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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rl.
- dr. Oronzo Putignano consigliere
Ha pronunciato
SENTENZA nel procedimento n. 1324/2024 R.G.. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1240/2024 pubblicata il 13.03.2024
TRA
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
E
(avv.to Volpe Giacomo) Controparte_1
APPELLATO
All'udienza dell'11.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1382/24 pubblicata il 13.03.2024, il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatogli, per l'importo di € Controparte_1
53.000,00, dalla ex coniuge che condannava al pagamento delle spese. Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione notificato in data Pt_1
09.10.2024 e depositato il 16.10.24.
Con comparsa del 3.02.2025, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività dell'appello in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in sede di pagina 1 di 2 opposizione a precetto, non trovava applicazione la sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art.3 della L. 742/1969.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Con memoria del 9.02.2025, rinunciava all'impugnazione proposta attesa Parte_1 la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello ed al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Con note scritte autorizzate del 6.03.2025, il dichiarava di accettare la rinuncia ed CP_1
instava per una declaratoria di estinzione del giudizio con condanna della al pagamento delle Pt_1
spese.
Ciò posto, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (vd. fra le tante Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011).
Orbene, nel caso in esame, la parte appellata costituita ha accettato la rinuncia insistendo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Queste ultime seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
53.300,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri mini con riduzione per pronuncia solo in rito).
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1240/2024 pubblicata il Parte_1
13.03.2024, così decide: dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 3.580,00.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte di Appello di Bari del 15.04.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Alessandra Piliego consigliere rl.
- dr. Oronzo Putignano consigliere
Ha pronunciato
SENTENZA nel procedimento n. 1324/2024 R.G.. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 1240/2024 pubblicata il 13.03.2024
TRA
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
E
(avv.to Volpe Giacomo) Controparte_1
APPELLATO
All'udienza dell'11.03.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1382/24 pubblicata il 13.03.2024, il Tribunale di Bari accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificatogli, per l'importo di € Controparte_1
53.000,00, dalla ex coniuge che condannava al pagamento delle spese. Parte_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la con atto di citazione notificato in data Pt_1
09.10.2024 e depositato il 16.10.24.
Con comparsa del 3.02.2025, si costituiva eccependo preliminarmente la Controparte_1 tardività dell'appello in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in sede di pagina 1 di 2 opposizione a precetto, non trovava applicazione la sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art.3 della L. 742/1969.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Con memoria del 9.02.2025, rinunciava all'impugnazione proposta attesa Parte_1 la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello ed al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Con note scritte autorizzate del 6.03.2025, il dichiarava di accettare la rinuncia ed CP_1
instava per una declaratoria di estinzione del giudizio con condanna della al pagamento delle Pt_1
spese.
Ciò posto, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ.,
l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (vd. fra le tante Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011).
Orbene, nel caso in esame, la parte appellata costituita ha accettato la rinuncia insistendo per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Queste ultime seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
53.300,00) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri mini con riduzione per pronuncia solo in rito).
PQM
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1240/2024 pubblicata il Parte_1
13.03.2024, così decide: dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del grado che Controparte_1 liquida in € 3.580,00.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte di Appello di Bari del 15.04.2025
Il Presidente dr. Maria Mitola
Il Consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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