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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Unica Civile
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V.G. 1366/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di Savona, notificata a questo ufficio alle ore 15.09 del giorno 5.6.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi residente;
ritenuta la propria competenza territoriale;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2025 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; vista la proposta motivata dal dott. , medico del CSM di Savona;
Persona_1
vista la convalida della struttura pubblica;
rilevato che l'ordinanza del Sindaco risulta ritualmente comunicata al paziente in data
6.6.2025; sentita la persona sottoposta a TSO la quale ha confermato il rifiuto del ricovero e ha contestato la sussistenza dei presupposti applicativi della misura;
rilevato che il Sindaco – ovvero il suo delegato per le funzioni attinenti ai trattamenti sanitari obbligatori – e i medici pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso;
rilevato che, quanto alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da tale fede privilegiata, ma le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono senz'altro materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova;
rilevato che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa indicarne l'inattendibilità; rilevato che agli atti risulta anche il diario del Dipartimento di Salute Mentale delle visite psichiatriche della del 5.6.2025, del 4.6.2025 e del 12.3.2025; Pt_1
rilevato che la stessa ha versato in atti varia documentazione, fra cui, anche Pt_1
documentazione medica relativa alla sua persona, ritenuto che nella presente procedura, non contenziosa e di somma urgenza, la cognizione sia necessariamente soltanto sommaria e le risultanze in atti debbano essere ragionevolmente valutate secondo il principio della sufficienza della dimostrazione, secondo il criterio del più probabile che non, del fumus boni iuris e del periculum in mora; ritenuto che fino al raggiungimento della prova del contrario, deve ritenersi che i sanitari che stanno prestando cure al paziente lo facciano, in aderenza al giuramento prestato, in primo luogo per tutelare il suo diritto alla vita, all'incolumità fisica e alla salute, e tale presunzione può essere superata solamente da elementi di prova gravi e concordanti, che nella specie non sono emersi;
rilevato che neppure dall'audizione della paziente sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
rilevato, infatti, che la Sig.ra nel corso dell'audizione col Giudice Tutelare: Pt_1
− ha confermato le accuse a tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nella cura del figlio e Per_2
nella propria. In particolare, ha attribuito gravissime responsabilità alla
[...]
, imputando ad essa il suo stesso malessere, perché le due diagnosi che la Controparte_1
avrebbe omesso nei confronti del figlio avrebbero “rovinato” la vita Controparte_1 Per_2
non solo del minore, ma anche sua e della nonna materna, oggi 93enne. La Controparte_1
a dire della avrebbe addirittura tentato di “ingannare” la donna
[...] Pt_1
sottoponendola a sua insaputa ad una valutazione delle di lei capacità genitoriali. La paziente pag. 2 di 5 ha mostrato sfiducia rispetto ai Servizi Sociali a cui si sarebbe rivolta invano nonché rispetto al CSM che non avrebbe adeguatamente trattato il suo caso e colto il suo grido d'aiuto. La ha anche dichiarato di sentirsi offesa e distrutta dai rilievi ad essa mossi dalla Procura Pt_1
Minorile che le ha attribuito una “fragilità psichica”, a suo dire, inesistente. Nel corso dell'audizione col Giudice Tutelare, la donna, con un eloquio logorroico, ha mostrato un'esasperata attenzione alla forma, oltre che ai contenuti, della verbalizzazione delle sue dichiarazioni, esprimendo preoccupazione anche per la punteggiatura ed i congiuntivi, perché, a suo dire, basta una “virgola” fuori posto per essere condannati. La ha anche Pt_1
rappresentato: “Io ormai non credo più a nessuno. Siamo vittime di 7 anni di mancate diagnosi e dubito che qualcuno possa aiutarci”. Nel complesso, le dichiarazioni rese dalla donna restituiscono tematiche persecutorie, già evidenziate dal personale medico;
- ha ammesso di aver pronunciato quella che è stata intesa quale una minaccia rispetto alla sua incolumità ed a quella del figlio (“se qualcuno non fa qualcosa concretamente la risolvo a modo mio”), pur negando di aver mai anche soltanto pensato di fare del male a e pur Per_2
spiegando di non aver mai avuto alcuna reale intenzione anticonservativa. La ha Pt_1
precisato che si sarebbe espressa semplicemente con un'iperbole. Sennonché dal diario del
Dipartimento di Salute Mentale emerge che le manifestazioni di fenomeni anticonservativi sarebbero state reiterate: “durante la valutazione mi viene segnalato che la paziente avrebbe manifestato nuovamente propositi anticonservativi nella serata di ieri, durante la visita ribadisce tali propositi”;
- ha confermato che, dopo essere stata raggiunta dal decreto della Procura Minorile, è venuta a trovarsi in una situazione di profondo malessere, con ansia reattiva, crisi emicraniche con vomito, insonnia notturna, depressione reattiva ansiosa, ansia e preoccupazione, ansia reattiva ed agitazione psicomotoria in un quadro già compromesso per i pregressi vissuti della donna. La BE ha precisato: “Da quando ho ricevuto il decreto della Procura Minorile ho avuto a prima lettura un malore e poi ho avuto giornate con malesseri gravi ed inappetenza totale”. La ha pacificamente ammesso di trovarsi in uno stato di Pt_1
agitazione e di profonda prostrazione e, quanto allo stato di delirio rilevato dal personale pag. 3 di 5 medico, lo ha escluso affermando però: “era una reazione rispetto alle mancate diagnosi nei confronti di mio figlio”;
- ha rimesso al Giudice Tutelare documentazione medica da cui emerge proprio la fragilità psichica di cui lei stessa contesta la sussistenza;
- ha mostrato di non avere sufficiente consapevolezza del proprio stato di malattia, contestando le valutazioni mediche perché i sanitari, a suo dire, non l'avrebbero adeguatamente conosciuta, ascoltata e creduta ed insistendo nel rifiuto del ricovero e delle cure;
rilevato che in occasione dell'audizione dell'interessata non è emersa alcuna evidenza né rispetto ad un eccesso nelle misure di contenzione (nella specie neppure praticate) e/o comunque di limitazione della libertà personale né rispetto a trattamenti violenti o comunque offensivi della dignità personale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
ritenuto che
gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili. Malgrado le contestazioni della dalla documentazione medica emerge che Pt_1
il TSO si è reso necessario:
• per i propositi suicidiari espressi dalla donna e per il suo stato di “fragilità psichica”;
• perché “lo stato di acuzie psicopatologica osservato alla valutazione …richiede la prosecuzione delle cure e l'osservazione in un regime ospedaliero protetto”;
• infine perché la ha opposto alle cure un netto rifiuto;
Pt_1
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del DI SAVONA nell'interesse della CP_2
persona inferma;
DISPONE
pag. 4 di 5 l'immediata efficacia del provvedimento
DISPONE la notifica del presente provvedimento al paziente a cura del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Savona che all'uopo viene espressamente incaricato, con onere di depositare presso la Cancelleria di questo Tribunale l'atto una volta notificato all'interessato
AVVERTE che ex art. 35, comma 8, della Legge n. 833/1978 chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse può proporre al Tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di legge ivi compresa la comunicazione al Corpo della
Polizia Municipale del per gli adempimenti ad esso delegati. Controparte_3
Savona, 06/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi
pag. 5 di 5
Sezione Unica Civile
Ufficio del Giudice Tutelare
N. V.G. 1366/2025
Il Giudice tutelare, letta l'ordinanza del Sindaco del Comune di Savona, notificata a questo ufficio alle ore 15.09 del giorno 5.6.2025, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera nell'interesse di , nata a [...] il [...] ed Parte_1
ivi residente;
ritenuta la propria competenza territoriale;
vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 2025 che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; vista la proposta motivata dal dott. , medico del CSM di Savona;
Persona_1
vista la convalida della struttura pubblica;
rilevato che l'ordinanza del Sindaco risulta ritualmente comunicata al paziente in data
6.6.2025; sentita la persona sottoposta a TSO la quale ha confermato il rifiuto del ricovero e ha contestato la sussistenza dei presupposti applicativi della misura;
rilevato che il Sindaco – ovvero il suo delegato per le funzioni attinenti ai trattamenti sanitari obbligatori – e i medici pubblici nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso;
rilevato che, quanto alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da tale fede privilegiata, ma le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono senz'altro materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova;
rilevato che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa indicarne l'inattendibilità; rilevato che agli atti risulta anche il diario del Dipartimento di Salute Mentale delle visite psichiatriche della del 5.6.2025, del 4.6.2025 e del 12.3.2025; Pt_1
rilevato che la stessa ha versato in atti varia documentazione, fra cui, anche Pt_1
documentazione medica relativa alla sua persona, ritenuto che nella presente procedura, non contenziosa e di somma urgenza, la cognizione sia necessariamente soltanto sommaria e le risultanze in atti debbano essere ragionevolmente valutate secondo il principio della sufficienza della dimostrazione, secondo il criterio del più probabile che non, del fumus boni iuris e del periculum in mora; ritenuto che fino al raggiungimento della prova del contrario, deve ritenersi che i sanitari che stanno prestando cure al paziente lo facciano, in aderenza al giuramento prestato, in primo luogo per tutelare il suo diritto alla vita, all'incolumità fisica e alla salute, e tale presunzione può essere superata solamente da elementi di prova gravi e concordanti, che nella specie non sono emersi;
rilevato che neppure dall'audizione della paziente sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
rilevato, infatti, che la Sig.ra nel corso dell'audizione col Giudice Tutelare: Pt_1
− ha confermato le accuse a tutti gli Enti a vario titolo coinvolti nella cura del figlio e Per_2
nella propria. In particolare, ha attribuito gravissime responsabilità alla
[...]
, imputando ad essa il suo stesso malessere, perché le due diagnosi che la Controparte_1
avrebbe omesso nei confronti del figlio avrebbero “rovinato” la vita Controparte_1 Per_2
non solo del minore, ma anche sua e della nonna materna, oggi 93enne. La Controparte_1
a dire della avrebbe addirittura tentato di “ingannare” la donna
[...] Pt_1
sottoponendola a sua insaputa ad una valutazione delle di lei capacità genitoriali. La paziente pag. 2 di 5 ha mostrato sfiducia rispetto ai Servizi Sociali a cui si sarebbe rivolta invano nonché rispetto al CSM che non avrebbe adeguatamente trattato il suo caso e colto il suo grido d'aiuto. La ha anche dichiarato di sentirsi offesa e distrutta dai rilievi ad essa mossi dalla Procura Pt_1
Minorile che le ha attribuito una “fragilità psichica”, a suo dire, inesistente. Nel corso dell'audizione col Giudice Tutelare, la donna, con un eloquio logorroico, ha mostrato un'esasperata attenzione alla forma, oltre che ai contenuti, della verbalizzazione delle sue dichiarazioni, esprimendo preoccupazione anche per la punteggiatura ed i congiuntivi, perché, a suo dire, basta una “virgola” fuori posto per essere condannati. La ha anche Pt_1
rappresentato: “Io ormai non credo più a nessuno. Siamo vittime di 7 anni di mancate diagnosi e dubito che qualcuno possa aiutarci”. Nel complesso, le dichiarazioni rese dalla donna restituiscono tematiche persecutorie, già evidenziate dal personale medico;
- ha ammesso di aver pronunciato quella che è stata intesa quale una minaccia rispetto alla sua incolumità ed a quella del figlio (“se qualcuno non fa qualcosa concretamente la risolvo a modo mio”), pur negando di aver mai anche soltanto pensato di fare del male a e pur Per_2
spiegando di non aver mai avuto alcuna reale intenzione anticonservativa. La ha Pt_1
precisato che si sarebbe espressa semplicemente con un'iperbole. Sennonché dal diario del
Dipartimento di Salute Mentale emerge che le manifestazioni di fenomeni anticonservativi sarebbero state reiterate: “durante la valutazione mi viene segnalato che la paziente avrebbe manifestato nuovamente propositi anticonservativi nella serata di ieri, durante la visita ribadisce tali propositi”;
- ha confermato che, dopo essere stata raggiunta dal decreto della Procura Minorile, è venuta a trovarsi in una situazione di profondo malessere, con ansia reattiva, crisi emicraniche con vomito, insonnia notturna, depressione reattiva ansiosa, ansia e preoccupazione, ansia reattiva ed agitazione psicomotoria in un quadro già compromesso per i pregressi vissuti della donna. La BE ha precisato: “Da quando ho ricevuto il decreto della Procura Minorile ho avuto a prima lettura un malore e poi ho avuto giornate con malesseri gravi ed inappetenza totale”. La ha pacificamente ammesso di trovarsi in uno stato di Pt_1
agitazione e di profonda prostrazione e, quanto allo stato di delirio rilevato dal personale pag. 3 di 5 medico, lo ha escluso affermando però: “era una reazione rispetto alle mancate diagnosi nei confronti di mio figlio”;
- ha rimesso al Giudice Tutelare documentazione medica da cui emerge proprio la fragilità psichica di cui lei stessa contesta la sussistenza;
- ha mostrato di non avere sufficiente consapevolezza del proprio stato di malattia, contestando le valutazioni mediche perché i sanitari, a suo dire, non l'avrebbero adeguatamente conosciuta, ascoltata e creduta ed insistendo nel rifiuto del ricovero e delle cure;
rilevato che in occasione dell'audizione dell'interessata non è emersa alcuna evidenza né rispetto ad un eccesso nelle misure di contenzione (nella specie neppure praticate) e/o comunque di limitazione della libertà personale né rispetto a trattamenti violenti o comunque offensivi della dignità personale;
atteso che le alterazioni psichiche riscontrate dal sanitario rendono indispensabili interventi terapeutici urgenti;
ritenuto che
gli interventi medesimi sono rifiutati e non possono essere consapevolmente accettati dall'infermo; che allo stato non sono possibili adeguate misure sanitarie extra ospedaliere perché non praticabili. Malgrado le contestazioni della dalla documentazione medica emerge che Pt_1
il TSO si è reso necessario:
• per i propositi suicidiari espressi dalla donna e per il suo stato di “fragilità psichica”;
• perché “lo stato di acuzie psicopatologica osservato alla valutazione …richiede la prosecuzione delle cure e l'osservazione in un regime ospedaliero protetto”;
• infine perché la ha opposto alle cure un netto rifiuto;
Pt_1
visti gli artt. 33, 34, 35, l. 23 dicembre 1978, 737, 741 c.p.c.,
CONVALIDA
l'ordinanza di cui sopra emessa dal Sindaco del DI SAVONA nell'interesse della CP_2
persona inferma;
DISPONE
pag. 4 di 5 l'immediata efficacia del provvedimento
DISPONE la notifica del presente provvedimento al paziente a cura del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Savona che all'uopo viene espressamente incaricato, con onere di depositare presso la Cancelleria di questo Tribunale l'atto una volta notificato all'interessato
AVVERTE che ex art. 35, comma 8, della Legge n. 833/1978 chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse può proporre al Tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di legge ivi compresa la comunicazione al Corpo della
Polizia Municipale del per gli adempimenti ad esso delegati. Controparte_3
Savona, 06/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi
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