TRIB
Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4966/2013 r.g.a.c.
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv.Stefano Quarta Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Zaccaria;
Controparte_1
resistente
con l'intervento del
P.M. in sede nonchè di con sede in Martina Franca in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
Argese interveniente volontaria TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 14-3-2024 tenutasi in trattazione scritta la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-8-2013, , premesso che: il 25-4- Parte_1
2003 aveva contratto matrimonio in Martina Franca con , Controparte_1 dal quale era nato il [...] il figlio;
l'unione era naufragata e si Per_1 era addivenuti ad una separazione consensuale, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Taranto in data 28-10-2009; si erano ivi previsti l'affido congiunto del figlio con prevalente domicilio presso la Per_1 madre, il concorso di esso ricorrente al mantenimento del figlio con versamento della somma di € 1000, e della moglie con versamento mensile di € 500; che in seguito il coniuge si era mostrato restio a frequentare il figlio, preferendo vivere la quotidianità del nuovo nucleo familiare da lui formato, sino a privarlo della sua presenza da marzo 2013 in poi, con grave nocumento psicofisico per;
che il Conserva aveva elevatissimo tenore di vita Per_1 dovuto allo svolgimento di attività di impresa in proprio o per mezzo di prestanomi, e nonostante tale capacità economica non versava alcunchè per il mantenimento di essa ricorrente e del figlio;
tanto premesso adiva questo
Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido esclusivo del figlio;
vinte le spese.
Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div., in data 7-10-2014 con conferma delle condizioni di separazione e nominato l'istruttore, si costituiva con comparsa del 3-2-2015 il deducendo che dal 2013 la CP_1 gli impediva di frequentare il figlio, come anche ritenuto Parte_1 nell'ordinanza resa nel procedimento ex art.710 c.p.c. n.968/2014 da lui promosso per la modifica delle condizioni di separazione;
aggiungeva di non esercitare più attività di imprenditore in quanto fallito, e di svolgere attività di lavoro dipendente presso la ditta Summit del proprio fratello Persona_2 con sede operativa in provincia di Padova, non potendo quindi
[...] esercitare il diritto di visita come previsto in separazione, ma solo durante i fine settimana in cui era in Martina Franca, allorquando però l'attrice gli impediva di vedere il figlio, se non in sua presenza e per poche ore;
sosteneva di avere adempiuto agli obblighi di mantenimento di sin quando ,a Per_1 causa della gravissima crisi economica della propria azienda poi dichiarata
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
fallita con sentenza n.46/2014 del Tribunale di Taranto, e del fatto di essere divenuto genitore di due bambine dalla nuova compagna aveva avuto difficoltà a versare l'assegno stabilito;
per contro l'attrice viveva con il figlio presso abitazione in Martina Franca di proprietà della madre di esso convenuto, ed era proprietaria di altro immobile in Martina Franca alla contrada Paretone da cui poteva ritrarre frutti civili mediante concessione in locazione a terzi, oltre ad avere capacità lavorative avendo già svolto attività di lavoro presso centri di formazione;
chiedeva pertanto l'affido esclusivo del minore ed in subordine condiviso, con disciplina del proprio Per_1 diritto di visita ed intrattenimento secondo i termini che indicava, con riduzione degli assegni previsti in sede di separazione per un importo complessivo di € 400;il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi per l'avv.
Zaccaria, anticipataria.
Con domanda ex art.709 c.p.c. in corso di causa del 7-5-2015 il CP_1 chiedeva riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sino alla misura complessiva di € 300 di cui € 100 alla moglie ed € 200 in favore del figlio;
assumeva di essere dipendente della ditta Summit del fratello , con retribuzione di circa € 1300 Per_2 mensili, di avere costituito nuova famiglia con la nascita di due figlie e che la propria compagna , già rappresentante legale della Persona_3 CP_3 con sede di Martina Franca, l'aveva aiutato al versamento di somme
[...] richieste dalla sin quando la stessa era stata Parte_1 CP_3 dichiarata fallita con sentenza n.7/2015 del 4-2-2015. Con ulteriore domanda ex art.709ter c.p.c. il chiedeva provvedimenti necessari per il CP_1 graduale ripristino della relazione tra padre e figlio pregiudicata dall'atteggiamento ostruzionistico della madre, ed in subordine assumere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della Parte_1 con condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del minore
. Per_1
In data 28-10-2015 era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili.
La causa era quindi istruita documentalmente previo rigetto delle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
Pronunciato provvedimento del 17-3-2020 ex art.156 c.p.c. per il versamento diretto in favore di di quanto dovuto per assegni di Parte_1
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
mantenimento, da parte della , allora datrice di lavoro del Parte_2
quest'ultima spiegava intervento volontario per chiedere la revoca CP_1
o modifica del provvedimento ora citato, assumendo di nulla dovere al convenuto.
Con ordinanza del 15-9-2020 verificata la volontà delle parti di addivenire ad accordo transattivo era modificato in via provvisoria e sino alla successiva udienza di rinvio del 24-11-2020, ,poi effettivamente tenutasi il 30-3-2021,
l'obbligo patrimoniale di nel nuovo importo di € 300 Controparte_1 mensili, di cui € 150 a favore del coniuge.
In ragione della mancata definizione bonaria della controversia la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con nuovo ricorso ex art.709 ter c.p.c. del 7-2-2022 Parte_1 chiedeva disporsi l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale per l'assunzione delle decisioni in materia di salute ed istruzione nell'interesse del minore;
il ricorso era respinto con ordinanza del 5-5-2022. Per_1
Quindi in data 26-10-2022 il procuratore di parte attrice produceva accordo sottoscritto dalle parti il 14-6-2022, inteso a disciplinare taluni aspetti controversi.
La causa è stata infine riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14-3-2024,sulle conclusioni in epigrafe.
*****
Dandosi atto della già intervenuta pronuncia sullo status, è necessario esaminare in questa sede le questioni accessorie.
In ordine alle modalità di affidamento, prevalente domicilio e diritto di visita ed intrattenimento paterno col minore , deve darsi atto che in sede Per_1 di precisazione delle conclusioni le parti hanno entrambe fatto riferimento ai termini dell'accordo stragiudiziale raggiunto in data 14-6-2022, chiedendone sostanzialmente il recepimento.
Tale accordo conferma la collocazione del figlio presso il domicilio Per_1 materno, il suo affido condiviso ai genitori , regola le modalità dell'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento paterno e ,per taluni aspetti,
l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
esso può essere in questa sede recepito, apparendo conforme all'interesse del minore e non contrastante con principi imperativi.
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Deve quindi considerarsi estinto il subprocedimento ex art.709ter
c.p.c.(4966-1/2013 r.g.) proposto in corso di causa dal al quale CP_1 quest'ultimo nel predetto accordo ha dichiarato di operare rinuncia.
Va ribadita l'assegnazione a , già stabilita con la Parte_1 separazione omologata in data 28-10-2009, della casa coniugale sita in
Martina Franca alla via Micoli 25, ove la stessa abita con il figlio;
Per_1 del resto le parti ne hanno concordata con il predetto accordo in data 14.6-
2022 la conferma.
In ordine al chiesto mantenimento del figlio , le parti hanno Per_1 convenuto nell'accordo del 14-6-2022 la ripartizione al 50% tra loro delle spese scolastiche,di istruzione per attività sportive o ludiche,mediche rette di istituti privati accademie,costi di strutture ospedaliere private. Può quindi essere in generale stabilita, tenendo conto della volontà così manifestata, la ripartizione per metà delle spese straordinarie di mantenimento del minore come individuate dalle parti nel predetto accordo, oltre che comunque nel protocollo adottato in materia da questo Tribunale da ultimo in data 4-7-2022. Può inoltre essere stabilito, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti sul punto ,che l'assegno unico universale regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 verrà incassato per intero da . Parte_1
Rimangono controverse le questioni inerenti la misura dell'assegno di separazione, il riconoscimento dell'assegno di divorzio e la misura dell'assegno di concorso al mantenimento ordinario del figlio da Per_1 versare alla madre convivente.
Circa la prima questione, è da ritenere che la misura prevista in sede di separazione di € 500 in favore della di cui già con il ricorso ex Parte_1 art.709 c.p.c. del maggio 2015 il aveva chiesto riduzione, non CP_1 potesse essere confermata, considerando che nel periodo successivo alla separazione consensuale il aveva subito modifica in pejus della CP_1 propria situazione economica e reddituale, rispetto alla condizione economica di imprenditore nel settore delle confezioni che rivestiva alla data di separazione consensuale.
Ciò è presuntivamente dimostrato sia dalla dichiarazione di fallimento della ditta individuale di confezioni ,di cui il era titolare , con sentenza CP_1
5 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
di questo Tribunale n.46/2014, sia dal fatto che egli dovette fare fronte agli oneri economici sopravvenuti alla separazione derivanti dalla nascita di due figlie(Martina il 21-11-2011 e il 16-10-2014) dalla nuova compagna Per_4
con conseguenti obblighi di concorso al loro Persona_3 mantenimento, sia dalla dichiarazione di fallimento della società CP_3 di cui la stessa era rappresentante legale intervenuta con Persona_3 sentenza di questo Tribunale del 4-2-2015, sia dalla assunzione dal giugno
2013 con qualifica di lavoratore subordinato da parte della impresa di confezioni Summit di con mansioni di magazziniere Persona_2 ed autista e retribuzione contenuta (v. busta paga in atti).
E' quindi da ritenere equa con decorrenza dal mese di maggio 2015 compreso in cui fu formulato ricorso ex art.709 c.p.c. la riduzione dell'assegno di separazione - già stabilito a carico del Conserva ed in favore della secondo i termini della separazione consensuale - ad € Parte_1
150 mensili e ciò sino all'aprile 2016, epoca di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio intervenuta in corso di causa.
In ordine all'assegno di divorzio , in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ne ha chiesto il riconoscimento nella misura di € 50, mentre il convenuto ha chiesto il rigetto sul punto della domanda.
Va premesso che la debenza dell'assegno di divorzio deve essere valutata con riferimento al periodo successivo allo scioglimento del vincolo che risale al passaggio in cosa giudicata (il 28-4-2016 non risultando prova della notifica ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione) della sentenza parziale del 28-10-2015, con la quale in corso di causa è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale.
6 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un., 18287/2018;
Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Nella specie siffatto prerequisito non può dirsi sia stato dimostrato da parte della che ne era onerata ai sensi dell'art.2697 comma 1 c.civ. Parte_1 trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva della prestazione richiesta. Infatti è stato documentato, come già in precedenza rilevato, che il pur avendo esercitato al tempo della separazione consensuale CP_1 attività di imprenditore nel settore delle confezioni, abbia poi subito vicende economiche sfavorevoli con il proprio fallimento,e lo svolgimento di attività di lavoro dipendente dapprima presso la ditta Summit di
Bartolomeo Conserva sino al marzo 2016 dalla quale dette le dimissioni per mancato pagamento di alcune mensilità ,ed in seguito presso la Parte_2 da cui venne assunto il 10-10-2017 con qualifica di stiratore.
[...]
Dalla documentazione fiscale disponibile si ricava che la Parte_1 dichiarò un reddito di € 1987 per il 2016, di € 3771 per il 2017,di € 3446 per il 2021 di € 5697 per il 2022, mentre dall'ISEE valido sino al dicembre 2023 risulta un reddito del nucleo familiare composto dalla stessa e dal figlio minore, di € 7346,20.
Per contro da quanto può ricavarsi dagli atti il riportò un reddito CP_1 di lavoro dipendente di € 8305 nel 2019, ed € 8193 per il 2018, e dichiarò un reddito complessivo lordo di € 10.735 per l'anno 2020, € 9654 nel 2021 ed € 13806 nel 2022. Sebbene vi sia apparente squilibrio tra tali redditi a vantaggio del , deve tuttavia rilevarsi che quest'ultimo non è CP_1
7 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
assegnatario della casa coniugale, abitata dalla non risulta Parte_1 proprietario di immobili (dalle dichiarazioni fiscali la è Parte_1 proprietaria di due unità immobiliari),ed inoltre è gravato del mantenimento delle figlie nate dall'unione con . Tali Persona_3 circostanze valgono a considerare in concreto di modesta entità il divario economico tra le parti, venendo così meno il prerequisito di esistenza di concreta disparità economica necessario per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata. A ciò si aggiunga che nessuna prova è stata fornita del fatto che il abbia accettato CP_1
l'eredità paterna divenendo quindi titolare di immobili (o altri beni) che possano far ritenere esistente il divario economico di non modesta entità tra le parti.
Ed anche ove per mera ipotesi si ritenesse esistente ai fini di riconoscimento dell'assegno divorzile il prerequisito di disparità economica non modesta tra i coniugi,comunque l'attrice non avrebbe dimostrato, come necessario, che quello squilibrio avesse trovato ragione nelle scelte condivise fatte durante il matrimonio, ed idonee a condurla a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, né comunque l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi per la propria autonoma sussistenza (cfr. Cass. civile, sez. I,
11/12/2023, n. 34383;id. 11/12/2023, n. 34374).
In ordine al contributo al mantenimento del figlio , da porsi a carico Per_1 del , deve essere parimenti stabilita in ragione del peggioramento CP_1 delle condizioni economiche dell'obbligato, di cui innanzi già s'è detto a proposito degli assegni di separazione e divorzio , riduzione del contributo originariamente liquidato in € 1000 in sede di separazione consensuale;
ciò in relazione al principio di proporzionalità rispetto al reddito del contributo di ciascun genitore al mantenimento del figlio ( (art.337 ter comma 4 c.civ.,)
e pur nella considerazione (in senso accrescitivo) del prevalente collocamento dello stesso minore presso la madre e perciò del maggiore tempo di permanenza con la stessa.
Pertanto con decorrenza dal mese di maggio 2015 in cui fu proposta domanda di riduzione, in poi ,si reputa giustificato ridurre l'assegno mensile di concorso paterno al mantenimento ordinario del figlio ad € 250 Per_1 oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza, fermo restando il
8 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
dovere di contribuire al 50% delle spese straordinarie di cui innanzi si è già detto.
La richiesta di ordine di versamento diretto delle somme dovute per assegno di concorso al mantenimento del figlio da parte del datore di lavoro o dell'INPS - in caso di percezione di NASPI o altra misura equivalente - formulata nella comparsa conclusionale della non può essere Parte_1 accolta, dal momento che non sono comprovati nè l'attuale identità del datore di lavoro, né l'attuale percezione di trattamenti INPS.
Deve in ultimo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra interveniente volontaria, e , CP_2 Parte_1 avendo gli stessi transatto la controversia con accordo del 28-12-2020 versato in atti, cui è seguito provvedimento di revoca del 10-6-2021 dell'ordine di pagamento diretto impartito a della somma Parte_2 mensile di € 1000.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2-8-2013 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. dando atto della già intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, conferma l'affido condiviso ai genitori del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso Per_1
l'abitazione materna;
disciplina il diritto di visita ed intrattenimento del padre con il figlio secondo i termini dell'accordo sottoscritto Per_1 dalle parti il 14-6-2022, prodotto in atti da parte attrice il 26-10-2022;
2. a modifica dei provvedimenti della separazione: a)riduce ad € 150 con decorrenza dal mese di maggio 2015 e sino all'aprile 2016, l'assegno di separazione dovuto da a;
b) riduce Controparte_1 Parte_1 ad € 250 con decorrenza dal mese di maggio 2015, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza, l'assegno mensile di concorso paterno al mantenimento del figlio da versare a;
Per_1 Parte_1
c)conferma l'obbligo di di contribuire al 50% alle Controparte_1
9 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
spese straordinarie di mantenimento del figlio;
d)dispone, Per_1 conformemente all'accordo sul punto raggiunto dalle parti, che incassi interamente l'assegno unico regolato dal d.lgs. Parte_1
29-12-2021 n.230;
3. rigetta la domanda di assegno di divorzio proposta da;
Parte_1
4. dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda spiegata dall'interveniente CP_2
5. spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5-6-2024
IL PRESIDENTE REL.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4966/2013 r.g.a.c.
promossa da
- rappresentata e difesa dall'avv.Stefano Quarta Parte_1 ricorrente nei confronti di
- rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Zaccaria;
Controparte_1
resistente
con l'intervento del
P.M. in sede nonchè di con sede in Martina Franca in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Caterina
Argese interveniente volontaria TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 14-3-2024 tenutasi in trattazione scritta la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-8-2013, , premesso che: il 25-4- Parte_1
2003 aveva contratto matrimonio in Martina Franca con , Controparte_1 dal quale era nato il [...] il figlio;
l'unione era naufragata e si Per_1 era addivenuti ad una separazione consensuale, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Taranto in data 28-10-2009; si erano ivi previsti l'affido congiunto del figlio con prevalente domicilio presso la Per_1 madre, il concorso di esso ricorrente al mantenimento del figlio con versamento della somma di € 1000, e della moglie con versamento mensile di € 500; che in seguito il coniuge si era mostrato restio a frequentare il figlio, preferendo vivere la quotidianità del nuovo nucleo familiare da lui formato, sino a privarlo della sua presenza da marzo 2013 in poi, con grave nocumento psicofisico per;
che il Conserva aveva elevatissimo tenore di vita Per_1 dovuto allo svolgimento di attività di impresa in proprio o per mezzo di prestanomi, e nonostante tale capacità economica non versava alcunchè per il mantenimento di essa ricorrente e del figlio;
tanto premesso adiva questo
Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido esclusivo del figlio;
vinte le spese.
Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div., in data 7-10-2014 con conferma delle condizioni di separazione e nominato l'istruttore, si costituiva con comparsa del 3-2-2015 il deducendo che dal 2013 la CP_1 gli impediva di frequentare il figlio, come anche ritenuto Parte_1 nell'ordinanza resa nel procedimento ex art.710 c.p.c. n.968/2014 da lui promosso per la modifica delle condizioni di separazione;
aggiungeva di non esercitare più attività di imprenditore in quanto fallito, e di svolgere attività di lavoro dipendente presso la ditta Summit del proprio fratello Persona_2 con sede operativa in provincia di Padova, non potendo quindi
[...] esercitare il diritto di visita come previsto in separazione, ma solo durante i fine settimana in cui era in Martina Franca, allorquando però l'attrice gli impediva di vedere il figlio, se non in sua presenza e per poche ore;
sosteneva di avere adempiuto agli obblighi di mantenimento di sin quando ,a Per_1 causa della gravissima crisi economica della propria azienda poi dichiarata
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
fallita con sentenza n.46/2014 del Tribunale di Taranto, e del fatto di essere divenuto genitore di due bambine dalla nuova compagna aveva avuto difficoltà a versare l'assegno stabilito;
per contro l'attrice viveva con il figlio presso abitazione in Martina Franca di proprietà della madre di esso convenuto, ed era proprietaria di altro immobile in Martina Franca alla contrada Paretone da cui poteva ritrarre frutti civili mediante concessione in locazione a terzi, oltre ad avere capacità lavorative avendo già svolto attività di lavoro presso centri di formazione;
chiedeva pertanto l'affido esclusivo del minore ed in subordine condiviso, con disciplina del proprio Per_1 diritto di visita ed intrattenimento secondo i termini che indicava, con riduzione degli assegni previsti in sede di separazione per un importo complessivo di € 400;il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi per l'avv.
Zaccaria, anticipataria.
Con domanda ex art.709 c.p.c. in corso di causa del 7-5-2015 il CP_1 chiedeva riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale, sino alla misura complessiva di € 300 di cui € 100 alla moglie ed € 200 in favore del figlio;
assumeva di essere dipendente della ditta Summit del fratello , con retribuzione di circa € 1300 Per_2 mensili, di avere costituito nuova famiglia con la nascita di due figlie e che la propria compagna , già rappresentante legale della Persona_3 CP_3 con sede di Martina Franca, l'aveva aiutato al versamento di somme
[...] richieste dalla sin quando la stessa era stata Parte_1 CP_3 dichiarata fallita con sentenza n.7/2015 del 4-2-2015. Con ulteriore domanda ex art.709ter c.p.c. il chiedeva provvedimenti necessari per il CP_1 graduale ripristino della relazione tra padre e figlio pregiudicata dall'atteggiamento ostruzionistico della madre, ed in subordine assumere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale della Parte_1 con condanna della stessa al risarcimento del danno in favore del minore
. Per_1
In data 28-10-2015 era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili.
La causa era quindi istruita documentalmente previo rigetto delle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
Pronunciato provvedimento del 17-3-2020 ex art.156 c.p.c. per il versamento diretto in favore di di quanto dovuto per assegni di Parte_1
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
mantenimento, da parte della , allora datrice di lavoro del Parte_2
quest'ultima spiegava intervento volontario per chiedere la revoca CP_1
o modifica del provvedimento ora citato, assumendo di nulla dovere al convenuto.
Con ordinanza del 15-9-2020 verificata la volontà delle parti di addivenire ad accordo transattivo era modificato in via provvisoria e sino alla successiva udienza di rinvio del 24-11-2020, ,poi effettivamente tenutasi il 30-3-2021,
l'obbligo patrimoniale di nel nuovo importo di € 300 Controparte_1 mensili, di cui € 150 a favore del coniuge.
In ragione della mancata definizione bonaria della controversia la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con nuovo ricorso ex art.709 ter c.p.c. del 7-2-2022 Parte_1 chiedeva disporsi l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale per l'assunzione delle decisioni in materia di salute ed istruzione nell'interesse del minore;
il ricorso era respinto con ordinanza del 5-5-2022. Per_1
Quindi in data 26-10-2022 il procuratore di parte attrice produceva accordo sottoscritto dalle parti il 14-6-2022, inteso a disciplinare taluni aspetti controversi.
La causa è stata infine riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14-3-2024,sulle conclusioni in epigrafe.
*****
Dandosi atto della già intervenuta pronuncia sullo status, è necessario esaminare in questa sede le questioni accessorie.
In ordine alle modalità di affidamento, prevalente domicilio e diritto di visita ed intrattenimento paterno col minore , deve darsi atto che in sede Per_1 di precisazione delle conclusioni le parti hanno entrambe fatto riferimento ai termini dell'accordo stragiudiziale raggiunto in data 14-6-2022, chiedendone sostanzialmente il recepimento.
Tale accordo conferma la collocazione del figlio presso il domicilio Per_1 materno, il suo affido condiviso ai genitori , regola le modalità dell'esercizio del diritto di visita ed intrattenimento paterno e ,per taluni aspetti,
l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambe le parti;
esso può essere in questa sede recepito, apparendo conforme all'interesse del minore e non contrastante con principi imperativi.
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Deve quindi considerarsi estinto il subprocedimento ex art.709ter
c.p.c.(4966-1/2013 r.g.) proposto in corso di causa dal al quale CP_1 quest'ultimo nel predetto accordo ha dichiarato di operare rinuncia.
Va ribadita l'assegnazione a , già stabilita con la Parte_1 separazione omologata in data 28-10-2009, della casa coniugale sita in
Martina Franca alla via Micoli 25, ove la stessa abita con il figlio;
Per_1 del resto le parti ne hanno concordata con il predetto accordo in data 14.6-
2022 la conferma.
In ordine al chiesto mantenimento del figlio , le parti hanno Per_1 convenuto nell'accordo del 14-6-2022 la ripartizione al 50% tra loro delle spese scolastiche,di istruzione per attività sportive o ludiche,mediche rette di istituti privati accademie,costi di strutture ospedaliere private. Può quindi essere in generale stabilita, tenendo conto della volontà così manifestata, la ripartizione per metà delle spese straordinarie di mantenimento del minore come individuate dalle parti nel predetto accordo, oltre che comunque nel protocollo adottato in materia da questo Tribunale da ultimo in data 4-7-2022. Può inoltre essere stabilito, conformemente all'accordo raggiunto dalle parti sul punto ,che l'assegno unico universale regolato dal d.lgs. 29-12-2021 n.230 verrà incassato per intero da . Parte_1
Rimangono controverse le questioni inerenti la misura dell'assegno di separazione, il riconoscimento dell'assegno di divorzio e la misura dell'assegno di concorso al mantenimento ordinario del figlio da Per_1 versare alla madre convivente.
Circa la prima questione, è da ritenere che la misura prevista in sede di separazione di € 500 in favore della di cui già con il ricorso ex Parte_1 art.709 c.p.c. del maggio 2015 il aveva chiesto riduzione, non CP_1 potesse essere confermata, considerando che nel periodo successivo alla separazione consensuale il aveva subito modifica in pejus della CP_1 propria situazione economica e reddituale, rispetto alla condizione economica di imprenditore nel settore delle confezioni che rivestiva alla data di separazione consensuale.
Ciò è presuntivamente dimostrato sia dalla dichiarazione di fallimento della ditta individuale di confezioni ,di cui il era titolare , con sentenza CP_1
5 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
di questo Tribunale n.46/2014, sia dal fatto che egli dovette fare fronte agli oneri economici sopravvenuti alla separazione derivanti dalla nascita di due figlie(Martina il 21-11-2011 e il 16-10-2014) dalla nuova compagna Per_4
con conseguenti obblighi di concorso al loro Persona_3 mantenimento, sia dalla dichiarazione di fallimento della società CP_3 di cui la stessa era rappresentante legale intervenuta con Persona_3 sentenza di questo Tribunale del 4-2-2015, sia dalla assunzione dal giugno
2013 con qualifica di lavoratore subordinato da parte della impresa di confezioni Summit di con mansioni di magazziniere Persona_2 ed autista e retribuzione contenuta (v. busta paga in atti).
E' quindi da ritenere equa con decorrenza dal mese di maggio 2015 compreso in cui fu formulato ricorso ex art.709 c.p.c. la riduzione dell'assegno di separazione - già stabilito a carico del Conserva ed in favore della secondo i termini della separazione consensuale - ad € Parte_1
150 mensili e ciò sino all'aprile 2016, epoca di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio intervenuta in corso di causa.
In ordine all'assegno di divorzio , in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ne ha chiesto il riconoscimento nella misura di € 50, mentre il convenuto ha chiesto il rigetto sul punto della domanda.
Va premesso che la debenza dell'assegno di divorzio deve essere valutata con riferimento al periodo successivo allo scioglimento del vincolo che risale al passaggio in cosa giudicata (il 28-4-2016 non risultando prova della notifica ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione) della sentenza parziale del 28-10-2015, con la quale in corso di causa è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5 l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale.
6 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
La giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un., 18287/2018;
Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Ne discende che in sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità tra le condizioni patrimoniali dei coniugi si configura come prerequisito fattuale per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass.n. 32398/2019).
Nella specie siffatto prerequisito non può dirsi sia stato dimostrato da parte della che ne era onerata ai sensi dell'art.2697 comma 1 c.civ. Parte_1 trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva della prestazione richiesta. Infatti è stato documentato, come già in precedenza rilevato, che il pur avendo esercitato al tempo della separazione consensuale CP_1 attività di imprenditore nel settore delle confezioni, abbia poi subito vicende economiche sfavorevoli con il proprio fallimento,e lo svolgimento di attività di lavoro dipendente dapprima presso la ditta Summit di
Bartolomeo Conserva sino al marzo 2016 dalla quale dette le dimissioni per mancato pagamento di alcune mensilità ,ed in seguito presso la Parte_2 da cui venne assunto il 10-10-2017 con qualifica di stiratore.
[...]
Dalla documentazione fiscale disponibile si ricava che la Parte_1 dichiarò un reddito di € 1987 per il 2016, di € 3771 per il 2017,di € 3446 per il 2021 di € 5697 per il 2022, mentre dall'ISEE valido sino al dicembre 2023 risulta un reddito del nucleo familiare composto dalla stessa e dal figlio minore, di € 7346,20.
Per contro da quanto può ricavarsi dagli atti il riportò un reddito CP_1 di lavoro dipendente di € 8305 nel 2019, ed € 8193 per il 2018, e dichiarò un reddito complessivo lordo di € 10.735 per l'anno 2020, € 9654 nel 2021 ed € 13806 nel 2022. Sebbene vi sia apparente squilibrio tra tali redditi a vantaggio del , deve tuttavia rilevarsi che quest'ultimo non è CP_1
7 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
assegnatario della casa coniugale, abitata dalla non risulta Parte_1 proprietario di immobili (dalle dichiarazioni fiscali la è Parte_1 proprietaria di due unità immobiliari),ed inoltre è gravato del mantenimento delle figlie nate dall'unione con . Tali Persona_3 circostanze valgono a considerare in concreto di modesta entità il divario economico tra le parti, venendo così meno il prerequisito di esistenza di concreta disparità economica necessario per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, secondo la giurisprudenza innanzi richiamata. A ciò si aggiunga che nessuna prova è stata fornita del fatto che il abbia accettato CP_1
l'eredità paterna divenendo quindi titolare di immobili (o altri beni) che possano far ritenere esistente il divario economico di non modesta entità tra le parti.
Ed anche ove per mera ipotesi si ritenesse esistente ai fini di riconoscimento dell'assegno divorzile il prerequisito di disparità economica non modesta tra i coniugi,comunque l'attrice non avrebbe dimostrato, come necessario, che quello squilibrio avesse trovato ragione nelle scelte condivise fatte durante il matrimonio, ed idonee a condurla a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, né comunque l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi per la propria autonoma sussistenza (cfr. Cass. civile, sez. I,
11/12/2023, n. 34383;id. 11/12/2023, n. 34374).
In ordine al contributo al mantenimento del figlio , da porsi a carico Per_1 del , deve essere parimenti stabilita in ragione del peggioramento CP_1 delle condizioni economiche dell'obbligato, di cui innanzi già s'è detto a proposito degli assegni di separazione e divorzio , riduzione del contributo originariamente liquidato in € 1000 in sede di separazione consensuale;
ciò in relazione al principio di proporzionalità rispetto al reddito del contributo di ciascun genitore al mantenimento del figlio ( (art.337 ter comma 4 c.civ.,)
e pur nella considerazione (in senso accrescitivo) del prevalente collocamento dello stesso minore presso la madre e perciò del maggiore tempo di permanenza con la stessa.
Pertanto con decorrenza dal mese di maggio 2015 in cui fu proposta domanda di riduzione, in poi ,si reputa giustificato ridurre l'assegno mensile di concorso paterno al mantenimento ordinario del figlio ad € 250 Per_1 oltre rivalutazione annuale istat con la stessa decorrenza, fermo restando il
8 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
dovere di contribuire al 50% delle spese straordinarie di cui innanzi si è già detto.
La richiesta di ordine di versamento diretto delle somme dovute per assegno di concorso al mantenimento del figlio da parte del datore di lavoro o dell'INPS - in caso di percezione di NASPI o altra misura equivalente - formulata nella comparsa conclusionale della non può essere Parte_1 accolta, dal momento che non sono comprovati nè l'attuale identità del datore di lavoro, né l'attuale percezione di trattamenti INPS.
Deve in ultimo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra interveniente volontaria, e , CP_2 Parte_1 avendo gli stessi transatto la controversia con accordo del 28-12-2020 versato in atti, cui è seguito provvedimento di revoca del 10-6-2021 dell'ordine di pagamento diretto impartito a della somma Parte_2 mensile di € 1000.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2-8-2013 da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
1. dando atto della già intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, conferma l'affido condiviso ai genitori del figlio minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso Per_1
l'abitazione materna;
disciplina il diritto di visita ed intrattenimento del padre con il figlio secondo i termini dell'accordo sottoscritto Per_1 dalle parti il 14-6-2022, prodotto in atti da parte attrice il 26-10-2022;
2. a modifica dei provvedimenti della separazione: a)riduce ad € 150 con decorrenza dal mese di maggio 2015 e sino all'aprile 2016, l'assegno di separazione dovuto da a;
b) riduce Controparte_1 Parte_1 ad € 250 con decorrenza dal mese di maggio 2015, oltre rivalutazione istat con la stessa decorrenza, l'assegno mensile di concorso paterno al mantenimento del figlio da versare a;
Per_1 Parte_1
c)conferma l'obbligo di di contribuire al 50% alle Controparte_1
9 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
spese straordinarie di mantenimento del figlio;
d)dispone, Per_1 conformemente all'accordo sul punto raggiunto dalle parti, che incassi interamente l'assegno unico regolato dal d.lgs. Parte_1
29-12-2021 n.230;
3. rigetta la domanda di assegno di divorzio proposta da;
Parte_1
4. dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla domanda spiegata dall'interveniente CP_2
5. spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 5-6-2024
IL PRESIDENTE REL.
10