CA
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 3365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3365 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla AN Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2994/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, con facoltà tra loro anche disgiunte, dall'avv. Pasquale Fiorillo e dall'avv. Pietropaolo Di Matteo e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CA Siniscalchi in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; Appellante E
, in Controparte_1 persona del Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11; Appellato E
, in persona del suo Presidente pro Controparte_5 tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale presso gli avv. Mauro Elberti, CP_4
IN SS, AL de DI, DA AN, CA UP, dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 20.1.2015 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. lav., , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del dal Parte_1 CP_6
10.4.1975 al 31.5.2011, data del suo collocamento in quiescenza, presso il Provveditorato agli Studi di Caserta, poi Controparte_7
, e di aver rivestito presso quest'ultimo il profilo professionale di direttore coordinatore
[...] per l'area amministrativo-giuridico legale e contabile (posizione economica C3 Super) ex CCNL del 10.5.2001, poi inquadrato nell'Area Funzionale III/F6, non dirigenziale, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale del CCNL Comparto del 14.9.2007, esponeva CP_8 che con decreto del RE Generale prot. 3899 del 14.2.2008 era stato incaricato delle funzioni di reggenza dell' con espletamento in piena autonomia Controparte_9
e discrezionalità dei compiti di direzione e gestione dell'ufficio analiticamente indicati in ricorso.
Evidenziata la mancanza di provvisorietà e temporaneità dell'incarico e la omessa individuazione della vacanza di organico, rivendicava lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001 per il periodo dal 14.2.2008 al 31.5.2011 e chiedeva la condanna della amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, quantificate nell'importo di euro 220.362,79 oltre CP_ accessori di legge, nonché la condanna dell' ex gestione al pagamento di euro CP_10
119.75,55 come differenza della indennità di buona uscita.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , contrastando l'avversa Controparte_1 domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese economiche.
Il rimarcava: l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del referente normativo CP_1 invocato, con conseguente non spettanza di alcun compenso, posto che la declaratoria professionale della posizione economica C3 prevedeva espressamente lo svolgimento di funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale;
l'avvenuta richiesta di autorizzazione alla copertura del posto vacante, negata dall'Amministrazione centrale;
in ogni caso la mancanza di piena autonomia nell'espletamento delle mansioni e la responsabilità in capo al RE Generale, essendo l' mera articolazione territoriale della Direzione Parte_2
Scolastica Regionale della Campania.
Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la base di CP_5 calcolo per l'IBU, come “ultimo stipendio percepito”, andava intesa come trattamento economico fondamentale della qualifica di appartenenza e non già comprensiva dei trattamenti economici provvisoriamente corrisposti per incarichi temporanei, atteso che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, sia pur legittimamente conferite attraverso incarichi di reggenza e sostituzione, non può determinare l'attribuzione della qualifica superiore.
Con la sentenza n. 1393/2022 pubblicata il 18/5/2022 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, accertando lo svolgimento in fatto da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello dirigenziale, seconda fascia, Area I, CCNL Comparto Ministeri del 14.9.2007 a far data dal 25.3.2010 e fino al 31.5.2011, condannando il al pagamento in suo favore delle relative CP_6 differenze retributive, pari ad euro 25.934,33 (di cui euro 11.674,87 per differenze tabellari ed euro 14.259,46 per retribuzione di posizione fissa), oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, rigettando nel resto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale riteneva che, in applicazione dell'art. 7 del CCNL 14.9.2007 e delle “Norme finali” di cui all'Allegato A al medesimo CCNL, sino al 25.3.2010 fossero ancora applicabili i profili professionali e le job description previsti dal D.P.R. n. 1219 del 1984, secondo cui la posizione 2 economica C3, RE coordinatore per l'area amministrativa-giuridica legale e contabile, comprende colui che “Svolge, nel quadro degli indirizzi ricevuti e degli obiettivi assegnati, funzioni di direzione, coordinamento, orientamento e valutazione dell'unità organizzativa di livello non dirigenziale a cui è preposto, ovvero funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale, con gestione integrale dei processi e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati …” (cfr. all. 3 fasc. . Accertava quindi lo svolgimento di CP_6 mansioni superiori di livello dirigenziale da parte del solo dal 25.3.2010, quando con Parte_1 il CCNI 25.3.2010 era data attuazione al nuovo sistema classificatorio con le correlative figure professionali (cfr. all. 2 fasc. . CP_6
Invero, il Tribunale riteneva che, a far data dall'entrata in vigore della predetta contrattazione integrativa erano stati enucleati anche i nuovi profili professionali che davano applicazione all'art. 7 del CCNL 14.09.2007, sostituendo i vecchi profili professionali (come stabilito dalle norme finali predette). Ne conseguiva che fino al 25 marzo 2010, vigente l'applicazione dei vecchi profili professionali, la reggenza o comunque le funzioni vicarie di un livello dirigenziale costituivano incarico rientrante negli specifici limiti della declaratoria d'inquadramento del quale Parte_1
C3; successivamente a tale data spartiacque, invece, l'entrata in vigore della contrattazione collettiva integrativa delineava nuovi profili professionali, dalla lettura dei quali emergeva che tra le attribuzioni del funzionario di Area III non era più prevista la reggenza di un livello dirigenziale, potendosi quindi configurare il paventato esercizio di mansioni superiori.
Il Tribunale riconosceva così all'istante, dal 25.3.2010, la retribuzione del dirigente di seconda fascia, Area I, comprensiva di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa. Escludeva invece gli emolumenti retributivi variabili (retribuzione di posizione parte variabile e di risultato).
Sulla “Retribuzione di posizione”, osservava che il ricorrente non aveva distinto nei suoi prospetti contabili parte fissa e parte variabile, né aveva indicato le ragioni alla base dell'importo oggetto di domanda (circa € 2.539,00 per ciascun mese). In assenza di qualsivoglia deduzione in ordine ai criteri richiesti dagli artt. 54 e 55 CCNL 21.4.2006, riconosceva la sola parte fissa (€ 14.259,46, ossia € 12.155,61 rateo annuo in relazione a 14 mesi marzo 2010-maggio 2011).
Sulla “Retribuzione di risultato”, rammentava come ai sensi dell'art. 26 CCNL 2010 fosse
“erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principii di cui all'art. 14 co. 1 d.lgs. 165/2001 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni” e fosse attribuita “sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi …”. Rigettava perciò la domanda per questa voce retributiva.
CP_ Respingeva inoltre la pretesa, avanzata nei confronti all' ex NE , di CP_10 riliquidazione della indennità di buona uscita ritenendo che, protrattosi lo svolgimento delle mansioni superiori fino alla cessazione del servizio, la base retributiva dell'indennità di buonuscita andasse comunque commisurata alla retribuzione corrispondente alla qualifica di appartenenza normativamente rivestita all'atto della cessazione dal servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato pressa questa Parte_1
Corte territoriale in data 28/11/2022, ancorando il gravame a tre motivi.
3 Con il primo motivo, il ha contestato l'assunto del primo giudice secondo cui i compiti Parte_1 di reggenza del ruolo dirigenziale erano riconducibili alla posizione economica C3 sino al 25.3.2010 in base al D.P.R. n. 1219 del 29/12/1984, ossia fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento del CCNI n. 1 siglato il 25.3.2010 che ha dato attuazione all'art. 7 comma 3 del CCNL 14.9.2007, sostituendo i vecchi profili professionali. Ha osservato come tale posizione - di negare il suo diritto a vedersi riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori a far data dell'incarico conferitogli ossia dal 14/02/2008 – fosse in contrasto con gli artt. 36 e 35 Cost., con l'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 e con l'art. 26 del CCNL del 16/09/1999 Comparto CP_8
1998/2001, e il relativo allegato A. Le disposizioni citate, secondo l'appellante, presuppongono la presenza del Dirigente titolare dell'ufficio e disciplinano la sostituzione di quest'ultimo, in caso di impedimento temporaneo, da parte del dipendente appartenente al profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3/C3S. Detto profilo invece, secondo la richiamata normativa, non contempla tra le proprie funzioni l'espletamento della reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per mancata copertura del posto e/o mancata nomina del titolare per un periodo di oltre un anno.
Con il secondo motivo, ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la spettanza delle componenti variabili della retribuzione del dirigente, rivendicando il proprio diritto all'intero trattamento differenziale per lo svolgimento, dal 14.2.2008 al 31.5.2011, delle mansioni superiori, ivi incluse la retribuzione di posizione, nella parte fissa e variabile, e quella di risultato. Ha sostenuto l'illegittimità di detta decurtazione di voci economiche effettuata dal primo giudice osservando come i conteggi contenuti nel corpo del ricorso di primo grado non fossero stati oggetto di alcuna contestazione da parte della Avvocatura ed invocando il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, compresi gli elementi accessori, con diritto quindi dei funzionari chiamati a svolgere funzioni dirigenziali di percepire sia la retribuzione di posizione che quella di risultato.
Con il terzo motivo ha contestato il governo delle spese e competenze del giudizio di primo grado integralmente compensate dal Tribunale in violazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo: “-accertare e dichiarare l'avvenuto svolgimento da parte del dott. delle mansioni superiori, corrispondenti a quelle proprie del Parte_1
Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area 1 Comparto quale CP_8 responsabile unico della direzione, gestione e controllo (Dirigente, ndr) dell' Controparte_11
ndr) di , poi denominato “
[...] CP_4 [...]
”, con decorrenza dal 14/02/2008 e sino al Controparte_12 collocamento a riposo avvenuto in data 31/05/2011;
-per l 'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere il Parte_1 trattamento retributivo complessivo – comprensivo di stipendio tabellare, di retribuzione individuale di anzianità, di assegni ad personam, di retribuzione di posizione parte fissa, di retribuzione di posizione parte variabile, di retribuzione di risultato – economico di Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area I, C.C.N.L. Dirigenti Comparto con CP_8 decorrenza dal 14/02/2008 fino alla data del 31/05/2011;
-in virtù dell'operato accertamento, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dott.
[...] Parte_1
dell'importo di € 220.362,79, a titolo di differenze retributive riconducibili al
[...] trattamento economico dovuto di Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area 4 I rispetto a quello effettivamente corrisposto e riconducibile al funzionario di Area III/F6 ex C.C.N.L. 14/09/2007, corrispondente alla soppressa posizione “C3 super”, ex C.C.N.L.
“Comparto 1998/2001, rubricata “RE Coordinatore per l'area CP_8
Amministrativo/giuridico legale e contabile”, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione sino ad € 260.000,00, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto, ribadendo le medesime argomentazioni esposte nel precedente grado.
CP_ Integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si è costituito anche l' che ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 346 c,p,c,, di dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata riproposta alcuna domanda nei suoi confronti, ovvero di disporsi la sua estromissione dal giudizio;
in ogni caso il rigetto di ogni richiesta nei suoi confronti, anche perché rinunciata ex art. 346 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositati nuovi conteggi a cura del , Parte_1 alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito descritto.
Occorre premettere che il gravame del dipendente si basa su tre motivi che riguardano l'espletamento delle superiori mansioni dirigenziali anche nel periodo antecedente al 25.3.2010 e il riconoscimento dell'intero trattamento economico del dirigente, compresi gli elementi accessori, nonché la regolamentazione delle spese processuali. Alcuna censura è sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla determinazione della indennità di buona uscita che – risolte come da pronuncia del primo giudice
- sono ormai coperte da giudicato. Parimenti, non sono stati impugnati i capi della sentenza relativi all'accertamento delle mansioni superiori per il periodo dal 25.3.2010, sicché anche dette statuizioni sono divenute incontestabili.
1.Per quanto riguarda il primo motivo di appello, il Tribunale, aderendo in parte alla prospettazione della Amministrazione, ha ritenuto che fino al 25.3.2010, la reggenza o comunque le funzioni vicarie di un livello dirigenziale rientrassero negli specifici limiti della declaratoria della posizione economica C3 d'inquadramento del Di Matteo. Dal 25.3.2010, con l'entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva integrativa, delineati i nuovi profili professionali di cui al nuovo CCNL del 14.9.2007, la reggenza di un livello dirigenziale non era più prevista tra le attribuzioni del funzionario di Area III sicché si configurava l'esercizio di mansioni superiori, con diritto al corrispondente trattamento economico.
L'appellante in contrario ha osservato che il profilo lavorativo relativo alla p.e. C3 non contemplava tra le proprie funzioni la reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per mancata copertura del posto e/o mancata nomina del titolare per un periodo di oltre un anno e che il suo incarico dirigenziale era connotato da stabilità, e non certo da provvisorietà e/o temporaneità.
5 Il Collegio condivide l'impostazione del . Parte_1
Con decreto del RE Generale prot. 3899 del 14.2.2008 (doc. 4 fasc. ), premesso Parte_1 che l'incarico di dirigente dell' era assegnato ad interim ad un dirigente Parte_3 amministrativo ( in servizio presso l' con le funzioni di Persona_1 Parte_4 Part dirigente dell' ravvisata la necessità che la funzione di dirigente dell' :P. di Parte_5
Napoli fosse svolta in maniera esclusiva, si dispone di assegnare al “RE Parte_1
Coordinatore per l'Area Amministrativo/giuridico legale e contabile C3, in servizio presso l' … le funzioni di reggenza dell'unità organizzativa di Controparte_9 livello dirigenziale , con gestione integrale dei processi Controparte_9
e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati”.
Nel decreto 3899/2008 è anche precisato che, secondo il CCNI n. 1 del 10.5.2001, che ha ridefinito il sistema professionale del in esecuzione dell'art. 13 del CCNL 16.2.1999 “il CP_6
RE Coordinatore per l'Area Amministrativo/giuridico legale e contabile C3 può svolgere funzioni di reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale”.
Il ricorrente ha svolto l'incarico dirigenziale in discorso dal 14.2.2008 (data del Decreto 3899/2008) fino al pensionamento in data 31.5.2011.
L'amministrazione non contesta le funzioni di livello dirigenziale assegnate al ma, Parte_1 sull'assunto che la reggenza di posizione dirigenziale fosse espressamente ricompresa tra le mansioni tipiche della figura professionale C3 posseduta dal ricorrente in base al CCNI del 10.5.2001, esclude che possa concretarsi l'espletamento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001.
Invero, va osservato che all'epoca dei fatti e, segnatamente della nomina del a dirigente Parte_1 del (14.2.2008), il CCNL applicabile era quello siglato il 14.09.2007, il quale Parte_3 ha provveduto ad un nuovo sistema classificatorio con inquadramenti e categorie professionali, dal quale è stato interessato anche il ricorrente.
L'art. 6 del CCNL cit., rubricato “Classificazione”, testualmente recita: “
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità, correlati alle esigenze connesse e a nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
-prima area: comprendente le ex posizioni A1 e A1S;
-seconda area: comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
-terza area: comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
2.Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima;
le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'Allegato A del presente CCNL.
3.All'interno di ogni singola area sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenee o affini.
4.I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.
6
5.Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali;
ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito …”.
Il successivo art. 7, rubricato “Profili professionali”, precisa al comma 3 che “i profili professionali, nell'ambito di ogni settore di attività e all'interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 4 comma 3 lettera a del CCNL del 16 febbraio 1999, con l'assistenza obbligatoria della ”. CP_13
Ancora, l'art. 8, “Criteri per la definizione dei profili professionali”, rimanda all'Allegato A, il quale contiene dettagliatamente: le specifiche professionali, i contenuti professionali di base, l'indicazione delle modalità di accesso (sia dall'interno che dall'esterno), nonché i requisiti richiesti per le nuove categorie, cioè la prima, la seconda e la terza Area.
All'art. 10, “Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione”, viene fatto chiaro che il personale in servizio - come nel caso di specie per il ricorrente – “alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento all'interno di ciascuna area della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la Tabella B …”, in base a cui al ricorrente è stata attribuita la fascia F6.
Dunque, a far data dal 15 settembre 2007 il ricorrente ha definitivamente cessato di essere qualificato come C3 per rientrare nelle nuove classificazioni poc'anzi viste (Area III, F6).
Nelle “Norme finali” apposte in calce al predetto Allegato A del CCNL del 2007 è statuito che:
“
1. Sino all'applicazione dell'art. 7 (“Profili professionali”), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al DPR del 29 dicembre 1984 n. 1219 e al DPR 17 gennaio 1990 n. 44, allegati 1, 2 e 3” (cfr. doc. 1 fasc. ). Parte_1
Il nuovo sistema classificatorio, con le correlative figure professionali, è stato attuato mediante il CCNI n. 1 del 25 marzo 2010 (cfr. all. 2 fasc. . Prima di detta data, in assenza della CP_6 contrattazione integrativa richiamata nell'art. 7 del CCNL 14.9.2007, malgrado il mutato sistema di categorizzazione professionale, sono rimasti in vigore i vecchi profili professionali di cui al CCNL 16.2.1999 e DPR n. 1219/1984.
Secondo il Giudice di prime cure, l'applicazione dei vecchi profili professionali di cui al CCNL 16.2.1999 (fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione integrativa del 25.3.2010) comporta che siano riconducibili al profilo ricoperto dal (di “RE coordinatore Parte_1 per l'area amministrativa giuridico-legale e contabile C3) anche le “funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale”.
Il Tribunale argomenta richiamando l'all. 3 del fasc. intitolato “Il nuovo sistema CP_6 professionale della Pubblica Istruzione - schede profili professionali - quadro riassuntivo delle aggregazioni e delle sostituzioni dei profili di cui al DPR 1219 del 1984”, che a pagina 38, nel paragrafo rubricato “Contenuto, ampiezza e complessità” del profilo suddetto recita testualmente 7 “Svolge, nel quadro degli indirizzi ricevuti e degli obiettivi assegnati, funzioni di direzione, coordinamento, orientamento e valutazione dell'unità organizzativa di livello non dirigenziale a cui è preposto, ovvero funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale, con gestione integrale dei processi e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati”.
Successivamente, con il CCNI del 25.3.2010 che ha attuato il nuovo sistema classificatorio con le correlative figure professionali, la reggenza di una posizione dirigenziale non è stata più ricompresa tra le attribuzioni del funzionario di Area III (ex C3). Perciò il Tribunale ha riconosciuto l'espletamento di mansioni superiori e il diritto alla corrispondente retribuzione ex art 52 D.Lgs. 165/2001 solo per il periodo dal 25.3.2010, con l'entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva integrativa. Per il precedente periodo (dal 14.2.2008 al 24.3.2010), vigente l'applicazione dei vecchi profili professionali, ha escluso l'esercizio di mansioni superiori.
Sul punto rileva menzionare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di esercizio di funzioni vicarie o di reggenza di posizione dirigenziale da parte del funzionario non dirigente di categoria C3 per vacanza del titolare del posto, ha ravvisato l'espletamento di mansioni superiori. Secondo i giudici di legittimità, una interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali conforme al canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost e ai principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) porta a circoscrivere l'ipotesi della reggenza di posizione dirigenziale ricompresa nelle funzioni del profilo C3 ai compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità. In difetto di detti connotati, lo svolgimento di compiti dirigenziali da parte del funzionario non dirigente integra l'esercizio di mansioni superiori con diritto al corrispondente trattamento economico anche in relazione al principio di adeguatezza ex art. 36 Cost.
Invero, la S.C. ha affermato che “Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (che ha recepito l'accordo 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai all'art. 20 stabilisce CP_8 che il personale appartenente alla 9^ qualifica funzionale, istituita dal D.L. n. 9 del 1986, (art.
2), convertito con modificazioni dalla L. n. 78 del 1986, espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. Una interpretazione della norma, che sia rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'art.
3 Cost., e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), induce a ritenere che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall'espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare". Di conseguenza la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi, contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né la situazione è mutata per effetto della nuova classificazione del personale attuata dal CCNL del comparto ministeri 16.2.1999 (All. A), le cui disposizioni non ricomprendono tra le mansioni proprie del profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza della posizione lavorativa dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare. Deve dunque ritenersi, in base al principio di interpretazione letterale del contratto, desumibile dall'art. 1362 c.c., e prevalente sugli altri 8 criteri nel caso in cui sia chiara la formulazione letterale della clausola (Cass. n. 6426/2007, n. 2772/2008), che le parti contrattuali, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, hanno inteso scientemente escludere tale figura dalla relativa declaratoria. Nei sensi suesposti si è già pronunciata questa Corte con le sentenze n. 5892/2005 e n. 9130/2007, peraltro richiamate dalle parti negli scritti difensivi. Va dunque ribadito che la declaratoria del profilo lavorativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A al CCNL del comparto ministeri del 16.2.1999, non ricomprende nelle funzioni proprie del citato profilo l'espletamento delle funzioni di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del titolare del posto. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto al dipendente il diritto alle differenze retributive previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, per lo svolgimento di mansioni dirigenziali connesse alla reggenza dell'ufficio” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 2534 del 30/01/2009; v. anche ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9139 del 17/4/2007; Cass. Sez. L. Ordinanza n. 12193 del 6/6/2011; Cass. Sez. L., Sentenza n. 21243 del 8/10/2014 e Cass. Sez. L. Sentenza n. 18680 del 22/9/2015).
La Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 3814 del 16/02/2011) ha poi chiarito “6.1. … le disposizioni relative al comparto che consentono la reggenza del pubblico ufficio CP_8 sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (art. 35 e 36 I - Cost.; art. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010). E, dunque, nella specie, non rileva la disposizione dell'art. 24 del c.c.n.l. del 1999, richiamata dal , che — nel CP_1 disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente”.
Detti principi sono stati ribaditi in successive pronunce della S.C. (Cass. Sent. n. 9878 del 19/4/2017; Cass. Ord. n. 16698 del 25/06/2018; Cass. Ord. n. 19773 del 20/06/2022) ove si argomenta: “che in base ad un indirizzo consolidato di questa Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato l'ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale si verifica quando un simile ufficio sia sprovvisto del titolare e sia, quindi, retto di fatto da parte di un dipendente appartenente ad una qualifica inferiore (nella specie: C3); che tale ipotesi costituisce una specificazione della sostituzione di dirigenti assenti o impediti temporaneamente ed è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), nel senso che ad essa può ricorrersi, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, soltanto se sia stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante, mentre se ciò non si verifica la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2011, n. 3814; Cass. 28 marzo 2013, n. 7823; Cass. 19 aprile 2017, n. 9878); 9 che in tale ultimo caso, va riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni, perché le disposizioni che consentono la reggenza di un ufficio dirigenziale vacante devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52); che, infatti, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, protratta per un lungo periodo (nella specie, pari quasi a tre anni) senza che la PA si attivi per la copertura del posto non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero relativo trattamento economico…” (Cass. n. 16698 del 2018)
Questo Collegio intende condividere i suddetti principi alla stregua dei quali va valutata la fattispecie concreta.
Nel caso in esame il ricorrente è stato incaricato di “funzioni di reggenza dell'unità organizzativa di livello dirigenziale ” per vacanza del posto. Non vi Controparte_9 era alcun titolare della posizione dirigenziale temporaneamente assente o impedito né era stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante. La circostanza che il abbia espletato l'incarico dirigenziale per oltre 3 anni, poi, Parte_1 avvalora ulteriormente l'assunto circa il carattere “stabile” dell'incarico di reggenza svolto e dell'assenza dei connotati di provvisorietà e temporaneità, propri di siffatti incarichi.
In altri termini, si ritiene che l'attività di dirigente svolta dal sulla base dell'incarico di Parte_1 reggenza a partire dal 18.2.2008, e quindi sotto il vigore del CCNL 16.2.1999, non sia riconducibile alle funzioni indicate nel mansionario relativo alla posizione economica C3, nella quale il dipendente era inquadrato. Il mansionario relativo alla posizione economica C3 comprende unicamente l'assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza (e cioè in sostituzione) del dirigente titolare, mentre nella specie si è trattato di vero e proprio affidamento di incarico dirigenziale in una situazione di vacanza della titolarità dell'ufficio.
Quanto osservato dal - che l' richiese e non ottenne dal CP_6 Controparte_3
, sede centrale, per il posto per cui è causa resosi vacante a , Controparte_1 CP_4
l'autorizzazione alla copertura, ai sensi dell'art. 19, comma 5bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - conferma l'impostazione descritta, ossia la vacanza della posizione dirigenziale priva di titolare assegnata in regime di reggenza all'odierno appellante (cfr. all. 5 fasc. . CP_6
Né rileva la circostanza che l' costituisse una mera Controparte_9 articolazione della Direzione Scolastica Regionale della Campania, con conseguente responsabilità della gestione finale dell'attività amministrativo-contabile esclusivamente in capo al RE Generale dell' . Parte_6
Invero, l'art. 7 del DPR 260/2007 (“Riorganizzazione del ”, Controparte_14 richiamato nel Decreto prot. 3899/2008 di assegnazione dell'incarico di reggenza, precisa al comma 1 che “In ciascun capoluogo di Regione ha sede l' di livello Controparte_3 dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli Uffici Scolastici Regionali è di 18” e al comma 2 che “L'ufficio si Controparte_3 articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione dei servizi 10 amministrativi di monitoraggio e di supporto alle scuole denominati Uffici Scolastici Provinciali”. Al comma 6 sono precisate le competenze dell'ufficio Scolastico Provinciale e viene chiarito che esso “esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal RE Generale dell . Esso è affidato al dirigente di livello dirigenziale non generale. Controparte_3
Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa, il titolare dell' si rapporta Controparte_9 funzionalmente al RE . Il successivo comma 8 elenca gli Controparte_15 [...]
tra cui (lett. d) l' che “si Controparte_16 Controparte_3 articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali…”.
E' evidente che la titolarità dell' espressamente individuato come ufficio dirigenziale non Pt_3 generale, implica l'esercizio di funzioni dirigenziale. Essendo una articolazione dell' poi, Pt_4 non costituisce il massimo livello dirigenziale (sicché “il titolare dell' si rapporta Pt_3 funzionalmente al RE Generale Regionale”) ma ciò non esclude la piena autonomia e l'assunzione di responsabilità dirigenziale da parte del titolare dell' nell'ambito delle Pt_3 funzioni proprie dell'ufficio (cfr. art. 7 co. 6 D.P.R. 260/2007 cit., nonché Decreto n. 3899/2008 che prevede in capo al la gestione integrale dei processi e diretta responsabilità Parte_1 dell'ottenimento dei risultati).
Ne consegue che anche per il periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010 va accertato l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello dirigenziale II fascia, Area I, CCNL Comparto del 14.9.2007, con diritto del dipendente al corrispondente trattamento CP_8 economico e condanna del al pagamento della differenza tra la retribuzione percepita CP_1
e quella spettante in relazione alla funzione dirigenziale in fatto svolta.
2. Il secondo motivo di gravame riguarda le voci della retribuzione del dirigente spettanti al
[...]
a fronte della titolarità della posizione di livello dirigenziale. Pt_1
Il Tribunale ha escluso le componenti retributive variabile (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) per il difetto di allegazione e prova dei presupposti richiesti per la loro erogazione.
L'appellante ha in contrario invocato l'orientamento della S.C. che, per il solo fatto dello svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali, riconosce il diritto all'intero trattamento economico del dirigente, compresa la retribuzione accessoria sia di posizione sia di risultato.
Invero, nella fattispecie, nessuna allegazione è stata fatta in ricorso in relazione ai presupposti per il riconoscimento delle componenti retributive variabili (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) che, insieme allo stipendio tabellare e alla indennità di posizione fissa concorrono alla composizione della retribuzione dei dirigenti. Il ricorrente si è limitato ad inserire nei conteggi detti emolumenti accessori, senza allegare alcunché in ordine ai presupposti per la loro corresponsione ed hai criteri di calcolo.
L'art. 54 del CCNL 21.4.2006, sulla “Retribuzione di posizione”, statuisce che essa è stabilita presso ciascuna Amministrazione “al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, avendo riguardo alla graduazione delle funzioni di cui all'art. 24 d.lgs. 165/2001, effettuata in base alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle 11 diverse tipologie di uffici…In base alle risultanze della graduazione, le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale …”.
Il successivo art. 55, sulla “Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali”, prescrive che l'individuazione delle retribuzioni di posizione venga operata sulla base delle risorse disponibili e all'interno di alcuni parametri, modificati dall'art. 23 del CCNL 12.2.2010 che statuisce “La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31”.
La “Retribuzione di risultato” per i dirigenti di seconda fascia è contemplata nell'art. 26 del CCNL 12.2.2010 che prevede che essa “debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni”.
La contrattazione collettiva, dunque, subordina l'erogazione al dirigente e la misura della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato a specifici presupposti.
Sulla questione della spettanza di dette componenti accessorie in caso di espletamento di fatto di incarichi dirigenziali si registrano pronunce di segno opposto dei giudici di legittimità.
Nelle sentenze menzionate dall'appellante la S.C. ha affermato che “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori” (Cass. Sez. U. n. 3814 del 16.2.2011; in senso analogo, Cass. n. 9878 del 19.4.2017 e n. 16698 del 25.6.2018).
Tuttavia, altrettanti arresti giurisprudenziali hanno statuito che “Spetta al dipendente, cui siano state attribuite le mansioni superiori di dirigente, provare il raggiungimento degli obiettivi previamente stabiliti, al fine di ambire al pagamento della retribuzione di risultato, in mancanza di tale prova nulla è dovuto. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza 19 luglio 2018, n. 19294. La retribuzione di risultato avrebbe potuto essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli obiettivi, in mancanza della dimostrazione dei quali nulla era possibile al dipendente reclamare su tal posta di salario accessorio” (Cass. Ord. n. 19294 del 19.7.2018; nello stesso senso, ex multis, Cass. Sent. n. 20976
12 del 12.10.2011; Cass. Sent. n. 8084 del 21.4.2015; di recente, v. Cass Ord. n. 2695 del 29/01/2024).
In particolare i giudici di legittimità hanno così argomentato: “Deve premettersi che, in linea di principio, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 cast., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (in tal senso Cass. S.U., n. 3814 del 2011, n. 12193 del 2011, n. 7823 del 2013). Ciò posto, tuttavia, è fondata la censura relativa all'attribuzione della retribuzione di risultato, nella specie, parte fissa, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto che non assumesse rilievo il conseguimento degli obiettivi. Viene in rilievo, in proposito, il CCNL per il personale dirigenziale del comparto ministeri. Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all'art. 44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21 aprile 2006, all'art. 57, comma 3, stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente all'art. 35 e all'art. 21. In sostanza la retribuzione in questione è correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati. Quindi (in ragione dei principi già affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n. 20976 del 2011) il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali, poiché la stessa è connessa alla verifica dei risultati di gestione” (Cass. n. 4622 del 28.2.2018).
Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, sia perché appare maggiormente aderente alla disciplina di legge e contrattuale, sia al fine di evitare discriminazioni alla rovescia in favore del funzionario con incarico dirigenziale che, percependo le componenti retributive variabili per il semplice fatto di svolgere la mansione superiore, anche senza previa indicazione e valutazione degli obiettivi raggiunti, finirebbe per essere favorito rispetto al dirigente cui gli obiettivi sono stati formalmente assegnati e che ha diritto al trattamento accessorio in esame solo a seguito della positiva valutazione della azienda.
Si ritiene che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata. L'attribuzione degli obiettivi si pone, rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori.
La retribuzione di risultato ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti della amministrazione in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso. Si tratta, quindi, di un emolumento che certamente non è suscettibile di corresponsione “automatica”, essendo al contrario necessaria una attenta 13 valutazione dei risultati dell'attività dirigenziale in relazione ad obiettivi previamente stabiliti, chiari, concreti e misurabili sulla base di specifici indicatori di performance.
Ne consegue che, in assenza di una reale predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, l'amministrazione non può riconoscere e, dunque, erogare alcuna indennità di risultato. Ugualmente impediscono l'erogazione della retribuzione di risultato la mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva delle attività e dei risultati conseguiti.
Analoghe considerazioni valgono per la retribuzione di posizione nella parte variabile, atteso che si tratta di una componente del trattamento economico del dirigente collegata all'incarico allo stesso conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni. Gli artt. 54 e 55 del CCNL 21.4.2006
– come osservato – stabiliscono che la componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e in conformità alla tipologia degli incarichi affidati. In assenza di tale presupposto, organizzativo e funzionale, per la rideterminazione da parte dell'azienda della componente variabile, non ne è possibile il riconoscimento.
Ciò non vuol dire che il funzionario che svolge di fatto incarichi dirigenziali sia privo di tutela, atteso che la mancanza di assegnazione degli obiettivi ai dirigenti o il difetto di un atto aziendale di graduazione delle funzioni, pur non potendo ricevere tutela in termini di valutazione del risultato e degli importi previsti dal contratto, è in ogni caso passibile di tutela risarcitoria, qualificabile come perdita di chance.
L'indennità di risultato non spetta nell'ipotesi in cui non vengano determinati preventivamente gli obiettivi, ma la mancata assegnazione degli obiettivi può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione in quanto il dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance. Anche per la parte variabile della retribuzione di posizione, in difetto dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni, sussiste in astratto il diritto al risarcimento del danno in termini di perdita di chance.
Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere prospettata quale conseguenza di un inadempimento da parte dell' (che non ha proposto gli obiettivi e/o non ha valutato il dipendente e/o non ha Pt_7 adottato l'atto di graduazione delle funzioni), di modo che la parte interessante non può limitarsi a rivendicare il diritto a dette voci retributive accessorie tout court, adducendo genericamente lo svolgimento delle mansioni assegnate. In siffatti casi, si apre la strada al risarcimento del danno patrimoniale cd. da perdita di “chance”, consistente nella perdita non di un vantaggio economico ma della possibilità attuale di conseguirlo ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (così Cass. Sent. n. 19604 del 30.09.2016).
Nella specie, manca una delibera di conferimento dell'incarico dirigenziale che individui gli obiettivi da raggiungere, né l'appellante allega e prova l'esistenza dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni alla base della erogazione della parte variabile della retribuzione di posizione. Difettano i presupposti per il riconoscimento dei suddetti elementi retributivi accessori.
La circostanza, dedotto dal , che l'assenza di obiettivi rende impossibile il Parte_1 conseguimento della retribuzione di risultato per causa imputabile al comporta che la CP_6
14 domanda andava formulata in termine risarcitori del danno da perdita di chance, istanza che nella fattispecie è stata omessa.
Sulla questione, il Collegio ritiene dunque di condividere le statuizioni del primo Giudice che ha escluso dal trattamento economico spettante al le predette voci variabili della Parte_1 retribuzione del dirigente (indennità di posizione parte variabile e retribuzione di risultato)
3.Sull'onere di contestazione dei conteggi, la S.C. ha statuito “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 10116 del 18&5/2015; Sez. Lav. n. 4051 del 18.2.2011; Sez. L. Sentenza 29236 del 6/12/2017; 5949 del 12/3/2018).
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno anche chiarito che (Cass. Sez. L. Sentenza n. 20998 del 6.8.2019) “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica”.
E' inconferente dunque l'allegazione dell'appellante che, a supporto del diritto al complessivo trattamento economico del dirigente, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori, sia di posizione sia di risultato, rimarca l'omessa contestazione dei conteggi attorei da parte del CP_6 posto che la spettanza di dette voci retributive coinvolge questioni di diritto e di qualificazione giuridica.
Inconsistente è inoltre l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Amministrazione convenuta, tempestivamente interrotta mediante lettera di messa in mora del 23 gennaio 2013 (cfr. all. 31 fasc. ), con conseguente pieno diritto del ricorrente alle differenze Parte_1 retributive anche per il periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza gravata che nel resto si conferma, va accertato lo svolgimento in fatto, da parte del , di mansioni superiori riconducibili al livello Parte_1 dirigenziale II fascia, Area 1, del CCNL Comparto del 14.9.2007 anche per il periodo CP_8 dal 14.2.2008 al 24.3.2010, con diritto dell'appellante alla corresponsione del trattamento retributivo complessivo corrispondente alle superiori mansioni dirigenziali, comprensivo di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa.
15 L'Amministrazione resistente va pertanto condannata al pagamento, in favore del , Parte_1 delle differenze retributive, anche relativamente al periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010, quantificate nell'importo di euro 55.077,5 (ossia euro 29.805,43 per differenza sulla retribuzione tabellare ed euro 25.272,07 per la retribuzione di posizione fissa) in base ai nuovi conteggi prodotti dall'appellante (cfr. nota del 10.9.2025), che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.
L'accoglimento parziale della domanda, la complessità delle questioni trattate e le contrastanti pronunce della giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella restante metà, le spese di lite, liquidata come in dispositivo in base ai criteri del D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, seguono la soccombenza del CP_6
CP_ Sono compensate le spese con l' in considerazione del rigetto della domanda di primo grado relativa alla indennità di buona uscita e della omessa impugnazione in appello del relativo capo della sentenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, accerta che il ha svolto mansioni superiori riconducibili al livello Parte_1 dirigenziale di II fascia, Area 1, del CCNL Ministeri del 14.9.2007 anche nel periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010 e per l'effetto condanna il al pagamento in suo Controparte_1 favore delle relative differenze retributive pari ad euro 55.077,5, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà;
-condanna il alla rifusione delle restanti spese, che liquida in euro Controparte_1
6715,00 per il primo grado e in euro 4995,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
-compensa le spese processuali di entrambi i gradi con l'
Napoli, 25.9. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla AN
16
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla AN Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2994/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, con facoltà tra loro anche disgiunte, dall'avv. Pasquale Fiorillo e dall'avv. Pietropaolo Di Matteo e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CA Siniscalchi in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55; Appellante E
, in Controparte_1 persona del Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n. 11; Appellato E
, in persona del suo Presidente pro Controparte_5 tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale presso gli avv. Mauro Elberti, CP_4
IN SS, AL de DI, DA AN, CA UP, dai quali è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente;
Appellato
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 20.1.2015 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. lav., , premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del dal Parte_1 CP_6
10.4.1975 al 31.5.2011, data del suo collocamento in quiescenza, presso il Provveditorato agli Studi di Caserta, poi Controparte_7
, e di aver rivestito presso quest'ultimo il profilo professionale di direttore coordinatore
[...] per l'area amministrativo-giuridico legale e contabile (posizione economica C3 Super) ex CCNL del 10.5.2001, poi inquadrato nell'Area Funzionale III/F6, non dirigenziale, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale del CCNL Comparto del 14.9.2007, esponeva CP_8 che con decreto del RE Generale prot. 3899 del 14.2.2008 era stato incaricato delle funzioni di reggenza dell' con espletamento in piena autonomia Controparte_9
e discrezionalità dei compiti di direzione e gestione dell'ufficio analiticamente indicati in ricorso.
Evidenziata la mancanza di provvisorietà e temporaneità dell'incarico e la omessa individuazione della vacanza di organico, rivendicava lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001 per il periodo dal 14.2.2008 al 31.5.2011 e chiedeva la condanna della amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, quantificate nell'importo di euro 220.362,79 oltre CP_ accessori di legge, nonché la condanna dell' ex gestione al pagamento di euro CP_10
119.75,55 come differenza della indennità di buona uscita.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , contrastando l'avversa Controparte_1 domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese economiche.
Il rimarcava: l'inapplicabilità alla fattispecie in esame del referente normativo CP_1 invocato, con conseguente non spettanza di alcun compenso, posto che la declaratoria professionale della posizione economica C3 prevedeva espressamente lo svolgimento di funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale;
l'avvenuta richiesta di autorizzazione alla copertura del posto vacante, negata dall'Amministrazione centrale;
in ogni caso la mancanza di piena autonomia nell'espletamento delle mansioni e la responsabilità in capo al RE Generale, essendo l' mera articolazione territoriale della Direzione Parte_2
Scolastica Regionale della Campania.
Si costituiva in giudizio anche l' , che chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la base di CP_5 calcolo per l'IBU, come “ultimo stipendio percepito”, andava intesa come trattamento economico fondamentale della qualifica di appartenenza e non già comprensiva dei trattamenti economici provvisoriamente corrisposti per incarichi temporanei, atteso che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, sia pur legittimamente conferite attraverso incarichi di reggenza e sostituzione, non può determinare l'attribuzione della qualifica superiore.
Con la sentenza n. 1393/2022 pubblicata il 18/5/2022 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, accertando lo svolgimento in fatto da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello dirigenziale, seconda fascia, Area I, CCNL Comparto Ministeri del 14.9.2007 a far data dal 25.3.2010 e fino al 31.5.2011, condannando il al pagamento in suo favore delle relative CP_6 differenze retributive, pari ad euro 25.934,33 (di cui euro 11.674,87 per differenze tabellari ed euro 14.259,46 per retribuzione di posizione fissa), oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, rigettando nel resto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale riteneva che, in applicazione dell'art. 7 del CCNL 14.9.2007 e delle “Norme finali” di cui all'Allegato A al medesimo CCNL, sino al 25.3.2010 fossero ancora applicabili i profili professionali e le job description previsti dal D.P.R. n. 1219 del 1984, secondo cui la posizione 2 economica C3, RE coordinatore per l'area amministrativa-giuridica legale e contabile, comprende colui che “Svolge, nel quadro degli indirizzi ricevuti e degli obiettivi assegnati, funzioni di direzione, coordinamento, orientamento e valutazione dell'unità organizzativa di livello non dirigenziale a cui è preposto, ovvero funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale, con gestione integrale dei processi e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati …” (cfr. all. 3 fasc. . Accertava quindi lo svolgimento di CP_6 mansioni superiori di livello dirigenziale da parte del solo dal 25.3.2010, quando con Parte_1 il CCNI 25.3.2010 era data attuazione al nuovo sistema classificatorio con le correlative figure professionali (cfr. all. 2 fasc. . CP_6
Invero, il Tribunale riteneva che, a far data dall'entrata in vigore della predetta contrattazione integrativa erano stati enucleati anche i nuovi profili professionali che davano applicazione all'art. 7 del CCNL 14.09.2007, sostituendo i vecchi profili professionali (come stabilito dalle norme finali predette). Ne conseguiva che fino al 25 marzo 2010, vigente l'applicazione dei vecchi profili professionali, la reggenza o comunque le funzioni vicarie di un livello dirigenziale costituivano incarico rientrante negli specifici limiti della declaratoria d'inquadramento del quale Parte_1
C3; successivamente a tale data spartiacque, invece, l'entrata in vigore della contrattazione collettiva integrativa delineava nuovi profili professionali, dalla lettura dei quali emergeva che tra le attribuzioni del funzionario di Area III non era più prevista la reggenza di un livello dirigenziale, potendosi quindi configurare il paventato esercizio di mansioni superiori.
Il Tribunale riconosceva così all'istante, dal 25.3.2010, la retribuzione del dirigente di seconda fascia, Area I, comprensiva di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa. Escludeva invece gli emolumenti retributivi variabili (retribuzione di posizione parte variabile e di risultato).
Sulla “Retribuzione di posizione”, osservava che il ricorrente non aveva distinto nei suoi prospetti contabili parte fissa e parte variabile, né aveva indicato le ragioni alla base dell'importo oggetto di domanda (circa € 2.539,00 per ciascun mese). In assenza di qualsivoglia deduzione in ordine ai criteri richiesti dagli artt. 54 e 55 CCNL 21.4.2006, riconosceva la sola parte fissa (€ 14.259,46, ossia € 12.155,61 rateo annuo in relazione a 14 mesi marzo 2010-maggio 2011).
Sulla “Retribuzione di risultato”, rammentava come ai sensi dell'art. 26 CCNL 2010 fosse
“erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principii di cui all'art. 14 co. 1 d.lgs. 165/2001 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni” e fosse attribuita “sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi …”. Rigettava perciò la domanda per questa voce retributiva.
CP_ Respingeva inoltre la pretesa, avanzata nei confronti all' ex NE , di CP_10 riliquidazione della indennità di buona uscita ritenendo che, protrattosi lo svolgimento delle mansioni superiori fino alla cessazione del servizio, la base retributiva dell'indennità di buonuscita andasse comunque commisurata alla retribuzione corrispondente alla qualifica di appartenenza normativamente rivestita all'atto della cessazione dal servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il con ricorso depositato pressa questa Parte_1
Corte territoriale in data 28/11/2022, ancorando il gravame a tre motivi.
3 Con il primo motivo, il ha contestato l'assunto del primo giudice secondo cui i compiti Parte_1 di reggenza del ruolo dirigenziale erano riconducibili alla posizione economica C3 sino al 25.3.2010 in base al D.P.R. n. 1219 del 29/12/1984, ossia fino alla entrata in vigore del nuovo regolamento del CCNI n. 1 siglato il 25.3.2010 che ha dato attuazione all'art. 7 comma 3 del CCNL 14.9.2007, sostituendo i vecchi profili professionali. Ha osservato come tale posizione - di negare il suo diritto a vedersi riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori a far data dell'incarico conferitogli ossia dal 14/02/2008 – fosse in contrasto con gli artt. 36 e 35 Cost., con l'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 e con l'art. 26 del CCNL del 16/09/1999 Comparto CP_8
1998/2001, e il relativo allegato A. Le disposizioni citate, secondo l'appellante, presuppongono la presenza del Dirigente titolare dell'ufficio e disciplinano la sostituzione di quest'ultimo, in caso di impedimento temporaneo, da parte del dipendente appartenente al profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3/C3S. Detto profilo invece, secondo la richiamata normativa, non contempla tra le proprie funzioni l'espletamento della reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per mancata copertura del posto e/o mancata nomina del titolare per un periodo di oltre un anno.
Con il secondo motivo, ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso la spettanza delle componenti variabili della retribuzione del dirigente, rivendicando il proprio diritto all'intero trattamento differenziale per lo svolgimento, dal 14.2.2008 al 31.5.2011, delle mansioni superiori, ivi incluse la retribuzione di posizione, nella parte fissa e variabile, e quella di risultato. Ha sostenuto l'illegittimità di detta decurtazione di voci economiche effettuata dal primo giudice osservando come i conteggi contenuti nel corpo del ricorso di primo grado non fossero stati oggetto di alcuna contestazione da parte della Avvocatura ed invocando il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, compresi gli elementi accessori, con diritto quindi dei funzionari chiamati a svolgere funzioni dirigenziali di percepire sia la retribuzione di posizione che quella di risultato.
Con il terzo motivo ha contestato il governo delle spese e competenze del giudizio di primo grado integralmente compensate dal Tribunale in violazione dell'art. 91 c.p.c.
L'appellante ha concluso chiedendo: “-accertare e dichiarare l'avvenuto svolgimento da parte del dott. delle mansioni superiori, corrispondenti a quelle proprie del Parte_1
Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area 1 Comparto quale CP_8 responsabile unico della direzione, gestione e controllo (Dirigente, ndr) dell' Controparte_11
ndr) di , poi denominato “
[...] CP_4 [...]
”, con decorrenza dal 14/02/2008 e sino al Controparte_12 collocamento a riposo avvenuto in data 31/05/2011;
-per l 'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. ad ottenere il Parte_1 trattamento retributivo complessivo – comprensivo di stipendio tabellare, di retribuzione individuale di anzianità, di assegni ad personam, di retribuzione di posizione parte fissa, di retribuzione di posizione parte variabile, di retribuzione di risultato – economico di Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area I, C.C.N.L. Dirigenti Comparto con CP_8 decorrenza dal 14/02/2008 fino alla data del 31/05/2011;
-in virtù dell'operato accertamento, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dott.
[...] Parte_1
dell'importo di € 220.362,79, a titolo di differenze retributive riconducibili al
[...] trattamento economico dovuto di Dirigente di seconda fascia, previsto per il personale dell'Area 4 I rispetto a quello effettivamente corrisposto e riconducibile al funzionario di Area III/F6 ex C.C.N.L. 14/09/2007, corrispondente alla soppressa posizione “C3 super”, ex C.C.N.L.
“Comparto 1998/2001, rubricata “RE Coordinatore per l'area CP_8
Amministrativo/giuridico legale e contabile”, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione sino ad € 260.000,00, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto, ribadendo le medesime argomentazioni esposte nel precedente grado.
CP_ Integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., si è costituito anche l' che ha chiesto preliminarmente, ai sensi dell'art. 346 c,p,c,, di dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo stata riproposta alcuna domanda nei suoi confronti, ovvero di disporsi la sua estromissione dal giudizio;
in ogni caso il rigetto di ogni richiesta nei suoi confronti, anche perché rinunciata ex art. 346 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, depositati nuovi conteggi a cura del , Parte_1 alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., acquisite le note scritte delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito descritto.
Occorre premettere che il gravame del dipendente si basa su tre motivi che riguardano l'espletamento delle superiori mansioni dirigenziali anche nel periodo antecedente al 25.3.2010 e il riconoscimento dell'intero trattamento economico del dirigente, compresi gli elementi accessori, nonché la regolamentazione delle spese processuali. Alcuna censura è sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla determinazione della indennità di buona uscita che – risolte come da pronuncia del primo giudice
- sono ormai coperte da giudicato. Parimenti, non sono stati impugnati i capi della sentenza relativi all'accertamento delle mansioni superiori per il periodo dal 25.3.2010, sicché anche dette statuizioni sono divenute incontestabili.
1.Per quanto riguarda il primo motivo di appello, il Tribunale, aderendo in parte alla prospettazione della Amministrazione, ha ritenuto che fino al 25.3.2010, la reggenza o comunque le funzioni vicarie di un livello dirigenziale rientrassero negli specifici limiti della declaratoria della posizione economica C3 d'inquadramento del Di Matteo. Dal 25.3.2010, con l'entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva integrativa, delineati i nuovi profili professionali di cui al nuovo CCNL del 14.9.2007, la reggenza di un livello dirigenziale non era più prevista tra le attribuzioni del funzionario di Area III sicché si configurava l'esercizio di mansioni superiori, con diritto al corrispondente trattamento economico.
L'appellante in contrario ha osservato che il profilo lavorativo relativo alla p.e. C3 non contemplava tra le proprie funzioni la reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per mancata copertura del posto e/o mancata nomina del titolare per un periodo di oltre un anno e che il suo incarico dirigenziale era connotato da stabilità, e non certo da provvisorietà e/o temporaneità.
5 Il Collegio condivide l'impostazione del . Parte_1
Con decreto del RE Generale prot. 3899 del 14.2.2008 (doc. 4 fasc. ), premesso Parte_1 che l'incarico di dirigente dell' era assegnato ad interim ad un dirigente Parte_3 amministrativo ( in servizio presso l' con le funzioni di Persona_1 Parte_4 Part dirigente dell' ravvisata la necessità che la funzione di dirigente dell' :P. di Parte_5
Napoli fosse svolta in maniera esclusiva, si dispone di assegnare al “RE Parte_1
Coordinatore per l'Area Amministrativo/giuridico legale e contabile C3, in servizio presso l' … le funzioni di reggenza dell'unità organizzativa di Controparte_9 livello dirigenziale , con gestione integrale dei processi Controparte_9
e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati”.
Nel decreto 3899/2008 è anche precisato che, secondo il CCNI n. 1 del 10.5.2001, che ha ridefinito il sistema professionale del in esecuzione dell'art. 13 del CCNL 16.2.1999 “il CP_6
RE Coordinatore per l'Area Amministrativo/giuridico legale e contabile C3 può svolgere funzioni di reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale”.
Il ricorrente ha svolto l'incarico dirigenziale in discorso dal 14.2.2008 (data del Decreto 3899/2008) fino al pensionamento in data 31.5.2011.
L'amministrazione non contesta le funzioni di livello dirigenziale assegnate al ma, Parte_1 sull'assunto che la reggenza di posizione dirigenziale fosse espressamente ricompresa tra le mansioni tipiche della figura professionale C3 posseduta dal ricorrente in base al CCNI del 10.5.2001, esclude che possa concretarsi l'espletamento di mansioni superiori ex art. 52 D.Lgs. 165/2001.
Invero, va osservato che all'epoca dei fatti e, segnatamente della nomina del a dirigente Parte_1 del (14.2.2008), il CCNL applicabile era quello siglato il 14.09.2007, il quale Parte_3 ha provveduto ad un nuovo sistema classificatorio con inquadramenti e categorie professionali, dal quale è stato interessato anche il ricorrente.
L'art. 6 del CCNL cit., rubricato “Classificazione”, testualmente recita: “
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità, correlati alle esigenze connesse e a nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:
-prima area: comprendente le ex posizioni A1 e A1S;
-seconda area: comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
-terza area: comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S.
2.Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima;
le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'Allegato A del presente CCNL.
3.All'interno di ogni singola area sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenee o affini.
4.I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.
6
5.Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali;
ogni dipendente è tenuto altresì a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito …”.
Il successivo art. 7, rubricato “Profili professionali”, precisa al comma 3 che “i profili professionali, nell'ambito di ogni settore di attività e all'interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 4 comma 3 lettera a del CCNL del 16 febbraio 1999, con l'assistenza obbligatoria della ”. CP_13
Ancora, l'art. 8, “Criteri per la definizione dei profili professionali”, rimanda all'Allegato A, il quale contiene dettagliatamente: le specifiche professionali, i contenuti professionali di base, l'indicazione delle modalità di accesso (sia dall'interno che dall'esterno), nonché i requisiti richiesti per le nuove categorie, cioè la prima, la seconda e la terza Area.
All'art. 10, “Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione”, viene fatto chiaro che il personale in servizio - come nel caso di specie per il ricorrente – “alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento all'interno di ciascuna area della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la Tabella B …”, in base a cui al ricorrente è stata attribuita la fascia F6.
Dunque, a far data dal 15 settembre 2007 il ricorrente ha definitivamente cessato di essere qualificato come C3 per rientrare nelle nuove classificazioni poc'anzi viste (Area III, F6).
Nelle “Norme finali” apposte in calce al predetto Allegato A del CCNL del 2007 è statuito che:
“
1. Sino all'applicazione dell'art. 7 (“Profili professionali”), i dipendenti rimangono inquadrati nei profili professionali previsti dalla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, oppure, qualora la contrattazione integrativa non vi abbia ancora provveduto, quelli di cui al DPR del 29 dicembre 1984 n. 1219 e al DPR 17 gennaio 1990 n. 44, allegati 1, 2 e 3” (cfr. doc. 1 fasc. ). Parte_1
Il nuovo sistema classificatorio, con le correlative figure professionali, è stato attuato mediante il CCNI n. 1 del 25 marzo 2010 (cfr. all. 2 fasc. . Prima di detta data, in assenza della CP_6 contrattazione integrativa richiamata nell'art. 7 del CCNL 14.9.2007, malgrado il mutato sistema di categorizzazione professionale, sono rimasti in vigore i vecchi profili professionali di cui al CCNL 16.2.1999 e DPR n. 1219/1984.
Secondo il Giudice di prime cure, l'applicazione dei vecchi profili professionali di cui al CCNL 16.2.1999 (fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione integrativa del 25.3.2010) comporta che siano riconducibili al profilo ricoperto dal (di “RE coordinatore Parte_1 per l'area amministrativa giuridico-legale e contabile C3) anche le “funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale”.
Il Tribunale argomenta richiamando l'all. 3 del fasc. intitolato “Il nuovo sistema CP_6 professionale della Pubblica Istruzione - schede profili professionali - quadro riassuntivo delle aggregazioni e delle sostituzioni dei profili di cui al DPR 1219 del 1984”, che a pagina 38, nel paragrafo rubricato “Contenuto, ampiezza e complessità” del profilo suddetto recita testualmente 7 “Svolge, nel quadro degli indirizzi ricevuti e degli obiettivi assegnati, funzioni di direzione, coordinamento, orientamento e valutazione dell'unità organizzativa di livello non dirigenziale a cui è preposto, ovvero funzioni vicarie o di reggenza di unità organizzative di livello dirigenziale, con gestione integrale dei processi e diretta responsabilità dell'ottenimento dei risultati”.
Successivamente, con il CCNI del 25.3.2010 che ha attuato il nuovo sistema classificatorio con le correlative figure professionali, la reggenza di una posizione dirigenziale non è stata più ricompresa tra le attribuzioni del funzionario di Area III (ex C3). Perciò il Tribunale ha riconosciuto l'espletamento di mansioni superiori e il diritto alla corrispondente retribuzione ex art 52 D.Lgs. 165/2001 solo per il periodo dal 25.3.2010, con l'entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva integrativa. Per il precedente periodo (dal 14.2.2008 al 24.3.2010), vigente l'applicazione dei vecchi profili professionali, ha escluso l'esercizio di mansioni superiori.
Sul punto rileva menzionare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in ipotesi di esercizio di funzioni vicarie o di reggenza di posizione dirigenziale da parte del funzionario non dirigente di categoria C3 per vacanza del titolare del posto, ha ravvisato l'espletamento di mansioni superiori. Secondo i giudici di legittimità, una interpretazione delle disposizioni normative e contrattuali conforme al canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost e ai principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) porta a circoscrivere l'ipotesi della reggenza di posizione dirigenziale ricompresa nelle funzioni del profilo C3 ai compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità. In difetto di detti connotati, lo svolgimento di compiti dirigenziali da parte del funzionario non dirigente integra l'esercizio di mansioni superiori con diritto al corrispondente trattamento economico anche in relazione al principio di adeguatezza ex art. 36 Cost.
Invero, la S.C. ha affermato che “Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (che ha recepito l'accordo 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai all'art. 20 stabilisce CP_8 che il personale appartenente alla 9^ qualifica funzionale, istituita dal D.L. n. 9 del 1986, (art.
2), convertito con modificazioni dalla L. n. 78 del 1986, espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento, nonché di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare. Una interpretazione della norma, che sia rispettosa del canone di ragionevolezza di cui all'art.
3 Cost., e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost., art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), induce a ritenere che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, come reso palese dall'espressione "in attesa della destinazione del dirigente titolare". Di conseguenza la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, quando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi, contemplata dalla norma regolamentare, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né la situazione è mutata per effetto della nuova classificazione del personale attuata dal CCNL del comparto ministeri 16.2.1999 (All. A), le cui disposizioni non ricomprendono tra le mansioni proprie del profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3 le funzioni di reggenza della posizione lavorativa dirigenziale, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare. Deve dunque ritenersi, in base al principio di interpretazione letterale del contratto, desumibile dall'art. 1362 c.c., e prevalente sugli altri 8 criteri nel caso in cui sia chiara la formulazione letterale della clausola (Cass. n. 6426/2007, n. 2772/2008), che le parti contrattuali, omettendo l'indicazione della reggenza tra le mansioni proprie della qualifica della posizione economica C3, hanno inteso scientemente escludere tale figura dalla relativa declaratoria. Nei sensi suesposti si è già pronunciata questa Corte con le sentenze n. 5892/2005 e n. 9130/2007, peraltro richiamate dalle parti negli scritti difensivi. Va dunque ribadito che la declaratoria del profilo lavorativo alla posizione economica C3, di cui all'allegato A al CCNL del comparto ministeri del 16.2.1999, non ricomprende nelle funzioni proprie del citato profilo l'espletamento delle funzioni di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del titolare del posto. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto al dipendente il diritto alle differenze retributive previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, per lo svolgimento di mansioni dirigenziali connesse alla reggenza dell'ufficio” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 2534 del 30/01/2009; v. anche ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9139 del 17/4/2007; Cass. Sez. L. Ordinanza n. 12193 del 6/6/2011; Cass. Sez. L., Sentenza n. 21243 del 8/10/2014 e Cass. Sez. L. Sentenza n. 18680 del 22/9/2015).
La Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 3814 del 16/02/2011) ha poi chiarito “6.1. … le disposizioni relative al comparto che consentono la reggenza del pubblico ufficio CP_8 sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (art. 35 e 36 I - Cost.; art. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 4063 del 2010). E, dunque, nella specie, non rileva la disposizione dell'art. 24 del c.c.n.l. del 1999, richiamata dal , che — nel CP_1 disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente”.
Detti principi sono stati ribaditi in successive pronunce della S.C. (Cass. Sent. n. 9878 del 19/4/2017; Cass. Ord. n. 16698 del 25/06/2018; Cass. Ord. n. 19773 del 20/06/2022) ove si argomenta: “che in base ad un indirizzo consolidato di questa Corte, nel pubblico impiego contrattualizzato l'ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale si verifica quando un simile ufficio sia sprovvisto del titolare e sia, quindi, retto di fatto da parte di un dipendente appartenente ad una qualifica inferiore (nella specie: C3); che tale ipotesi costituisce una specificazione della sostituzione di dirigenti assenti o impediti temporaneamente ed è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), nel senso che ad essa può ricorrersi, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, soltanto se sia stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante, mentre se ciò non si verifica la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali (tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2011, n. 3814; Cass. 28 marzo 2013, n. 7823; Cass. 19 aprile 2017, n. 9878); 9 che in tale ultimo caso, va riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni, perché le disposizioni che consentono la reggenza di un ufficio dirigenziale vacante devono essere interpretate nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52); che, infatti, l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, protratta per un lungo periodo (nella specie, pari quasi a tre anni) senza che la PA si attivi per la copertura del posto non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero relativo trattamento economico…” (Cass. n. 16698 del 2018)
Questo Collegio intende condividere i suddetti principi alla stregua dei quali va valutata la fattispecie concreta.
Nel caso in esame il ricorrente è stato incaricato di “funzioni di reggenza dell'unità organizzativa di livello dirigenziale ” per vacanza del posto. Non vi Controparte_9 era alcun titolare della posizione dirigenziale temporaneamente assente o impedito né era stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante. La circostanza che il abbia espletato l'incarico dirigenziale per oltre 3 anni, poi, Parte_1 avvalora ulteriormente l'assunto circa il carattere “stabile” dell'incarico di reggenza svolto e dell'assenza dei connotati di provvisorietà e temporaneità, propri di siffatti incarichi.
In altri termini, si ritiene che l'attività di dirigente svolta dal sulla base dell'incarico di Parte_1 reggenza a partire dal 18.2.2008, e quindi sotto il vigore del CCNL 16.2.1999, non sia riconducibile alle funzioni indicate nel mansionario relativo alla posizione economica C3, nella quale il dipendente era inquadrato. Il mansionario relativo alla posizione economica C3 comprende unicamente l'assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza (e cioè in sostituzione) del dirigente titolare, mentre nella specie si è trattato di vero e proprio affidamento di incarico dirigenziale in una situazione di vacanza della titolarità dell'ufficio.
Quanto osservato dal - che l' richiese e non ottenne dal CP_6 Controparte_3
, sede centrale, per il posto per cui è causa resosi vacante a , Controparte_1 CP_4
l'autorizzazione alla copertura, ai sensi dell'art. 19, comma 5bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - conferma l'impostazione descritta, ossia la vacanza della posizione dirigenziale priva di titolare assegnata in regime di reggenza all'odierno appellante (cfr. all. 5 fasc. . CP_6
Né rileva la circostanza che l' costituisse una mera Controparte_9 articolazione della Direzione Scolastica Regionale della Campania, con conseguente responsabilità della gestione finale dell'attività amministrativo-contabile esclusivamente in capo al RE Generale dell' . Parte_6
Invero, l'art. 7 del DPR 260/2007 (“Riorganizzazione del ”, Controparte_14 richiamato nel Decreto prot. 3899/2008 di assegnazione dell'incarico di reggenza, precisa al comma 1 che “In ciascun capoluogo di Regione ha sede l' di livello Controparte_3 dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli Uffici Scolastici Regionali è di 18” e al comma 2 che “L'ufficio si Controparte_3 articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione dei servizi 10 amministrativi di monitoraggio e di supporto alle scuole denominati Uffici Scolastici Provinciali”. Al comma 6 sono precisate le competenze dell'ufficio Scolastico Provinciale e viene chiarito che esso “esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal RE Generale dell . Esso è affidato al dirigente di livello dirigenziale non generale. Controparte_3
Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa, il titolare dell' si rapporta Controparte_9 funzionalmente al RE . Il successivo comma 8 elenca gli Controparte_15 [...]
tra cui (lett. d) l' che “si Controparte_16 Controparte_3 articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali…”.
E' evidente che la titolarità dell' espressamente individuato come ufficio dirigenziale non Pt_3 generale, implica l'esercizio di funzioni dirigenziale. Essendo una articolazione dell' poi, Pt_4 non costituisce il massimo livello dirigenziale (sicché “il titolare dell' si rapporta Pt_3 funzionalmente al RE Generale Regionale”) ma ciò non esclude la piena autonomia e l'assunzione di responsabilità dirigenziale da parte del titolare dell' nell'ambito delle Pt_3 funzioni proprie dell'ufficio (cfr. art. 7 co. 6 D.P.R. 260/2007 cit., nonché Decreto n. 3899/2008 che prevede in capo al la gestione integrale dei processi e diretta responsabilità Parte_1 dell'ottenimento dei risultati).
Ne consegue che anche per il periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010 va accertato l'espletamento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello dirigenziale II fascia, Area I, CCNL Comparto del 14.9.2007, con diritto del dipendente al corrispondente trattamento CP_8 economico e condanna del al pagamento della differenza tra la retribuzione percepita CP_1
e quella spettante in relazione alla funzione dirigenziale in fatto svolta.
2. Il secondo motivo di gravame riguarda le voci della retribuzione del dirigente spettanti al
[...]
a fronte della titolarità della posizione di livello dirigenziale. Pt_1
Il Tribunale ha escluso le componenti retributive variabile (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) per il difetto di allegazione e prova dei presupposti richiesti per la loro erogazione.
L'appellante ha in contrario invocato l'orientamento della S.C. che, per il solo fatto dello svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali, riconosce il diritto all'intero trattamento economico del dirigente, compresa la retribuzione accessoria sia di posizione sia di risultato.
Invero, nella fattispecie, nessuna allegazione è stata fatta in ricorso in relazione ai presupposti per il riconoscimento delle componenti retributive variabili (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato) che, insieme allo stipendio tabellare e alla indennità di posizione fissa concorrono alla composizione della retribuzione dei dirigenti. Il ricorrente si è limitato ad inserire nei conteggi detti emolumenti accessori, senza allegare alcunché in ordine ai presupposti per la loro corresponsione ed hai criteri di calcolo.
L'art. 54 del CCNL 21.4.2006, sulla “Retribuzione di posizione”, statuisce che essa è stabilita presso ciascuna Amministrazione “al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, avendo riguardo alla graduazione delle funzioni di cui all'art. 24 d.lgs. 165/2001, effettuata in base alle dimensioni della struttura, alla collocazione della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, alla complessità organizzativa, alle responsabilità derivanti dalla posizione, ai requisiti applicati alle 11 diverse tipologie di uffici…In base alle risultanze della graduazione, le singole amministrazioni attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale …”.
Il successivo art. 55, sulla “Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali”, prescrive che l'individuazione delle retribuzioni di posizione venga operata sulla base delle risorse disponibili e all'interno di alcuni parametri, modificati dall'art. 23 del CCNL 12.2.2010 che statuisce “La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.778,61, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del presente CCNL, a un massimo di € 45.348,31”.
La “Retribuzione di risultato” per i dirigenti di seconda fascia è contemplata nell'art. 26 del CCNL 12.2.2010 che prevede che essa “debba essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione previsti dalle vigenti disposizioni. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e sul livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, misurati con le procedure di valutazione previste dalle vigenti disposizioni”.
La contrattazione collettiva, dunque, subordina l'erogazione al dirigente e la misura della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato a specifici presupposti.
Sulla questione della spettanza di dette componenti accessorie in caso di espletamento di fatto di incarichi dirigenziali si registrano pronunce di segno opposto dei giudici di legittimità.
Nelle sentenze menzionate dall'appellante la S.C. ha affermato che “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori” (Cass. Sez. U. n. 3814 del 16.2.2011; in senso analogo, Cass. n. 9878 del 19.4.2017 e n. 16698 del 25.6.2018).
Tuttavia, altrettanti arresti giurisprudenziali hanno statuito che “Spetta al dipendente, cui siano state attribuite le mansioni superiori di dirigente, provare il raggiungimento degli obiettivi previamente stabiliti, al fine di ambire al pagamento della retribuzione di risultato, in mancanza di tale prova nulla è dovuto. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l'ordinanza 19 luglio 2018, n. 19294. La retribuzione di risultato avrebbe potuto essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli obiettivi, in mancanza della dimostrazione dei quali nulla era possibile al dipendente reclamare su tal posta di salario accessorio” (Cass. Ord. n. 19294 del 19.7.2018; nello stesso senso, ex multis, Cass. Sent. n. 20976
12 del 12.10.2011; Cass. Sent. n. 8084 del 21.4.2015; di recente, v. Cass Ord. n. 2695 del 29/01/2024).
In particolare i giudici di legittimità hanno così argomentato: “Deve premettersi che, in linea di principio, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 cast., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (in tal senso Cass. S.U., n. 3814 del 2011, n. 12193 del 2011, n. 7823 del 2013). Ciò posto, tuttavia, è fondata la censura relativa all'attribuzione della retribuzione di risultato, nella specie, parte fissa, in quanto la Corte d'Appello ha ritenuto che non assumesse rilievo il conseguimento degli obiettivi. Viene in rilievo, in proposito, il CCNL per il personale dirigenziale del comparto ministeri. Il CCNL 1998-2001 del 5 aprile 2001, all'art. 44 comma 3, e il CCNL 2002-2005 del 21 aprile 2006, all'art. 57, comma 3, stabiliscono che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 29/93, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze della valutazione dei sistemi di cui, rispettivamente all'art. 35 e all'art. 21. In sostanza la retribuzione in questione è correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi preventivamente determinati. Quindi (in ragione dei principi già affermati da Cass., n. 13062 del 2014, n. 20976 del 2011) il dipendente che svolge mansioni superiori in relazione ad un ufficio dirigenziale, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non ha diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di avere svolto funzioni dirigenziali, poiché la stessa è connessa alla verifica dei risultati di gestione” (Cass. n. 4622 del 28.2.2018).
Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, sia perché appare maggiormente aderente alla disciplina di legge e contrattuale, sia al fine di evitare discriminazioni alla rovescia in favore del funzionario con incarico dirigenziale che, percependo le componenti retributive variabili per il semplice fatto di svolgere la mansione superiore, anche senza previa indicazione e valutazione degli obiettivi raggiunti, finirebbe per essere favorito rispetto al dirigente cui gli obiettivi sono stati formalmente assegnati e che ha diritto al trattamento accessorio in esame solo a seguito della positiva valutazione della azienda.
Si ritiene che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata. L'attribuzione degli obiettivi si pone, rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori.
La retribuzione di risultato ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti della amministrazione in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso. Si tratta, quindi, di un emolumento che certamente non è suscettibile di corresponsione “automatica”, essendo al contrario necessaria una attenta 13 valutazione dei risultati dell'attività dirigenziale in relazione ad obiettivi previamente stabiliti, chiari, concreti e misurabili sulla base di specifici indicatori di performance.
Ne consegue che, in assenza di una reale predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, l'amministrazione non può riconoscere e, dunque, erogare alcuna indennità di risultato. Ugualmente impediscono l'erogazione della retribuzione di risultato la mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva delle attività e dei risultati conseguiti.
Analoghe considerazioni valgono per la retribuzione di posizione nella parte variabile, atteso che si tratta di una componente del trattamento economico del dirigente collegata all'incarico allo stesso conferito, in relazione alla graduazione delle funzioni. Gli artt. 54 e 55 del CCNL 21.4.2006
– come osservato – stabiliscono che la componente variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni e in conformità alla tipologia degli incarichi affidati. In assenza di tale presupposto, organizzativo e funzionale, per la rideterminazione da parte dell'azienda della componente variabile, non ne è possibile il riconoscimento.
Ciò non vuol dire che il funzionario che svolge di fatto incarichi dirigenziali sia privo di tutela, atteso che la mancanza di assegnazione degli obiettivi ai dirigenti o il difetto di un atto aziendale di graduazione delle funzioni, pur non potendo ricevere tutela in termini di valutazione del risultato e degli importi previsti dal contratto, è in ogni caso passibile di tutela risarcitoria, qualificabile come perdita di chance.
L'indennità di risultato non spetta nell'ipotesi in cui non vengano determinati preventivamente gli obiettivi, ma la mancata assegnazione degli obiettivi può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione in quanto il dirigente può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance. Anche per la parte variabile della retribuzione di posizione, in difetto dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni, sussiste in astratto il diritto al risarcimento del danno in termini di perdita di chance.
Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere prospettata quale conseguenza di un inadempimento da parte dell' (che non ha proposto gli obiettivi e/o non ha valutato il dipendente e/o non ha Pt_7 adottato l'atto di graduazione delle funzioni), di modo che la parte interessante non può limitarsi a rivendicare il diritto a dette voci retributive accessorie tout court, adducendo genericamente lo svolgimento delle mansioni assegnate. In siffatti casi, si apre la strada al risarcimento del danno patrimoniale cd. da perdita di “chance”, consistente nella perdita non di un vantaggio economico ma della possibilità attuale di conseguirlo ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (così Cass. Sent. n. 19604 del 30.09.2016).
Nella specie, manca una delibera di conferimento dell'incarico dirigenziale che individui gli obiettivi da raggiungere, né l'appellante allega e prova l'esistenza dell'atto aziendale di graduazione delle funzioni alla base della erogazione della parte variabile della retribuzione di posizione. Difettano i presupposti per il riconoscimento dei suddetti elementi retributivi accessori.
La circostanza, dedotto dal , che l'assenza di obiettivi rende impossibile il Parte_1 conseguimento della retribuzione di risultato per causa imputabile al comporta che la CP_6
14 domanda andava formulata in termine risarcitori del danno da perdita di chance, istanza che nella fattispecie è stata omessa.
Sulla questione, il Collegio ritiene dunque di condividere le statuizioni del primo Giudice che ha escluso dal trattamento economico spettante al le predette voci variabili della Parte_1 retribuzione del dirigente (indennità di posizione parte variabile e retribuzione di risultato)
3.Sull'onere di contestazione dei conteggi, la S.C. ha statuito “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 10116 del 18&5/2015; Sez. Lav. n. 4051 del 18.2.2011; Sez. L. Sentenza 29236 del 6/12/2017; 5949 del 12/3/2018).
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno anche chiarito che (Cass. Sez. L. Sentenza n. 20998 del 6.8.2019) “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica”.
E' inconferente dunque l'allegazione dell'appellante che, a supporto del diritto al complessivo trattamento economico del dirigente, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori, sia di posizione sia di risultato, rimarca l'omessa contestazione dei conteggi attorei da parte del CP_6 posto che la spettanza di dette voci retributive coinvolge questioni di diritto e di qualificazione giuridica.
Inconsistente è inoltre l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla Amministrazione convenuta, tempestivamente interrotta mediante lettera di messa in mora del 23 gennaio 2013 (cfr. all. 31 fasc. ), con conseguente pieno diritto del ricorrente alle differenze Parte_1 retributive anche per il periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma parziale della sentenza gravata che nel resto si conferma, va accertato lo svolgimento in fatto, da parte del , di mansioni superiori riconducibili al livello Parte_1 dirigenziale II fascia, Area 1, del CCNL Comparto del 14.9.2007 anche per il periodo CP_8 dal 14.2.2008 al 24.3.2010, con diritto dell'appellante alla corresponsione del trattamento retributivo complessivo corrispondente alle superiori mansioni dirigenziali, comprensivo di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa.
15 L'Amministrazione resistente va pertanto condannata al pagamento, in favore del , Parte_1 delle differenze retributive, anche relativamente al periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010, quantificate nell'importo di euro 55.077,5 (ossia euro 29.805,43 per differenza sulla retribuzione tabellare ed euro 25.272,07 per la retribuzione di posizione fissa) in base ai nuovi conteggi prodotti dall'appellante (cfr. nota del 10.9.2025), che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.
L'accoglimento parziale della domanda, la complessità delle questioni trattate e le contrastanti pronunce della giurisprudenza di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella restante metà, le spese di lite, liquidata come in dispositivo in base ai criteri del D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, seguono la soccombenza del CP_6
CP_ Sono compensate le spese con l' in considerazione del rigetto della domanda di primo grado relativa alla indennità di buona uscita e della omessa impugnazione in appello del relativo capo della sentenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, accerta che il ha svolto mansioni superiori riconducibili al livello Parte_1 dirigenziale di II fascia, Area 1, del CCNL Ministeri del 14.9.2007 anche nel periodo dal 14.2.2008 al 24.3.2010 e per l'effetto condanna il al pagamento in suo Controparte_1 favore delle relative differenze retributive pari ad euro 55.077,5, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà;
-condanna il alla rifusione delle restanti spese, che liquida in euro Controparte_1
6715,00 per il primo grado e in euro 4995,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
-compensa le spese processuali di entrambi i gradi con l'
Napoli, 25.9. 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla AN
16