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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Locri
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 877/2022 promossa da:
La società P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bovalino (RC), Via Aldo Moro, la sig.ra c.f. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] sig.ra c.f. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
21/5/1964 e residente in [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dromo, tutti elettivamente domiciliati – ai fini del presente giudizio – in Bovalino (RC), Via
Elio Ruffo, presso lo Studio Legale dell'Avv. Enzo Dicembre, c.f. che C.F._5 li rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(già ,, non in proprio ma esclusivamente in nome e per CP_2 Controparte_3 conto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NAPOLI presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
- resistente -
Il giudice dott.ssa Martina Castaldo, riservata la causa in decisione all'udienza del 28.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA In via del tutto preliminare, occorre esaminare l'eccezione di litispendenza sollevata dalla parte resistente.
L'eccezione è fondata.
In primis, giova evidenziare che l'ordinanza dichiarativa della litispendenza ha comunque natura di provvedimento decisorio, imponendo al giudice di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e scandendo il passaggio alla fase decisoria (C. S.U. 29.9.14 n. 20449), come occorso in occasione dell'udienza del 28.02.2025 e il conseguente provvedimento con cui si è sciolta la riserva.
Parte resistente, sin dal deposito della memoria difensiva, ha evidenziato che tra le stesse parti pende un giudizio, presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria (R.G. n. 320/2020 che origina dal giudizio n. 400/2014 R.G, svoltosi dinanzi al Tribunale di Locri a cui è stato riunito il giudizio n. 575/2015 R.g. istaurato ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c. e conclusosi con sentenza n. 984/2019 R.G.), avente oggetto sovrapponibile a quello della domanda formulata nell'atto introduttivo del presente procedimento e di più antica iscrizione a ruolo.
Ciò posto, giova all'uopo riportare la domanda articolata dalla parte ricorrente nel presente giudizio: “1) in relazione a quanto dedotto ai punti II e III dell'odierna citazione, accertare e dichiarare
l'illegittimità della procedura esecutiva n° 42/2015 R.G.Es. e tutti gli atti che ne hanno rappresentato il presupposto giuridico ovvero di quelli successivi e, conseguentemente, dichiarare inefficace l'atto di pignoramento immobiliare notificato alla parte debitrice con ogni conseguente statuizione;
2) in via principale, accertare e dichiarare che il creditore procedente non ha titolo e diritto di procedere all'esecuzione immobiliare per l'importo richiesto, in ragione della insussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare il processo esecutivo, della nullità del mutuo per violazione degli artt. 1283, 1325, co. II, 1345 e 1418 c.c., della nullità del mutuo per violazione della Legge n° 108/96 e della normativa sulla Trasparenza Bancaria e, conseguentemente, dichiarare inefficace
l'atto di pignoramento immobiliare notificato alla parte debitrice con ogni conseguente statuizione. 3) con vittoria di spese e compensi di giudizio ex D.M. n° 37/2018.” Con il primo motivo, non espresso in modo chiaro nelle conclusioni, si rileva la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa poiché la convenuta destinazione del prestito non è stata rispettata.
Ebbene, la resistente ha efficacemente rilevato come tale domanda, contraddistinta da medesimi petitum e causa petendi, è stata ugualmente articolata dall'odierna attrice nel giudizio
400/2014 a cui è stato riunito il giudizio 575/2015 R.g. istaurato ai sensi dell'art 615 comma 1
c.p.c. e conclusosi con sentenza 984/2019 oggi gravata di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria RG n. 320/2020, così come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto di citazione ai punti II e III, e tanto è apprezzabile dal tenore della stessa: “accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l'atto introduttivo del giudizio relativamente al contratto di mutuo ipotecario con particolare riferimento alla violazione della Legge n. 108/96 e agli artt. 1283, 1325 co. II, 1345, 1346,
1418 c.c., 117 T.u.b., 474 c.p.c., le relative difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le istanze e richieste, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute”.
Non è affatto in contestazione, oltre ad essere riscontrabile per tabulas, che il titolo per cui si procede è esattamente corrispondente.
De iure, non può non rilevarsi come le domande, articolate nei diversi giudizi, siano coincidenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi, atteso che, in entrambi i casi, è espressamente richiesto un accertamento delle medesime cause di invalidità del rapporto( - illiceità della causa in concreto del negozio;
- anatocismo derivante dalla stipula del piano di ammortamento alla francese;
-usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia, comprendendo tutti i costi inerenti al finanziamento).
Come noto, due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di causa petendi e di petitum sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (cfr. Cass. Civ. n. 16454 del 2015).
Sotto altro profilo, giova precisare che non rileva a nulla il fatto che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell'altro la qualità di convenuto (v. Cass. Civ.
17443 del 31.7.14; e per una interpretazione estensiva del requisito della identità di causa, v. anche Cass. Civ. n. 792 del 19.1.01).
Inoltre, l'art. 39 c.p.c. enuclea un principio di carattere generale, il principio del “ne bis in idem”, il quale preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio risponde a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, in modo tale da evitare un contrasto di giudicati sulla medesima domanda.
La litispendenza, tuttavia, non è esclusa nell'ipotesi di pendenza delle cause in gradi diversi.
Secondo un secondo indirizzo seguito più recentemente dalle Sezioni Unite, a norma dell'art. 39, comma 1, qualora una stessa causa venga penda davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o 337 c. 2 c.p.c. a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (cfr. Cass. S. U. n. 27846 del 2013; Cass. Civ. n. 13621 del 2013 nonchè Cass.
Civ. n. 19056 del 2017).
Come agevolmente desumibile dalla stessa sentenza del Supremo Consesso il principio trova applicazione anche quando entrambe le cause traggono origine da giudizi originariamente pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, uno dei quali, poi, pendente presso la Corte
d'Appello per effetto della impugnazione.
L'art. 39 c.p.c., in sostanza, è espressione di "una regola sovraordinata al sistema del processo", in guisa della quale il diritto di azione viene ad essere limitato nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice, sicché le esigenze alle quali esso risponde, quale effetto della consumazione del diritto di azione, non consentono di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata.
Con riferimento al criterio della prevenzione, si osserva che è dato pacifico l'intervenuta notificazione dell'atto di citazione di appello, come dichiarato da entrambe le parti, momento dal quale può ritenersi pendente il giudizio di secondo grado.
Al contempo, si rileva che la casa di cui in oggetto è stata iscritta a ruolo allorquando il giudizio d'appello era già effettivamente pendente.
Del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni spese dalla difesa di parte attrice la quale sostiene che non ci sia litispendenza tra opposizione all'esecuzione e giudizio di merito promosso a tutela del medesimo diritto sulla base del riportato principio sancito dalla Suprema
Corte che afferma che “In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorché l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive causae petendi dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore” (Cassazione civile, Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10511, Pres. Lombardo, Est.
Criscuolo), in quanto non pertinenti. Difatti, premesso che al giudizio n.400/2014 R.G. è stato riunito quello n. 575/2015 instaurato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma I, anche esso volto a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si può condividere quanto affermato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 26285/2019 che afferma che “il petitum dell'opposizione pre-esecutiva, coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, in quanto in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente”, mentre “l'identità della causa petendi delle due azioni oppositive, invece, deve essere accertata in concreto, di volta in volta, in considerazione delle ragioni dedotte dall'opponente.”, come
è stato fatto per il caso in analisi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non resta che rilevare che l'ipotesi di cui si tratta rientra tra le ipotesi di litispendenza previsti dalla medesima pronuncia della Suprema Corte che afferma che “La litispendenza, infine, può essere dichiarata anche quando le due cause, identiche per petitum e per causa petendi, pendano innanzi a giudici diversi, poiché la controversia iniziata precedentemente è stata già decisa in primo grado. Infatti, in tal caso non è possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018, Rv. 649429; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19056 del
31/07/2017, Rv. 645684). Quindi, per "giudici diversi" devono intendersi anche quello di primo grado innanzi a quale penda l'opposizione all'esecuzione già iniziata e quello dell'impugnazione proposta avverso la sentenza che ha definito in primo grado l'opposizione a precetto.”
Infine, questo giudicante, e solo per maggiore esaustività, neppure reputa determinante la formulazione in negativo od in positivo adottata nelle domande in esame, posto che il petitum e la causa petendi, dunque l'oggetto dell'accertamento, in una prospettiva teleologica, sono esattamente sovrapponibili.
Alla luce delle considerazioni espresse e visto l'art. 39 c. 1 c.p.c., si rileva che:
- le conclusioni rassegnate dalle parti nel presente giudizio appaiono coincidere con quelle presentate nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, ivi avente numero di ruolo 320/2020;
- il suddetto giudizio risulta instaurato in data anteriore al presente procedimento. Dunque, deve essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., del presente giudizio rispetto a quello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria 320/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza, trattandosi di ipotesi in cui la pronuncia determina la chiusura del processo dinanzi a questo giudicante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015), e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, del valore indeterminabile e della complessità della controversia, nonché della sostanziale assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
DICHIARA la litispendenza della presente controversia rispetto a quella pendente innanzi alla
Corte di Appello di Reggio Calabria ed ivi avente numero di ruolo 320 del 2020;
DISPONE la cancellazione della presente controversia dal ruolo ex art. 39, comma 1, c.p.c.;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.a come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data
05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Castaldo
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 877/2022 promossa da:
La società P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bovalino (RC), Via Aldo Moro, la sig.ra c.f. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] sig.ra c.f. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
21/5/1964 e residente in [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dromo, tutti elettivamente domiciliati – ai fini del presente giudizio – in Bovalino (RC), Via
Elio Ruffo, presso lo Studio Legale dell'Avv. Enzo Dicembre, c.f. che C.F._5 li rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(già ,, non in proprio ma esclusivamente in nome e per CP_2 Controparte_3 conto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NAPOLI presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
- resistente -
Il giudice dott.ssa Martina Castaldo, riservata la causa in decisione all'udienza del 28.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA In via del tutto preliminare, occorre esaminare l'eccezione di litispendenza sollevata dalla parte resistente.
L'eccezione è fondata.
In primis, giova evidenziare che l'ordinanza dichiarativa della litispendenza ha comunque natura di provvedimento decisorio, imponendo al giudice di invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e scandendo il passaggio alla fase decisoria (C. S.U. 29.9.14 n. 20449), come occorso in occasione dell'udienza del 28.02.2025 e il conseguente provvedimento con cui si è sciolta la riserva.
Parte resistente, sin dal deposito della memoria difensiva, ha evidenziato che tra le stesse parti pende un giudizio, presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria (R.G. n. 320/2020 che origina dal giudizio n. 400/2014 R.G, svoltosi dinanzi al Tribunale di Locri a cui è stato riunito il giudizio n. 575/2015 R.g. istaurato ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c. e conclusosi con sentenza n. 984/2019 R.G.), avente oggetto sovrapponibile a quello della domanda formulata nell'atto introduttivo del presente procedimento e di più antica iscrizione a ruolo.
Ciò posto, giova all'uopo riportare la domanda articolata dalla parte ricorrente nel presente giudizio: “1) in relazione a quanto dedotto ai punti II e III dell'odierna citazione, accertare e dichiarare
l'illegittimità della procedura esecutiva n° 42/2015 R.G.Es. e tutti gli atti che ne hanno rappresentato il presupposto giuridico ovvero di quelli successivi e, conseguentemente, dichiarare inefficace l'atto di pignoramento immobiliare notificato alla parte debitrice con ogni conseguente statuizione;
2) in via principale, accertare e dichiarare che il creditore procedente non ha titolo e diritto di procedere all'esecuzione immobiliare per l'importo richiesto, in ragione della insussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare il processo esecutivo, della nullità del mutuo per violazione degli artt. 1283, 1325, co. II, 1345 e 1418 c.c., della nullità del mutuo per violazione della Legge n° 108/96 e della normativa sulla Trasparenza Bancaria e, conseguentemente, dichiarare inefficace
l'atto di pignoramento immobiliare notificato alla parte debitrice con ogni conseguente statuizione. 3) con vittoria di spese e compensi di giudizio ex D.M. n° 37/2018.” Con il primo motivo, non espresso in modo chiaro nelle conclusioni, si rileva la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa poiché la convenuta destinazione del prestito non è stata rispettata.
Ebbene, la resistente ha efficacemente rilevato come tale domanda, contraddistinta da medesimi petitum e causa petendi, è stata ugualmente articolata dall'odierna attrice nel giudizio
400/2014 a cui è stato riunito il giudizio 575/2015 R.g. istaurato ai sensi dell'art 615 comma 1
c.p.c. e conclusosi con sentenza 984/2019 oggi gravata di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria RG n. 320/2020, così come dichiarato dalla stessa attrice nell'atto di citazione ai punti II e III, e tanto è apprezzabile dal tenore della stessa: “accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l'atto introduttivo del giudizio relativamente al contratto di mutuo ipotecario con particolare riferimento alla violazione della Legge n. 108/96 e agli artt. 1283, 1325 co. II, 1345, 1346,
1418 c.c., 117 T.u.b., 474 c.p.c., le relative difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le istanze e richieste, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute”.
Non è affatto in contestazione, oltre ad essere riscontrabile per tabulas, che il titolo per cui si procede è esattamente corrispondente.
De iure, non può non rilevarsi come le domande, articolate nei diversi giudizi, siano coincidenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi, atteso che, in entrambi i casi, è espressamente richiesto un accertamento delle medesime cause di invalidità del rapporto( - illiceità della causa in concreto del negozio;
- anatocismo derivante dalla stipula del piano di ammortamento alla francese;
-usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia, comprendendo tutti i costi inerenti al finanziamento).
Come noto, due cause pendenti tra le stesse parti e con identità di causa petendi e di petitum sono in rapporto di litispendenza e non di continenza anche nel caso in cui una di esse abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell'altro procedimento, ben potendo in tale ipotesi la litispendenza essere dichiarata con riferimento ad una soltanto delle domande proposte (cfr. Cass. Civ. n. 16454 del 2015).
Sotto altro profilo, giova precisare che non rileva a nulla il fatto che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell'altro la qualità di convenuto (v. Cass. Civ.
17443 del 31.7.14; e per una interpretazione estensiva del requisito della identità di causa, v. anche Cass. Civ. n. 792 del 19.1.01).
Inoltre, l'art. 39 c.p.c. enuclea un principio di carattere generale, il principio del “ne bis in idem”, il quale preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. Detto principio risponde a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, in modo tale da evitare un contrasto di giudicati sulla medesima domanda.
La litispendenza, tuttavia, non è esclusa nell'ipotesi di pendenza delle cause in gradi diversi.
Secondo un secondo indirizzo seguito più recentemente dalle Sezioni Unite, a norma dell'art. 39, comma 1, qualora una stessa causa venga penda davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o 337 c. 2 c.p.c. a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (cfr. Cass. S. U. n. 27846 del 2013; Cass. Civ. n. 13621 del 2013 nonchè Cass.
Civ. n. 19056 del 2017).
Come agevolmente desumibile dalla stessa sentenza del Supremo Consesso il principio trova applicazione anche quando entrambe le cause traggono origine da giudizi originariamente pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, uno dei quali, poi, pendente presso la Corte
d'Appello per effetto della impugnazione.
L'art. 39 c.p.c., in sostanza, è espressione di "una regola sovraordinata al sistema del processo", in guisa della quale il diritto di azione viene ad essere limitato nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice, sicché le esigenze alle quali esso risponde, quale effetto della consumazione del diritto di azione, non consentono di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa precedentemente iniziata.
Con riferimento al criterio della prevenzione, si osserva che è dato pacifico l'intervenuta notificazione dell'atto di citazione di appello, come dichiarato da entrambe le parti, momento dal quale può ritenersi pendente il giudizio di secondo grado.
Al contempo, si rileva che la casa di cui in oggetto è stata iscritta a ruolo allorquando il giudizio d'appello era già effettivamente pendente.
Del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni spese dalla difesa di parte attrice la quale sostiene che non ci sia litispendenza tra opposizione all'esecuzione e giudizio di merito promosso a tutela del medesimo diritto sulla base del riportato principio sancito dalla Suprema
Corte che afferma che “In caso di contemporanea pendenza di due giudizi, uno di opposizione all'esecuzione minacciata o promossa per la realizzazione di un determinato diritto e l'altro relativo all'accertamento del medesimo diritto fra le stesse parti, deve escludersi una situazione di litispendenza (o eventualmente di continenza) allorché l'opposizione all'esecuzione riguardi il profilo strettamente processuale della promovibilità dell'esecuzione forzata, essendo in tal caso diverse le rispettive causae petendi dei due giudizi, ravvisabili l'una nel rapporto giuridico da cui sorge il diritto di credito per il cui accertamento è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di cognizione e l'altra nella insussistenza delle condizioni che determinano la soggezione del debitore” (Cassazione civile, Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10511, Pres. Lombardo, Est.
Criscuolo), in quanto non pertinenti. Difatti, premesso che al giudizio n.400/2014 R.G. è stato riunito quello n. 575/2015 instaurato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma I, anche esso volto a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si può condividere quanto affermato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 26285/2019 che afferma che “il petitum dell'opposizione pre-esecutiva, coincide con quello dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, in quanto in entrambi i casi la domanda principale è volta ad accertare l'insussistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore a procedere esecutivamente”, mentre “l'identità della causa petendi delle due azioni oppositive, invece, deve essere accertata in concreto, di volta in volta, in considerazione delle ragioni dedotte dall'opponente.”, come
è stato fatto per il caso in analisi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non resta che rilevare che l'ipotesi di cui si tratta rientra tra le ipotesi di litispendenza previsti dalla medesima pronuncia della Suprema Corte che afferma che “La litispendenza, infine, può essere dichiarata anche quando le due cause, identiche per petitum e per causa petendi, pendano innanzi a giudici diversi, poiché la controversia iniziata precedentemente è stata già decisa in primo grado. Infatti, in tal caso non è possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013, Rv. 628456; Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 15981 del 18/06/2018, Rv. 649429; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19056 del
31/07/2017, Rv. 645684). Quindi, per "giudici diversi" devono intendersi anche quello di primo grado innanzi a quale penda l'opposizione all'esecuzione già iniziata e quello dell'impugnazione proposta avverso la sentenza che ha definito in primo grado l'opposizione a precetto.”
Infine, questo giudicante, e solo per maggiore esaustività, neppure reputa determinante la formulazione in negativo od in positivo adottata nelle domande in esame, posto che il petitum e la causa petendi, dunque l'oggetto dell'accertamento, in una prospettiva teleologica, sono esattamente sovrapponibili.
Alla luce delle considerazioni espresse e visto l'art. 39 c. 1 c.p.c., si rileva che:
- le conclusioni rassegnate dalle parti nel presente giudizio appaiono coincidere con quelle presentate nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, ivi avente numero di ruolo 320/2020;
- il suddetto giudizio risulta instaurato in data anteriore al presente procedimento. Dunque, deve essere dichiarata la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., del presente giudizio rispetto a quello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria 320/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza, trattandosi di ipotesi in cui la pronuncia determina la chiusura del processo dinanzi a questo giudicante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del
19/11/2015), e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta, del valore indeterminabile e della complessità della controversia, nonché della sostanziale assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
DICHIARA la litispendenza della presente controversia rispetto a quella pendente innanzi alla
Corte di Appello di Reggio Calabria ed ivi avente numero di ruolo 320 del 2020;
DISPONE la cancellazione della presente controversia dal ruolo ex art. 39, comma 1, c.p.c.;
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e
C.p.a come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvedimento redatto e trasmesso mediante il dispositivo consolle del magistrato in data
05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Martina Castaldo