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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2685/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Domenico
Runco e Rocco Berardi per parte opponente e dall'avv. Graziano De Bonis per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2685 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Berardi Parte_1 C.F._1
e Domenico Runco;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano De Bonis;
- convenuta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento - all'esito della fase cautelare Parte_1
celebrata in seno al giudizio di opposizione n. 508-2/2018 R.G.E., definita con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione resa dal g.e. il 16.10.2020 - ha introdotto la relativa fase di merito, lamentando: 1) “la nullità del pignoramento dei titoli e delle singole erogazioni per divieto di espropriazione ex D.P.R. 24.12.1974 , n. 727 e succ. mod.”; 2) “la illiceità del pignoramento e della procedura di espropriazione”.
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “voglia l'On.le
Tribunale di Castrovillari, adito, accertare la nullità del pignoramento dei titoli Arcea effettuato dall'opposta a danno dell'opponente, con ogni conseguente statuizione, condanni l'opposta al risarcimento del danno in favore dell'opponente, per abuso dei mezzi di espropriazione, nella misura che sarà ritenuta congrua in esito alla fase istruttoria. Il tutto con rivalsa di spese competenze di causa ivi comprese quelle relative alla fase cautelare da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 21.1.2025 - da ritenersi tempestiva non avendo parte opponente dato prova, a fronte dell'altrui specifica contestazione, del regolare perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in favore di controparte, pur essendo stata di tanto onerata con ordinanza del 22.1.2025 - si è costituita in giudizio la la quale, CP_1 preliminarmente, ha per l'appunto eccepito la mancata notifica della citazione in proprio favore;
quanto al merito, ha contestato le avverse deduzioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare
l'opposizione presentata da controparte per tutti i motivi di cui in narrativa, altresì condannando parte debitrice-opponente ai sensi dell'art. 96 cpc ultimo comma stante la finalità puramente dilatoria e pretestuosa del giudizio presentato. Con distrazione delle spese e competenze del giudizio”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Detto che per giurisprudenza ampiamente consolidata (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
14/12/2021, n. 39967) “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo”, ritiene questo Tribunale di aderire al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “dall'esame della normativa comunitaria ed interna in materia di aiuti comunitari all'agricoltura, emerge che il titolo all'aiuto non è un diritto di credito verso l' ma si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, CP_2 che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell'esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l'agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l'altro, il diritto di ricevere a titolo di “premio o aiuto comunitario” una somma di danaro erogabile, per legge, dall' o da altro organismo pagatore regionale CP_2 all'uopo indicato dal legislatore” e che i titoli “non possono certamente configurarsi alla stregua di un diritto di credito verso l' Non possono confondersi, infatti, la situazione derivante dal CP_2 titolo all'aiuto con il diritto di credito al premio (in relazione al quale la pignorabilità risulta peraltro in parte esclusa dagli artt. 3 e 5 del d.l. 182/05 conv. nella l. 231/05). Invero le due situazioni (seppur collegate fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo) sono del tutto distinte (la quota ben può avere un valore giuridico diverso dal premio e lo stesso legislatore prevede l'impignorabilità del premio ma non della quota) con la conseguenza che il titolo o quota non può essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge ( ma come un diritto dell'agricoltore CP_2 facente parte del suo patrimonio personale (e riconosciuto dall'ordinamento a mezzo di un atto amministrativo) che può essere in ipotesi oggetto di trasferimento anche coattivo (con conseguente cessione di tutte le situazioni attive e passive connesse) ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi, come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio (laddove è previsto un organismo pagatore), il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell' (quale debitrice in senso sostanziale o detentrice della “cosa altrui”, v. CP_2 art. 543 c.p.c.). L'iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inoltre, alcun rapporto di debito-credito fra l'agenzia e l'agricoltore ma solo un obbligo per l' di tenere un registro, CP_2
che analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l'Agenzia nel senso di cui all'art. 543 c.p.c.” (in tal senso, Trib. Roma, 25949/2009).
D'altra parte, la stessa - con circolare del 10.2.2016 e facendo propria l'interpretazione CP_2
giurisprudenziale testé richiamata - ha ammesso la pignorabilità dei titoli pac nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, precisando che nel pignoramento devono essere indicati i numeri dei titoli pac da sottoporre a vincolo e che, per quanto qui interessa, in caso di vendita all'asta, gli stessi titoli potranno essere acquistati soltanto da coltivatori diretti. Tali considerazioni hanno di recente trovato autorevole conferma nella sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 26115 del 27.9.2021, con la quale la Suprema Corte ha ribadito la piena pignorabilità dei titoli dell' relativi ai contributi comunitari Controparte_3
diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC").
Detto altrimenti - ferma la distinzione tra il titolo (pignorabile) ed il sotteso diritto al premio
(impignorabile) - il primo può essere oggetto di esecuzione forzata nelle forme del pignoramento mobiliare e non già del pignoramento di crediti presso terzi.
Pertanto, non meritevole di accoglimento risulta la prima censura con cui parte opponente ha lamentato l'impignorabilità dei titoli de quibus, peraltro dettagliatamente richiamati dal creditore procedente, il quale - nell'atto di pignoramento in esame, correttamente azionato in executivis nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, con ad oggetto i titoli e non già i premi ad essi sottesi - ne ha indicato anche il valore unitario, individuandoli numericamente in maniera specifica ed inequivoca.
Per le stesse ragioni, del pari priva di pregio risulta l'ulteriore doglianza con cui il ha dedotto Pt_1 la “illiceità del pignoramento e della procedura di espropriazione” sull'assunto - evidentemente erroneo e non condivisibile per le ragioni testé illustrate - che i titoli non sarebbero beni della CP_2 vita giacché asseritamente “privi di una utilità in sé che soddisfi un bisogno del titolare”.
Ad ogni buon conto e per mera completezza d'analisi va osservato che, con riferimento a detta seconda ed ultima doglianza - che mira a contestare non già l'an dell'esecuzione, ma il quomodo, così da dover essere ricondotta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. - la stessa, ancor prima che infondata, appare inammissibile ove si consideri che il pignoramento è stato notificato il 15.5.2018, mentre il ricorso in opposizione risulta stato depositato tematicamente il 22.10.2019 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
2. Non meritevoli di accoglimento risultano, poi, le richieste di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzate dalle difesa di ambo le parti, non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico delle stesse ovvero l'esistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo;
tale condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura - infatti - una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29812 del
18.11.2019).
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2685/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il primo motivo di opposizione avanzato dall'attore.
2) Dichiara l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione proposto dall'attore.
3) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da ambo le parti.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.100,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2685/2020 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Domenico
Runco e Rocco Berardi per parte opponente e dall'avv. Graziano De Bonis per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2685 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Berardi Parte_1 C.F._1
e Domenico Runco;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Graziano De Bonis;
- convenuta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento - all'esito della fase cautelare Parte_1
celebrata in seno al giudizio di opposizione n. 508-2/2018 R.G.E., definita con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione resa dal g.e. il 16.10.2020 - ha introdotto la relativa fase di merito, lamentando: 1) “la nullità del pignoramento dei titoli e delle singole erogazioni per divieto di espropriazione ex D.P.R. 24.12.1974 , n. 727 e succ. mod.”; 2) “la illiceità del pignoramento e della procedura di espropriazione”.
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “voglia l'On.le
Tribunale di Castrovillari, adito, accertare la nullità del pignoramento dei titoli Arcea effettuato dall'opposta a danno dell'opponente, con ogni conseguente statuizione, condanni l'opposta al risarcimento del danno in favore dell'opponente, per abuso dei mezzi di espropriazione, nella misura che sarà ritenuta congrua in esito alla fase istruttoria. Il tutto con rivalsa di spese competenze di causa ivi comprese quelle relative alla fase cautelare da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata per via telematica il 21.1.2025 - da ritenersi tempestiva non avendo parte opponente dato prova, a fronte dell'altrui specifica contestazione, del regolare perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in favore di controparte, pur essendo stata di tanto onerata con ordinanza del 22.1.2025 - si è costituita in giudizio la la quale, CP_1 preliminarmente, ha per l'appunto eccepito la mancata notifica della citazione in proprio favore;
quanto al merito, ha contestato le avverse deduzioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare
l'opposizione presentata da controparte per tutti i motivi di cui in narrativa, altresì condannando parte debitrice-opponente ai sensi dell'art. 96 cpc ultimo comma stante la finalità puramente dilatoria e pretestuosa del giudizio presentato. Con distrazione delle spese e competenze del giudizio”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Detto che per giurisprudenza ampiamente consolidata (ex multis, Cassazione civile, sez. III,
14/12/2021, n. 39967) “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione (Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord.
09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541), anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo”, ritiene questo Tribunale di aderire al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “dall'esame della normativa comunitaria ed interna in materia di aiuti comunitari all'agricoltura, emerge che il titolo all'aiuto non è un diritto di credito verso l' ma si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, CP_2 che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell'esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l'agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l'altro, il diritto di ricevere a titolo di “premio o aiuto comunitario” una somma di danaro erogabile, per legge, dall' o da altro organismo pagatore regionale CP_2 all'uopo indicato dal legislatore” e che i titoli “non possono certamente configurarsi alla stregua di un diritto di credito verso l' Non possono confondersi, infatti, la situazione derivante dal CP_2 titolo all'aiuto con il diritto di credito al premio (in relazione al quale la pignorabilità risulta peraltro in parte esclusa dagli artt. 3 e 5 del d.l. 182/05 conv. nella l. 231/05). Invero le due situazioni (seppur collegate fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo) sono del tutto distinte (la quota ben può avere un valore giuridico diverso dal premio e lo stesso legislatore prevede l'impignorabilità del premio ma non della quota) con la conseguenza che il titolo o quota non può essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge ( ma come un diritto dell'agricoltore CP_2 facente parte del suo patrimonio personale (e riconosciuto dall'ordinamento a mezzo di un atto amministrativo) che può essere in ipotesi oggetto di trasferimento anche coattivo (con conseguente cessione di tutte le situazioni attive e passive connesse) ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi, come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio (laddove è previsto un organismo pagatore), il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell' (quale debitrice in senso sostanziale o detentrice della “cosa altrui”, v. CP_2 art. 543 c.p.c.). L'iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inoltre, alcun rapporto di debito-credito fra l'agenzia e l'agricoltore ma solo un obbligo per l' di tenere un registro, CP_2
che analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l'Agenzia nel senso di cui all'art. 543 c.p.c.” (in tal senso, Trib. Roma, 25949/2009).
D'altra parte, la stessa - con circolare del 10.2.2016 e facendo propria l'interpretazione CP_2
giurisprudenziale testé richiamata - ha ammesso la pignorabilità dei titoli pac nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, precisando che nel pignoramento devono essere indicati i numeri dei titoli pac da sottoporre a vincolo e che, per quanto qui interessa, in caso di vendita all'asta, gli stessi titoli potranno essere acquistati soltanto da coltivatori diretti. Tali considerazioni hanno di recente trovato autorevole conferma nella sentenza della Cassazione civile sez. III, n. 26115 del 27.9.2021, con la quale la Suprema Corte ha ribadito la piena pignorabilità dei titoli dell' relativi ai contributi comunitari Controparte_3
diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC").
Detto altrimenti - ferma la distinzione tra il titolo (pignorabile) ed il sotteso diritto al premio
(impignorabile) - il primo può essere oggetto di esecuzione forzata nelle forme del pignoramento mobiliare e non già del pignoramento di crediti presso terzi.
Pertanto, non meritevole di accoglimento risulta la prima censura con cui parte opponente ha lamentato l'impignorabilità dei titoli de quibus, peraltro dettagliatamente richiamati dal creditore procedente, il quale - nell'atto di pignoramento in esame, correttamente azionato in executivis nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, con ad oggetto i titoli e non già i premi ad essi sottesi - ne ha indicato anche il valore unitario, individuandoli numericamente in maniera specifica ed inequivoca.
Per le stesse ragioni, del pari priva di pregio risulta l'ulteriore doglianza con cui il ha dedotto Pt_1 la “illiceità del pignoramento e della procedura di espropriazione” sull'assunto - evidentemente erroneo e non condivisibile per le ragioni testé illustrate - che i titoli non sarebbero beni della CP_2 vita giacché asseritamente “privi di una utilità in sé che soddisfi un bisogno del titolare”.
Ad ogni buon conto e per mera completezza d'analisi va osservato che, con riferimento a detta seconda ed ultima doglianza - che mira a contestare non già l'an dell'esecuzione, ma il quomodo, così da dover essere ricondotta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. - la stessa, ancor prima che infondata, appare inammissibile ove si consideri che il pignoramento è stato notificato il 15.5.2018, mentre il ricorso in opposizione risulta stato depositato tematicamente il 22.10.2019 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
2. Non meritevoli di accoglimento risultano, poi, le richieste di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. avanzate dalle difesa di ambo le parti, non essendo stata adeguatamente rappresentata e provata la sussistenza di profili idonei a sorreggere una statuizione sanzionatoria di tal specie a carico delle stesse ovvero l'esistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo;
tale condanna, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura - infatti - una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 96, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 29812 del
18.11.2019).
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.000,00 per la fase di studio;
€ 650,00 per la fase introduttiva;
€ 950,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2685/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta il primo motivo di opposizione avanzato dall'attore.
2) Dichiara l'inammissibilità del secondo motivo di opposizione proposto dall'attore.
3) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da ambo le parti.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 4.100,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato