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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. P.U. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 66/2024, avente ad oggetto RICORSO RISTRUTTURAZIONE
DEBITI DEL CONSUMATORE, promosso da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
rilevato che con ricorso depositato in data 12/9/2024 i debitori istanti e Parte_1 [...]
chiedevano (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) di omologare il piano di Parte_2 ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori;
rilevato che con decreto del 13/9/2024 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che in data 5/12/2024 l'OCC documentava di aver comunicato ai creditori mediante PEC la proposta;
rilevato che in data 28/1/2025 l'OCC dichiarava di non aver ricevuto osservazioni, al di fuori di quelle della;
Controparte_1 ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 116.932,21;
ritenuto che
la proposta prevede che:
- i crediti in prededuzione (OCC dell'ODCEC di Ragusa) siano soddisfatti al 100%;
- il credito ipotecario fondiario ( sia soddisfatto Controparte_2 al 24%, cioè per euro 25.000,00, e comunque in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- i crediti con privilegio generale ( e Comune Controparte_1 Controparte_3
siano rispettivamente soddisfatti al 65%, per euro 1.040,00, e al 50%, per euro 2.419,00;
[...]
- i crediti chirografari ( ) siano soddisfatti al 25%, per euro Controparte_1
256,00;
ritenuto che
l'importo messo a disposizione dai debitori istanti ammonta a euro 35.192,81;
ritenuto che
il suddetto importo sarà corrisposto ai creditori in un arco temporale di sei anni, mediante un pagamento iniziale di euro 2.677,81, n. 72 rate mensili di euro 380,00 ciascuna e una rata “bullet” finale di euro 5.155,00;
ritenuto che
, in punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura;
ritenuto che
, in primo luogo, i debitori istanti sono qualificabili come consumatori, in quanto:
- entrambi agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);
- peraltro, è un operaio edile, assunto dalla ditta AT GI, mentre Parte_1 [...]
non svolge attività lavorativa;
Parte_2
ritenuto che, in secondo luogo, i debitori istanti versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto:
- il reddito netto di ammonta a circa euro 1.730,00 mensili;
Parte_1
- le spese per il mantenimento della famiglia dei debitori istanti (composta dai debitori istanti e dal figlio GI, nato il [...]) ammontano a circa euro 1.100,00 mensili;
- i debiti scaduti dei debitori istanti ammontano a euro 116.932,21;
ritenuto che, in terzo luogo, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti, e cioè;
- aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
- aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che
, con riguardo a quest'ultimo profilo, non risulta malafede o frode;
ritenuto che
la colpa può reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
ritenuto che nel caso di specie non sussiste colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, prevalentemente determinato:
- dal ricorso a due mutui (contratti nel 2006 e nel 2009; rinegoziati nel 2011) con rate mensili di importo non troppo elevato (euro 568,33 ed euro 276,48; a seguito di rinegoziazione, euro 833,09) e non eccessivamente irragionevoli alla luce del reddito a suo tempo percepito da , Parte_1 tenuto conto anche del fatto che, all'epoca, le spese per il mantenimento della famiglia erano inferiori (non essendo ancora nato l'unico figlio dei debitori istanti);
- dalla successiva cessazione (avvenuta nel 2013) del rapporto di lavoro di con il Parte_1 precedente datore di lavoro, ditta Cutello GI;
- dall'insufficienza dell'indennità di disoccupazione (bastevole esclusivamente per il mantenimento della famiglia) per il pagamento delle rate del mutuo, pur a seguito di rinegoziazione avvenuta nel
2015 (con rata ridotta a euro 582,47 e allungamento della sua durata); ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:
- del reddito di (circa euro 1.730,00 netti mensili); Parte_1
- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.100,00);
- della rata mensile che i debitori istanti si sono impegnati a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 380,00 per sei anni, oltre a un pagamento iniziale di euro 2.677,81 e a una rata
“bullet” finale di euro 5.155,00);
- del “fondo spese rischi imprevisti” di euro 2.500,00 previsto dal piano;
ritenuto che i creditori non hanno contestato né le percentuali di soddisfacimento previste dal piano, né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che, del resto, con le osservazioni presentate la non ha Controparte_1 formulato alcuna specifica contestazione relativa al piano, ma ha richiesto agli enti impositori (ai quali ha pure trasmesso le osservazioni) di presentare le proprie osservazioni all'OCC ove necessario, precisando di non avere “alcuna potestà di fornire il proprio consenso ad alcuna proposta che riguardi somme iscritte a ruolo ed assimilate”; ritenuto che gli enti impositori non hanno successivamente presentato osservazioni;
ritenuto che, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai debitori istanti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e Parte_1
; Pt_2 Parte_2
2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
5) dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Ragusa, 13 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 66/2024, avente ad oggetto RICORSO RISTRUTTURAZIONE
DEBITI DEL CONSUMATORE, promosso da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
rilevato che con ricorso depositato in data 12/9/2024 i debitori istanti e Parte_1 [...]
chiedevano (tramite l'OCC dell'ODCEC di Ragusa) di omologare il piano di Parte_2 ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai creditori;
rilevato che con decreto del 13/9/2024 veniva assegnato termine per la comunicazione della proposta ai creditori, veniva disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti e veniva disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti fino alla conclusione del procedimento;
rilevato che in data 5/12/2024 l'OCC documentava di aver comunicato ai creditori mediante PEC la proposta;
rilevato che in data 28/1/2025 l'OCC dichiarava di non aver ricevuto osservazioni, al di fuori di quelle della;
Controparte_1 ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di euro 116.932,21;
ritenuto che
la proposta prevede che:
- i crediti in prededuzione (OCC dell'ODCEC di Ragusa) siano soddisfatti al 100%;
- il credito ipotecario fondiario ( sia soddisfatto Controparte_2 al 24%, cioè per euro 25.000,00, e comunque in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;
- i crediti con privilegio generale ( e Comune Controparte_1 Controparte_3
siano rispettivamente soddisfatti al 65%, per euro 1.040,00, e al 50%, per euro 2.419,00;
[...]
- i crediti chirografari ( ) siano soddisfatti al 25%, per euro Controparte_1
256,00;
ritenuto che
l'importo messo a disposizione dai debitori istanti ammonta a euro 35.192,81;
ritenuto che
il suddetto importo sarà corrisposto ai creditori in un arco temporale di sei anni, mediante un pagamento iniziale di euro 2.677,81, n. 72 rate mensili di euro 380,00 ciascuna e una rata “bullet” finale di euro 5.155,00;
ritenuto che
, in punto di ammissibilità giuridica, sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura;
ritenuto che
, in primo luogo, i debitori istanti sono qualificabili come consumatori, in quanto:
- entrambi agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);
- peraltro, è un operaio edile, assunto dalla ditta AT GI, mentre Parte_1 [...]
non svolge attività lavorativa;
Parte_2
ritenuto che, in secondo luogo, i debitori istanti versano in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, in quanto:
- il reddito netto di ammonta a circa euro 1.730,00 mensili;
Parte_1
- le spese per il mantenimento della famiglia dei debitori istanti (composta dai debitori istanti e dal figlio GI, nato il [...]) ammontano a circa euro 1.100,00 mensili;
- i debiti scaduti dei debitori istanti ammontano a euro 116.932,21;
ritenuto che, in terzo luogo, non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti, e cioè;
- aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte;
- aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che
, con riguardo a quest'ultimo profilo, non risulta malafede o frode;
ritenuto che
la colpa può reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
ritenuto che nel caso di specie non sussiste colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, prevalentemente determinato:
- dal ricorso a due mutui (contratti nel 2006 e nel 2009; rinegoziati nel 2011) con rate mensili di importo non troppo elevato (euro 568,33 ed euro 276,48; a seguito di rinegoziazione, euro 833,09) e non eccessivamente irragionevoli alla luce del reddito a suo tempo percepito da , Parte_1 tenuto conto anche del fatto che, all'epoca, le spese per il mantenimento della famiglia erano inferiori (non essendo ancora nato l'unico figlio dei debitori istanti);
- dalla successiva cessazione (avvenuta nel 2013) del rapporto di lavoro di con il Parte_1 precedente datore di lavoro, ditta Cutello GI;
- dall'insufficienza dell'indennità di disoccupazione (bastevole esclusivamente per il mantenimento della famiglia) per il pagamento delle rate del mutuo, pur a seguito di rinegoziazione avvenuta nel
2015 (con rata ridotta a euro 582,47 e allungamento della sua durata); ritenuto che, oltre ad essere ammissibile per le ragioni finora esposte, il piano è anche fattibile, tenuto conto:
- del reddito di (circa euro 1.730,00 netti mensili); Parte_1
- delle spese mensili preventivate per il mantenimento della famiglia (euro 1.100,00);
- della rata mensile che i debitori istanti si sono impegnati a versare ai creditori per tutta la durata del piano (euro 380,00 per sei anni, oltre a un pagamento iniziale di euro 2.677,81 e a una rata
“bullet” finale di euro 5.155,00);
- del “fondo spese rischi imprevisti” di euro 2.500,00 previsto dal piano;
ritenuto che i creditori non hanno contestato né le percentuali di soddisfacimento previste dal piano, né la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
ritenuto che, del resto, con le osservazioni presentate la non ha Controparte_1 formulato alcuna specifica contestazione relativa al piano, ma ha richiesto agli enti impositori (ai quali ha pure trasmesso le osservazioni) di presentare le proprie osservazioni all'OCC ove necessario, precisando di non avere “alcuna potestà di fornire il proprio consenso ad alcuna proposta che riguardi somme iscritte a ruolo ed assimilate”; ritenuto che gli enti impositori non hanno successivamente presentato osservazioni;
ritenuto che, in conclusione, ricorrono tutte le condizioni per la chiesta omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai debitori istanti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così statuisce:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da e Parte_1
; Pt_2 Parte_2
2) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
3) avverte l'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà (sottoponendole al giudice se necessario) e riferire per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione del piano ogni sei mesi;
4) avverte l'OCC che, terminata l'esecuzione del piano, dovrà presentare una relazione finale;
5) dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Ragusa, 13 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo