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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15434 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56748/2023, promossa da:
[...]
Parte_1 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e CP_1
[...]
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Luca Migliore
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI MODIFICA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – a modifica delle condizioni di mantenimento della figlia , nata il 1° febbraio 1997 dalla Parte_1
cessata relazione sentimentale tra le parti, recepite con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 16-21.1.2003, in forza delle quali l' era tenuto a versare alla signora Pt_1
in via anticipata entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo annuo di € 20.658,28, Pt_1
oltre ISTAT e spese mediche – hanno chiesto di “
1. disporre che il signor a Parte_2 parziale modifica del punto n. 3) dell'accordo sottoscritto tra le parti il 18 luglio 2002, successivamente richiamato nell'istanza presentata al Tribunale per i minorenni di Roma, accolta con parere favorevole del P.M. del 25 ottobre 2002 (N.R.G. 1666/2002 E – Dott.ssa , Per_1 corrisponda direttamente alla figlia , a titolo di integrazione al suo mantenimento e sul conto Parte_1 corrente che verrà comunicato da al padre, l'importo di € 4.800,00 (euro Parte_1 quattromilaottocento/00) annui, somma che verrà pagata direttamente alla figlia in unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e così ogni anno;
a decorrere dall'anno 2024, il superiore importo verrà corrisposto alla figlia in unica soluzione entro e non oltre il 5 Parte_1 settembre”.
Acquisita la dichiarazione sostitutiva della figlia attestante la percezione di un reddito netto annuo di 20.000,00 euro e la corresponsione di un canone di locazione di 600,00 euro mensili per la casa di abitazione in Germania ove lavora, i difensori, a seguito di convocazione per chiarimenti, hanno rappresentato che il provvedimento del TM ha ratificato anche le pattuizioni economiche contenute nell'accordo delle parti integralmente richiamato in detto provvedimento, aggiungendo che la figlia lavora all'estero e che il padre intende aiutarla economicamente.
Dato atto che il decreto del TM, pur non facendo espresso riferimento in dispositivo anche alle condizioni di mantenimento di cui all'accordo, le menziona in premessa, intendendolo
“integralmente riprodotto” in dispositivo, considerate la sopravvenienza dell'inserimento lavorativo della figlia maggiorenne, giustificante la riduzione del contributo paterno, nonchè la domanda della stessa di versamento diretto dell'assegno in suo favore, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità alla domanda congiunta delle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo, modifica le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni in Roma in data 16-21.1.2023 in conformità a quanto richiesto con ricorso congiunto e riportato in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56748/2023, promossa da:
[...]
Parte_1 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Bernardini de Pace e CP_1
[...]
Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Luca Migliore
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI MODIFICA EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – a modifica delle condizioni di mantenimento della figlia , nata il 1° febbraio 1997 dalla Parte_1
cessata relazione sentimentale tra le parti, recepite con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma in data 16-21.1.2003, in forza delle quali l' era tenuto a versare alla signora Pt_1
in via anticipata entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo annuo di € 20.658,28, Pt_1
oltre ISTAT e spese mediche – hanno chiesto di “
1. disporre che il signor a Parte_2 parziale modifica del punto n. 3) dell'accordo sottoscritto tra le parti il 18 luglio 2002, successivamente richiamato nell'istanza presentata al Tribunale per i minorenni di Roma, accolta con parere favorevole del P.M. del 25 ottobre 2002 (N.R.G. 1666/2002 E – Dott.ssa , Per_1 corrisponda direttamente alla figlia , a titolo di integrazione al suo mantenimento e sul conto Parte_1 corrente che verrà comunicato da al padre, l'importo di € 4.800,00 (euro Parte_1 quattromilaottocento/00) annui, somma che verrà pagata direttamente alla figlia in unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto e così ogni anno;
a decorrere dall'anno 2024, il superiore importo verrà corrisposto alla figlia in unica soluzione entro e non oltre il 5 Parte_1 settembre”.
Acquisita la dichiarazione sostitutiva della figlia attestante la percezione di un reddito netto annuo di 20.000,00 euro e la corresponsione di un canone di locazione di 600,00 euro mensili per la casa di abitazione in Germania ove lavora, i difensori, a seguito di convocazione per chiarimenti, hanno rappresentato che il provvedimento del TM ha ratificato anche le pattuizioni economiche contenute nell'accordo delle parti integralmente richiamato in detto provvedimento, aggiungendo che la figlia lavora all'estero e che il padre intende aiutarla economicamente.
Dato atto che il decreto del TM, pur non facendo espresso riferimento in dispositivo anche alle condizioni di mantenimento di cui all'accordo, le menziona in premessa, intendendolo
“integralmente riprodotto” in dispositivo, considerate la sopravvenienza dell'inserimento lavorativo della figlia maggiorenne, giustificante la riduzione del contributo paterno, nonchè la domanda della stessa di versamento diretto dell'assegno in suo favore, nulla ostandovi, il Tribunale provvede in conformità alla domanda congiunta delle parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo, modifica le condizioni di cui al decreto del Tribunale per i
Minorenni in Roma in data 16-21.1.2023 in conformità a quanto richiesto con ricorso congiunto e riportato in parte motiva;
nulla sulle spese.
Roma, 24.7.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi