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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6503/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 luglio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 26/09/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. COZZOLINO MARCO ha concluso come da nota depositata Parte_1 in data 7.7.2025 per l'avv. DE COSTANZO SERGIO e l'avv. LEGGIO ROSA hanno Parte_2 concluso come da nota depositata in data 7.7.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:27 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6503/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6503/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COZZOLINO MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), V.le Le
Corbusier n. 39, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_2 C.F._2
COSTANZO SERGIO e dall'avv. LEGGIO ROSA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli (NA), Via Monteoliveto n. 86, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
OGGETTO: restituzione somme;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor al fine di sentire Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. Parte_2 all'accordo intercorso per la restituzione del prestito di Euro 27.500,00
[...]
(ventisettemilacinquecento/00) erogatogli da e di cui in premessa;
b) per Parte_1
l'effetto, condannare a titolo di adempimento contrattuale, a versare in favore Parte_2 di la somma di Euro 25.587,07 (venticinquemilacinquecentottantasette/07) Parte_1 oltre interessi, maturati e maturandi, e rivalutazione monetaria, dal 13.03.2009 data di erogazione della somma all'effettivo soddisfo;
c) condannare al pagamento delle spese e Parte_2 dei compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere creditore dell'odierno convenuto della somma pari ad euro 27.500,00, in forza del prestito concessogli, nel mese di febbraio 2009, per procedere all'acquisto di un immobile da tale sig. ; - di avere, in particolare, Persona_1 richiesto ed ottenuto un finanziamento di euro 24.735,82, c/o la filiale del , su Controparte_1 indicazione e conoscenza del convenuto e di aver emesso, in data 13/03/2009, l'assegno circolare n.
8300782898-05 per euro 27.500,00, in favore del venditore con contestuale consegna all'atto di compravendita del cespite immobiliare per atto de Notar del 2.4.2009 (all. 1-3); - che l'odierno Per_2 convenuto, in forza di detto prestito, si era impegnato a versare delle somme mensili corrispondenti alle rate di ammortamento del finanziamento summenzionato;
- di essere stato segnalato quale cattivo pagatore, in diversi circuiti di tutela creditizia, con conseguente inaccessibilità a richieste di ulteriore credito, stante l'inadempimento del convenuto al pagamento delle rate di mutuo;
- di aver vanamente diffidato l'odierno convenuto, a mezzo del proprio difensore, in data 19/09/2016, a mezzo raccomandata a/r, alla restituzione della somma complessiva di euro 25.587,07, oltre interessi maturati e maturandi e risarcimento dei danni subìti.
Il signor tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 06/03/2020, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord con tutte le conseguenze del caso;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il sig. Parte_2 non ha mai stipulato con il sig. alcun contratto di mutuo e, per
[...] Parte_1
l'effetto, dichiarare che alcun inadempimento è addebitabile al sig. 3) Sempre Parte_2 in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato;
4) In via principale, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prove testimoniali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dal patrocinio convenuto, in favore del Tribunale di Napoli Nord.
Ed invero, in tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, qual è quella oggetto del presente giudizio, versandosi in una richiesta di restituzione somme date in prestito,
“la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.
28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (da ultimo, si veda Cass. 16284/2019).
In buona sostanza, se il convenuto eccepisce un'incompetenza per territorio derogabile deve indicare tutti i fori concorrenti, pena l'inammissibilità dell'eccezione (Cass. 13406/11; Cass. 13202/11).
Orbene, nel caso di specie, l'odierna parte convenuta ha del tutto omesso di contestare la competenza del Tribunale di Latina sia con riferimento al foro di conclusione del contratto (cd. “forum contractus”) che al luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta (cd. “forum destinatae solutionis”), di talché l'eccezione di incompetenza in esame va dichiarata inammissibile.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Secondo il costante e condivisibile orientamento di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 19/08/2003, n. 12119; Cass.,
22/04/2010 n. 9541; Cass., 13/03/2013 n. 6295; Cassazione n. 9864 del 07/05/2014; Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 3642 del 2004).
Ed invero, l'ammissione da parte del convenuto, come nel caso di specie, di avere ricevuto la predetta somma di denaro dall'attore, negando, purtuttavia, che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo (vd. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta “… il sig. non ha mai stipulato con il sig. Parte_2
alcun contratto di mutuo, né ha mai ricevuto dal medesimo l'importo di €uro Parte_1
27.500,00 a tale titolo,”; vd. pag. 5 “…si evidenzia l'esistenza di pregresse ragioni di debito/credito tra le parti oggi in causa, in forza delle quali il sig. , in adempimento di una Parte_1 pregressa obbligazione nei confronti del sig. consegnò al medesimo la somma Parte_2 di cui oggi chiede la restituzione,”), non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16332): ciò in quanto negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass. II, n. 22576/2016).
I Giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, rimarcato che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (Cass. II, n. 180/2018;
Cass. II, n. 24328/2017).
Tanto premesso, dall'istruttoria documentale ed orale espletata nel corso del giudizio, si ritiene che l'attore non abbia compiutamente assolto all'onus probandi sul medesimo gravante, non avendo fornito prova degli elementi costitutivi della domanda.
Orbene, ancorché risulti documentalmente provata l'emissione da parte dell'attore dell'assegno circolare n. 8300782898 del 13/03/2009 recante la somma pari ad euro 27.500,00 in favore del venditore, sig. , del cespite immobiliare di cui si sarebbe poi reso acquirente Persona_1
l'odierna parte convenuta (vd. atto di compravendita del 02/04/2009 a rogito del Notaio Rep. Per_2
n. 13625: pag. 9, all. 03, citazione), non risulta, invero, provata la causale del versamento delle predette somme e, segnatamente, che la dazione delle stesse costituisse un prestito in favore del cugino convenuto.
A tale proposito, l'attore si è limitato a descrivere un non meglio precisato accordo che sarebbe avvenuto con il convenuto in merito alla restituzione delle predette somme, nulla articolando in ordine alle modalità e alle tempistiche della riconsegna del denaro (vd. punto 4, pag. 2, atto di citazione “Il sig. in forza di detto prestito, si impegnava a versare delle somme mensili Parte_2 corrispondenti alle rate di ammortamento del finanziamento concesso dal ad Controparte_1
”), né supportando tale argomentazione per tabulas (depositando, ad esempio, il Parte_1 piano di ammortamento del mutuo).
La prova di predetto accordo non può, invero, essere desunta, in mancanza di opportuni e concreti riscontri documentali, né dalla mancata risposta del convenuto all'interpello deferitogli, posto che, come noto, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (ficta confessio) (Cass. VI, n.
41643/2021; Cass. VI, 9436/2018; Cass. III, n. 6204/2016; Cass. I, n. 17719/2014; Cass. III, n.
3258/2007), né dalla duplice testimonianza resa dai sigg. e i quali, Tes_1 Testimone_2 ancorché sotto il vincolo del giuramento, sono pur sempre rispettivamente il padre e la sorella dell'attore, di talché le loro dichiarazioni necessitano di un sindacato più attento e prudente da parte del Giudice.
In particolare, entrambe le dichiarazioni rese da i predetti soggetti, confermative dell'esistenza dell'accordo tra i due cugini in forza del quale il convenuto si sarebbe impegnato alla restituzione delle somme mutuate all'attore, non appaiono attendibili, non solo perché sprovviste di puntuali riscontri documentali atti a verificarne la fondatezza (non è dato sapere l'ammontare delle rate del mutuo, le tempistiche della riconsegna), ma anche perché completamente sconfessate dalle dichiarazioni maggiormente attendibili rese da soggetto totalmente indifferente ai fatti di causa e non avvinti da legami di parentela con le parti, tale signor Controparte_2
In particolare, quest'ultimo, sentito all'udienza del 27.02.2024, ha totalmente escluso la sussistenza di una dazione di somme, a titolo di prestito, dall'attore in favore del convenuto (vd. verb. ud. “sul cap. a) Io sono amico della famiglia e posso dire che non è vero che Parte_2 Parte_2 chiese un prestito ad;
per quello che so io il prestito lo chiese Parte_1 Parte_1
alla agenzia che ha fatto il prestito perché lui doveva restituire dei soldi a
[...] [...] perché aveva prestato dei soldi alla famiglia di Parte_2 Parte_2 Parte_1
e in particolare al padre una somma di 80 mila euro perché dovevano
[...] Persona_3 comprare una casa su Latina e dare un anticipo;
ADR per quanto ricordo ciò avvenne nel 2009/2010; sul cap. e) Non è vero quanto mi si legge;
sul cap. f Non è vero perché come ho detto
[...] non chiese un prestito ad , non gli doveva dare soldi. ADR io sono Parte_2 Parte_1 queste cose perché siamo amici da una vita intera sia con sia con Parte_2 Persona_3
e con . Ho sentito con le mie orecchie quanto si dicevano tra loro.”).
[...] Parte_1
Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree non possono ritenersi provate e vanno, pertanto, integralmente rigettate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della controversia, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv. Rosa Leggio e Sergio de Costanzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in 2.540,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. avv.ti Rosa
Leggio e Sergio de Costanzo.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini