Sentenza 5 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Decreto decisorio 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/01/2021, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00016/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2013, proposto da
IO LO, NA AT, IO AT, TA AN, AN NI, DA Compagno, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Mantovan, Francesca Mantovan, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Mantovan in Venezia, San Polo, 1543;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
nei confronti
C.R.I.A.L. S.r.l., AN FO WI ON non costituiti in giudizio;
Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Pietro Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, prot. n. 8277 del 9.5.2013, con cui si è dichiarata la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento a vincolo indiretto, posto con D.M. 22.11.1974, delle aree a sud della Villa "Malcontenta", nella parte in cui ricomprende nel vincolo stesso anche le aree ricadenti nella perimetrazione del piano attuativo (tra cui i lotti già degli attuali ricorrenti), nonché di ogni altro atto del procedimento, in particolare della nota del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna prot. n. 16607 del 28.11.2012;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.6.2013, con cui si annulla d'ufficio la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 aprile 2010, di approvazione del piano di lottizzazione a causa della dichiarata permanenza del vincolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Comune di Mira e di Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti erano proprietari di aree ricomprese all’interno del comparto C2/N1 sito in zona residenziale di espansione del PRG del Comune di Mira. Nel 2008 le hanno cedute alla società CRIAL s.r.l., la quale ha chiesto ed ottenuto l’approvazione di un Piano di lottizzazione per l’edificazione dell’area.
Prima che fosse stipulata la convenzione attuativa, il Comune inviata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del Piano avendo appreso, in via informale, che l’area (mappali ex 37, ex 38, ex 39 ed ex 299) risultava soggetta a vincolo indiretto in forza del D.M. 22 novembre 1974 per la sua collocazione a sud della villa “Malcontenta” ed era, pertanto, inedificabile.
Il Comune, dopo aver ricevuto conferma dell’esistenza del vincolo dalla Soprintendenza, chiedeva al Ministero di esprimersi sulla perdurante sussistenza dei presupposti di assoggettamento al vincolo, ai sensi dell’art. 128 D.Lgs. 42/2004.
Con provvedimento prot. 8277 del 9 maggio 2013 il Ministero dichiarava la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento a vincolo indiretto dell’area. Conseguentemente il Comune di Mira concludeva il provvedimento con la delibera di Consiglio comunale del Comune di Mira n. 58 del 26 giugno 2013 con la quale annullava la delibera di approvazione del piano di lottizzazione presentato da CRIAL s.r.l. (delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29 aprile 2010.
Ancor prima di tale delibera CRIAL s.r.l. citava i ricorrenti innanzi al Tribunale ordinario di Venezia per ottenere la risoluzione dei contratti di compravendita delle aree e la restituzione del prezzo corrisposto e, in via subordinata, la restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al l reale valore delle aree e, comunque, la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno.
I ricorrenti impugnano entrambi i provvedimenti formulando le seguenti censure:
1. Violazione dell’articolo 45 e dell’articolo 128 D.Lgs. 42/2004, eccesso di potere per difetto del presupposto. Presupposto dell’apposizione del vincolo, nel 1974 era l’inedificazione dell’area. Tale stato di fatto, tuttavia, è venuto meno nel corso degli anni. Non corrisponderebbe al vero, quindi, quanto riportato nel provvedimento del Ministero, ovvero che le aree mantengono il proprio “carattere di spazio aperto”. Inoltre, l’area è separata dalla villa da un filare di alberi ad alto fusto e da una cortina di quattro edifici. Pertanto, anche ove fosse edificata, non ne verrebbero ad essere pregiudicate la prospettiva della villa né le condizioni di decoro del contesto.
2. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento non tiene conto delle reali condizioni delle aree. Mentre quelle ad ovest della villa sono sostanzialmente inedificate, così non è per quelle in esame. Sarebbe stata necessaria una motivazione più estesa che desse conto delle ragioni per le quali il vincolo debba essere mantenuto pure in presenza di un mutamento dello stato di fatto.
3. Illegittimità derivata della delibera di annullamento per i vizi dell’atto presupposto.
Si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Comune di Mira.
Entrambe le resistenti hanno controdedotto nel merito, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e difetto di interesse.
Si è costituito, in data 18 novembre 2020, il fallimento della società CRIAL s.r.l.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle questioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Dalla documentazione prodotta risulta la presenza sull’area, già all’atto dell’apposizione del vincolo, di una serie di iniziative edificatorie, per contrastare le quali, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, anche su impulso del proprietario della villa (cfr. nota del Ministero dell’Istruzione prot. 5028 del 14.5.1974), ha avviato e concluso il procedimento per l’apposizione del vincolo indiretto sull’area.
Difatti, con il D.M. 24.11.1974, è stata prescritta l’inedificabilità “sulle zone libere” dell’area di cui al fg. 5, mappali 37, 38, 39 e 229 in quanto “il complesso forma nel suo insieme un contesto di eccezionale bellezza e potrebbe ricevere grave danno qualora sorgessero nove costruzioni sulle aree vicine che disturberebbero la prospettiva e la luce e turberebbero le condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso monumentale” .
Successivamente, nonostante l’apposizione del vincolo, l’area ha subito ulteriori interventi di urbanizzazione che hanno in parte modificato lo stato dei luoghi, ponendo, tra la villa e l’area oggetto del piano di lottizzazione, una cortina di quattro edifici e un filare di alberi.
Tuttavia questo mutato stato dei luoghi, ad avviso del Ministero, non ha determinato il venir meno delle esigenze di tutela e ciò in quanto: “il sopralluogo effettuato ha permesso di constatare - nel contesto delle aree che si collocano in prosecuzione di quelle più prossime al monumento e delle marcate delimitazioni che le sostengono – il mantenimento del carattere preminente dello spazio aperto, risultando libere da edificazioni aggiuntive, in presenza di requisiti essenziali per la fruizione e la percezione dei luoghi, qualità da ritenersi all’origine dell’attività di programmazione negoziata di cui trattasi.”.
Il provvedimento non è affetto dai vizi dedotti.
Risulta dal carteggio prodotto in atti intervenuto tra la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia e il Comune di Mira, da un lato, e il Ministero della Pubblica Istruzione dall’altro, che l’area in esame era, già all’epoca di apposizione del vincolo, in parte edificata ed in parte oggetto di iniziative edificatorie e che le finalità di tutela indiretta del bene culturale riguardavano non soltanto la visuale prospettica sulla villa, ma anche al decoro del contesto.
Nella nota del 14 maggio 1974 si legge, infatti, che il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti aveva proposto di estendere il vincolo secondo i seguenti criteri: “a) divieto di costruzioni ai limiti meridionali del complesso palladiano nell’area compresa tra il cimitero ed alcune fitte costruzioni” , osservando, altresì, che “In alternativa alle previsioni del P.D.F. su detta area dovrebbero prevedersi sistemazioni a verde pubblico senza costruzioni e, solo in una fascia più arretrata rispetto alla villa, un’attrezzatura per impianti sportivi”.
Il vincolo, pertanto, già teneva conto dell’esistente edificazione e mirava ad evitare un’urbanizzazione intensa dell’area, mediante la salvaguardia delle aree scoperte esistenti.
La successiva edificazione di alcune villette non è, pertanto, stata ritenuta sufficiente a far venir meno le originarie ragioni di tutela.
Per costante giurisprudenza, infatti, l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11.6.2012, n. 3401; Consiglio di Stato, VI, 15.6.2011, n. 3644).
3. Né risulta provata la dedotta carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento dà conto di un sopralluogo intervenuto sull’area ed illustra gli usi di interesse pubblico alternativi all’edificazione che, in base all’istruttoria svoltasi in occasione dell’apposizione del vincolo, appaiono compatibili con le ragioni di tutela indiretta del monumento.
4. Ne discende la infondatezza anche del terzo motivo, rivolto contro l’annullamento d’ufficio della delibera di approvazione del piano di lottizzazione, contenente la riproduzione dei vizi dedotti con il primo ed il secondo motivo quali vizi di illegittimità derivata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti della Regione Veneto e del Comune di Mira, che liquida in € 3.000,00 per ciascuna, oltra IVA e CPA. Le compensa nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO