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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 1425/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ON NN presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATRONOLA CP_1
ANNAMARIA presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti, come riportato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.11.2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.02.2024, l'istante ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 04.09.1965; - che dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti;
- che i coniugi vivono separati di fatto dal 2011; - di percepire una pensione di circa €
3.000,00 mentre la resistente percepisce una pensione di circa € 1.500,00; - di aver interesse, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, ad ottenere anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato domanda contestuale di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Si è costituita la resistente, la quale contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente e condannarsi lo stesso al pagamento in proprio favore di una equa somma a titolo di risarcimento del danno per il comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio.
All'esito dell'udienza del 09.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che parte ricorrente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. e che la resistente non vi si è opposta;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno chiesto la sola pronuncia sullo status;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 24.03.2025, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato all'udienza del 09.07.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), 3
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 212, parte II, serie A, anno
1975);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio dell'11/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 1425/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11.11.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ON NN presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MATRONOLA CP_1
ANNAMARIA presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti, come riportato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.11.2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 29.02.2024, l'istante ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 04.09.1965; - che dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti;
- che i coniugi vivono separati di fatto dal 2011; - di percepire una pensione di circa €
3.000,00 mentre la resistente percepisce una pensione di circa € 1.500,00; - di aver interesse, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, ad ottenere anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato domanda contestuale di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Si è costituita la resistente, la quale contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente e condannarsi lo stesso al pagamento in proprio favore di una equa somma a titolo di risarcimento del danno per il comportamento tenuto dal marito in costanza di matrimonio.
All'esito dell'udienza del 09.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che parte ricorrente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. e che la resistente non vi si è opposta;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno chiesto la sola pronuncia sullo status;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 24.03.2025, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato all'udienza del 09.07.2024; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), 3
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 212, parte II, serie A, anno
1975);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio dell'11/11/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese