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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, udite le conclusioni della parte appellante e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1377/2024 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Canteri giusta mandato allegato telematicamente all'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Torino, via Beaumont n.
46;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- appellato contumace -
e contro
Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_2
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
L'avv. Volpato insiste per la declaratoria di estinzione del procedimento a spese di lite compensate, richiamando la legge di conversione 15/2025.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20.3.2024, la signora proponeva Pt_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1059/2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso la sanzione irrogata dal
[...]
ai sensi dell'art. 4 sexies, comma quarto, D.L. 44/2021. CP_1
L'appellante, in particolare, evidenziava l'erroneità o comunque la carenza di motivazione della decisione impugnata, contestando comunque le ragioni di fatto e di diritto sottese alla stessa.
Nessuno si costituiva in giudizio per gli appellati, pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.7.2024, il G.I. invitava la parte appellante a prendere posizione in merito alla correttezza del rito prescelto e alla rilevata tardività dell'impugnazione.
Alla successiva udienza del 24.10.2024, il G.I. disponeva il mutamento del rito e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la lettura del dispositivo.
All'udienza del 17.4.2025 compariva il difensore di parte appellante, che precisava le conclusioni sopra epigrafate.
* * *
2 Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa irrogata ex art. 4 sexies
D.L. 44/2021.
L'art. 21, comma 4, D.L. 202/2024 (come convertito dalla L. 15/2025), nel frattempo entrato in vigore, ha previsto: “L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale è abrogato”.
Il comma 5 della stessa disposizione ha inoltre previsto: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Controparte_3
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto
a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate che, visti gli artt. 338 e 350 c.p.c., viene pronunciata con sentenza, previa revoca della sentenza emessa in primo grado, considerato l'intervenuto annullamento da parte della normativa delle sanzioni già irrogate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la sentenza n. 1059/2023 emessa il 12.9.2023 dal Giudice di Pace di Treviso a definizione del procedimento R.G. 294/2023;
- dichiara l'estinzione del processo a spese compensate come disposto dall'art. 21, comma 5, D.L.
202/2024 (convertito in L. 15/2025).
Così deciso in Treviso, 17 aprile 2025.
3 Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, udite le conclusioni della parte appellante e data lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1377/2024 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Canteri giusta mandato allegato telematicamente all'atto d'appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Torino, via Beaumont n.
46;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante - contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- appellato contumace -
e contro
Controparte_2
1 in persona del legale rappresentante pro tempore
c.f.: P.IVA_2
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
L'avv. Volpato insiste per la declaratoria di estinzione del procedimento a spese di lite compensate, richiamando la legge di conversione 15/2025.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20.3.2024, la signora proponeva Pt_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1059/2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta avverso la sanzione irrogata dal
[...]
ai sensi dell'art. 4 sexies, comma quarto, D.L. 44/2021. CP_1
L'appellante, in particolare, evidenziava l'erroneità o comunque la carenza di motivazione della decisione impugnata, contestando comunque le ragioni di fatto e di diritto sottese alla stessa.
Nessuno si costituiva in giudizio per gli appellati, pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.7.2024, il G.I. invitava la parte appellante a prendere posizione in merito alla correttezza del rito prescelto e alla rilevata tardività dell'impugnazione.
Alla successiva udienza del 24.10.2024, il G.I. disponeva il mutamento del rito e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la lettura del dispositivo.
All'udienza del 17.4.2025 compariva il difensore di parte appellante, che precisava le conclusioni sopra epigrafate.
* * *
2 Il presente giudizio ha ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa irrogata ex art. 4 sexies
D.L. 44/2021.
L'art. 21, comma 4, D.L. 202/2024 (come convertito dalla L. 15/2025), nel frattempo entrato in vigore, ha previsto: “L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale è abrogato”.
Il comma 5 della stessa disposizione ha inoltre previsto: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Controparte_3
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto
a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate che, visti gli artt. 338 e 350 c.p.c., viene pronunciata con sentenza, previa revoca della sentenza emessa in primo grado, considerato l'intervenuto annullamento da parte della normativa delle sanzioni già irrogate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la sentenza n. 1059/2023 emessa il 12.9.2023 dal Giudice di Pace di Treviso a definizione del procedimento R.G. 294/2023;
- dichiara l'estinzione del processo a spese compensate come disposto dall'art. 21, comma 5, D.L.
202/2024 (convertito in L. 15/2025).
Così deciso in Treviso, 17 aprile 2025.
3 Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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