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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di L'Aquila
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg. Gen. N. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ESPOSITO RAFFAELE APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 289/2024 in data 24 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da , operatore ecologico, con la quale, evocando in giudizio Parte_1
l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Duplice ernia discale mediana in L3-L4 ed L4-L5 con associata sofferenza radicolare”, di cui era affetto. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso avendo riguardo alle risultanze della CTU medico-legale svolta, le quali pur riconoscendo, in astratto l'eziologia professionale della patologia lamentata, hanno accertato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica valutato complessivamente nella misura del 5%. Infatti, ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 richiede la sussistenza di un danno biologico nella misura pari o superiore al 6%, non essendo previsto alcun ristoro da parte dell'Ente assicuratore per i danni inferiori, in quanto rientranti nella c.d. misura di “franchigia”. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo la parziale Parte_1 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “previo espletamento di una CTU finalizzata esclusivamente alla quantificazione del danno biologico residuato dalla tecnopatia denunciata, voglia riformare la sentenza impugnata nella parte in cui valuta l'entità dei postumi nella misura del 5%, accogliendo le seguenti domande:
1. Fermo restando il giudizio sull'eziologia professionale della malattia erniaria, voglia accertare e dichiarare che il danno biologico per la “Duplice ernia discale mediana in L3-L4 ed L4-L5 che contatta le tasche radicolari con compressione sulla cauda” vada valutata alla luce della disciplina dettata dalla voce tabellare 213 e, per i motivi anzidetti, determini un pregiudizio dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 6%.
2. Conseguentemente condannare l' a corrispondere all'istante l'indennizzo CP_1 previsto in base al grado di danno biologico che risulterà accertato.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato le conclusioni della perizia medico-legale svolta in primo grado, ritenendole inattendibili e non tecnicamente corrette. In particolare, ha evidenziato che:
1. a quanto risulta dal tenore dell'elaborato peritale, la valutazione del danno biologico sarebbe stata svolta dal CTU sulla base di una sola ernia senza tener conto che il referto RMN del 8.2.2021, allegato in atti, certifica l'esistenza di due ernie in: “L3-L4 ed L4- L5, con compressione sulla cauda”;
2. il CTU ha operato la valutazione del danno del 5% per l'assenza di “alterazioni sensitive”, come risulta dalla risposta alle osservazioni di controparte alla bozza peritale, ignorando che la “compressione sulla cauda”, a quanto si legge in Letteratura, configura invece una “compressione dell'insieme delle radici che si staccano dal cono terminale del midollo e comportano deficit neurologici che riguardano la sensibilità, la motilità ed il controllo sfinterico”;
3. il CTU ha trascurato, inoltre, che la stima del danno di cui alla voce 213 della
“Tabella delle Menomazioni” è riferita al solo danno anatomico e ad una sola ernia;
pag. 2/4 4. infine, non avrebbe indicato i criteri adottati per la determinazione del pregiudizio residuato. Si è costituito in giudizio l' contestando la genericità dei motivi CP_1 dell'impugnazione, chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. Come emerge dall'anamnesi lavorativa della perizia svolta nel primo grado di giudizio e dall'estratto conto previdenziale del lavoratore allegato in atti, il sig. , in Parte_1 pensione dal 01/01/2021, ha prestato attività lavorativa come apprendista, operaio generico e manovale addetto alle pulizie industriali con guida anche di mezzi meccanici in diverse aziende del territorio. Dal 2009 fino al pensionamento ha lavorato presso come autista/operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti urbani e Parte_2 conducente di mezzi. Il consulente dott. all'esito della consulenza medicolegale svolta in Persona_1 primo grado ha osservato che l'attività esercitata dallo per la sua natura, entità e Pt_1 durata risulta compatibile con un ruolo nel determinismo della ernia discale lombare, a causa del lavoro svolto in modo continuativo come operaio addetto a pulizie industriali prima e urbane dopo, conducendo anche mezzi meccanici che espongono a vibrazioni quali quelle della raccolta rifiuti e movimentando carichi manualmente. Sarebbe soddisfatto, pertanto, il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Tuttavia, il CTU ha ritenuto di quantificare il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nella misura del 5%. A fronte delle osservazioni di parte ricorrente alla bozza peritale, in cui veniva chiesto al consulente di specificare perché il danno non potesse essere quantificato nella misura minima indennizzabile del 6%, il dott. ha confermato le conclusioni a cui era Per_1 pervenuto, non avendo rilevato alterazioni sensitive e motorie. Nel corso del presente giudizio, all'esito dell'udienza del 26/6/2025, al fine di verificare il criterio utilizzato dal CTU nella quantificazione del danno biologico nella misura del 5%, il Collegio ha sottoposto allo stesso i seguenti quesiti a chiarimento dell'elaborato peritale svolto in primo grado:
“tenuto conto della certificazione di due ernie in “L3-L4 ed L4-L5, con compressione sulla cauda”, precisi il CTU se la quantificazione del danno in misura pari al 5%, in ragione della voce 213 della Tabella delle menomazioni, è stata operata sulla base di una sola ernia o di entrambe le ernie, se abbia tenuto conto della compressione sulla cauda o se quest'ultima possa o meno rientrare nella voce 193, se all'esito ravvisi una maggiore percentuale di danno”. Il consulente ha fatto pervenire le sue conclusioni, evidenziando che:
pag. 3/4 - il danno biologico è stato da lui attribuito avendo riguardo alle entità delle menomazioni conseguenti il quadro anatomo-funzionale, tenuto conto del numero delle ernie (L3-L4, L4-L5);
- è stato valutato l'impatto complessivo del quadro clinico-disfunzionale, in considerazione della anamnesi lavorativa, dell'esame obiettivo, dell'età e della documentazione in atti, anche in relazione alla compressione della cauda, descritta solo dall'indagine RMN (RM lombo-sacrale del 08.02.2021 allegata in atti), precisando che non emerge alcuna evidenza clinica o documentale specialistica di disturbi trofico-sensitivi e motori;
- è stata utilizzata la voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), con la conseguente valutazione del 5% (cinque per cento), in luogo della voce 193 della tabella delle menomazioni. Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Tali conclusioni non risultano efficacemente scalfite dai rilievi contenuti nell'appello proposto, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già valutati dal CTU e si evidenziano inoltre considerazioni già prese in esame dall'ausiliario. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione né per procedere ad ulteriori accertamenti medico legali. Dichiara irripetibili le spese ai sensi dell'art. 152 c.p.c. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza
Reg. Gen. N. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Fabrizio Riga Presidente Dr. Anna Maria TRACANNA Consigliere rel. Dr. Massimo DE CESARE Consigliere all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello vertente
TRA
elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti FASOLI CARLA APPELLANTE
E elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ESPOSITO RAFFAELE APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza n. 289/2024 in data 24 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto in funzione di giudice del lavoro
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale del lavoro di Vasto ha respinto la domanda proposta da , operatore ecologico, con la quale, evocando in giudizio Parte_1
l' , aveva richiesto il riconoscimento della natura professionale della malattia CP_1
“Duplice ernia discale mediana in L3-L4 ed L4-L5 con associata sofferenza radicolare”, di cui era affetto. Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il ricorso avendo riguardo alle risultanze della CTU medico-legale svolta, le quali pur riconoscendo, in astratto l'eziologia professionale della patologia lamentata, hanno accertato un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica valutato complessivamente nella misura del 5%. Infatti, ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, l'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 richiede la sussistenza di un danno biologico nella misura pari o superiore al 6%, non essendo previsto alcun ristoro da parte dell'Ente assicuratore per i danni inferiori, in quanto rientranti nella c.d. misura di “franchigia”. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello chiedendo la parziale Parte_1 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle domande già formulate in primo grado, ovvero “previo espletamento di una CTU finalizzata esclusivamente alla quantificazione del danno biologico residuato dalla tecnopatia denunciata, voglia riformare la sentenza impugnata nella parte in cui valuta l'entità dei postumi nella misura del 5%, accogliendo le seguenti domande:
1. Fermo restando il giudizio sull'eziologia professionale della malattia erniaria, voglia accertare e dichiarare che il danno biologico per la “Duplice ernia discale mediana in L3-L4 ed L4-L5 che contatta le tasche radicolari con compressione sulla cauda” vada valutata alla luce della disciplina dettata dalla voce tabellare 213 e, per i motivi anzidetti, determini un pregiudizio dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 6%.
2. Conseguentemente condannare l' a corrispondere all'istante l'indennizzo CP_1 previsto in base al grado di danno biologico che risulterà accertato.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato le conclusioni della perizia medico-legale svolta in primo grado, ritenendole inattendibili e non tecnicamente corrette. In particolare, ha evidenziato che:
1. a quanto risulta dal tenore dell'elaborato peritale, la valutazione del danno biologico sarebbe stata svolta dal CTU sulla base di una sola ernia senza tener conto che il referto RMN del 8.2.2021, allegato in atti, certifica l'esistenza di due ernie in: “L3-L4 ed L4- L5, con compressione sulla cauda”;
2. il CTU ha operato la valutazione del danno del 5% per l'assenza di “alterazioni sensitive”, come risulta dalla risposta alle osservazioni di controparte alla bozza peritale, ignorando che la “compressione sulla cauda”, a quanto si legge in Letteratura, configura invece una “compressione dell'insieme delle radici che si staccano dal cono terminale del midollo e comportano deficit neurologici che riguardano la sensibilità, la motilità ed il controllo sfinterico”;
3. il CTU ha trascurato, inoltre, che la stima del danno di cui alla voce 213 della
“Tabella delle Menomazioni” è riferita al solo danno anatomico e ad una sola ernia;
pag. 2/4 4. infine, non avrebbe indicato i criteri adottati per la determinazione del pregiudizio residuato. Si è costituito in giudizio l' contestando la genericità dei motivi CP_1 dell'impugnazione, chiedendo il rigetto e la conferma della pronuncia di primo grado. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo. L'appello non è fondato e non può essere accolto. Come emerge dall'anamnesi lavorativa della perizia svolta nel primo grado di giudizio e dall'estratto conto previdenziale del lavoratore allegato in atti, il sig. , in Parte_1 pensione dal 01/01/2021, ha prestato attività lavorativa come apprendista, operaio generico e manovale addetto alle pulizie industriali con guida anche di mezzi meccanici in diverse aziende del territorio. Dal 2009 fino al pensionamento ha lavorato presso come autista/operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti urbani e Parte_2 conducente di mezzi. Il consulente dott. all'esito della consulenza medicolegale svolta in Persona_1 primo grado ha osservato che l'attività esercitata dallo per la sua natura, entità e Pt_1 durata risulta compatibile con un ruolo nel determinismo della ernia discale lombare, a causa del lavoro svolto in modo continuativo come operaio addetto a pulizie industriali prima e urbane dopo, conducendo anche mezzi meccanici che espongono a vibrazioni quali quelle della raccolta rifiuti e movimentando carichi manualmente. Sarebbe soddisfatto, pertanto, il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Tuttavia, il CTU ha ritenuto di quantificare il danno biologico, rapportato con criterio analogico alle tabelle valutative di legge in materia di malattia professionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nella misura del 5%. A fronte delle osservazioni di parte ricorrente alla bozza peritale, in cui veniva chiesto al consulente di specificare perché il danno non potesse essere quantificato nella misura minima indennizzabile del 6%, il dott. ha confermato le conclusioni a cui era Per_1 pervenuto, non avendo rilevato alterazioni sensitive e motorie. Nel corso del presente giudizio, all'esito dell'udienza del 26/6/2025, al fine di verificare il criterio utilizzato dal CTU nella quantificazione del danno biologico nella misura del 5%, il Collegio ha sottoposto allo stesso i seguenti quesiti a chiarimento dell'elaborato peritale svolto in primo grado:
“tenuto conto della certificazione di due ernie in “L3-L4 ed L4-L5, con compressione sulla cauda”, precisi il CTU se la quantificazione del danno in misura pari al 5%, in ragione della voce 213 della Tabella delle menomazioni, è stata operata sulla base di una sola ernia o di entrambe le ernie, se abbia tenuto conto della compressione sulla cauda o se quest'ultima possa o meno rientrare nella voce 193, se all'esito ravvisi una maggiore percentuale di danno”. Il consulente ha fatto pervenire le sue conclusioni, evidenziando che:
pag. 3/4 - il danno biologico è stato da lui attribuito avendo riguardo alle entità delle menomazioni conseguenti il quadro anatomo-funzionale, tenuto conto del numero delle ernie (L3-L4, L4-L5);
- è stato valutato l'impatto complessivo del quadro clinico-disfunzionale, in considerazione della anamnesi lavorativa, dell'esame obiettivo, dell'età e della documentazione in atti, anche in relazione alla compressione della cauda, descritta solo dall'indagine RMN (RM lombo-sacrale del 08.02.2021 allegata in atti), precisando che non emerge alcuna evidenza clinica o documentale specialistica di disturbi trofico-sensitivi e motori;
- è stata utilizzata la voce 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), con la conseguente valutazione del 5% (cinque per cento), in luogo della voce 193 della tabella delle menomazioni. Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Tali conclusioni non risultano efficacemente scalfite dai rilievi contenuti nell'appello proposto, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già valutati dal CTU e si evidenziano inoltre considerazioni già prese in esame dall'ausiliario. Non vi è spazio, perciò, per accogliere l'impugnazione né per procedere ad ulteriori accertamenti medico legali. Dichiara irripetibili le spese ai sensi dell'art. 152 c.p.c. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Dichiara irripetibili le spese del grado;
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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