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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3894/2024 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIORGIO ANTONIO, in virtù di mandato Parte_1 in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRAZZO MARILENA, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 243
BARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 447 bis il sig. dichiaratosi proprietario dell'immobile sito in Massafra alla Via Parte_1
Mazzini 35 chiedeva che la sig.ra fosse condannata al pagamento delle spese di rifacimento del CP_1 predetto immobile per euro 7500,00 oltre IVA pari ad euro 1650,00, oltre al pagamento delle spese di mediazione, di rimborso di spese e competenze dell'ATP, oltre al canone di euro 425,00 per il tempo necessario al ripristino dell'immobile.
1 Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto “delle avverse richieste in quanto infondate e carenti sotto il profilo del nesso di causalità. Con vittoria di spese e onorari”.
Sebbene fosse stata già esperita la procedura di mediazione con esito negativo per mancata comparizione della convenuta, il giudicante con ordinanza resa alla prima udienza disponeva: “rilevato che è opportuno tentare la conciliazione della lite, ordina la comparizione personale delle parti ai sensi degli artt.117 e 185 cpc”. Alla successiva udienza le parti non comparivano personalmente ed i rispettivi difensori insistevano sulle rispettive posizioni.
Veniva dunque, espletato l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda in quanto infondata.
Parte resistente assume che non sarebbe stata fornita la prova della convocazione della sig.ra nel CP_1 procedimento di mediazione.
L'assunto è destituito di fondamento atteso che nel Verbale di mediazione del 27.6.2024 la mediatrice attesta che la convocazione è stata ritualmente fatta dall'Organismo di Mediazione con lettera raccomandata AR del
21.05.2024.
Orbene il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé. Lo ha ricordato il tribunale di Forlì nella sentenza n. 619/2023 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione con contestuale richiesta di rilascio dell'immobile. Le deduzioni di parte resistente “sulla regolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria non colgono quindi il segno e appaiono pretestuose anche sulla scorta del fatto che alcuna querela di falso è stata assunta. Invero, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che ha sortito esito negativo” prosegue il giudicante.”
Per cui, l'eccezione di improcedibilità non può quindi essere accolta.
Nel merito.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il ricorrente a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni a carico della conduttrice derivanti dal contratto, otteneva ordinanza di convalida di sfratto per morosità per il rilascio dell'appartamento in suo favore che, a causa della pandemia avveniva in data 11.4.2022 con l'immissione in
2 possesso del bene. Con lettera raccomandata A.R. del 11-13/04/2022 inviata alla convenuta lo stesso giorno del rilascio forzoso dell'appartamento, il sottoscritto difensore denunciava formalmente che “a seguito di un'ispezione è emerso che l'appartamento si presenta gravemente danneggiato dal momento che è stata eseguita una tinteggiatura nelle due stanze da letto con colori non autorizzati, in violazione dei patti contrattuali;
sono stati eseguiti numerosissimi fori nelle piastrelle, nelle pareti e nel cappotto termico;
quasi tutti gli infissi risultano inutilizzabili e necessitano di una mirata rimessione in pristino per assicurarne la funzionalità; mancano alcune prese di energia. In ogni caso, sono in corso ulteriori verifiche da parte di un tecnico incaricato al fine di accertare altri danneggiamenti”.
Successivamente con ricorso ex art. 696 c.p.c. dell'1.10.2022, chiedeva al Tribunale la nomina di un consulente tecnico, al fine di verificare le condizioni dell'appartamento, i danni subiti ascrivibili alla responsabilità della conduttrice, i costi per la rimessione in pristino del bene e il tempo per l'esecuzione dei lavori il CTU confermava la presenza dei danni consistenti nel: “danneggiamento di alcuni infissi esterni (porte finestre e persiane) nelle maniglie ed alcune cerniere;
evidenziava la necessità del “ripristino di alcune cassette di prese di corrente ed interruttori dell'impianto elettrico”; rilevava il “danneggiamento di alcune porzioni di pareti interne consistenti in macchie di condensa, incendi presumibilmente di elettrodomestico, presenza di numerosi fori causati da fori e/o fischer”. Con la stessa relazione, il C.t.u. indicava i lavori e le opere da effettuare ed i relativi costi per la rimessione in pristino stato consistenti nel: “Ripristino delle parti di murature (solai di copertura e murature verticali) ammalorate in varie zone dell'immobile, stuccatura fori causati da chiodi e/o fischer asportati e da asportare, carteggiatura delle pareti e successiva tinteggiatura dell'immobile1. Prezzo a corpo € 6.300,00. Ripristino dell'impianto elettrico con fornitura di prese ed interruttori. Prezzo a corpo € 350,00. Ripristino degli infissi esterni porte finestre e finestre comprensivo della sostituzione delle maniglie, cerniere e serramenti di apertura ed alette orientabili persiane. Prezzo a corpo €
850,00. Totale lavori da effettuare € 7.500,00 oltre iva” e indicava il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori in giorni 30.
In base a quanto riportato nella relazione del CTU, ed a quanto documentato con i rilievi fotografici, i lamentati danni attengono in parte alla negligenza del conduttore: infissi esterni porte finestre e finestre comprensivo della sostituzione delle maniglie, cerniere e serramenti di apertura ed alette orientabili persiane, prese ed interruttori, fori causati da chiodi e/o fischer, ed in parte alla negligenza del locatore: infiltrazioni provenienti dal lastrico e annerimento delle pareti a causa dei ponti termici.
Se ne deduce che, non tutti i danni rilevati sono ascrivibili al conduttore e che pertanto, la quantificazione dei danni da addebitare alla conduttrice deve limitarsi al 50% della somma necessaria per il: Ripristino delle parti di murature (solai di copertura e murature verticali) ammalorate in varie zone dell'immobile, stuccatura fori
3 causati da chiodi e/o fischer asportati e da asportare, carteggiatura delle pareti e successiva tinteggiatura dell'immobile: ammontantanti ad € 6.300,00.
Posto che è ai sensi dell'art.1590 c.c. “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione” salvo il deterioramento derivante dall'uso della cosa”. A riguardo nel contratto di locazione alla clausola n.7 la sig.ra ha espressamente CP_1 dichiarato “… di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato locativo, adatto all'uso convenuto…
La conduttrice si impegna a conservare con diligenza ed a riconsegnare la cosa locata, al termine della locazione, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento dovuto all'uso, pena il risarcimento di eventuali danni”.
La cosa deve essere restituita dal conduttore al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti;
se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative e deve restituirla nello stato medesimo. La presunzione non è però assoluta e il conduttore può sempre provare che la cosa non gli fu consegnata in buono stato di manutenzione.
Alcuna fondatezza hanno le deduzioni di parte convenuta circa la preesistenza dei danni e la mancanza di prova della addebitabilità ad essa conduttrice, poiché che non ha fornito alcuna prova in ordine alle condizioni dell'immobile all'inizio della locazione e parte locatrice ha denunciato nella immediatezza dal rilascio con la nota raccomandata i danni riscontrati.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.350,00, di cui € 350,00 per il ripristino dell'impianto elettrico;
€
850,00 per il ripristino degli infissi esterni porte finestre ed € 3.150,00 pari al 50% della spesa per le murature.
Vanno altresì rimborsate al ricorrente le spese dell'ATP pari ad € 1.657,00 giusta fattura del Geom. . Per_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
4 2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 4.350,00;
3) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle competenze dell'ATP Controparte_1 pari ad € 1.170,00, oltre spese € 145,50, del compenso corrisposto al C.t.u. € 1.657,98, dell'onorario per la mediazione pari ad € 200,00 e delle spese per la mediazione € 200,32, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.341,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed
€ 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 28/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3894/2024 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE GIORGIO ANTONIO, in virtù di mandato Parte_1 in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARRAZZO MARILENA, in virtù di mandato Controparte_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 243
BARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 447 bis il sig. dichiaratosi proprietario dell'immobile sito in Massafra alla Via Parte_1
Mazzini 35 chiedeva che la sig.ra fosse condannata al pagamento delle spese di rifacimento del CP_1 predetto immobile per euro 7500,00 oltre IVA pari ad euro 1650,00, oltre al pagamento delle spese di mediazione, di rimborso di spese e competenze dell'ATP, oltre al canone di euro 425,00 per il tempo necessario al ripristino dell'immobile.
1 Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto “delle avverse richieste in quanto infondate e carenti sotto il profilo del nesso di causalità. Con vittoria di spese e onorari”.
Sebbene fosse stata già esperita la procedura di mediazione con esito negativo per mancata comparizione della convenuta, il giudicante con ordinanza resa alla prima udienza disponeva: “rilevato che è opportuno tentare la conciliazione della lite, ordina la comparizione personale delle parti ai sensi degli artt.117 e 185 cpc”. Alla successiva udienza le parti non comparivano personalmente ed i rispettivi difensori insistevano sulle rispettive posizioni.
Veniva dunque, espletato l'interrogatorio formale della convenuta e la prova testimoniale. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e, pertanto va accolta, con ogni conseguenza di legge.
Preliminarmente va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda in quanto infondata.
Parte resistente assume che non sarebbe stata fornita la prova della convocazione della sig.ra nel CP_1 procedimento di mediazione.
L'assunto è destituito di fondamento atteso che nel Verbale di mediazione del 27.6.2024 la mediatrice attesta che la convocazione è stata ritualmente fatta dall'Organismo di Mediazione con lettera raccomandata AR del
21.05.2024.
Orbene il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé. Lo ha ricordato il tribunale di Forlì nella sentenza n. 619/2023 esprimendosi su una vicenda avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di locazione con contestuale richiesta di rilascio dell'immobile. Le deduzioni di parte resistente “sulla regolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria non colgono quindi il segno e appaiono pretestuose anche sulla scorta del fatto che alcuna querela di falso è stata assunta. Invero, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che ha sortito esito negativo” prosegue il giudicante.”
Per cui, l'eccezione di improcedibilità non può quindi essere accolta.
Nel merito.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il ricorrente a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni a carico della conduttrice derivanti dal contratto, otteneva ordinanza di convalida di sfratto per morosità per il rilascio dell'appartamento in suo favore che, a causa della pandemia avveniva in data 11.4.2022 con l'immissione in
2 possesso del bene. Con lettera raccomandata A.R. del 11-13/04/2022 inviata alla convenuta lo stesso giorno del rilascio forzoso dell'appartamento, il sottoscritto difensore denunciava formalmente che “a seguito di un'ispezione è emerso che l'appartamento si presenta gravemente danneggiato dal momento che è stata eseguita una tinteggiatura nelle due stanze da letto con colori non autorizzati, in violazione dei patti contrattuali;
sono stati eseguiti numerosissimi fori nelle piastrelle, nelle pareti e nel cappotto termico;
quasi tutti gli infissi risultano inutilizzabili e necessitano di una mirata rimessione in pristino per assicurarne la funzionalità; mancano alcune prese di energia. In ogni caso, sono in corso ulteriori verifiche da parte di un tecnico incaricato al fine di accertare altri danneggiamenti”.
Successivamente con ricorso ex art. 696 c.p.c. dell'1.10.2022, chiedeva al Tribunale la nomina di un consulente tecnico, al fine di verificare le condizioni dell'appartamento, i danni subiti ascrivibili alla responsabilità della conduttrice, i costi per la rimessione in pristino del bene e il tempo per l'esecuzione dei lavori il CTU confermava la presenza dei danni consistenti nel: “danneggiamento di alcuni infissi esterni (porte finestre e persiane) nelle maniglie ed alcune cerniere;
evidenziava la necessità del “ripristino di alcune cassette di prese di corrente ed interruttori dell'impianto elettrico”; rilevava il “danneggiamento di alcune porzioni di pareti interne consistenti in macchie di condensa, incendi presumibilmente di elettrodomestico, presenza di numerosi fori causati da fori e/o fischer”. Con la stessa relazione, il C.t.u. indicava i lavori e le opere da effettuare ed i relativi costi per la rimessione in pristino stato consistenti nel: “Ripristino delle parti di murature (solai di copertura e murature verticali) ammalorate in varie zone dell'immobile, stuccatura fori causati da chiodi e/o fischer asportati e da asportare, carteggiatura delle pareti e successiva tinteggiatura dell'immobile1. Prezzo a corpo € 6.300,00. Ripristino dell'impianto elettrico con fornitura di prese ed interruttori. Prezzo a corpo € 350,00. Ripristino degli infissi esterni porte finestre e finestre comprensivo della sostituzione delle maniglie, cerniere e serramenti di apertura ed alette orientabili persiane. Prezzo a corpo €
850,00. Totale lavori da effettuare € 7.500,00 oltre iva” e indicava il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori in giorni 30.
In base a quanto riportato nella relazione del CTU, ed a quanto documentato con i rilievi fotografici, i lamentati danni attengono in parte alla negligenza del conduttore: infissi esterni porte finestre e finestre comprensivo della sostituzione delle maniglie, cerniere e serramenti di apertura ed alette orientabili persiane, prese ed interruttori, fori causati da chiodi e/o fischer, ed in parte alla negligenza del locatore: infiltrazioni provenienti dal lastrico e annerimento delle pareti a causa dei ponti termici.
Se ne deduce che, non tutti i danni rilevati sono ascrivibili al conduttore e che pertanto, la quantificazione dei danni da addebitare alla conduttrice deve limitarsi al 50% della somma necessaria per il: Ripristino delle parti di murature (solai di copertura e murature verticali) ammalorate in varie zone dell'immobile, stuccatura fori
3 causati da chiodi e/o fischer asportati e da asportare, carteggiatura delle pareti e successiva tinteggiatura dell'immobile: ammontantanti ad € 6.300,00.
Posto che è ai sensi dell'art.1590 c.c. “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione” salvo il deterioramento derivante dall'uso della cosa”. A riguardo nel contratto di locazione alla clausola n.7 la sig.ra ha espressamente CP_1 dichiarato “… di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato locativo, adatto all'uso convenuto…
La conduttrice si impegna a conservare con diligenza ed a riconsegnare la cosa locata, al termine della locazione, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento dovuto all'uso, pena il risarcimento di eventuali danni”.
La cosa deve essere restituita dal conduttore al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti;
se non si è proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative e deve restituirla nello stato medesimo. La presunzione non è però assoluta e il conduttore può sempre provare che la cosa non gli fu consegnata in buono stato di manutenzione.
Alcuna fondatezza hanno le deduzioni di parte convenuta circa la preesistenza dei danni e la mancanza di prova della addebitabilità ad essa conduttrice, poiché che non ha fornito alcuna prova in ordine alle condizioni dell'immobile all'inizio della locazione e parte locatrice ha denunciato nella immediatezza dal rilascio con la nota raccomandata i danni riscontrati.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea e la condanna della convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.350,00, di cui € 350,00 per il ripristino dell'impianto elettrico;
€
850,00 per il ripristino degli infissi esterni porte finestre ed € 3.150,00 pari al 50% della spesa per le murature.
Vanno altresì rimborsate al ricorrente le spese dell'ATP pari ad € 1.657,00 giusta fattura del Geom. . Per_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra , così dispone: Controparte_1
1) Accoglie la domanda;
4 2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 4.350,00;
3) Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle competenze dell'ATP Controparte_1 pari ad € 1.170,00, oltre spese € 145,50, del compenso corrisposto al C.t.u. € 1.657,98, dell'onorario per la mediazione pari ad € 200,00 e delle spese per la mediazione € 200,32, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.341,00 di cui € 5.077,00 per compensi ed
€ 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 28/11/2025
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dott.ssa Rosa I. Caponio
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