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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.148/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 148/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 740/2021 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 28.10.2021 a conclusione del giudizio n.
1704/2016 R.G., avente ad oggetto: “proprietà e diritti reali”, vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di Parte_1 CodiceFiscale_1
appello, dall'avv. Giuseppe Ruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Campobasso, C.so Vittorio Emanuele II, n. 23.
CP_1
e
, c.f. , rappresentata e difesa, per procura in calce Controparte_2 CodiceFiscale_2
alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Campobasso, Traversa v. Zurlo n.
8 -APPELLATA -
e
; ; di Campobasso;
; CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
quale procuratrice di;
Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 [...]
; ; ; ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
.
[...]
-APPELLATI NON COSTITUITI-
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”Con atto
di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio CP_3 Parte_2 [...]
, chiedendo di accertare la natura di bene comune, ex art. 1117 c.c., del Controparte_2
vano cavedio interno all'immobile di via Ferrari n. 7 e di accertarne, quindi, la natura
condominiale; di accertare la illegittima occupazione del cavedio da parte della convenuta,
con conseguente ordine di rilascio dello stesso e di condannarla al risarcimento danni,
quantificati in euro 10.000,00 o nella diversa misura di giustizia.
Si costituiva in giudizio , chiedendo di autorizzare la chiamata in Controparte_2
causa del condominio e degli altri condomini specificamente indicati e, nel merito, il rigetto
della domanda;
in via subordinata, e riconvenzionale, chiedeva di accertare l'intervenuta
usucapione del cavedio per possesso ultraventennale. Con nota del 13.01.2017, la difesa della
convenuta chiedeva di poter notificare la chiamata in causa anche degli altri condomini ivi
indicati. Si costituiva, tra i terzi chiamati, solo , dichiarando di non opporsi Controparte_4
alle domande formulate dalla Successivamente, con ordinanza pronunciata in CP_2 corso di causa, posto che dalla espletata ctu risultava che l'unità immobiliare di cui al foglio
120, p.lla 327, sub 25 e 26 (ex 8), era di proprietà non solo di , ma Controparte_2
anche di , e , veniva disposta la Controparte_11 Controparte_12 CP_14
chiamata in causa dei menzionati soggetti, nello loro qualità di comproprietari e condomini,
per contraddire sia in ordine alla domanda principale di accertamento della natura del
cavedio, sia per la domanda riconvenzionale sollevata dalla convenuta di usucapione, per
rendere opponibile anche a costoro la sentenza conclusiva del giudizio. I predetti non si
costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. La causa è stata istruita con
l'acquisizione della documentazione depositata, con l'escussione dei testi indicati dalle parti,
con l'interrogatorio formale della convenuta e l'espletamento di una ctu”.
Con la sentenza n. 740/2021, qui impugnata, l'adito Tribunale di Campobasso ha statuito che il cavedio costituisce bene condominiale sul cui piano di calpestio grava una servitù di passaggio in favore dei beni di proprietà di , e Controparte_2 CP_11 CP_12
, indicati in catasto al foglio 120 p.lla 327, sub 25 e 26 (entrambi ex sub 8) e CP_13
sub 9, acquistata per usucapione ultraventennale;
ha compensato interamente tra le parti costituite le spese processuali e posto le spese di ctu per la metà a carico degli attori e per la residua metà a carico della convenuta . Controparte_2
Con citazione notificata il 23.04.2022, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza chiedendo, in via preliminare, di annullarla e/o riformarla per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, di riformarla e/o annullarla nella parte in cui ha riconosciuto in favore della sig.ra la servitù di passaggio per intervenuta usucapione sul Controparte_2
piano di calpestio del cavedio;
in subordine, di procedere al rinnovo della C.T.U., con conferma, per il resto della sentenza appellata.
Con comparsa depositata il 23 agosto 2022 si è costituita l'appellata Controparte_2
per resistere al gravame avversario, chiedendone il rigetto. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.06.2023 l'appellante, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, ha chiesto altresì, in via preliminare, di estromettere dal giudizio la sig. . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla domanda di estromissione dal giudizio dell'appellata , va rilevato che CP_3
costei e l'odierno appellante hanno agito in giudizio quali proprietari di due distinte unità immobiliari,
ubicate nello stabile condominiale di di Campobasso, e che in corso di causa la CP_5 CP_3
ha venduto la propria, essendosi così verificato, nel corso del processo, un trasferimento per atto tra vivi del diritto controverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.. Secondo il terzo comma della stessa disposizione, l'alienante può essere estromesso dal processo “se le altre parti vi consentono”.
Nel caso, non risulta che le altre parti costituite abbiano rilasciato tale consenso, per cui la domanda va disattesa.
Per conseguenza, non costituitasi, pur ritualmente e tempestivamente citata, l'appellata CP_3
va dichiarata contumace, così come tutti gli altri appellati non costituiti, anch'essi regolarmente citati.
Quanto propriamente ai motivi di gravame, nel primo la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in favore dell'appellata , la servitù di Controparte_2
passaggio sul piano di calpestio del cavedio oggetto di causa, è censurata per: “ - Violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione del principio del contraddittorio: ultra
petizione della sentenza”.
Il motivo è fondato.
In particolare, nella sentenza appellata si legge: ”Dall'esame complessivo del materiale
istruttorio (e considerato che parte convenuta ha chiesto genericamente di dichiarare
l'intervenuta usucapione del cavedio, senza specificare se della proprietà o di altro diritto
reale), ferma la qualificazione del bene condominiale, emerge che parte convenuta ha
usucapito una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano di calpestio del cavedio per averlo utilizzato, in via esclusiva ed ininterrottamente, per oltre venti anni, unitamente ai propri
aventi causa”.
Ciò posto, il giudice di primo grado, nonostante parte convenuta abbia inteso ottenere il riconoscimento della proprietà del cavedio e non anche di altro diritto reale – come si evince non solo dagli scritti difensivi della che sin dall'inizio della controversia ha CP_2
sostenuto in via principale di essere proprietaria del cavedio ed, in subordine di averlo
usucapito, ma anche dai mezzi di prova, finalizzati al riconoscimento della proprietà - ha riconosciuto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la servitù di passaggio sul piano di calpestio del cavedio e, dunque, un bene diverso da quello oggetto della domanda.
Risulta, infatti che l'appellata ha invocato, nei propri atti, espressamente e specificamente ,
di avere acquisito il “diritto di proprietà” e non anche il differente “diritto di servitù”,
riconosciuto in sentenza, posto che è la stessa ad avere rimarcato, Controparte_2
nella memoria del 18.10.2021, che la contestazione riguardava la proprietà (e non altro diritto reale), affermando, testualmente, che
, ovvero precisando, nella successiva memoria del 27.11.2021 che CP_15
“cavedio interno” è sempre stato parte integrante dell'unità abitativa di cui al sub n. 8…>>
e << che, in ogni caso, se il vano – cavedio venisse erroneamente considerato bene comune,
lo stesso sarebbe stato acquisito per usucapione a seguito di possesso ininterrotto dal
1964…>>, puntualizzando, soprattutto, di avere
riconvenzionale nei confronti, oltre che degli attori, del condominio di Via Ferrari n. 7,
nonché dei Sigg. ed affinchè venisse dichiarata, Controparte_6 Controparte_4
subordinatamente al rigetto della domanda attrice per manifesta inesistenza della proprietà
condominiale del “cavedio”, l'avvenuta usucapione dello stesso da parte dei comproprietari
dell'appartamento in catasto foglio 120, part. 327, sub 8 …>>, e concludendo, a tacitazione di qualsivoglia dubbio sul reale contenuto sostanziale della riconvenzionale che
<<completamente infondata risulta la domanda degli attori sia in relazione al rilascio del < i> cavedio ex art. 948 c,c., che alla richiesta di risarcimento per il mancato godimento del bene.
Posto e ribadito che trattasi di bene non rientrante tra quelli condominiali, ma di esclusiva
proprietà della convenuta e dei suoi coeredi …>> e che
risulta, qualora non si ritenesse per mera ipotesi di proprietà esclusiva il cavedio, la
domanda riconvenzionale di usucapione poiché è provato il possesso ininterrotto
ultraventennale da parte dell'attrice e dei comproprietari dell'appartamento di cui al foglio
120, particella 327, sub 8 ( oggi sub 25).>>. Dunque è evidente che l'oggetto della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta era chiaramente costituito dalla rivendicazione della
“proprietà esclusiva” del cavedio, così come acquisita per contratto, all'atto del trasferimento del bene e/o, comunque, per usucapione.
Sotto tale profilo, è pacifico, in giurisprudenza che: “ Il potere – dovere del giudice di
inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della
contestazione, incontra il limite del rispetto del <> e della <>,
sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatti nel tema controverso,
sicchè il vizio di <> o <> petizione ricorre quando il giudice di merito,
alterando gli elementi obiettivi dell'azione (<> o << causa petendi >>), emetta
un provvedimento diverso da quello richiesto (<>immediato), oppure attribuisca
o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (<> mediato), così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 21.03.2019, n. 8048).
Peraltro, e proprio con specifico riguardo alla sostanziale differenza tra diritto di proprietà e di diritto di servitù ed alla preclusione ad una modifica della domanda originaria (neppure mutata, stante l'assenza, anche nella fase conclusiva del giudizio, oltre che istruttoria, di qualsivoglia rivendicazione di parte convenuta ai fini del riconoscimento di una servitù di passaggio), la stessa Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il comportamento della
parte che abbia dedotto …la violazione del possesso corrispondente alla proprietà del bene e, successivamente, nel corso del giudizio, la violazione di un possesso conforme al dritto di
servitù, introduce una nuova <> a fondamento della propria pretesa, dando
luogo ad una <> non consentita, atteso che le facoltà inerenti al diritto di
servitù non rappresentano un connotato ordinario del diritto di proprietà, ma soltanto un
vantaggio aggiuntivo ed eventuale” (Cass. civ., sez. II, 28.07.2005, n. 15885).
Peraltro il predetto principio, cosi come enunciato nella citata sentenza, rinviene il proprio avallo argomentativo nella ulteriore pronuncia della Cass. 11.09.2000 n. 11930, secondo cui,
in una identica fattispecie, è stato confermato che la domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio e di inibitoria delle turbative del suo esercizio, dà luogo a “mutatio libelli”, preclusa in sede di gravame – e, qualora operata dal giudice sulla base dei fatti acquisiti al processo, a vizio di ultrapetizione – la deduzione,
a fondamento del diritto di passaggio, del diritto di comproprietà sull'area; nello stesso senso,
anche Cass. 22.02.1999, n. 1470, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e sul circostante orto, perché sono diversi petitum,
ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso.
Nel caso di specie è evidente che il Tribunale, nel riconoscere, d'ufficio, l'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio in favore dell'attuale appellata, si è pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni dalla stessa fatte valere (così come circoscritte alla rivendicazione di un diritto di proprietà acquisito per usucapione), attribuendo infine, senza che si fosse nemmeno instaurato il contradditorio sul punto, un bene della vita non richiesto nemmeno in via gradatamente subordinata.
Il primo giudice, quindi, con una interpretazione erronea della volontà delle parti, ha decretato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul piano di calpestio del cavedio, senza che la richiesta fosse stata esplicitamente o implicitamente formulata dalla attuale appellata,
e rispetto alla quale parte appellante non ha avuto la possibilità di difendersi.
Pertanto la decisione circa l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sul piano di calpestio del contestato cavedio, non essendo riconducibile all'oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla risulta viziata da ultrapetizione. CP_2
Tale conclusione non è scalfita dalle argomentazioni difensive svolte dalla CP_2
l'appellata insiste sul solo “titolo” in forza del quale avrebbe acquisito il diritto, ovvero sul possesso ininterrotto, ultraventennale del cavedio (testualmente, nella pag. 7 della comparsa:
”La domanda non è mutata in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 6 cpc e neppure
in fase di comparsa conclusionale, dove è stato ribadito il <
ultraventennale>> del cavedio richiamando, ai fini dell'eventuale considerazione
dell'acquisto della proprietà ….”), ma nulla dice o precisa, invece, in merito al “diritto”
azionato (se ricondotto al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, quale il distinto diritto di servitù), affermando che tale diritto sarebbe stato individuato dal giudice (testualmente: ”…il
giudice ha ritenuto, vista la generica richiesta di usucapione avanzata dall'attrice, l'esistenza
di <<una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano calpestio del cavedio…>>”), e che ciò sarebbe possibile trattandosi di diritti cd. “autodeterminati” non identificati o identificabili con i relativi titoli ma con il contenuto degli stessi (testualmente: “ … diritti
autodeterminati … individuati… sulla base della sola indicazione del contenuto ... con la
conseguenza che la causa petendi delle connesse azioni giudiziarie si identifica con i diritti
stessi e non con il relativo titolo…”).
Senonchè va ribadito quanto già in precedenza più estensivamente illustrato, cioè che l'appellata ha invocato, nei propri atti, espressamente e specificamente, di avere acquistato il
“diritto di proprietà” e non anche il differente “diritto di servitù”. Sull'uso esclusivo,
connaturato al diritto di proprietà ed antitetico al diritto di servitù, parte appellata disquisisce sia a pag. 59 della comparsa, ove rimarca il contenuto del verbale di assemblea del 29.09.1973 (“dal quale risulta che i condomini, interessati già in passato all'installazione di
un ascensore ed alla centralizzazione dell'impianto di riscaldamento, avevano riconosciuto
espressamente la proprietà individuale del cavedio…”), sia al punto II.2 della medesima comparsa (“…ora, a prescindere dalla circostanza che non vi è stato solo <una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano calpestio del cavedio…>
della cosa comune>>, bensì un uso esclusivo o comunque necessario del cavedio…”), senza tuttavia aver proceduto all'impugnazione incidentale della sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto la persistente proprietà comune del “cavedio”, escludendo, per l'effetto,
l'usucapione del diritto di proprietà esclusiva dello stesso in capo all'appellata.
Dunque, lo si ribadisce, è evidente che l'oggetto della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado, era chiaramente ed espressamente costituito dalla rivendicazione del diritto di “proprietà esclusiva del cavedio”, così come acquisito per contratto, all'atto del trasferimento del bene e/o, comunque, per usucapione, con la conseguente irrilevanza del titolo di acquisto (trasferimento e/o usucapione), ma con la conseguente inequivoca rilevanza, ai fini del contraddittorio e della mutatio libelli, del contenuto del diritto azionato ricondotto, espressamente e specificamente dall'appellata, al
diritto di proprietà esclusivae non al differente diritto reale di servitù.
Oltremodo evidente e documentata l'assenza agli atti di qualsivoglia rivendicazione di un diritto di servitù, tanto più in ragione del fatto che lo stesso si configura strutturalmente antitetico al diritto di proprietà, come confermato dalla giurisprudenza di seguito richiamata.
Si rimarca, dunque, la preclusione per l'organo giudicante di procedere all'adozione di un
“provvedimento diverso da quello richiesto” volto ad “attribuire un bene della vita diverso
da quello conteso”, ovvero a “pronunziarsi oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte
calere dai contraddittori” (Cass. n. 8048/2019 cit.), posto che, così come statuito costantemente dalla stessa Cassazione in altre identiche fattispecie: ”Deve ritenersi viziata da
extrapetizione la sentenza che, a fronte della domanda di rilascio di un terreno per
occupazione <>, respinta per difetto di prova dell'affermato diritto di proprietà, accerti l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dell'istante; ciò in quanto la proprietà
esclusiva ed il diritto di servitù non si trovano in un rapporto quantitativo di <> a
<>, ma in un rapporto di diversità qualitativa, trattandosi di posizioni giuridiche
antitetiche, la seconda delle quali contraddice nettamente la prima…Da ciò, la corretta
conclusione della Corte territoriale la quale ha affermato che il riconoscimento dell'acquisto
della servitù di transito era stata pronunciata dal primo giudice in assenza di domanda e
dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c., ponendosi a base della domanda un diritto diverso
da quello ritualmente fatto valere in giudizio dalla parte. Ed invero, il dominio esclusivo
asserito e lo ius in re aliena (servitù) riconosciuto dal primo giudice non si trovano in un
rapporto quantitativo di plus a minus, ma in un rapporto di diversità qualitativa, trattandosi
di posizioni giuridiche antitetiche, la seconda delle quali (alienità della res) contraddice
nettamente la prima (proprietà del bene) (Cass. 1302 dell'8.05.1974)” (Cass. civ., sez. II,
9.10.2017, n. 2358).
L'accertato vizio di extra petizione in cui è incorso il primo giudice comporta, in accoglimento del primo motivo di appello, la declaratoria di nullità parziale della sentenza impugnata e l'assorbimento degli altri motivi di merito del gravame, tutti attinenti al riconoscimento del
(non chiesto) diritto di servitù di transito.
Va poi rilevato che l'appellante non ha riproposto espressamente nell'atto di gravame le domande non accolte in primo grado o rimaste assorbite, ovverossia quelle di: “ - accertare
e dichiarare l' illegittima occupazione del vano cavedio interno… da parte della Sig.ra
e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 del c.c. alla Sig.ra Controparte_2
l'immediato rilascio dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Controparte_2
-accertare e dichiarare il risarcimento del danno causato agli attori derivante dal mancato
godimento del bene comune illegittimamente occupato…”, con la conseguenza, ex art. 346
c.p.c., che dette domande si intendono rinunciate. Infine si evidenzia che, in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello, in caso di prospettata e accertata violazione dell'art. 112 c.p. c., non deve rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito entro i limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti. In particolare, quando, come nella specie, si accerti il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado, per avere deciso su una domanda diversa da quella effettivamente proposta, il giudice di appello deve,
una volta annullata la decisione di primo grado, senz'altro decidere su quella domanda. Nel
caso, per le motivazione in precedenza esposte, l'oggetto effettivo della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta in prime cure era costituito dalla rivendicazione della “proprietà esclusiva” del cavedio, acquisita vuoi a titolo derivativo, vuoi a titolo originario per usucapione.
Senonchè tale domanda è inammissibile per effetto del giudicato interno – rilevabile d'ufficio
- formatosi sulla statuizione del Tribunale di condominialità del cavedio, avverso la quale l'appellata non ha interposto appello incidentale.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M.
n.55/2014 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n.147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 148/2022 R.G., sull'appello proposto da , con citazione notificata il 23.04.2022 nei Parte_1
confronti di , e di , , Condominio v. Ferrari n. Controparte_2 CP_3 Controparte_4
7 di Campobasso, , quale procuratrice di Controparte_6 Controparte_7 [...] , , , CP_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e avverso la sentenza n. 740/2021 del Tribunale
[...] Controparte_12 CP_13
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 28.10.2021 a conclusione del giudizio n. 1704/2016 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della sentenza appellata;
2) Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello;
3) Dichiara rinunciate dall'appellante le domande proposte in primo grado, come individuate a pag. 13 della parte motiva;
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata in prime cure dalla convenuta/appellata volta alla rivendicazione della proprietà esclusiva del cavedio oggetto di causa;
5) Condanna l'appellata costituita, al rimborso, in favore Controparte_2
dell'avv.to Giuseppe Ruta, procuratore costituito della parte appellante, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi ed in € 5.612,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi ed in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 148/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 740/2021 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 28.10.2021 a conclusione del giudizio n.
1704/2016 R.G., avente ad oggetto: “proprietà e diritti reali”, vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di Parte_1 CodiceFiscale_1
appello, dall'avv. Giuseppe Ruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Campobasso, C.so Vittorio Emanuele II, n. 23.
CP_1
e
, c.f. , rappresentata e difesa, per procura in calce Controparte_2 CodiceFiscale_2
alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Campobasso, Traversa v. Zurlo n.
8 -APPELLATA -
e
; ; di Campobasso;
; CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
quale procuratrice di;
Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 [...]
; ; ; ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
.
[...]
-APPELLATI NON COSTITUITI-
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
18.06.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione,
assegnando i doppi termini ordinari ex artt. 190 e 352 c.p.c.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado: ”Con atto
di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio CP_3 Parte_2 [...]
, chiedendo di accertare la natura di bene comune, ex art. 1117 c.c., del Controparte_2
vano cavedio interno all'immobile di via Ferrari n. 7 e di accertarne, quindi, la natura
condominiale; di accertare la illegittima occupazione del cavedio da parte della convenuta,
con conseguente ordine di rilascio dello stesso e di condannarla al risarcimento danni,
quantificati in euro 10.000,00 o nella diversa misura di giustizia.
Si costituiva in giudizio , chiedendo di autorizzare la chiamata in Controparte_2
causa del condominio e degli altri condomini specificamente indicati e, nel merito, il rigetto
della domanda;
in via subordinata, e riconvenzionale, chiedeva di accertare l'intervenuta
usucapione del cavedio per possesso ultraventennale. Con nota del 13.01.2017, la difesa della
convenuta chiedeva di poter notificare la chiamata in causa anche degli altri condomini ivi
indicati. Si costituiva, tra i terzi chiamati, solo , dichiarando di non opporsi Controparte_4
alle domande formulate dalla Successivamente, con ordinanza pronunciata in CP_2 corso di causa, posto che dalla espletata ctu risultava che l'unità immobiliare di cui al foglio
120, p.lla 327, sub 25 e 26 (ex 8), era di proprietà non solo di , ma Controparte_2
anche di , e , veniva disposta la Controparte_11 Controparte_12 CP_14
chiamata in causa dei menzionati soggetti, nello loro qualità di comproprietari e condomini,
per contraddire sia in ordine alla domanda principale di accertamento della natura del
cavedio, sia per la domanda riconvenzionale sollevata dalla convenuta di usucapione, per
rendere opponibile anche a costoro la sentenza conclusiva del giudizio. I predetti non si
costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. La causa è stata istruita con
l'acquisizione della documentazione depositata, con l'escussione dei testi indicati dalle parti,
con l'interrogatorio formale della convenuta e l'espletamento di una ctu”.
Con la sentenza n. 740/2021, qui impugnata, l'adito Tribunale di Campobasso ha statuito che il cavedio costituisce bene condominiale sul cui piano di calpestio grava una servitù di passaggio in favore dei beni di proprietà di , e Controparte_2 CP_11 CP_12
, indicati in catasto al foglio 120 p.lla 327, sub 25 e 26 (entrambi ex sub 8) e CP_13
sub 9, acquistata per usucapione ultraventennale;
ha compensato interamente tra le parti costituite le spese processuali e posto le spese di ctu per la metà a carico degli attori e per la residua metà a carico della convenuta . Controparte_2
Con citazione notificata il 23.04.2022, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza chiedendo, in via preliminare, di annullarla e/o riformarla per violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel merito, di riformarla e/o annullarla nella parte in cui ha riconosciuto in favore della sig.ra la servitù di passaggio per intervenuta usucapione sul Controparte_2
piano di calpestio del cavedio;
in subordine, di procedere al rinnovo della C.T.U., con conferma, per il resto della sentenza appellata.
Con comparsa depositata il 23 agosto 2022 si è costituita l'appellata Controparte_2
per resistere al gravame avversario, chiedendone il rigetto. Nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.06.2023 l'appellante, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, ha chiesto altresì, in via preliminare, di estromettere dal giudizio la sig. . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla domanda di estromissione dal giudizio dell'appellata , va rilevato che CP_3
costei e l'odierno appellante hanno agito in giudizio quali proprietari di due distinte unità immobiliari,
ubicate nello stabile condominiale di di Campobasso, e che in corso di causa la CP_5 CP_3
ha venduto la propria, essendosi così verificato, nel corso del processo, un trasferimento per atto tra vivi del diritto controverso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c.. Secondo il terzo comma della stessa disposizione, l'alienante può essere estromesso dal processo “se le altre parti vi consentono”.
Nel caso, non risulta che le altre parti costituite abbiano rilasciato tale consenso, per cui la domanda va disattesa.
Per conseguenza, non costituitasi, pur ritualmente e tempestivamente citata, l'appellata CP_3
va dichiarata contumace, così come tutti gli altri appellati non costituiti, anch'essi regolarmente citati.
Quanto propriamente ai motivi di gravame, nel primo la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto in favore dell'appellata , la servitù di Controparte_2
passaggio sul piano di calpestio del cavedio oggetto di causa, è censurata per: “ - Violazione
e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – Violazione del principio del contraddittorio: ultra
petizione della sentenza”.
Il motivo è fondato.
In particolare, nella sentenza appellata si legge: ”Dall'esame complessivo del materiale
istruttorio (e considerato che parte convenuta ha chiesto genericamente di dichiarare
l'intervenuta usucapione del cavedio, senza specificare se della proprietà o di altro diritto
reale), ferma la qualificazione del bene condominiale, emerge che parte convenuta ha
usucapito una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano di calpestio del cavedio per averlo utilizzato, in via esclusiva ed ininterrottamente, per oltre venti anni, unitamente ai propri
aventi causa”.
Ciò posto, il giudice di primo grado, nonostante parte convenuta abbia inteso ottenere il riconoscimento della proprietà del cavedio e non anche di altro diritto reale – come si evince non solo dagli scritti difensivi della che sin dall'inizio della controversia ha CP_2
sostenuto in via principale di essere proprietaria del cavedio ed, in subordine di averlo
usucapito, ma anche dai mezzi di prova, finalizzati al riconoscimento della proprietà - ha riconosciuto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la servitù di passaggio sul piano di calpestio del cavedio e, dunque, un bene diverso da quello oggetto della domanda.
Risulta, infatti che l'appellata ha invocato, nei propri atti, espressamente e specificamente ,
di avere acquisito il “diritto di proprietà” e non anche il differente “diritto di servitù”,
riconosciuto in sentenza, posto che è la stessa ad avere rimarcato, Controparte_2
nella memoria del 18.10.2021, che la contestazione riguardava la proprietà (e non altro diritto reale), affermando, testualmente, che
, ovvero precisando, nella successiva memoria del 27.11.2021 che CP_15
“cavedio interno” è sempre stato parte integrante dell'unità abitativa di cui al sub n. 8…>>
e << che, in ogni caso, se il vano – cavedio venisse erroneamente considerato bene comune,
lo stesso sarebbe stato acquisito per usucapione a seguito di possesso ininterrotto dal
1964…>>, puntualizzando, soprattutto, di avere
riconvenzionale nei confronti, oltre che degli attori, del condominio di Via Ferrari n. 7,
nonché dei Sigg. ed affinchè venisse dichiarata, Controparte_6 Controparte_4
subordinatamente al rigetto della domanda attrice per manifesta inesistenza della proprietà
condominiale del “cavedio”, l'avvenuta usucapione dello stesso da parte dei comproprietari
dell'appartamento in catasto foglio 120, part. 327, sub 8 …>>, e concludendo, a tacitazione di qualsivoglia dubbio sul reale contenuto sostanziale della riconvenzionale che
<<completamente infondata risulta la domanda degli attori sia in relazione al rilascio del < i> cavedio ex art. 948 c,c., che alla richiesta di risarcimento per il mancato godimento del bene.
Posto e ribadito che trattasi di bene non rientrante tra quelli condominiali, ma di esclusiva
proprietà della convenuta e dei suoi coeredi …>> e che
risulta, qualora non si ritenesse per mera ipotesi di proprietà esclusiva il cavedio, la
domanda riconvenzionale di usucapione poiché è provato il possesso ininterrotto
ultraventennale da parte dell'attrice e dei comproprietari dell'appartamento di cui al foglio
120, particella 327, sub 8 ( oggi sub 25).>>. Dunque è evidente che l'oggetto della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta era chiaramente costituito dalla rivendicazione della
“proprietà esclusiva” del cavedio, così come acquisita per contratto, all'atto del trasferimento del bene e/o, comunque, per usucapione.
Sotto tale profilo, è pacifico, in giurisprudenza che: “ Il potere – dovere del giudice di
inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della
contestazione, incontra il limite del rispetto del <
sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatti nel tema controverso,
sicchè il vizio di <
alterando gli elementi obiettivi dell'azione (<
un provvedimento diverso da quello richiesto (<
o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (<
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 21.03.2019, n. 8048).
Peraltro, e proprio con specifico riguardo alla sostanziale differenza tra diritto di proprietà e di diritto di servitù ed alla preclusione ad una modifica della domanda originaria (neppure mutata, stante l'assenza, anche nella fase conclusiva del giudizio, oltre che istruttoria, di qualsivoglia rivendicazione di parte convenuta ai fini del riconoscimento di una servitù di passaggio), la stessa Cassazione ha avuto modo di precisare che “… il comportamento della
parte che abbia dedotto …la violazione del possesso corrispondente alla proprietà del bene e, successivamente, nel corso del giudizio, la violazione di un possesso conforme al dritto di
servitù, introduce una nuova <
luogo ad una <
servitù non rappresentano un connotato ordinario del diritto di proprietà, ma soltanto un
vantaggio aggiuntivo ed eventuale” (Cass. civ., sez. II, 28.07.2005, n. 15885).
Peraltro il predetto principio, cosi come enunciato nella citata sentenza, rinviene il proprio avallo argomentativo nella ulteriore pronuncia della Cass. 11.09.2000 n. 11930, secondo cui,
in una identica fattispecie, è stato confermato che la domanda di costituzione, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, di servitù di passaggio e di inibitoria delle turbative del suo esercizio, dà luogo a “mutatio libelli”, preclusa in sede di gravame – e, qualora operata dal giudice sulla base dei fatti acquisiti al processo, a vizio di ultrapetizione – la deduzione,
a fondamento del diritto di passaggio, del diritto di comproprietà sull'area; nello stesso senso,
anche Cass. 22.02.1999, n. 1470, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e sul circostante orto, perché sono diversi petitum,
ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso.
Nel caso di specie è evidente che il Tribunale, nel riconoscere, d'ufficio, l'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio in favore dell'attuale appellata, si è pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni dalla stessa fatte valere (così come circoscritte alla rivendicazione di un diritto di proprietà acquisito per usucapione), attribuendo infine, senza che si fosse nemmeno instaurato il contradditorio sul punto, un bene della vita non richiesto nemmeno in via gradatamente subordinata.
Il primo giudice, quindi, con una interpretazione erronea della volontà delle parti, ha decretato l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul piano di calpestio del cavedio, senza che la richiesta fosse stata esplicitamente o implicitamente formulata dalla attuale appellata,
e rispetto alla quale parte appellante non ha avuto la possibilità di difendersi.
Pertanto la decisione circa l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio sul piano di calpestio del contestato cavedio, non essendo riconducibile all'oggetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla risulta viziata da ultrapetizione. CP_2
Tale conclusione non è scalfita dalle argomentazioni difensive svolte dalla CP_2
l'appellata insiste sul solo “titolo” in forza del quale avrebbe acquisito il diritto, ovvero sul possesso ininterrotto, ultraventennale del cavedio (testualmente, nella pag. 7 della comparsa:
”La domanda non è mutata in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, n. 6 cpc e neppure
in fase di comparsa conclusionale, dove è stato ribadito il <
ultraventennale>> del cavedio richiamando, ai fini dell'eventuale considerazione
dell'acquisto della proprietà ….”), ma nulla dice o precisa, invece, in merito al “diritto”
azionato (se ricondotto al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, quale il distinto diritto di servitù), affermando che tale diritto sarebbe stato individuato dal giudice (testualmente: ”…il
giudice ha ritenuto, vista la generica richiesta di usucapione avanzata dall'attrice, l'esistenza
di <<una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano calpestio del cavedio…>>”), e che ciò sarebbe possibile trattandosi di diritti cd. “autodeterminati” non identificati o identificabili con i relativi titoli ma con il contenuto degli stessi (testualmente: “ … diritti
autodeterminati … individuati… sulla base della sola indicazione del contenuto ... con la
conseguenza che la causa petendi delle connesse azioni giudiziarie si identifica con i diritti
stessi e non con il relativo titolo…”).
Senonchè va ribadito quanto già in precedenza più estensivamente illustrato, cioè che l'appellata ha invocato, nei propri atti, espressamente e specificamente, di avere acquistato il
“diritto di proprietà” e non anche il differente “diritto di servitù”. Sull'uso esclusivo,
connaturato al diritto di proprietà ed antitetico al diritto di servitù, parte appellata disquisisce sia a pag. 59 della comparsa, ove rimarca il contenuto del verbale di assemblea del 29.09.1973 (“dal quale risulta che i condomini, interessati già in passato all'installazione di
un ascensore ed alla centralizzazione dell'impianto di riscaldamento, avevano riconosciuto
espressamente la proprietà individuale del cavedio…”), sia al punto II.2 della medesima comparsa (“…ora, a prescindere dalla circostanza che non vi è stato solo <una servitù di passaggio da esercitarsi sul piano calpestio del cavedio…>
della cosa comune>>, bensì un uso esclusivo o comunque necessario del cavedio…”), senza tuttavia aver proceduto all'impugnazione incidentale della sentenza, nella parte in cui ha riconosciuto la persistente proprietà comune del “cavedio”, escludendo, per l'effetto,
l'usucapione del diritto di proprietà esclusiva dello stesso in capo all'appellata.
Dunque, lo si ribadisce, è evidente che l'oggetto della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado, era chiaramente ed espressamente costituito dalla rivendicazione del diritto di “proprietà esclusiva del cavedio”, così come acquisito per contratto, all'atto del trasferimento del bene e/o, comunque, per usucapione, con la conseguente irrilevanza del titolo di acquisto (trasferimento e/o usucapione), ma con la conseguente inequivoca rilevanza, ai fini del contraddittorio e della mutatio libelli, del contenuto del diritto azionato ricondotto, espressamente e specificamente dall'appellata, al
diritto di proprietà esclusivae non al differente diritto reale di servitù.
Oltremodo evidente e documentata l'assenza agli atti di qualsivoglia rivendicazione di un diritto di servitù, tanto più in ragione del fatto che lo stesso si configura strutturalmente antitetico al diritto di proprietà, come confermato dalla giurisprudenza di seguito richiamata.
Si rimarca, dunque, la preclusione per l'organo giudicante di procedere all'adozione di un
“provvedimento diverso da quello richiesto” volto ad “attribuire un bene della vita diverso
da quello conteso”, ovvero a “pronunziarsi oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte
calere dai contraddittori” (Cass. n. 8048/2019 cit.), posto che, così come statuito costantemente dalla stessa Cassazione in altre identiche fattispecie: ”Deve ritenersi viziata da
extrapetizione la sentenza che, a fronte della domanda di rilascio di un terreno per
occupazione <
esclusiva ed il diritto di servitù non si trovano in un rapporto quantitativo di <
<
antitetiche, la seconda delle quali contraddice nettamente la prima…Da ciò, la corretta
conclusione della Corte territoriale la quale ha affermato che il riconoscimento dell'acquisto
della servitù di transito era stata pronunciata dal primo giudice in assenza di domanda e
dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c., ponendosi a base della domanda un diritto diverso
da quello ritualmente fatto valere in giudizio dalla parte. Ed invero, il dominio esclusivo
asserito e lo ius in re aliena (servitù) riconosciuto dal primo giudice non si trovano in un
rapporto quantitativo di plus a minus, ma in un rapporto di diversità qualitativa, trattandosi
di posizioni giuridiche antitetiche, la seconda delle quali (alienità della res) contraddice
nettamente la prima (proprietà del bene) (Cass. 1302 dell'8.05.1974)” (Cass. civ., sez. II,
9.10.2017, n. 2358).
L'accertato vizio di extra petizione in cui è incorso il primo giudice comporta, in accoglimento del primo motivo di appello, la declaratoria di nullità parziale della sentenza impugnata e l'assorbimento degli altri motivi di merito del gravame, tutti attinenti al riconoscimento del
(non chiesto) diritto di servitù di transito.
Va poi rilevato che l'appellante non ha riproposto espressamente nell'atto di gravame le domande non accolte in primo grado o rimaste assorbite, ovverossia quelle di: “ - accertare
e dichiarare l' illegittima occupazione del vano cavedio interno… da parte della Sig.ra
e, per l'effetto, ordinare, ai sensi dell'art. 948 del c.c. alla Sig.ra Controparte_2
l'immediato rilascio dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Controparte_2
-accertare e dichiarare il risarcimento del danno causato agli attori derivante dal mancato
godimento del bene comune illegittimamente occupato…”, con la conseguenza, ex art. 346
c.p.c., che dette domande si intendono rinunciate. Infine si evidenzia che, in applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello, in caso di prospettata e accertata violazione dell'art. 112 c.p. c., non deve rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito entro i limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti. In particolare, quando, come nella specie, si accerti il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado, per avere deciso su una domanda diversa da quella effettivamente proposta, il giudice di appello deve,
una volta annullata la decisione di primo grado, senz'altro decidere su quella domanda. Nel
caso, per le motivazione in precedenza esposte, l'oggetto effettivo della domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta in prime cure era costituito dalla rivendicazione della “proprietà esclusiva” del cavedio, acquisita vuoi a titolo derivativo, vuoi a titolo originario per usucapione.
Senonchè tale domanda è inammissibile per effetto del giudicato interno – rilevabile d'ufficio
- formatosi sulla statuizione del Tribunale di condominialità del cavedio, avverso la quale l'appellata non ha interposto appello incidentale.
Attesa la soluzione adottata, le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, per il primo grado, in base al D.M.
n.55/2014 e succ. modif., parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale;
e per il secondo grado in base al D.M. n.147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 148/2022 R.G., sull'appello proposto da , con citazione notificata il 23.04.2022 nei Parte_1
confronti di , e di , , Condominio v. Ferrari n. Controparte_2 CP_3 Controparte_4
7 di Campobasso, , quale procuratrice di Controparte_6 Controparte_7 [...] , , , CP_6 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e avverso la sentenza n. 740/2021 del Tribunale
[...] Controparte_12 CP_13
civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 28.10.2021 a conclusione del giudizio n. 1704/2016 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale della sentenza appellata;
2) Dichiara assorbiti gli altri motivi di appello;
3) Dichiara rinunciate dall'appellante le domande proposte in primo grado, come individuate a pag. 13 della parte motiva;
4) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata in prime cure dalla convenuta/appellata volta alla rivendicazione della proprietà esclusiva del cavedio oggetto di causa;
5) Condanna l'appellata costituita, al rimborso, in favore Controparte_2
dell'avv.to Giuseppe Ruta, procuratore costituito della parte appellante, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi ed in € 5.612,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
e per il secondo grado in € 777,00 per esborsi ed in € 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico