Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Gop designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1057/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazione, promossa
DA
nato a [...] il [...] e residente a [...]inParte_1
via L. Bufalini n. 24, cod. fisc. Codice Fiscale 1 elettivamente domiciliato
,
a San Cataldo in Corso Unità d'Italia n. 39 presso lo studio dell'Avv. Mario Lupica
che lo rappresenta e difende - giusta procura rilasciata su foglio separato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
'nato a [...] il 15 'cf. Codice Fiscale_2 Controparte_1
cf. C.F. 3maggio 1960, ivi residente, e Parte 2
,
[...] nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente
,
domiciliati in Caltanissetta, nella Via Enrico de Nicola, 17, presso lo Studio Legale
dell'Avv. Giuseppe Iacona, che li rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-DECIES c.p.c., depositato in data 6.7.2023, Pt 1
[...] conveniva in giudizio Controparte_1 e Parte 2
,
per sentir respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa-:
"- ritenere e dichiarare che i danni da infiltrazioni idriche verificatisi nel maggio del 2021 nell'appartamento del ricorrente, ubicato al secondo piano, interno 10,
dell'edificio condominiale di via Redentore n. 153 in Caltanissetta, sono da addebitare alla rottura del tratto terminale della tubazione di adduzione dell'acqua corrente ai serbatoi di accumulo ubicati, in apposito vano, all'interno del bagno dell'appartamento sovrastante abitato dai proprietari Controparte_1
come accertato dal CTU Ing. Per 1
[...] e Parte 2
[...] e per l'effetto,
-condannare i convenuti Controparte_1 e Parte 2 al pagamento in favore dell'odierno concludente, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di Euro 9.314,04 per le causali di cui sopra, nonché dell'ulteriore somma mensile di Euro 210,00, a titolo di indennizzo del danno da mancato godimento dell'immobile, con decorrenza da giugno del 2021 e fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co 4 c.c. e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In punto di fatto il ricorrente -premettendo di essere proprietario di una unità
immobiliare adibita a civile abitazione, posta al secondo piano, interno 10,
dell'edificio condominiale di via Redentore n. 153, in Caltanissetta, unità questa facente parte del Condominio Palazzo Turiano, identificata in catasto al foglio 126, particella 142, sub 8- rappresentava che nel mese di maggio del 2021 il suo appartamento aveva subìto infiltrazioni, constatate dai Vigili del Fuoco in data
27.5.2021, provenienti dall'appartamento posto al piano superiore di proprietà dei resistenti;
precisava che i diversi solleciti rivolti ai proprietari non avevano sortito alcun effetto e che, pertanto, era stato costretto a promuovere ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.; affermava che il CTU nominato, Ing. Per_1 aveva
accertato che, in effetti, le dette infiltrazioni erano da addebitare alla rottura dei tubi posti all'interno del bagno di proprietà dei resistenti e che lo stesso aveva quantificato i danni in € 4.357,07; rilevava che l'ulteriore raccomandata, inviata il
20.5.2023, con la quale le parti resistenti erano state invitate a definire bonariamente la controversia, gli veniva restituita per compiuta giacenza.
Si costituivano i resistenti eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché, sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
coniuge di Parte 2 unica proprietaria dell'immobile in oggetto.
Nel merito rilevavano l'infondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Con ordinanza del 20.5.2024, il Gop, proponeva alle parti di raggiungere un accordo, indicandone i termini dello stesso.
Successivamente, all'udienza del 5.6.2025, le parti rappresentavano che non si era potuto raggiungere l'accordo in quanto la proposta non era stata accettata dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27.1.2025 la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dai resistenti atteso che la stessa non è stata rilevata nei termini prescritti dalla legge ( i resistenti, tra l'altro, si sono costituiti tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 281 undecies 2 comma c.p.c.).
Sul punto, un condivisibile principio dettato dalla giurisprudenza ha chiarito che il limite temporale della prima udienza non è derogabile. Secondo il detto principio, la decadenza opera in modo rigido a tutela della certezza dei tempi processuali. L'improcedibilità deve essere eccepita o rilevata al più tardi nella prima udienza. ( Corte di Appello di Roma n. 7572/2024).
Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte 1 in quanto lo stesso, come allegato, non risulta essere proprietario né comproprietario dell'immobile di proprietà, invero, della sola Parte 2
In punto di diritto deve rilevarsi che la causa in oggetto integra la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, secondo un recente principio affermato dalla terza Sezione della Corte di
Cassazione, con ordinanza dell'8.7.2024, n. 18518, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 66Tale ordinanza, ribaltando l'orientamento che identificava il caso fortuito" con l'assenza di colpa, ha affermato, invece, la natura oggettiva della nozione di caso
fortuito", cui consegue il seguente riparto dell'onere della prova.
La derivazione del danno dalla cosa e la custodia devono essere provati dal 66danneggiato. Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del caso fortuito>.... Nello stesso senso, già la Cassazione -3 maggio 2024 n. 11942- ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
affermando che tale responsabilità può essere esclusa solo provando il caso fortuito o la rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Ciò posto, passando all'esame del merito si osserva quanto segue.
L'istruttoria è unicamente costituita dalla ctu espletata in sede di ATP, allegata agli atti, la quale ha consentito la ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale.
Dall'esame del contenuto della relazione peritale, la risposta ai quesiti formulati al ctu- Ing. Per_1 appare adeguatamente motivata e, pertanto, condivisibile.
In ordine alla parte del quesito relativa all'accertamento delle cause dei danni, il
Ctu ha accertato "l'ispezione dell'appartamento di proprietà dei resistenti ha consentito, allo scrivente CTU, di risalire alle cause che hanno determinato lo spargimento d'acqua e i conseguenti danni presenti nell'appartamento sottostante. In corrispondenza del soffitto maggiormente danneggiato dell'appartamento del ricorrente, sono presenti, nell'appartamento dei resistenti,
due serbatoi di accumulo dell'acqua corrente posizionati su un solaio ricavato all'interno del bagno. Come dichiarato dagli stessi proprietari e come
palesemente riscontrabile sui luoghi la rottura si è verificata in corrispondenza del tratto finale della tubazione di adduzione, collegata ai suddetti serbatoi e posta all'interno dell'appartamento. Essa ha generato, senza alcun dubbio,
l'allagamento delle parti sottostanti e la comparsa dei danni riscontrati. I segni della fuoriuscita dell'acqua sono presenti, anche nella parete del corridoio dell'appartamento dei resistenti posta immediatamente al di sotto di tale tubazione...". Il Ctu ha conclusivamente affermato "Le cause dei danni da infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento del ricorrente sito in Caltanissetta in via Redentore,
153 (2° piano) sono, senza alcun dubbio, da addebitare alla rottura del tratto terminale della tubazione di adduzione dell'acqua corrente ai serbatoi di accumulo ubicati, in apposito vano, all'interno del bagno dell'appartamento di proprietà dei resistenti. I danni hanno interessato pareti e soffitti di cinque ambienti dell'appartamento del ricorrente: ingresso, camera, corridoio, bagno e lavanderia. I costi di risanamento e ripristino dei danni occorsi all'appartamento di proprietà del ricorrente sono stati valutati sulla scorta del Computo Metrico
Estimativo redatto dallo scrivente CTU e ammontano ad €. 4.157,07. (Vedi
Allegato A Computo Metrico Estimativo dei danni)".
Successivamente il professionista rispondendo alle osservazioni avanzate da parte ricorrente ha così corretto la propria relazione "1. Con riferimento alle voci 1 e 2
relative alla rimozione e ricollocazione dei serbatoi dal piccolo ed angusto vano in cui sono collocati, si osserva che anche il solaio di tale vano è stato danneggiato a seguito dello spargimento d'acqua, pertanto è accoglibile la richiesta formulata poiché è necessario rimuovere tali serbatoi per procedere al suo ripristino. Lo
scrivente ritiene corretto, alla luce della propria stima, riconoscere e integrare la spesa di rimozione e ricollocazione dei serbatoi nella misura omnicomprensiva pari a €. 100,00/cad., pertanto complessivamente pari a €. 200,00. In ragione di tale rettifica l'ammontare complessivo dei danni risulta pari a €. 4.357,07.
Tanto premesso, ne consegue che parte resistente dovrà corrispondere al ricorrente la somma di € €. 4.357,07, oltre iva ( cfr pag. 13 relazione ctu), a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subìti a causa delle infiltrazioni per cui è causa. Non può, invece, essere accolta la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del bene- non avendo parte ricorrente provato tale danno.
Dagli atti, infatti, in particolare dalla ctu, emerge che l'appartamento del ricorrente,
-disabitato da tempo il ricorrente è residente a [...], a prescindere dalle infiltrazioni in oggetto, non può definirsi in buone condizioni e, quindi, appetibile.
Nel descrivere lo stato dei luoghi l' Ing. Per_1 ha affermato che "l'edificio, di cui fanno parte integrante gli appartamenti interessati dal contenzioso, ricade in area limitrofa al centro storico, individuata dal vigente PRG come A2 (Città del primo Novecento). Trattasi di un edificio di vecchissima costruzione con caratteristiche tecniche e rifiniture notevolmente datate, che non ha subito, in epoca recente, interventi di restauro...L'appartamento di proprietà del ricorrente
è caratterizzato da una distribuzione classica degli ambienti...... da infissi interni in legno laccato bianco, pavimenti in piastrelle di ceramica, notevolmente datate,
e superfici di pareti e soffitti rifinite con intonaco civile e strato finale tinteggiato con idropittura lavabile, ad eccezione di bagni e cucina, le cui pareti sono rifinite con piastrelle in ceramica di vecchissima generazione”.
Inoltre, dalle diffide inviate a parte resistente si evince, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua inequivocabile volontà di vendere e non di locare.
-Sulle spese. haQuanto alle spese relative al procedimento per ATP, - cui Parte 1
dovuto ricorrere solo dopo avere più volte sollecitato, senza alcun riscontro, parte resistente al risarcimento dei danni subìti- si ritiene che le stesse, ad esclusione di quelle corrisposte al Ctp ( € 600,00), debbano essere poste a carico della parte soccombente. ( la Ctp non ha valore di prova ma di indizio - ex multis sent. Cass.
N.2980/2023). Infine, in ordine alle spese del presente giudizio, in considerazione del fatto che in questa sede la resistente si è resa sin da subito disponibile a risarcire i danni ( in particolare accettando la proposta transattiva del giudice), si ritiene di doverle compensare integralmente.
PQM
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 ;
Parte 2 al pagamento, in favore di condanna Parte 1
della somma di €. 4.357,07, oltre iva, a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazione;
condanna Parte 2 al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento per ATP (€ 1.654,18, somma comprensiva degli oneri e degli accessori di legge Ing. Per_1 ed € 1.744,23, somma comprensiva degli oneri e degli accessori di legge- Avv. Mario Lupica);
Compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso a Caltanissetta il 18.2.2025
Il Gop
Dottssa Angela Gagliano