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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Maria G. Di Marco Presidente
2) Michele De Maria Consigliere relatore
3) Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 868/2024 promossa in grado d'appello da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Monachello ed Parte_1
Elisabetta Sabatino APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Scognamiglio
APPELLATA
All'udienza di discussione del 13 marzo 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 532/2024, il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso proposto da col quale aveva impugnato il licenziamento disciplinare per giusta Parte_1 causa del 23/01/2023 irrogatogli dalla Controparte_2
Riteneva, in particolare, la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, rinvenendo nelle giustificazioni rese dal lavoratore la conferma delle condotte contestate (mancata attivazione della SIM aziendale, che lo aveva reso irreperibile telefonicamente;
mancata partecipazione senza valida giustificazione agli incontri del team aziendale comunicati via e-mail; mancata fruizione senza valida giustificazione della formazione obbligatoria), nonché la fondatezza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, avendo valutato il comportamento del , complessivamente Parte_1 considerato, come gravemente violativo degli obblighi contrattuali e tale da ledere il rapporto fiduciario col datore di lavoro. Reputava, inoltre, non dimostrati gli assunti attorei circa il carattere ritorsivo del licenziamento (essendo generiche le allegazioni sul punto e non essendo stato, in ogni caso, provato che l'intento ritorsivo avesse avuto efficacia determinante nella volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro), nonché quelli relativi all'asserito demansionamento patito dal (ritenute, anche in tal caso, generiche le Parte_1 allegazioni sul punto, in quanto prive di specificazione circa il contenuto delle mansioni diverse e inferiori alle quali sarebbe stato assegnato e valutata la documentazione prodotta dalla come idonea a dimostrare il rispetto del principio di piena fruibilità delle CP_1 risorse di cui all'art. 95 del CCNL di settore).
Per la riforma di tale pronuncia ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24/07/2024, censurando l'impugnata sentenza sotto diversi profili e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale non ammessa in primo grado. Col primo motivo, lamenta l'erronea valutazione da parte del G.L. delle giustificazioni rese dal , essendo incorso nell' “equivoco” di riconoscere alle stesse un effetto Parte_1 confessorio, in luogo di un “atteggiamento di buona fede e correttezza del lavoratore che, candidamente, ammetteva le proprie manchevolezze spiegandone le ragioni, e confidando proprio nel rapporto trentennale che aveva instaurato con la propria azienda”. Col secondo motivo e col terzo motivo, da ritenersi strettamente interconnessi tra loro, dolendosi di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza della giusta causa del licenziamento e la dimostrazione da parte della di aver adottato tutte le cautele e condotte necessarie CP_1 alla conservazione del rapporto di lavoro. Contesta, altresì, la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, ancorando le ragioni della propria condotta insubordinata al “demansionamento”, del quale reitera la richiesta di risarcimento, connotato dalla “privazione dei compiti” e dallo “svuotamento di mansioni” alle quali era stato sottoposto e che avevano determinato “la perdita, davanti a superiori e colleghi di stima, ammirazione e immagine professionale di cui lo stesso godeva da anni” e lo avevano
“deprivato della voglia e dallo stimolo a migliorare giorno per giorno”, in quanto “una persona deprivata di ogni stimolo può più facilmente cadere nella trappola dell'insubordinazione, senza tuttavia che ciò determini di per sé la lesione del vincolo fiduciario”. Col quarto e ultimo motivo impugna il capo della pronuncia relativo alle spese processuali, avendo il primo Giudice condannato il lavoratore soccombente alla rifusione delle spese di lite per la somma - ritenuta eccessiva - di € 9.048,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, in ragione del rifiuto, manifestato dallo stesso, della proposta transattiva formulata in prime cure all'udienza del 10.10.2023.
Ha resistito al gravame la con memoria del 27/12/2024, ribadendo le Controparte_2 argomentazioni già spiegate in prime cure sulla correttezza del proprio operato, prospettando il recesso datoriale quale unica via disciplinarmente percorribile in considerazione anche dei due ulteriori procedimenti disciplinari nei quali era incorso il
[...]
nei due anni precedenti. Pt_1
All'udienza del 13 marzo 2025, esperito infruttuosamente il tentativo di risoluzione transattiva della controversia con proposta di questa Corte formulata all'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** L'appello è fondato nei termini che seguono. Non colgono nel segno le censure di parte appellante mosse nel primo motivo di gravame, non potendo che convenirsi col G.L. nel ritenere incontestata la sussistenza materiale e giuridica dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata, non soltanto con riguardo al compendio probatorio prodotto in giudizio, ma anche e soprattutto in considerazione delle giustificazioni rese dal lavoratore e di quanto dallo stesso riferito nei propri scritti difensivi. Risulta, infatti, pacifico che le condotte di insubordinazione (dallo stesso definite tali in ricorso, p. 8) allo stesso disciplinarmente contestate siano state effettivamente poste in essere dal , in quanto: Parte_1
― con riferimento all'addebito della mancata attivazione della SIM aziendale, risulta incontestato che questa non sia mai stata riattivata dal lavoratore tramite la procedura indicata dalla stessa (v. e-mail del 16/05/2022 di cui all. 9 della CP_1
inviata da in risposta ad altra e-mail di pari data del CP_1 Parte_2 [...]
) e nonostante i numerosi solleciti contenuti nelle e-mail del 26/09/2022, del Pt_1
21/10/2022, del 03/11/2022, del 10/11/2022 e del 23/11/2022 (inviate da
[...]
tranne quella del 10/11/2022 trasmessa da , e Controparte_3 Persona_1 aventi ad oggetto o “assegnazione scheda telefonica” o “incombenze circa sim rimasta nel telefonino aziendale consegnata tramite busta chiusa per successivo smistamento” - cfr. all. 9, 13 e 14 della appellata); CP_1
― con riguardo alla mancata partecipazione agli incontri del team aziendale, anche in tal caso appare pacifica la sua effettiva realizzazione da parte del lavoratore, non essendo sufficiente a negare la sussistenza della condotta addebitata l'irreperibilità telefonica dello stesso riconnessa alla mancata riattivazione della SIM aziendale (come reso nelle giustificazioni contenute all'allegato 14 prodotto dalla Banca), tenuto conto che la convocazione alle riunioni in modalità di videoconferenza era avvenuta tramite e-mail, e non per via telefonica, e che neppure il lavoratore ha fornito i chiarimenti richiesti al riguardo tramite le e-mail del 17/10/2022, del 24/10/2022, del 03/11/2022 e del 16/11/2022 (v. all. 13 cit.);
― infine, circa la contestata mancata fruizione della formazione obbligatoria, neppure in tal caso valgono le giustificazioni addotte dal lavoratore e ribadite in sede di gravame, ritenuto che i periodi di ferie e malattia fruiti dallo stesso (dal 27/06/2022 al 07/07/2022, dall'11/07/2022 al 25/07/2022, dal 05/08/2022 al 08/08/2022 e dal 05/09/2022 al 15/09/2022) non hanno ricoperto un arco temporale tale da non consentire la fruizione della formazione obbligatoria di complessive trenta ore ricompresa tra il 20/06/2022 e il 15/09/2022. Con riguardo alla loro rilevanza disciplinare, devono invece ritenersi fondati il secondo e il terzo motivo di gravame, seppur per ragioni diverse da quelle prospettate dall'appellante. Le condotte addebitate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non integrano, infatti, una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, tenuto conto che si tratta di negligenze che non attengono alla prestazione lavorativa in sé, cioè a dire non sono correlate all'espletamento di mansioni tipizzate , ma riguardano piuttosto aspetti collaterali della prestazione , che certamente assumono rilievo tale da dover essere sanzionate dal datore e, pur tuttavia, non con la massima sanzione disciplinare prevista, non potendo ritenersi per ciò solo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario. Non valgono a condurre a diverse conclusioni le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla Banca appellata (Cass. n.30564/2018 e Cass. n.22322/2016), dirette a coonestare il quadro di gravità degli addebiti attraverso la valorizzazione dei specifici precedenti disciplinari , poiché - suggellando il principio di diritto per cui “i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contesati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto i profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio” – esse rimandano a precedenti comportamenti mai disciplinarmente contestati quando di contro, nel caso di specie, le condotte evocate (cfr. all.
2-7 della sono state oggetto di appositi CP_1 procedimenti conclusisi con l'irrogazione di sanzioni conservative nei confronti del lavoratore, sì da esaurire il potere punitivo del datore per quei fatti disciplinarmente rilevanti, che pertanto non possono contribuire ad implementare il disvalore complessivo delle condotte oggetto di valutazione nel presente giudizio. Sulla scorta delle superiori considerazioni, in ragione della sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, ne discende l'applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori, da commisurare a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del lavoratore (trentuno anni), delle dimensioni della Banca datrice e del comportamento delle parti nella vicenda che occupa. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale per l'asserito demansionamento subito dall'appellante. Infatti, deve convenirsi col primo Giudice nel ritenere generiche le allegazioni sul punto, non avendo il dedotto in cosa sia esattamente consistita “la privazione di Parte_1 compiti” e “lo svuotamento di mansioni” e come siano stati effettivamente realizzati un
“abbassamento del globale livello delle prestazioni lavorative con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità” né quali fossero le mansioni precedentemente assegnate e quelle diverse e inferiori dallo stesso svolte. Neppure paiono, sul punto, dirimenti le prove testimoniali nuovamente richieste e anche in tale sede non ammesse, essendo i capitoli articolati su fatti non specificamente allegati dal lavoratore e assumendo, pertanto, valenza meramente esplorativa. Peraltro, dalla documentazione prodotta dall'appellata, emerge piuttosto una identità e continuità del ruolo dall'appellante, tenuto conto che da febbraio 2014 fino alla cessazione del rapporto di lavoro il ha ricoperto il ruolo di Addetto Produzione Parte_1
(ridenominato Gestore Produzione dal novembre 2015), ossia di addetto alla cura della corretta ed efficiente esecuzione delle attività di produzione di competenza dell'Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale (APAC) di appartenenza, ossia “macrostrutture distribuite sul territorio che svolgono attività amministrative e di back office (a titolo esemplificativo, l'esecuzione e il perfezionamento dei bonifici domestici e internazionali, la gestione dei mandati di pagamento, la movimentazione dei conti correnti, l'erogazione e l'estinzione dei finanziamenti, la gestione delle pratiche di successione e dei pignoramenti presso terzi, i controlli circa la completezza/regolarità formale dei fascicoli cliente)” e che sono “organizzate secondo un modello di polivalenza, finalizzato a garantire che tutte le Unità Produttive assicurino il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le diverse lavorazioni, elaborando i volumi pervenuti secondo le tempistiche definite e ottimizzando gli stock” e che proprio tale carattere polivalente “si traduce inevitabilmente nello sviluppo della trasversalità delle risorse che vi sono impiegate sui diversi processi aziendali presidiati, in ottica di arricchimento delle competenze di ognuno, di fungibilità e di salvaguardia degli standard qualitativi anche in caso di picchi di lavorazioni” (cfr. memoria in appello, pp. 32-33 e all. 18 della . CP_1
Il predetto ruolo risulta essere stato svolto sempre presso la medesima sede lavorativa di Palermo, con la differenza che fino a marzo 2019 è stato assegnato all' Controparte_4 dove svolgeva attività di data entry occupandosi del censimento in procedura dei dati relativi agli atti di pignoramento presso terzi notificati alla Banca, e che dal 5 marzo 2019 è stato assegnato alla APAC Supporto Trasversale Operations SUD, dove il ha Parte_1 svolto, in un primo periodo, attività di controllo della completezza documentale delle pratiche di pignoramento e censimento in procedura dell'esito del controllo stesso e, successivamente, è stato dedicato al processo di storno , ossia alle operazioni di CP_5 storno delle donazioni a effettuate dalla clientela in caso di contestazioni e/o CP_5 errori (deduzioni dell'appellata non contestate e confermate dal curriculum vitae del lavoratore di cui all'allegato 1 della . CP_1
Deve, infine, rilevarsi che, sebbene nell'atto di appello venga reiterata la domanda già formulata in prime cure di accertamento del “carattere ritorsivo/punitivo oltre che discriminatorio del licenziamento irrogato”, nulla è stato allegato né tantomeno dedotto sul punto in sede di gravame, sicché anche tale domanda deve essere disattesa.
La parziale riforma della sentenza impugnata assorbe le censure mosse sulla regolazione delle spese effettuata dal G.L. in prime cure, dovendo essere da questa Corte rideterminate e liquidate come da dispositivo in calce, nonché compensate per la metà in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 532/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 8 febbraio 2024, dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla nei CP_2 confronti di e, per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro e Parte_1 condanna la al pagamento in favore del di una indennità CP_2 Parte_1 risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la CP_2
al pagamento in favore del della restante parte che liquida,
[...] Parte_1 rispettivamente, in complessivi € 2.314,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.498,00 per il giudizio di appello oltre spese generali iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo, 13 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Maria G. Di Marco Presidente
2) Michele De Maria Consigliere relatore
3) Caterina Greco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 868/2024 promossa in grado d'appello da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Monachello ed Parte_1
Elisabetta Sabatino APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Scognamiglio
APPELLATA
All'udienza di discussione del 13 marzo 2025, le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 532/2024, il Tribunale G.L. di Palermo rigettava il ricorso proposto da col quale aveva impugnato il licenziamento disciplinare per giusta Parte_1 causa del 23/01/2023 irrogatogli dalla Controparte_2
Riteneva, in particolare, la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, rinvenendo nelle giustificazioni rese dal lavoratore la conferma delle condotte contestate (mancata attivazione della SIM aziendale, che lo aveva reso irreperibile telefonicamente;
mancata partecipazione senza valida giustificazione agli incontri del team aziendale comunicati via e-mail; mancata fruizione senza valida giustificazione della formazione obbligatoria), nonché la fondatezza della giusta causa e la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, avendo valutato il comportamento del , complessivamente Parte_1 considerato, come gravemente violativo degli obblighi contrattuali e tale da ledere il rapporto fiduciario col datore di lavoro. Reputava, inoltre, non dimostrati gli assunti attorei circa il carattere ritorsivo del licenziamento (essendo generiche le allegazioni sul punto e non essendo stato, in ogni caso, provato che l'intento ritorsivo avesse avuto efficacia determinante nella volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro), nonché quelli relativi all'asserito demansionamento patito dal (ritenute, anche in tal caso, generiche le Parte_1 allegazioni sul punto, in quanto prive di specificazione circa il contenuto delle mansioni diverse e inferiori alle quali sarebbe stato assegnato e valutata la documentazione prodotta dalla come idonea a dimostrare il rispetto del principio di piena fruibilità delle CP_1 risorse di cui all'art. 95 del CCNL di settore).
Per la riforma di tale pronuncia ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24/07/2024, censurando l'impugnata sentenza sotto diversi profili e sollecitando l'ammissione della prova testimoniale non ammessa in primo grado. Col primo motivo, lamenta l'erronea valutazione da parte del G.L. delle giustificazioni rese dal , essendo incorso nell' “equivoco” di riconoscere alle stesse un effetto Parte_1 confessorio, in luogo di un “atteggiamento di buona fede e correttezza del lavoratore che, candidamente, ammetteva le proprie manchevolezze spiegandone le ragioni, e confidando proprio nel rapporto trentennale che aveva instaurato con la propria azienda”. Col secondo motivo e col terzo motivo, da ritenersi strettamente interconnessi tra loro, dolendosi di una errata valutazione delle risultanze istruttorie, censura la sentenza nella parte in cui ha accertato la sussistenza della giusta causa del licenziamento e la dimostrazione da parte della di aver adottato tutte le cautele e condotte necessarie CP_1 alla conservazione del rapporto di lavoro. Contesta, altresì, la proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata, ancorando le ragioni della propria condotta insubordinata al “demansionamento”, del quale reitera la richiesta di risarcimento, connotato dalla “privazione dei compiti” e dallo “svuotamento di mansioni” alle quali era stato sottoposto e che avevano determinato “la perdita, davanti a superiori e colleghi di stima, ammirazione e immagine professionale di cui lo stesso godeva da anni” e lo avevano
“deprivato della voglia e dallo stimolo a migliorare giorno per giorno”, in quanto “una persona deprivata di ogni stimolo può più facilmente cadere nella trappola dell'insubordinazione, senza tuttavia che ciò determini di per sé la lesione del vincolo fiduciario”. Col quarto e ultimo motivo impugna il capo della pronuncia relativo alle spese processuali, avendo il primo Giudice condannato il lavoratore soccombente alla rifusione delle spese di lite per la somma - ritenuta eccessiva - di € 9.048,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, in ragione del rifiuto, manifestato dallo stesso, della proposta transattiva formulata in prime cure all'udienza del 10.10.2023.
Ha resistito al gravame la con memoria del 27/12/2024, ribadendo le Controparte_2 argomentazioni già spiegate in prime cure sulla correttezza del proprio operato, prospettando il recesso datoriale quale unica via disciplinarmente percorribile in considerazione anche dei due ulteriori procedimenti disciplinari nei quali era incorso il
[...]
nei due anni precedenti. Pt_1
All'udienza del 13 marzo 2025, esperito infruttuosamente il tentativo di risoluzione transattiva della controversia con proposta di questa Corte formulata all'udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata discussa e, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
******** L'appello è fondato nei termini che seguono. Non colgono nel segno le censure di parte appellante mosse nel primo motivo di gravame, non potendo che convenirsi col G.L. nel ritenere incontestata la sussistenza materiale e giuridica dei fatti posti a fondamento della sanzione irrogata, non soltanto con riguardo al compendio probatorio prodotto in giudizio, ma anche e soprattutto in considerazione delle giustificazioni rese dal lavoratore e di quanto dallo stesso riferito nei propri scritti difensivi. Risulta, infatti, pacifico che le condotte di insubordinazione (dallo stesso definite tali in ricorso, p. 8) allo stesso disciplinarmente contestate siano state effettivamente poste in essere dal , in quanto: Parte_1
― con riferimento all'addebito della mancata attivazione della SIM aziendale, risulta incontestato che questa non sia mai stata riattivata dal lavoratore tramite la procedura indicata dalla stessa (v. e-mail del 16/05/2022 di cui all. 9 della CP_1
inviata da in risposta ad altra e-mail di pari data del CP_1 Parte_2 [...]
) e nonostante i numerosi solleciti contenuti nelle e-mail del 26/09/2022, del Pt_1
21/10/2022, del 03/11/2022, del 10/11/2022 e del 23/11/2022 (inviate da
[...]
tranne quella del 10/11/2022 trasmessa da , e Controparte_3 Persona_1 aventi ad oggetto o “assegnazione scheda telefonica” o “incombenze circa sim rimasta nel telefonino aziendale consegnata tramite busta chiusa per successivo smistamento” - cfr. all. 9, 13 e 14 della appellata); CP_1
― con riguardo alla mancata partecipazione agli incontri del team aziendale, anche in tal caso appare pacifica la sua effettiva realizzazione da parte del lavoratore, non essendo sufficiente a negare la sussistenza della condotta addebitata l'irreperibilità telefonica dello stesso riconnessa alla mancata riattivazione della SIM aziendale (come reso nelle giustificazioni contenute all'allegato 14 prodotto dalla Banca), tenuto conto che la convocazione alle riunioni in modalità di videoconferenza era avvenuta tramite e-mail, e non per via telefonica, e che neppure il lavoratore ha fornito i chiarimenti richiesti al riguardo tramite le e-mail del 17/10/2022, del 24/10/2022, del 03/11/2022 e del 16/11/2022 (v. all. 13 cit.);
― infine, circa la contestata mancata fruizione della formazione obbligatoria, neppure in tal caso valgono le giustificazioni addotte dal lavoratore e ribadite in sede di gravame, ritenuto che i periodi di ferie e malattia fruiti dallo stesso (dal 27/06/2022 al 07/07/2022, dall'11/07/2022 al 25/07/2022, dal 05/08/2022 al 08/08/2022 e dal 05/09/2022 al 15/09/2022) non hanno ricoperto un arco temporale tale da non consentire la fruizione della formazione obbligatoria di complessive trenta ore ricompresa tra il 20/06/2022 e il 15/09/2022. Con riguardo alla loro rilevanza disciplinare, devono invece ritenersi fondati il secondo e il terzo motivo di gravame, seppur per ragioni diverse da quelle prospettate dall'appellante. Le condotte addebitate, per quanto disciplinarmente rilevanti, non integrano, infatti, una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, tenuto conto che si tratta di negligenze che non attengono alla prestazione lavorativa in sé, cioè a dire non sono correlate all'espletamento di mansioni tipizzate , ma riguardano piuttosto aspetti collaterali della prestazione , che certamente assumono rilievo tale da dover essere sanzionate dal datore e, pur tuttavia, non con la massima sanzione disciplinare prevista, non potendo ritenersi per ciò solo irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario. Non valgono a condurre a diverse conclusioni le pronunce della Suprema Corte richiamate dalla Banca appellata (Cass. n.30564/2018 e Cass. n.22322/2016), dirette a coonestare il quadro di gravità degli addebiti attraverso la valorizzazione dei specifici precedenti disciplinari , poiché - suggellando il principio di diritto per cui “i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contesati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto i profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio” – esse rimandano a precedenti comportamenti mai disciplinarmente contestati quando di contro, nel caso di specie, le condotte evocate (cfr. all.
2-7 della sono state oggetto di appositi CP_1 procedimenti conclusisi con l'irrogazione di sanzioni conservative nei confronti del lavoratore, sì da esaurire il potere punitivo del datore per quei fatti disciplinarmente rilevanti, che pertanto non possono contribuire ad implementare il disvalore complessivo delle condotte oggetto di valutazione nel presente giudizio. Sulla scorta delle superiori considerazioni, in ragione della sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, ne discende l'applicazione della tutela indennitaria forte di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori, da commisurare a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità di servizio del lavoratore (trentuno anni), delle dimensioni della Banca datrice e del comportamento delle parti nella vicenda che occupa. Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale per l'asserito demansionamento subito dall'appellante. Infatti, deve convenirsi col primo Giudice nel ritenere generiche le allegazioni sul punto, non avendo il dedotto in cosa sia esattamente consistita “la privazione di Parte_1 compiti” e “lo svuotamento di mansioni” e come siano stati effettivamente realizzati un
“abbassamento del globale livello delle prestazioni lavorative con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità” né quali fossero le mansioni precedentemente assegnate e quelle diverse e inferiori dallo stesso svolte. Neppure paiono, sul punto, dirimenti le prove testimoniali nuovamente richieste e anche in tale sede non ammesse, essendo i capitoli articolati su fatti non specificamente allegati dal lavoratore e assumendo, pertanto, valenza meramente esplorativa. Peraltro, dalla documentazione prodotta dall'appellata, emerge piuttosto una identità e continuità del ruolo dall'appellante, tenuto conto che da febbraio 2014 fino alla cessazione del rapporto di lavoro il ha ricoperto il ruolo di Addetto Produzione Parte_1
(ridenominato Gestore Produzione dal novembre 2015), ossia di addetto alla cura della corretta ed efficiente esecuzione delle attività di produzione di competenza dell'Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale (APAC) di appartenenza, ossia “macrostrutture distribuite sul territorio che svolgono attività amministrative e di back office (a titolo esemplificativo, l'esecuzione e il perfezionamento dei bonifici domestici e internazionali, la gestione dei mandati di pagamento, la movimentazione dei conti correnti, l'erogazione e l'estinzione dei finanziamenti, la gestione delle pratiche di successione e dei pignoramenti presso terzi, i controlli circa la completezza/regolarità formale dei fascicoli cliente)” e che sono “organizzate secondo un modello di polivalenza, finalizzato a garantire che tutte le Unità Produttive assicurino il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le diverse lavorazioni, elaborando i volumi pervenuti secondo le tempistiche definite e ottimizzando gli stock” e che proprio tale carattere polivalente “si traduce inevitabilmente nello sviluppo della trasversalità delle risorse che vi sono impiegate sui diversi processi aziendali presidiati, in ottica di arricchimento delle competenze di ognuno, di fungibilità e di salvaguardia degli standard qualitativi anche in caso di picchi di lavorazioni” (cfr. memoria in appello, pp. 32-33 e all. 18 della . CP_1
Il predetto ruolo risulta essere stato svolto sempre presso la medesima sede lavorativa di Palermo, con la differenza che fino a marzo 2019 è stato assegnato all' Controparte_4 dove svolgeva attività di data entry occupandosi del censimento in procedura dei dati relativi agli atti di pignoramento presso terzi notificati alla Banca, e che dal 5 marzo 2019 è stato assegnato alla APAC Supporto Trasversale Operations SUD, dove il ha Parte_1 svolto, in un primo periodo, attività di controllo della completezza documentale delle pratiche di pignoramento e censimento in procedura dell'esito del controllo stesso e, successivamente, è stato dedicato al processo di storno , ossia alle operazioni di CP_5 storno delle donazioni a effettuate dalla clientela in caso di contestazioni e/o CP_5 errori (deduzioni dell'appellata non contestate e confermate dal curriculum vitae del lavoratore di cui all'allegato 1 della . CP_1
Deve, infine, rilevarsi che, sebbene nell'atto di appello venga reiterata la domanda già formulata in prime cure di accertamento del “carattere ritorsivo/punitivo oltre che discriminatorio del licenziamento irrogato”, nulla è stato allegato né tantomeno dedotto sul punto in sede di gravame, sicché anche tale domanda deve essere disattesa.
La parziale riforma della sentenza impugnata assorbe le censure mosse sulla regolazione delle spese effettuata dal G.L. in prime cure, dovendo essere da questa Corte rideterminate e liquidate come da dispositivo in calce, nonché compensate per la metà in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 532/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 8 febbraio 2024, dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla nei CP_2 confronti di e, per l'effetto, dichiara risolto il rapporto di lavoro e Parte_1 condanna la al pagamento in favore del di una indennità CP_2 Parte_1 risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio e condanna la CP_2
al pagamento in favore del della restante parte che liquida,
[...] Parte_1 rispettivamente, in complessivi € 2.314,00 per il giudizio di primo grado ed € 2.498,00 per il giudizio di appello oltre spese generali iva e cpa in quanto dovute. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Palermo, 13 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco