.633,06 più iva.
5 Da tale ultimo importo occorre detrarre la somma delle fatture pagate dalle parti convenute, pari ad euro 78.080,00 nonché i costi di riduzione in pristino accertati dal c.t.u. per euro 4.658,80 per un totale di euro 33.933,53 che rappresenta la somma ancora dovuta ad da parte dei resistenti. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la parziale soccombenza reciproca e vanno compensate tra le parti, nella misura di un terzo, dal momento che la pretesa della parte attrice è ridotta in ragione dell'accertata responsabilità in punto di sussistenza di vizi dell'impianto realizzato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda della parte attrice e condanna le parti convenute, in solido, a pagare all'attrice la somma di euro 33.933,53 oltre interessi dal deposito del provvedimento;
accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalle parti convenute nella misura di euro 4.658,80, già compensate con il credito vantato dalla società attrice;
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite e condanna le parti convenute a rifondere la parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in 990,00 per spese, € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 13/01/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…5179 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5179/2018 R.G.,
promossa da
(C.F. ), con l'avv. MAZZEI Parte_1 P.IVA_1
UGO e l'avv. MARCOLLA SIMONA C.F._1
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 28 16035 RAPALLO;
PARTE ATTRICE OGGETTO: contro APPALTO: ALTRE IPOTESI EX ART. MARINA TANNURA (C.F. ) e C.F._2 1655 E SS. CC (IVI
con l'avv. PANAIOTTI LEONARDO COMPRESA CP_1 L'AZIONE EX PARTE CONVENUTA 1669CC)
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione già fissata in data 20.6.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 9.10.2024, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 12/4/2017 l'odierna parte attrice ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per accertare lo stato dei luoghi e il costo delle opere realizzate in favore delle parti convenute, in forza del contratto di appalto concluso in data 11/11/2015 per la realizzazione di una piscina a sfioro.
A seguito dell'accertamento compiuto in sede di consulenza tecnica preventiva e del fallito tentativo di conciliazione, con ricorso notificato in data 28/11/2018, la parte attrice ha chiesto il pagamento dei lavori eseguiti, per un importo di euro 33.933,53.
A fondamento della propria pretesa, la parte attrice ha allegato l'adempimento della prestazione richiesta, nei termini previsti dal contratto definitivo e come risultante dalla consulenza tecnica (doc. A ricorso ex art. 702bis c.p.c.).
Le parti convenute si sono costituite chiedendo il mutamento di rito, che veniva disposto in data 28/3/2019, contestando la fondatezza della pretesa ed eccependo la nullità della relazione peritale, e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di euro
49.844,32 a titolo di risarcimento dei danni.
L'istruttoria si è svolta tramite le produzioni documentali delle parti e la prova testimoniale.
Preliminarmente, vanno rigettate le ulteriori richieste istruttorie proposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione della controversia, atteso che devono ritenersi complete ed esaustive le risultanze della consulenza tecnica predisposta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Dalla relazione peritale si evince il rispetto del contraddittorio con i consulenti di parte, delle cui osservazioni si tiene conto nella
2 parte conclusiva, nonché la correttezza e completezza dell'accertamento in relazione al metodo e alle conclusioni cui si perviene.
Le parti convenute contestano la validità del titolo su cui parte attrice fonda la propria pretesa e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
Allegano, in particolare, che le modificazioni del progetto non siano state concordate tra tutti i contraenti, dal momento che riportano la firma di un solo convenuto, e che il raffronto compiuto dal consulente si fondi su una copia di contratto contenente informazioni errate. Da ultimo, le parti convenute hanno eccepito la violazione dei termini di cui all'art. 196 c.p.c., in assenza della considerazione, ai fini della perizia conclusiva, delle osservazioni dei consulenti di parte.
Hanno rilevato, infine, l'avvenuto pagamento del corrispettivo, per un importo complessivo di euro 78.080,00, producendo i bonifici, eseguiti a partire dal 8/8/2016 (doc. 9 comparsa di costituzione).
Quanto all'esecuzione dei lavori, in via riconvenzionale le parti convenute lamentano il malfunzionamento della centralina del ph e del pulitore automatico, nonché la realizzazione di alcune componenti non a regola d'arte, quali il vano tecnico, il rivestimento della vasca, la posa dei marmi circostanti, le bocchette idromassaggio e i faretti interni (p. 22 comparsa di costituzione), stimando il costo di eliminazione dei visti e per il ripristino in euro 49.644,32 (docc. 7 e
8).
è il pagamento di euro 78.080,00 eseguito dalle CP_2 convenute a titolo di corrispettivo in favore della parte attrice, da quest'ultima ammesso.
3 Per quanto attiene al titolo su cui la parte attrice fonda la propria pretesa, il contratto definitivo reca la firma di , Persona_1 la stessa che ha disposto i bonifici in favore dell'impresa odierna parte attrice, mentre le successive modifiche sono state sottoscritte da come riconosciuto in sede di interrogatorio CP_1 formale (verbale di udienza del 20/9/2021). Può ritenersi, pertanto, vista la provenienza dei pagamenti, che gli interventi di cui è causa siano stati concordati con il consenso di entrambe le parti convenute.
Per quanto attiene ai lavori materialmente eseguiti dall'impresa occorre rilevare che una parte consistente di essi ha Parte_1 avuto luogo in conseguenza della scoperta di una falda acquifera sul sito di costruzione della piscina.
Sul punto, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità osserva che, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui
l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Pertanto, la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata
(Cass. I sez. civ., 26/2/2020 n. 5144)
In base alle dichiarazioni dei testi escussi in data 6/12/2022, è emerso che, durante i lavori di scavo della piscina, è stata rinvenuta la presenza di una falda acquifera che rendeva necessaria la realizzazione di opere di drenaggio e di rafforzamento della struttura murarie. In particolare, il teste ha riferito di aver Testimone_1
4 materialmente eseguito i lavori extra, per conto della Parte_1 mentre l'ing. ha confermato di essere stato presente Controparte_3 sul cantiere quando venivano fatti tali lavori (verbale di udienza del
16/12/2022).
I lavori eseguiti per ovviare alla sopravvenuta scoperta della falda, per quanto l'impresa appaltante fosse tenuta a farvi fronte per obbligo di esecuzione della prestazione a regola d'arte, sono stati approvati da sottoscrivendo l'impegno sulla CP_1 planimetria di cantiere (doc. b n. 3 ricorso).
Risultano pertanto condivisibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di a.t.p., dalla quale risulta un computo finale a misura delle opere realizzare con maggiori oneri di scavo e drenaggio pari a euro 49.428,20.
Di contro, il costo necessario all'eliminazione di detti difetti di costruzione e fornitura, sono stati quantificati dal c.t.u. nell'importo complessivo di euro 4.658,80, comprese la fornitura e la posa in opera dell'elemento di bordo-piscina in travertino e fornitura e posa in opera della centralina PH.
Pertanto, il totale del corrispettivo dovuto dalle parti convenute si calcola come segue.
Atteso che il valore dei lavori di allestimento della piscina, non contestato dalle parti, da contratto è pari a euro 29.480,00 (alla luce di un preventivo iniziale di euro 64.000,00 e sottratte le opere edili inizialmente preventivate per euro 34.520,00), a questi occorre sommare l'ammontare totale dei costi di realizzazione delle opere edili da preventivo ed extra preventivo calcolato in sede di c.t.u. in euro 66.153,00 per un totale di euro 93.633,06 più iva.
5 Da tale ultimo importo occorre detrarre la somma delle fatture pagate dalle parti convenute, pari ad euro 78.080,00 nonché i costi di riduzione in pristino accertati dal c.t.u. per euro 4.658,80 per un totale di euro 33.933,53 che rappresenta la somma ancora dovuta ad da parte dei resistenti. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la parziale soccombenza reciproca e vanno compensate tra le parti, nella misura di un terzo, dal momento che la pretesa della parte attrice è ridotta in ragione dell'accertata responsabilità in punto di sussistenza di vizi dell'impianto realizzato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
accoglie la domanda della parte attrice e condanna le parti convenute, in solido, a pagare all'attrice la somma di euro 33.933,53 oltre interessi dal deposito del provvedimento;
accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dalle parti convenute nella misura di euro 4.658,80, già compensate con il credito vantato dalla società attrice;
dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite e condanna le parti convenute a rifondere la parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in 990,00 per spese, € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Pisa, il 13/01/2025.
IL GIUDICE Dott. Alessia De Durante
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