Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11281/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 11281/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1995 e residente in Cardito (Na) alla Via Biagio Loffredo e
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
12.01.2001 e residente in [...], rappresentate e difese dagli avv. ti Dario Barbagallo (C.F.
) e Filippo Barbagallo (C.F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Napoli alla via S. Lucia
15.
- APPELLANTI
E con sede legale in Tracessera de Gràcia 56, 4a 08006 CP_1
Barcellona, Spagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale spagnolo ES rappresentata e difesa congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Pierallini (c.f.: ) e C.F._5
Marco Marchegiani (c.f.: ) del foro di Roma, ed C.F._6 elettivamente domiciliata nello studio degli stessi sito in Roma, Viale Liegi n.
28.
- APPELLATO
Oggetto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo).
Conclusioni: Con scritti conclusionali le appellanti contestavano il contenuto della comparsa di controparte ed evidenziavano l'inammissibilità della documentazione prodotta. Reiterate le proprie argomentazioni concludevano per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n.38749/2022 come richiesto nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
L'appellata non depositava scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2021, le sig.re e Parte_1
adivano il Giudice di Pace di Napoli per veder accertato il Parte_2 proprio diritto a ricevere la compensazione pecuniaria come prevista ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, quantificata in € 500,00 nonché l'ulteriore risarcimento di €100,00 in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della compagnia aerea consistito nella cancellazione del volo e sostituzione dello CP_1 stesso con un volo del giorno successivo. Il processo si svolgeva in contumacia della convenuta compagnia aerea e il GdP così motivava sul rigetto della domanda attorea: “Le attrici non hanno fornito la benché minima prova del loro assunto, come era loro onere e come prescrive l'art. 2697 c.c. La domanda è sfornita di prova e va rigettata”. Avverso tale pronuncia n. 38749/2022 del 15.11.2022, le attrici soccombenti proponevano appello notificato in data 09.05.2023, censurando la pronuncia di primo grado per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., art 99 e 100 c.p.c., nonché la carente (assente motivazione) su un fatto decisivo per il giudizio. Le appellanti articolavano specifico motivo di gravame relativamente al punto in cui il GdP aveva ritenuto inadempiuto l'onere probatorio;
sul tema veniva eccepito che era stata dimostrata la titolarità del diritto fatto valere e che questo, unitamente alla sola allegazione dell'inadempimento di controparte, dovesse ritenersi idoneo a soddisfare l'onere probatorio insistente sulle attrici in virtù dei principi espressi dalla Suprema Corte sul tema. Unitamente le appellanti facevano riferimento alla disciplina dettata dal regolamento CE 261/2004 e dalla Convenzione di
Montreal. Stante la contumacia della convenuta in primo grado, non era stata fornita la prova dell'esatto adempimento e dunque le appellanti chiedevano che venisse accolto l'appello e riformata la sentenza con accertamento dell'inadempimento facente capo a condanna dell'appellata al CP_1 pagamento della compensazione pecuniaria come prevista ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, quantificata in € 500,00 nonché l'ulteriore risarcimento di €100,00 per le spese documentate, o di quella somma, maggiore o minore, ritenuta congrua dal Giudice;
il tutto con vittoria di spese dei due gradi di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari. Si costituiva eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c.; inoltre, deducendo l'infondatezza delle motivazioni poste alla base della richiesta di compensazione pecuniaria, adducendo l'avvenuta comunicazione del cambio data del volo con mail del 29.07.2020 (prodotta in atti), dunque, 15 giorni prima della partenza (come previsto dall'art.5 co.1 lett.c i). Sugli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali di cui le appellanti chiedevano il risarcimento, eccepiva l'assenza di prova della reale sussistenza di CP_1
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questi. In conclusione, chiedeva rigettarsi l'appello con conferma integrale della sentenza e vittoria selle spese di lite.
Con note di trattazione scritta le appellanti contestavano quanto dedotto da controparte e rilevavano la infondatezza e pretestuosità delle difese richiedendo che il giudice ne tenesse conto ai fini della liquidazione delle spese di lite ex art 91 e ss c.p.c. All'udienza del 16.12.2024 il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO Si rileva in via pregiudiziale l'ammissibilità dell'appello, atteso che il gravame contiene, ex art. 342 comma I c.p.c., l'analitica formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione in relazione agli argomenti oggetto di disamina nella sentenza appellata. Nel merito l'appello risulta fondato e va, pertanto, accolto. La vicenda si fonda sul rapporto contrattuale scaturente dall'acquisto di biglietti aerei della compagnia da parte delle odierne appellanti. In CP_1 virtù del suddetto rapporto, la disciplina applicabile si rinviene nel regolamento CE 261/2004, nella convenzione di Montreal nonché nel Codice civile. Orbene, il regolamento CE 261/2004 prevede all'art.5 che, in caso di cancellazione del volo, spetti al passeggero la compensazione pecuniaria a norma dell'art.7 (per la tratta in questione da quantificare in € 250,00 a passeggero).
Nel caso di specie le appellanti lamentano la mancata tempestiva comunicazione della cancellazione del volo del 16.08.2020 sostituito da quello del giorno dopo 17.08.2020; questa integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, pertanto vigono, in tema di onere probatorio, i principi enunciati e ormai consolidati della Suprema Corte che a Sezioni Unite ha statuito “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
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creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass Civ SSUU n.13533/2001).
A fronte di una siffatta disciplina è censurabile la decisione del Giudice di
Pace laddove ha ritenuto non raggiunta la prova del diritto: le istanti, infatti, avevano il solo onere di provare la titolarità del diritto e di allegare l'inadempimento di controparte, spettando a quest'ultima l'onere di provare di aver adempiuto o di non averlo fatto per cause ad essa non imputabili.
Dunque, data la produzione dei titoli di viaggio del giorno 16.08.2020 e 17.08.2020 e l'eccepita omessa comunicazione della cancellazione;
data la contumacia della compagnia aerea convenuta, con conseguente omessa prova contraria, non si ravvisa come il GdP possa aver ritenuto la pretesa delle attrici priva di prova.
Invero, costituitasi in grado di appello, ha contestato quanto CP_1 dedotto dalle ricorrenti, rappresentando di aver inviato comunicazione della cancellazione il 29.07.2020 e, dunque, in un termine congruo a norma dell'art.5 co.1 lett c i), il quale prevede che non sia dovuto l'indennizzo di cui all'art.7 se la compagnia comunica la cancellazione entro due settimane a ritroso dalla data di partenza. Tuttavia, la mail allegata dall'appellata risulta, in primo luogo, tardivamente prodotta poiché essa, essendo rimasta contumace in primo grado, ha visto formarsi preclusioni che impediscono la produzione di documenti che avrebbero potuti essere utilmente forniti in quella sede. Tale lettura dell'art. 345 c.p.c. trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che statuisce “Posto che l'art. 345 c.p.c. vieta la produzione di nuovi documenti in appello, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado la parte sia rimasta contumace, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (nella specie, quindi, la documentazione prodotta dall'appellata solo in grado di appello è inammissibile perché il contumace che si costituisce in ritardo accetta il processo nello stato in cui si trova, con le preclusioni probatorie già maturate, non potendo godere di diritti più ampi di quelli che spettano alla parte regolarmente costituitasi in giudizio” (in tal senso Cass. Civ n. 4404 del 04/05/1998; da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 27.07.2024, n. 21080; Cassazione civile, sez. I, 12.06.2024, n. 16289).). Inoltre, ad abundantiam, si rileva che l'e-mail allegata dall'appellata in copia pdf non reca né uno specifico indirizzo e-mail del destinatario né una chiara
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indicazione della data di invio;
pertanto, in ogni caso, sarebbe stata dubbia la sua rilevanza probatoria.
Alla luce di quanto esposto risulta dovuta la compensazione pecuniaria ex art 5 e 7 regolamento CE 261/2004, tuttavia, per quanto concerne l'ulteriore risarcimento, stimato dalle appellanti in € 100,00, per gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, occorre rilevare l'assenza di prove sufficienti. La domanda va quindi respinta.
Nello specifico le ricorrenti non hanno prodotto alcuna documentazione attestante l'asserito pagamento di €75,00 per il pernottamento della notte tra il 16.08 e il 17.08, né hanno provato ulteriori spese eventualmente sostenute.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 147/2022 tenendo conto della complessità della causa e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione 12 civile, in persona del giudice Dott.ssa
Alessia Notaro, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 38749/2022, accerta il diritto di credito, per le causali di cui alla citazione, delle sig.re e Parte_1 Parte_2
e condanna al pagamento della somma
[...] CP_1 complessiva di € 500,00 (€ 250 per singolo passeggero a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 co.1 lett a del Regolamento CE 261/2004).
2) Condanna alla refusione delle spese di lite che CP_1 liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 664,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre al rimborso della marca da bollo e contributo unificato di primo grado, se corrisposte, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli, il 4.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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