Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 28 aprile
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6342/2022
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosario Pace che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 16 novembre 2022, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 17 novembre 2020, domanda all' per ottenere il CP_1 riconoscimento del proprio stato di invalida civile ed il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- in data 8 giugno 2021 era stata sottoposta a visita dalla Commissione Medica che l'aveva riconosciuta invalida nella misura pari al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- aveva, pertanto, presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento e, disposta ed espletata la ctu medico legale, il ctu nominato non le aveva riconosciuto il beneficio richiesto;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Rappresentava, infatti, di non essere in grado di espletare gli atti quotidiani della vita, ossia la vestizione, la cura dell'igiene personale e dell'ambiente domestico, l'autonomia nell'espletare le funzioni fisiologiche, un minimo livello di autonomia relazionale e nelle attività di svago.
Sottolineava, poi, che tali atti risultavano non più realizzabili da parte sua a causa delle gravi condizioni psichiche e motorie in cui si trovava.
Rilevava, infine, che il proprio stato di salute era chiaramente in fase involutiva, come attestato dalla certificato rilasciato dall'AOU “G. Martino” U.O.C di Psichiatria, datato 14 novembre 2022, in cui le era stato diagnosticato un disturbo neuro cognitivo maggiore con compromissione dell'autonomia sia nelle attività quotidiane sia in quelle strumentali.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che ella ricorrente aveva diritto alla concessione dello stato di invalido civile nella misura del 100% e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
4.- L'udienza del 29 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, (giudizio iscritto al RG n. 3833/2021, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'indennità di accompagnamento e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento come precisato anche all'udienza del 22 novembre 2023.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto dei rilievi e della documentazione prodotta da parte ricorrente e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il ctu successivamente nominato nel presente giudizio ha osservato che la ricorrente è affetta da
“vasculopatia cerebrale , poliartrosi diffusa con limitazione funzionale, cardiopatia ischemico ipertensiva gia' sottoposta ad intervento di rivascolarizzazione, esiti di intervento protesi ginocchio dx, esiti di intervento per prolasso uterino” e, dopo avere analizzato le patologie, ha ritenuto che “
Tali infermità… sono di entità tale da impedire alla perizianda di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a far data , con ragionevole approssimazione , dal giugno 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento da giugno 2023, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010). La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di declaratoria sul diritto alla prestazione.
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento del beneficio richiesto con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
le spese di ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento da giungo 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per atp e del presente procedimento;
c) pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 29 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga