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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
da
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. BESANI STEFANO (C.F. , presso lo studio C.F._1 del quale è elettivamente domiciliata in Via Sant'Antonio, 2, Gallarate, giusta delega in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIAMMARRUSTO LAURA MARIA (C.F. ) e C.F._2 dell'Avv. CALDIERA MARIANNA ( ), presso lo studio delle quali in C.F._3
Corso Italia, 13, Milano è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 728/2024, pubblicata il 25/07/2024, notificata in data 28/09/2024, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito:
- Accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 728/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, nell'ambito del giudizio n. 1758/2022, depositata in cancelleria in data 25.07.2024 e notificata in data 29.07.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel merito in primo grado che qui si riportano:
Nel merito in principalità:
- Revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni fondamento fattuale e giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 437/2022 del 02/05/2022 (RG 473/2022), per i motivi di cui in narrativa;
- Accertare l'esenzione dal pagamento della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione del progetto di bonifica di cui al provvedimento del Comune di Gallarate del 10/12/2008 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da quale Parte_1 corrispettivo per la depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione del progetto di bonifica in forza del predetto provvedimento.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze;
(…)
In via istruttoria:
- Ordine di esibizione:
Si chiede che l'Ill.ma Corte adita Voglia ordinare al in persona del Controparte_2 sindaco pro tempore, corrente in Gallarate, Via Verdi n. 2, ai sensi dell'artt. 210, l'esibizione di tutta la documentazione relativa all'approvazione del progetto di bonifica dell'acquifero mediante sistema di sbarramento idraulico a valle dello stabilimento Parte_1
In particolare, si richiedono i seguenti documenti:
- Nota del 30.09.2002, Prot. Comune di Gallarate n. UP-2002-25499 del 02/10/2002, avente ad oggetto la trasmissione del Piano di Caratterizzazione;
- Verbale della Conferenza di Servizi del 07/11/2002 del Comune di Gallarate e della successiva Conferenza di Servizi del 14/10/2004 con cui veniva approvato il Piano di Caratterizzazione;
- Verbale della Conferenza di Servizi del 14/10/2004 durante la quale , alla luce delle Pt_1 indagini eseguite in fase di caratterizzazione, dichiarava che avrebbe presentato un piano per pagina 2 di 12 risanamento della falsa, richiedendo lo sgravio degli oneri per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- Nota prot. Comune di Gallarate n. 43493 del 19/11/2004 contenente la presentazione del Progetto di Bonifica preliminare della falda acquifera;
Co
- Verbale della riunione del 31/03/2005 avvenuta presso il Comune Gallarate, durante la quale veniva approvato il Progetto di Bonifica Preliminare e il Controparte_2 manifestava la propria disponibilità alla compartecipazione per lo sgravio degli oneri correlati allo scarico in pubblica fognatura e di attivarsi nei confronti della proprietà dell'area privata, posta a valle del sito, per la realizzazione del pozzo barriera previsto dal piano di bonifica;
- Verbale della Conferenza di Servizi del 29/05/2008 presso il in cui Controparte_2 veniva discussa la documentazione tecnica, presentata con nota prot. Comune di Gallarate n. 14820 del 11/04/2008, per l'adeguamento del progetto di bonifica della falda acquifera.
- Nota prot. Comune di Gallarate n. 41266 del 05/11/2008 contenente la trasmissione del Progetto di bonifica dell'acquifero mediante il sistema di sbarramento idraulico a valle dello stabilimento;
- Nota prot. Comune di Gallarate n. 45909 del 04.12.2008 con cui veniva convocato l'incontro del 10/12/2008 per la definizione dello scarico.
(…)
- Consulenza tecnica d'ufficio:
Si chiede, inoltre, di disporsi CTU diretta ad accertare e verificare il sistema di collettamento e di depurazione dei pozzi barriera della , al fine di dimostrare che l'acqua emunta dai Pt_1 pozzi viene scaricata direttamente e non dopo la sua utilizzazione nel ciclo produttivo”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Milano,
IN VIA PRINCIPALE:
rigettare le avversarie domande di riforma della sentenza del Tribunale impugnata, in quanto infondate per i motivi di cui in atti e confermare la sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 L.P.F., competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 3 di 12 Con decreto ingiuntivo n. 437/2022, emesso in data 02/05/2022, il Tribunale di Varese ingiungeva a (in seguito, ”) il pagamento dell'importo di € 31.403,75, oltre Parte_1 Pt_1 CP_ interessi e spese, in favore di (in seguito, ”), gestore del Servizio Idrico Integrato CP_1
(“S.I.I.”) della Provincia di Varese, a titolo di corrispettivi maturati per i servizi di fognatura e depurazione resi da quest'ultima nelle annualità 2017-2018.
Avverso detto provvedimento proponeva opposizione, deducendo che: Pt_1
- svolgeva attività di tintura e finissaggio dei tessili;
- nel settembre 2002, a seguito di un'indagine finalizzata all'individuazione dei focolai di inquinamento da solventi clorurati nella falda acquifera sottostante anche al terreno della società opponente di Via Adige n. 12 in Gallarate, era emersa la presenza di inquinamento e quindi la necessità, da parte della stessa, di adottare interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito;
- aveva, quindi, in data 30/09/2002 trasmesso un Piano di Caratterizzazione, successivamente approvato nella Conferenza di Servizi del 07/11/2002;
- alla luce dei risultati delle indagini eseguite in fase di caratterizzazione, aveva dichiarato nella Conferenza di Servizi del 14/10/2004 che avrebbe presentato un piano per il risanamento della falda, richiedendo lo sgravio degli oneri per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- in data 19/11/2004 aveva presentato il Progetto di Bonifica Preliminare della falda acquifera, impegnandosi nella successiva Conferenza di Servizi a presentare un progetto di bonifica della falda acquifera con indicazione del posizionamento dei pozzi barriera con sbarramento idraulico sulla via Adige, tratto a valle dell'insediamento industriale;
- con provvedimento n. 45748 del 03/12/2008 il aveva approvato il Controparte_2
Progetto di bonifica mediante sistema di sbarramento a valle dello stabilimento di Via Pt_1
Adige n. 12 in Gallarate, fissando come obiettivo il raggiungimento del delta monte/valle pari a zero (doc. 2 opponente);
- al successivo incontro del 10/12/2008, tenutosi presso il Controparte_2
l' aveva ritenuto la non applicabilità della tariffa di depurazione e Controparte_3 fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione del Progetto di bonifica, trattandosi di acqua non proveniente da ciclo produttivo ma derivante da pozzi di emungimento realizzati per le opere di bonifica di cui al Progetto di bonifica approvato (doc. 3 opponente);
- il progetto approvato aveva previsto il costante monitoraggio per la durata di almeno 5 anni, ma agli inizi dell'anno 2012 il aveva deliberato il procedimento per mantenere attiva CP_2 la barriera fino al raggiungimento del valore zero tra monte e valle;
- con verbale del 03/11/2013, la Conferenza di Servizi aveva deliberato la continuità del progetto di bonifica, ritenuto valido ed efficace;
- il progetto di bonifica era ancora in corso e, con esso, anche il provvedimento di esenzione della dal pagamento della tariffa di depurazione e fognatura delle acque emunte dalla Pt_1 barriera nonché per lo scarico di acque derivanti dal progetto produttivo;
pagina 4 di 12 CP_
- a seguito della ricezione delle fatture da parte di in data 03/08/2018 e successivamente con PEC del 24/09/2020, del 02/03/2021 nonché del 04/06/2021 (docc. 4, 5-7 opponente), aveva comunicato la “non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate”, in forza di provvedimento comunale, allegandone altresì copia, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
- in ogni caso, il Tribunale di Varese era territorialmente incompetente per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio, essendo la sede legale dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) in Gallarate (art. 19 c.p.c.), e, comunque, essendo il credito oggetto della pretesa monitoria un credito non liquido, con conseguente inapplicabilità del criterio previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, c. 3, c.c.
Pertanto l'opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese in favore del Tribunale di Busto Arsizio e, nel merito, la vigenza del provvedimento di esenzione emesso dall'Amministrazione del che, in data 10/12/2008, alla Controparte_2 luce del Progetto di bonifica autorizzato con provvedimento n. 45748 del 04/12/2008, aveva ritenuto la non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione di tale progetto, trattandosi di acqua non proveniente da ciclo produttivo ma derivante da pozzi di emungimento realizzati per le opere di bonifica di cui al progetto approvato.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio CP_
contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, nonché chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 26/11/2022, il Tribunale, ritenuta preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, essendo il credito liquido (Cass. SS.UU. n. 17989/2016), determinato e comunque determinabile in base a criteri prestabiliti (cfr. docc.
1-4 e 8 opposta), concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale con la sentenza impugnata rilevava come, a prescindere dalle valutazioni circa le molteplici doglianze mosse dall'opposta relativamente al verbale dell'incontro del 10/12/2008 tenutosi tra il legale dell'opponente e alcuni rappresentanti del (doc. 3 opponente), tale Controparte_2 documento fosse smentito a monte dalle denunce presentate dalla stessa società opponente degli elementi necessari alla determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi con riferimento alle annualità 2017-2018, sulla base delle quali erano state emesse le fatture azionate in via monitoria (denunce prodotte sub docc.
1-2 dall'opposta).
In particolare, a fronte di tale produzione documentale, secondo il primo Giudice, “non risulta logicamente comprensibile per quale ragione un utente che beneficia, in forza di un provvedimento amministrativo di durata oramai decennale, di un esonero dal pagamento della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate si sia determinato a presentare al gestore del S.I.I. la denuncia degli elementi necessari alla determinazione del canone per i pagina 5 di 12 servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico, da cui -in teoria- sarebbe stato esentato”.
Al riguardo, il Tribunale rilevava, altresì, come in nessuna delle due denunce sussistesse un espresso richiamo al verbale del 10/12/2008, nonostante fosse stato “quantomeno prudente”, anche accedendo “all'opzione ermeneutica proposta dall'opponente, che ha qualificato tali denunce come denunce obbligatorie ex art 165 T.U. Ambiente dovendo tutti concorrere a denunciare i volumi d'acqua anche se derivanti da fonti di approvvigionamento diverso della fogna pubblica”.
Quanto all'ulteriore deduzione di secondo cui, nonostante dal 2008 in avanti avesse Pt_1 sempre presentato le suddette dichiarazioni, non avrebbe comunque mai provveduto al pagamento di alcuna tariffa di depurazione e di fognatura, il primo Giudice riteneva che, oltre ad essere una circostanza rimasta priva di supporto probatorio, era priva di rilevanza, “non potendo un'eccezione volta a contrastare una richiesta di pagamento essere fondata sul fatto di non aver mai pagato”.
Quanto poi alla repliche dell'opponente secondo cui, nelle proprie denunce, avrebbe sempre precisato le circostanze comportanti la non applicabilità delle tariffe in oggetto -ad esempio, tramite la dicitura riportata a pag. 4 del doc. 2 “scaricata (n.d.r. acqua) con allacciamenti separati di tipologia NON produttiva” e la dicitura “acqua in uscita dall'impianto di depurazione” riportata a pag. 5 della medesima denuncia-, il primo Giudice rilevava che la dicitura “scaricata (n.d.r. acqua) con allacciamenti separati di tipologia NON produttiva” CP_ risultava essere oggetto di una voce del modulo prestampato predisposto da non compilato dal dichiarante, mentre la circostanza che il dichiarante avesse denunciato nella descrizione della tipologia di scarico che trattavasi di “acqua in uscita dall'impianto di depurazione” era del tutto irrilevante, atteso che “il comma 5 dell'art. 155 T.U. Ambiente prevede che per le utenze industriali la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio 'chi inquina paga', fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito. Dunque, nel prevedere l'art. 155 la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione implicitamente sconfessa la tesi esposta dall'opponente secondo cui, trattandosi di acqua in uscita da impianto di depurazione, nulla sarebbe dovuto”.
Secondo il Tribunale, inoltre, non sussistevano dubbi sul fatto che i volumi d'acqua oggetto di denuncia, anche se per ipotesi provenienti dall'impianto di depurazione (come dichiarato), fossero “acque reflue industriali”, provenienti dunque da ciclo produttivo, atteso che a pag. 2 del doc. 2 era stato precisato: “Tipologia di Scarico: Acque industriali”.
Infine, il primo Giudice riteneva che il richiamo nel doc. 2 alla sola data di autorizzazione vigente, ovverosia all'ultimo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali rilasciata dal e non già al provvedimento di esonero del CP_2
pagina 6 di 12 10/12/2008, fosse un “elemento indiziario molto significativo, che se considerato unitamente agli altri sopra esaminati” consentiva “di ritenere l'infondatezza dell'opposizione promossa”.
Per quanto attiene, invece, al quantum della pretesa creditoria, il Tribunale rilevava come fosse pacifica la debenza dei corrispettivi maturati nella misura riportata dalle fatture azionate in via monitoria, essendosi l'opponente limitata a contestare l'an del credito ex adverso azionato.
Avverso detta sentenza ha interposto appello con atto di citazione notificato il Pt_1
27/09/2024, chiedendo, sulla base dei tre motivi di seguito illustrati, la riforma dell'impugnata sentenza.
CP_ Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 10/06/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
I motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della decisione, le denunce degli elementi necessari per la determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi relativamente alle annualità 2017-2018.
Secondo la prospettazione d'appello, ai sensi dell'art. 165 D.lgs. n. 152/2006 vigerebbe in capo a , così come ad ogni altro utente, un obbligo di comunicare all'Ente Gestore degli Pt_1 impianti tutte le informazioni atte ad individuare la tipologia e le caratteristiche degli scarichi, senza che ciò costituisca tuttavia alcun riconoscimento di sorta.
Pertanto, la non applicabilità della tariffa di depurazione di cui al provvedimento del Comune di Gallarate del 10/12/2008 riguarderebbe -in tesi- unicamente la tariffa, ma non gli obblighi di comunicazione e informativi imposti dalla normativa in essere.
Inoltre, sostiene che, nelle suddette dichiarazioni, avrebbe comunque indicato il tipo di Pt_1 scarico effettuato, atteso che a pag. 4 del doc. 2 sarebbe stato precisato che trattavasi di acqua
“scaricata con allacciamenti separati di tipologia NON produttiva” e a pagina 5 del medesimo documento, nella descrizione dello scarico, che trattavasi di “acqua in uscita dall'impianto di depurazione”.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, inoltre, nelle suddette dichiarazioni avrebbe fatto espressamente riferimento al verbale del 10/12/2008 del Pt_1
Comune di Gallarate, considerato che nell'ultima pagina del doc. 1 avrebbe precisato al punto 5.5.: “in allegato: verbale incontro con comune per non applicabilità tariffa di depurazione”.
L'appellante assume che il fatto che abbia sempre presentato le suddette dichiarazioni sin dal CP_ 2008 non sarebbe stato contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e, per altro verso, che consapevole dell'esonero, non avrebbe mai richiesto il pagamento della tariffa di depurazione prima di agire in via monitoria.
pagina 7 di 12 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, nella specie, la tariffa di depurazione sarebbe astrattamente applicabile ai sensi dell'art. 155, c. 5, CP_4
Secondo la prospettazione d'appello, l'articolo citato dal Tribunale non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, atteso che si riferirebbe solo alle acque reflue industriali, ossia a quelle derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, mentre l'acqua che aveva scaricato in Pt_1 pubblica fognatura sarebbe derivata direttamente dai pozzi di emungimento.
Secondo l'appellante, inoltre, durante le numerose Conferenze di Servizi seguitesi negli anni, sarebbe stato specificato che avrebbe scaricato l'acqua emunta dai pozzi di Pt_1 emungimento (al riguardo, cita la Conferenza di Servizi del 19/11/2008 sub doc. 2, quella del 10/12/2008 e il verbale dell'incontro del 12/12/2008 sub doc. 3).
Precisa infine che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il fatto che l'art. 155 T.U. Ambiente consenta all'Ente Gestore di applicare una tariffa in forma ridotta alle acque reflue industriali depurate, non comporterebbe implicitamente un obbligo di applicare comunque la tariffa di depurazione.
Con il terzo motivo, l'appellante ripropone “tutte le argomentazioni, eccezioni ed istanze istruttorie formulate in primo grado e ritenute assorbite o rigettate dal Tribunale”.
CP_ Riguardo all'eccezione sollevata in primo grado da secondo cui il verbale del CP_2
sarebbe inidoneo a fondare una qualche volontà dell' avente rilevanza esterna e
[...] Pt_2 sarebbe stato adottato durante un incontro a cui avevano partecipato tre funzionari comunali privi del potere di rappresentanza del l'appellante sottolinea che, nella specie, CP_2 conformemente al disposto di cui all'art. 50, c. 2, TUEL, i Dirigenti presenti all'incontro avrebbero avuto il potere di rappresentanza dell'Ente e, conseguentemente, avrebbero potuto prendere decisioni con efficacia esecutiva esterna.
Al riguardo, rileva altresì che il verbale richiamerebbe l'atto comunale prot. n. 45748 del 04/12/2008, contenente l'approvazione del Progetto di bonifica dell'acquifero di , il Pt_1 quale a sua volta richiamerebbe la Conferenza di Servizi del 10/11/2008 “con le prescrizioni ivi indicate (allegato 1 parte integrale e sostanziale della presente)”.
CP_ Quanto all'ulteriore eccezione sollevata in primo grado da secondo cui non sarebbe stata interpellata la , Controparte_5
l'appellante rileva che si tratterebbe “di una questione priva di fondamento, essendo presente in ogni caso e quindi sovraordinato rispetto ad , che si occupa, Parte_3 CP_1 per l'appunto, dell'affiancamento delle istituzioni locali. Il Verbale dell'incontro del 10.12.2008 infatti richiama quanto approvato alla Conferenza di Servizi del 19.11.2008, alla quale non solo e la Provincia di Varese hanno partecipato, ma furono proprio le stesse Pt_3 ad indicare che l'acqua emunta dai pozzi barriera avrebbe potuto essere scaricata nella rete fognaria, senza essere utilizzata nel ciclo produttivo, con evidente e conseguente non applicabilità delle tariffe oggi richieste”.
pagina 8 di 12 Quanto all'eccezione sollevata in primo grado da parte dell'odierna appellata, secondo cui in ogni caso la durata di efficacia del verbale sarebbe di quattro anni dal momento del rilascio, CP_ l'appellante rileva che sarebbe soggetto all'autorizzazione richiamata da avente validità di quattro anni, solo lo scarico delle acque reflue industriali, ossia le acque provenienti dal ciclo produttivo, mentre nella specie si tratterebbe delle acque provenienti direttamente dai pozzi di emungimento, cosicché “la non applicabilità delle tariffe necessariamente perdurerà sino a quando non vi sarà un mutamento delle circostanze di fatto su cui è basata tale decisione”.
Nel caso in cui il Collegio non dovesse riconoscere efficacia al verbale sub doc. 3, l'appellante ritiene comunque applicabile alla specie il principio del legittimo affidamento, atteso che
, sulla base delle prescrizioni imposte da , dalla Provincia di Varese e dal Pt_1 Pt_3 CP_2
[... Gallarate, e visto il Verbale del 10.12.2008, ha agito in buona fede, consapevole che l'emissione delle acque derivanti dai pozzi di emungimento non fosse soggetta a tariffa di depurazione e fognatura”, circostanza non solo “espressamente affermata dai soggetti presenti alla Conferenza di Servizi e confermata dal ”, ma anche “suffragata dal Controparte_2 comportamento di TART prima e di successivamente”, i quali “sino al 2017 non hanno Pt_3 mai chiesto il pagamento delle tariffe in oggetto, confermando la validità di quanto espresso dagli altri Enti citati”.
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Dall'esame del provvedimento di approvazione del Progetto di bonifica dell'acquifero di
, risulta che si dava espressamente atto di quanto segue: Pt_1
“- nella Conferenza di Servizi del 14/10/2004 la ditta alla luce dei risultati delle Parte_1 indagini eseguite in fase di caratterizzazione, dichiarava che avrebbe presentato un piano per il risanamento della falda, richiedendo lo sgravio degli oneri per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura;
- con nota ns. prot. n. 43493 del 19/11/2004 venne presentato il Progetto di Bonifica preliminare della falda acquifera, approvato nella riunione del 31/03/2005, nella quale il manifestava la disponibilità alla compartecipazione per lo sgravio degli Controparte_2 oneri correlati allo scarico in pubblica fognatura e di attivarsi nei confronti della proprietà dell'area privata, posta a valle del sito, per la realizzazione del pozzo barriera previsto dal piano di bonifica, come specificato nel verbale della suddetta riunione;
”.
Pertanto, nella Conferenza di Servizi del 14/10/2004 l'odierna opponente aveva richiesto lo sgravio degli oneri per lo scarico dei reflui in pubblica fognatura e nella riunione del 31/03/2005 il aveva manifestato la disponibilità alla compartecipazione per lo sgravio degli oneri CP_2 correlati allo scarico in pubblica fognatura.
Orbene, con il verbale dell'incontro del 10/12/2008, tenutosi tra il legale dell'opponente e alcuni rappresentanti del , l' richiamato l'atto Controparte_2 Controparte_3 comunale prot. n. 45748 del 03/12/2008 di approvazione del Progetto di bonifica dell'acquifero di , definiva formalmente la disponibilità -manifestata nell'ambito della precedente Pt_1 riunione del 31/03/2005- alla compartecipazione allo sgravio degli oneri correlati allo scarico pagina 9 di 12 in pubblica fognatura, dichiarando espressamente di ritenere “la non applicabilità della tariffa di depurazione e fognatura sulle acque reflue scaricate in attuazione del progetto di bonifica sopra indicato, in quanto trattasi di acqua non proveniente da ciclo produttivo ma derivante dai pozzi di emungimento realizzati per le opere di bonifica di cui al progetto di bonifica in argomento”.
Inoltre, nell'atto di approvazione del Progetto veniva richiamato e allegato, quale “parte integrante e sostanziale della presente”, il verbale della Conferenza di Servizi del 19.11.2008 con le prescrizioni ivi indicate. In tale verbale si specificava, fra l'altro, che l'Ente “convocherà un successivo incontro con la per la definizione dello scarico delle acque in Parte_1 pubblica fognatura e le relative modalità dello sgravio degli oneri correlati”. E infatti, nel successivo incontro del 10.12.2008, si precisa che lo stesso era stato convocato proprio per la difinizione dello scarico delle acque in pubblica fognatura derivanti dall'attuazione del Progetto di bonifica presentato dalla e per “la relativa modalità dello sgravio dagli oneri Pt_1 correlati, comsì come espresso nella Conferenza di Servizi tenutasi il 19/11/2008”.
Dalle risultanze documentali, dunque, risulta espressamente che l'odierna appellante è esonerata dal pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura (anche) delle annualità 2017- CP_ 2018, in relazione alle quali ha agito in via monitoria.
Tale conclusione non è confutata, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, dalle denunce degli elementi necessari alla determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto degli insediamenti produttivi presentate dalla stessa società opponente con riferimento alle annualità 2017 e 2018, cui le fatture azionate in via monitoria si riferiscono.
Invero, nelle suddette dichiarazioni aveva fatto espressamente riferimento al verbale del Pt_1
10/12/2008, considerato che nell'ultima pagina del doc. 1 aveva precisato al punto 5.5.: “in allegato: verbale incontro con comune per non applicabilità tariffa di depurazione”.
Inoltre, a pagina 5 della denuncia sub doc. 2, nella descrizione della tipologia di scarico, il dichiarante aveva denunciato che trattavasi di “acqua in uscita dall'impianto di depurazione”, a conferma del fatto che non dovesse essere applicata alcuna tariffa di depurazione.
Al riguardo, il richiamo dell'art. 155, c.5 così come effettuato dal Tribunale, è CP_4 improprio, atteso che, se pur vero che tale disposizione prevede per le utenze industriali che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga", non è corretto desumere che, per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione, è possibile solo stabilire una quota tariffaria ridotta.
Facendo applicazione proprio del principio "chi inquina paga", infatti, non risulta giustificata l'imposizione della tariffa di depurazione alle utenze che hanno provveduto da sé a depurare l'acqua scaricata nella pubblica fognatura dotandosi di impianti di collettamento e di depurazione propri, specificatamente approvati dall'ente locale di appartenenza.
pagina 10 di 12 Nella specie, con riferimento alle annualità 2017-2018, ha denunciato di aver scaricato Pt_1 solo l'acqua derivante dai pozzi di emungimento, previamente depurata, non l'acqua derivante dal ciclo produttivo dell'azienda, cosicché, proprio in base al principio sopra richiamato, alcuna tariffa di depurazione potrà applicarsi.
Non inficiano il contenuto del verbale dell'incontro del 10/12/2008 nemmeno le eccezioni sollevate dall'odierna appellata.
Invero, diversamente da quanto eccepito dall'odierna appellata, i Dirigenti del presenti CP_2 all'incontro (l'Ing. e il Dott. avevano il potere di Controparte_6 Controparte_7 rappresentanza dell'Ente e, conseguentemente, potevano prendere decisioni che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 107, c. 2 TUEL, “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
D'altronde, l'Ing. aveva sottoscritto anche l'atto comunale prot. n. 45748 del Controparte_6
04/12/2008 di approvazione del Progetto di bonifica dell'acquifero di , nonché l'allegato Pt_1
1 di tale atto (ai quali rimanda il verbale dell'incontro del 10/12/2008), in relazione ai quali CP_ alcuna contestazione è stata mossa da
CP_ L'ulteriore eccezione sollevata da secondo cui non sarebbe stata interpellata la
[...]
che all'epoca gestiva il Controparte_5 servizio di depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature del è del tutto CP_2 irrilevante, atteso che il verbale dell'incontro del 10/12/2008 richiamava quanto approvato alla Conferenza di Servizi del 19/11/2008, alla quale avevano partecipato, oltre la Provincia di Varese, anche ( ), ente Regionale Pt_3 Controparte_8 sovraordinato rispetto alla predetta Società, che si occupa, per l'appunto, dell'affiancamento delle istituzioni locali.
CP_ Invece, l'eccezione sollevata da secondo cui, in ogni caso, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 la durata di efficacia del verbale sarebbe di quattro anni dal momento del rilascio, è infondata, considerato che dal combinato disposto di cui all'art. 101, c. 7 e 124 T.U. Ambiente si desume che solo lo scarico delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo è soggetto CP_ all'autorizzazione richiamata da avente validità di quattro anni, mentre nella specie, in base a quanto dichiarato da nelle denunce sopra richiamate, trattasi delle acque Pt_1 provenienti direttamente dai pozzi di emungimento, cosicché la non applicabilità delle tariffe necessariamente perdurerà sino a quando non vi sarà un mutamento delle circostanze di fatto su cui è basata tale decisione.
Anche il richiamo di parte appellata all'art. 60 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato appare improprio dal momento che tale Regolamento e la norma evocata, nel prevedere l'assoggettamento a tariffa, regolano lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda pagina 11 di 12 emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica di siti contaminati mentre, nel caso concreto, si tratta di acque scaricate in attuazione del Progetto di bonifica approvato.
CP_ Del resto, è pacifico che non ha mai richiesto il pagamento della tariffa di depurazione prima di azionare in via monitoria le fatture emesse relative alle annualità 2017-2018.
Per tutto quanto esposto, l'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'accoglimento integrale dell'appello consegue, per il principio della soccombenza, la CP_ condanna di alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, nella misura già ritenuta dal Tribunale e, quanto al presente grado, come da dispositivo, ex D.M. n. 55/2014 (modificato con D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 31.403,75) e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 728/2024, pubblicata il 25/07/2024, in
[...] accoglimento dell'appello e conseguente riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 437/2022 emesso dal Tribunale di Varese in data 02/05/2022;
- condanna al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di entrambi i CP_1 gradi di giudizio liquidate, quanto al primo grado, in € 5.633,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e oneri accessori e, quanto al presente grado, in complessivi € 8.469,00, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 17/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Laura Sara Tragni
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