TAR Bari, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 469
TAR
Decreto cautelare 9 marzo 2026
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TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Interesse attuale, concreto e diretto all'accesso documentale

    Il Tribunale ha ritenuto che l'interesse all'accesso non sia attuale, concreto e diretto, poiché le questioni relative ai pareri di congruità sono già state definite da giudicati definitivi. L'accesso non potrebbe produrre alcun effetto giuridico utile e si configura come un tentativo dilatorio.

  • Rigettato
    Divieto di istanze preordinate a un controllo generalizzato

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza si configuri come un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Genericità della domanda di accesso

    Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta sia eccessivamente generica e massiva, non consentendo di individuare con precisione i documenti richiesti né di dimostrare il nesso di strumentalità con le dedotte esigenze difensive.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza dell'obbligo di conservazione dei documenti

    Il Tribunale ha ritenuto che, essendo gli atti risalenti a oltre trent'anni fa, non sussista più alcun obbligo di conservazione della documentazione istruttoria di dettaglio ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Interesse attuale, concreto e diretto all'ostensione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'interesse all'ostensione non sia attuale, concreto e diretto, poiché le questioni sono state definite da giudicati definitivi e l'accesso non produrrebbe effetti utili. Le istanze di sospensione delle procedure esecutive sono state tutte rigettate.

  • Rigettato
    Utilizzo dell'accesso documentale per rimettere in discussione questioni coperte da giudicato

    Il Tribunale ha ribadito che l'accesso agli atti non può essere utilizzato per rimettere in discussione situazioni cristallizzate da giudicati definitivi o per eludere i limiti del giudicato.

  • Rigettato
    Assenza di dimostrazione del nesso di strumentalità

    Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti si limitino a invocare generiche esigenze difensive senza dimostrare il concreto nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le loro esigenze difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 469
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 469
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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