Decreto cautelare 9 marzo 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Marisa De Martino, con domicilio eletto presso il suo studio, in San Severo, via Matteo Tondi 126;
contro
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Vaira, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale, notificata a mezzo p.e.c. in data 20 gennaio 2026, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a ottenere l’ostensione integrale e il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti costituenti il fascicolo istruttorio relativo ai pareri di congruità emessi dall’Ordine resistente in favore dell’Arch.-OMISSIS- (delibere n. 1809/1991, n. 1885/1992, n. 1886/1992), con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con ricorso notificato e pervenuto in Segreteria in data 6 marzo 2026, -OMISSIS- adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, impugnando il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale notificata all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia in data 20 gennaio 2026.
Più nel dettaglio, l’impugnativa aveva ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente e la declaratoria del diritto degli istanti all’ostensione integrale e al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti costituenti il fascicolo istruttorio relativo a tre pareri di congruità emessi dall’Ordine negli anni 1991 e 1992 in favore dell’Arch. -OMISSIS--OMISSIS-, individuati con i numeri di delibera 1809/1991, 1885/1992 e 1886/1992.
I ricorrenti esponevano che tali pareri costituivano il fondamento primigenio di alcuni decreti ingiuntivi e delle conseguenti procedure esecutive, che coinvolgevano il loro patrimonio familiare per un valore complessivo superiore a 750.000,00 euro, con pignoramenti immobiliari e mobiliari pendenti dinanzi ai Tribunali di Foggia, Ancona e Bari.
Nonostante una precedente istanza del 14 novembre 2025 alla quale l’Ordine aveva risposto con una nota prot. n. 1439/2025 trasmettendo soltanto un fascicolo di diciannove pagine contenente le tre delibere con gli allegati oggetti di liquidazione, gli interessati rappresentavano come la documentazione istruttoria richiesta fosse divenuta necessaria per esercitare il loro diritto di difesa nelle esecuzioni in corso, in particolare per opporsi ai titoli esecutivi e per chiedere la sospensione delle procedure, la cui imminenza era dimostrata dalla fissazione di udienze, tra cui quella del 17 marzo 2026 dinanzi al Tribunale di Ancona e quella del 6 maggio 2026 dinanzi al Tribunale di Foggia.
In punto di diritto, i ricorrenti deducevano la piena ammissibilità del rito trattandosi di silenzio-rigetto formatosi decorsi trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, e fondavano la propria pretesa sull’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, il quale impone di garantire l’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Evidenziavano che l’Ordine degli Architetti, in quanto ente pubblico non economico, era soggetto agli obblighi di trasparenza e all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sicché l’inerzia contestata si configurava come violazione di legge.
Unitamente al ricorso, i ricorrenti proponevano istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., chiedendo che fosse ordinata l’immediata ostensione della documentazione richiesta, anche mediante decreto monocratico inaudita altera parte , evidenziando la sussistenza di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile rappresentato dalla prosecuzione delle procedure esecutive senza la possibilità di difendersi adeguatamente.
Con decreto presidenziale del 9 marzo 2026, l’istanza cautelare monocratica veniva respinta.
Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 23 marzo 2026 dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, quest’ultimo si costituiva nel presente giudizio.
Nella memoria, l’Ordine resistente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, concreto e diretto all’accesso documentale, sostenendo che le questioni relative ai pareri di congruità erano state già definitivamente accertate da plurime sentenze passate in giudicato.
Ripercorreva il lungo contenzioso intercorso tra le parti, richiamando la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo rideterminando il credito, la successiva sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la debenza delle somme, nonché i giudizi relativi alla querela di falso, conclusi con la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Foggia, la sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Bari e infine con l’ordinanza n. -OMISSIS- della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitivo il giudicato sull’autenticità dei documenti.
Deduceva che l’accesso documentale non poteva essere utilizzato per rimettere in discussione questioni coperte da giudicato, rilevando che i ricorrenti avevano già avuto piena possibilità di accedere alla documentazione nell’ambito dei giudizi di merito, nei quali erano state espletate consulenze tecniche d’ufficio.
Aggiungeva che le istanze cautelari presentate dai ricorrenti nei procedimenti esecutivi erano state tutte rigettate, con ordinanza del 19 agosto 2025 del Tribunale di Foggia, con decreto del 2 settembre 2025 del medesimo tribunale e con ordinanza del 12 settembre 2025 della Corte d’Appello di Bari, circostanza che configurava l’odierna richiesta di accesso, in tesi, come un ulteriore tentativo dilatorio volto a impedire l’esecuzione di titoli giudiziali definitivi.
Sosteneva, altresì, l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato quale situazione giuridica attuale intendessero tutelare, atteso che i giudicati di merito avevano accertato la debenza delle somme e i giudicati sulla querela di falso avevano accertato l’autenticità dei documenti, sicché l’eventuale auspicata ostensione non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile.
Rilevava, inoltre, l’inammissibilità dell’istanza di accesso poiché preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, in contrasto con l’art. 24, comma 3, della L. n. 241 del 1990, trattandosi di sindacare ex post pareri emessi oltre trent’anni prima e già oggetto di plurimi giudizi.
Nel merito, l’Ordine resistente eccepiva l’infondatezza del ricorso, rappresentando di aver già trasmesso ai ricorrenti, con nota prot. n. 1439/2025 del 17 dicembre 2025, un fascicolo di diciannove pagine contenente le tre delibere con gli allegati oggetti di liquidazione, costituenti la documentazione attualmente reperibile negli archivi.
Quanto alla documentazione istruttoria ulteriore, faceva presente che, trattandosi di atti risalenti a oltre trentatré anni fa (1991-1992), parte di essa poteva non essere più reperibile, richiamando l’art. 22, comma 6, della L. n. 241 del 1990 secondo cui il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti.
Evidenziava, inoltre, l’irrilevanza della documentazione istruttoria ai fini del giudizio, poiché i pareri di congruità dell’Ordine non avevano avuto efficacia vincolante per il giudice del merito, il quale nel giudizio di opposizione aveva rideterminato autonomamente il credito mediante consulenza tecnica d’ufficio, con la conseguenza che ogni questione relativa alla correttezza dei pareri era stata assorbita dai giudicati.
Infine, censurava la genericità dell’istanza di accesso, osservando che la richiesta, volta ad ottenere copia integrale delle domande di parere, dei documenti allegati, delle relazioni istruttorie, dei verbali delle sedute, del registro delle deliberazioni e del regolamento interno, appariva massiva e indeterminata, senza che fosse dimostrato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive dedotte.
Sulla base di tali argomentazioni, l’Ordine resistente concludeva per il rigetto della richiesta cautelare, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
È necessario premettere che l’istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 20 gennaio 2026 e oggetto del presente giudizio si inserisce in un contenzioso ultra trentennale, ormai definito da plurime pronunce passate in giudicato.
La sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Foggia e la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Bari hanno accertato la debenza delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi, mentre i giudizi relativi alla querela di falso - conclusi con la sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Foggia, la sentenza n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Bari e l’ordinanza n. -OMISSIS- della Corte di Cassazione - hanno definitivamente statuito sull’autenticità dei documenti controversi.
Tali pronunce hanno già esaminato nel merito tutte le questioni che i ricorrenti intendono oggi riaprire mediante l’accesso documentale, ivi compresa la validità dei pareri di congruità emessi dall’Ordine, l’esistenza dei mandati professionali, l’autenticità delle firme e la correttezza delle liquidazioni.
Deve a tal riguardo evidenziarsi che l’accesso agli atti amministrativi non può essere utilizzato come strumento per rimettere in discussione situazioni ormai cristallizzate da giudicati definitivi, né per eludere i limiti propri del giudicato stesso.
La giurisprudenza amministrativa richiede che l’interesse all’accesso sia attuale, ossia sussistente al momento della decisione, e non meramente strumentale a contestare provvedimenti o fatti già accertati con autorità di cosa giudicata.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno già avuto piena possibilità di accedere alla documentazione rilevante nell’ambito dei giudizi di merito, nei quali sono state espletate consulenze tecniche d’ufficio e acquisiti tutti gli atti necessari.
La richiesta odierna di accesso si configura pertanto come un tentativo essenzialmente dilatorio, volto a procrastinare ulteriormente l’esecuzione di titoli giudiziali definitivi.
Tale conclusione è corroborata dal fatto che i ricorrenti hanno già tentato, senza successo, di sospendere l’efficacia esecutiva dei titoli giudiziali mediante opposizione a precetto (rigettata dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 19 agosto 2025), nonché mediante reclamo avverso il rigetto della sospensiva (decreto del 2 settembre 2025) e ricorso ex art. 373 c.p.c. alla Corte d’Appello di Bari (ordinanza del 12 settembre 2025).
Tutte le istanze di sospensione sono state respinte per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , circostanza che rende evidente la natura meramente strumentale dell’odierno ricorso per accesso.
Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato quale situazione giuridica attuale e concreta intendano tutelare mediante l’ostensione dei documenti richiesti.
Le questioni relative ai pareri di congruità sono state definitivamente risolte dai giudici di merito e di legittimità, e l’eventuale accesso non potrebbe produrre alcun effetto giuridico utile, atteso che i giudicati hanno già accertato sia la debenza delle somme liquidate sia l’autenticità dei documenti.
Come affermato dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 18040 del 2023, il giudice amministrativo, pur non potendo sostituirsi ex ante al giudice competente nella prognosi sulla fondatezza della tesi difensiva, deve comunque verificare la concretezza e l’attualità del bisogno conoscitivo a fini difensivi, e deve escludere l’accesso quando rinvenga una evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento richiesto e le esigenze difensive allegate.
Nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a invocare generiche esigenze difensive senza dimostrare quale concreto interesse giuridico possa essere tutelato mediante l’accesso a documenti già esaminati in sede giudiziale e oggetto di giudicati definitivi.
L’istanza di accesso si risolve pertanto in un tentativo di sindacare ex post l’operato dell’Ordine in relazione a pareri emessi oltre trent’anni fa, configurando un controllo generalizzato sull’attività amministrativa espressamente vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
A ciò si aggiunga che l’Ordine resistente ha già provveduto a trasmettere ai ricorrenti, con nota prot. n. 1439/2025 del 17 dicembre 2025, un fascicolo di 19 pagine contenente le delibere n. 1809/1991, n. 1885/1992 e n. 1886/1992 con le relative specifiche degli oggetti di liquidazione, costituendo tale documentazione quanto attualmente reperibile negli archivi dell’Ordine.
Quanto all’ulteriore documentazione richiesta – in particolare le domande di parere di congruità, i documenti allegati, le relazioni istruttorie, i verbali delle sedute e il regolamento interno – va rilevato che si tratta di atti risalenti a oltre trentatré anni fa (1991-1992), per i quali parte della documentazione istruttoria di dettaglio potrebbe non essere più reperibile negli archivi.
Come affermato dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 20604 del 2025, costituisce ragione oggettiva di rigetto dell’istanza di accesso la circostanza che la documentazione richiesta sia troppo risalente nel tempo rispetto ai termini di conservazione previsti dalla normativa vigente, che generalmente prevedono la conservazione degli atti per un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni, salvo i casi di documentazione avente valore storico-archivistico.
L’art. 22, comma 6, della legge n. 241 del 1990 stabilisce espressamente che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, e decorsi oltre trent’anni dall’emissione dei pareri di congruità non sussiste più alcun obbligo di conservazione della documentazione istruttoria di dettaglio.
In ogni caso, l’eventuale ostensione di ulteriore documentazione istruttoria non potrebbe produrre alcun effetto giuridico utile ai ricorrenti, poiché i pareri di congruità emessi dall’Ordine hanno costituito la base dei decreti ingiuntivi emessi in forza dei medesimi, ma non hanno avuto efficacia vincolante per il giudice del merito.
Il Tribunale di Foggia, nel giudizio di opposizione, ha infatti rideterminato autonomamente il quantum dovuto mediante consulenza tecnica d’ufficio, senza vincolarsi ai pareri dell’Ordine, e le sentenze definitive hanno accertato la debenza delle somme sulla base dell’accertamento giudiziale del credito, non dei pareri amministrativi.
Ogni questione relativa alla correttezza dei pareri è stata pertanto assorbita e superata dai giudicati di merito, con la conseguenza che l’accesso risulterebbe comunque irrilevante ai fini della tutela giurisdizionale invocata.
Da ultimo, l’istanza di accesso formulata dai ricorrenti è eccessivamente generica e massiva, non consentendo di individuare con precisione i documenti richiesti, né di dimostrare il nesso di strumentalità tra ciascun documento e le dedotte esigenze difensive.
La richiesta di copia integrale di tutte le domande, di tutti i documenti allegati, di tutte le relazioni istruttorie, del verbale della seduta, dell’estratto del registro delle deliberazioni e del regolamento interno vigente all’epoca si risolve in una domanda esplorativa priva dei requisiti di specificità e pertinenza richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso proposto dai signori -OMISSIS- deve essere dichiarato inammissibile per carenza di un interesse attuale, concreto e diretto all’accesso documentale, nonché per violazione del divieto di istanze preordinate a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, oltre che per genericità della domanda e per sopravvenuta carenza dell’obbligo di conservazione dei documenti richiesti.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna -OMISSIS-, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | LE OL |
IL SEGRETARIO