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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35750/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI LUCA e dell'avv. Controparte_1
PORTOLANO ALESSANDRO ( ) VIA S. G. IN LATERNAO, 174 00187 C.F._1
ROMA; ( ) VIA GIUSEPPE VERDI, 2 20121 Parte_1 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv.
FERRARI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZINGARI GIANPIERO e D'TA OR ( ) BRERA 20122 MILANO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI
GIANPIERO
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI Controparte_3 P.IVA_2
GIANPIERO e D'TA OR ( ) VIA BRERA 5 20121 MILANO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI
GIANPIERO
CONVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 27 settembre 2022 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano e
[...] Controparte_2
chiedendo di: accertare e dichiarare Controparte_3 Controparte_2 inadempiente e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare a la somma di complessivi USD Parte_2
130.500,00 (pari, alla data di scadenza della Prima e Seconda Fattura, all'importo di complessivi Euro
107.587,32), a titolo di prezzo di fornitura della merce come identificata in atti, oltre ad interessi di mora;
accertare e dichiarare inadempiente e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
stessa a pagare a la somma di complessivi USD 58.000,00 (pari, alla data di scadenza della Parte_2
Terza Fattura, all'importo di euro 47.886,39), a titolo di prezzo di fornitura della merce come identificata in atti, oltre ad interessi di mora;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), c.p.a. e IVA.
Costituendosi in giudice le parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto e chiedevano in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che i è resa inadempiente delle obbligazioni di Parte_2
fornitura/cessione/vendita di assunte nei confronti di CP_4 [...]
e per l'effetto condannare Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi e quantificati nella somma di euro 281.158,51 (di cui euro 117.829,34 a titolo di danno emergente, euro 132.829,17 a titolo di lucro cessante ed euro
30.500,00 per cessione del credito) e/o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa con ogni conseguenza di legge;
in via principale di respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con ogni Parte_2
conseguenza di legge con riferimento alle spese processuali;
in via subordinata di disporre la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto in favore di con Parte_2
quanto dovuto, a qualsiasi titolo/ragione e/o causa da stessa in favore delle odierne Parte_2
convenute; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice precisava le domande chiedendo altresì di rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, e anche in forza dell'eccezione di inadempimento sollevata in atti, le domande riconvenzionali svolte dalle convenute e Controparte_2
pagina 2 di 8 ed in subordine di accertare e disporre la compensazione tra le somme Controparte_3
fatte valere in questa sede nei loro confronti da a titolo di domanda principale e quelle Parte_2
invece in ipotesi dovute a loro favore da a fronte delle relative domande riconvenzionali. Parte_2
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 24 ottobre 2023 con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità delle contestazioni attoree di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., in quanto riconducibili nel novero delle “mere difese”, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale salvo che per la eccepita gestione degli ordini tramite la holding in relazione alla quale, comunque, l'attrice CP_5
neppure nelle rassegnate conclusioni ha formulato alcuna richiesta di accertamento del difetto di legittimazione attiva delle convenute, trattandosi piuttosto nel merito di questione attinente all'effettiva titolarità del diritto al risarcimento del danno di cui si chiede tutela.
Nel merito si osserva quanto segue. aziona il presente giudizio chiedendo la condanna delle convenute al pagamento di n. 3 Parte_2
fatture scadute, relative a forniture del prodotto denominato (Solfato Basico di Cromo), CP_4
ovvero un materiale ottenuto dalla società attrice lavorando la materia prima del ed Parte_3
in particolare: - fattura n. 2383 del 28.01.2021, ordine del 20.11.2020, per totali USD 72.500,00, emessa nei confronti di (cfr. doc. 1 fasc. att.); - fattura n. 2434 del 4.03.2021, Controparte_2
ordine del 20.11.2020, per totali USD emessa nei confronti di (cfr. doc. 2 Controparte_2
fasc. att.); - fattura n. 2470 del 5.04.2021, ordine del 31.03.2021, per totali USD 58.000,00 emessa nei confronti di (cfr. doc. 3 fasc. att.). Controparte_3
L'avvenuta fornitura trova preciso riscontro nelle polizze di carico marittimo (Bill of landing docc. 22
– 24 fasc. att.) e nella relativa documentazione doganale (DUA docc. 26 – 28 fasc. att.) attestanti la regolare spedizione delle merci ordinate.
non contesta l'avvenuta consegna dei quantitativi concordati nei predetti ordini né CP_3
errori di calcolo degli importi azionati, conformi agli accordi inter partes ma eccepisce di avere legittimamente sospeso i pagamenti in quanto, relativamente alle conferme d'ordine del 15 aprile 2021
(doc. 21a – 21c fasc. conv.) per spedizioni da effettuarsi nei mesi da maggio ad agosto 2021, Pt_2
avrebbe arbitrariamente ridotto i quantitativi di prodotto oggetto delle forniture a partire dal mese di maggio 2021, fino a sospendere del tutto le spedizioni ed avrebbe unilateralmente aumentato i prezzi, venendo così meno agli accordi stipulati e cagionando un ingente danno economico, di cui le convenute pagina 3 di 8 chiedono in via riconvenzionale il risarcimento. In particolare, le convenute sarebbero state costrette a rivolgersi ad altri fornitori a costi superiori rispetto a quelli convenuti con la società attrice, con un danno emergente complessivamente pari ad euro 117.829,34; e a non poter adempiere agli ordini del medesimo prodotto, già convenuti, presso i propri clienti finali, con conseguente perdita di ricavato per un importo pari ad euro 132.829,17.
La domanda riconvenzionale attiene ad un rapporto contrattuale diverso e successivo rispetto a quello oggetto della domanda principale dell'attrice.
Le parti, infatti, a partire dal marzo 2021 decidevano di dar vita ad un nuovo accordo contrattuale, rinegoziando quantitativi e prezzi del in relazione a forniture da effettuarsi Parte_4
nel quadrimestre successivo. Trattasi dunque di accordo differente per oggetto, corrispettivo e periodo di efficacia rispetto a quelli precedentemente conclusi tra le parti ed ai quali si riferiscono le fatture azionate.
Ciò premesso in fatto, si ricorda, in diritto, che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone la coesistenza di due obbligazioni commutative derivanti da una stessa fonte e da eseguirsi simultaneamente, con la conseguenza che non è possibile sospendere la propria prestazione eccependo l'inadempimento relativo ad un rapporto diverso.
Secondo la Suprema Corte “l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Per tanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro.” (Cass. Sentenza n. 5938 del 17/03/2006; conforme Cass. Sentenza
n. 18487 del 04/07/2008); ancora più in particolare ha chiarito che: “posto che l'eccezione ex art. 1460
c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un pagina 4 di 8 collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi”
(Cass. civ. n. 21070 del 27 luglio 2024).
Orbene, considerando che nel caso di specie si tratta di rapporti differenti, con effetti destinati a prodursi in periodi cronologicamente successivi e che non è predicabile un collegamento di contratti tra loro posti in successione cronologica (dato che, all'esaurimento di uno, spiega effetti l'altro), senza alcuna esplicita clausola di interconnessione funzionale tra loro, e benché sul piano economico e commerciale siano comprensibili le ragioni di entrambe le parti, in diritto nessuna delle due poteva legittimamente invocare l'art. 1460 c.c. al fine di giustificare il proprio inadempimento.
Più nel dettaglio, l'accordo di cui la convenuta lamenta l'inadempimento di si perfezionava con Pt_2
gli ordini soprarichiamati effettuati dalle convenute ad aprile 2021 a seguito di trattative a mezzo mail iniziate nel precedente mese di marzo (doc. 3 - 4 fasc. att., 10 – 11 fasc. conv.), a seguito della manifestata disponibilità del prodotto nei termini di 400 MT (tonnellate al mese) e dell'indicazione da parte della società attrice del relativo prezzo distinto per tratta di spedizione, prevedendo la consegna di un quantitativo di SBC pari a 1440 tonnellate per i mesi di maggio-giugno-luglio 2021, così ripartiti: 1)
300 MT per l'Italia; 2) 600 MT per Sudafrica;
3) 300 MT per il Venezuela;
4) 240 MT per il Regno
Unito. I prezzi convenuti erano i seguenti: 610 usd/ton FOB per le spedizioni in Italia, Sudafrica e
Regno Unito e 630 usd/ton FOB per le spedizioni in Venezuela.
È dato pacifico che abbia progressivamente ridotto le forniture nei mesi di maggio e Parte_2
giugno 2021, consegnando un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello ordinato. Le convenute hanno allegato la progressiva riduzione dei quantitativi di prodotto da consegnare nei mesi di maggio e giugno 2021, da 400 MT garantiti inizialmente a 240 MT e la circostanza trova preciso riscontro nella corrispondenza agli atti: a distanza di meno di un mese degli ordini confermati in aprile da per il tramite della holding, con mail del 17 maggio 2021 (doc. 8 fasc. conv.), CP_3 Pt_2 comunicava la riduzione delle forniture a “60 tons week”; con email del mese di giugno 2021 Pt_2
comunicava un nuovo cronoprogramma e una ulteriore riduzione, salvo offrire un maggiore quantitativo al prezzo maggiorato di 740 USD/ton FOB (docc. 12 fasc. att., 15 fasc. conv.); alla fine del mese di giugno, come prospettato dalla stessa difesa attorea, sospendeva qualsivoglia fornitura Pt_2
nei confronti delle convenute e sollecitata all'adempimento dichiarava, con e- mail del 13 luglio (doc.
21 fasc. conv.), che non avrebbe spedito più nulla sino al saldo delle fatture impagate, nel frattempo venute tutte a scadenza.
Si ritiene che le difficoltà logistiche e di approvvigionamento - di cui parte attrice non allega né offre di provare in modo puntuale l'impatto precipuo sulla propria attività produttiva - non costituiscano una valida giustificazione di consegne in tempi e per quantitativi non conformi agli ordini accettati in pagina 5 di 8 quanto, al di là della rilevanza dei dati sulle importazioni in Uruguay del dicromato di sodio nei grafici
Penta Transaction di cui le parti danno una contrapposta lettura, è innegabile che al momento della contrattazione si versasse già in piena pandemia ed erano più che evidenti le implicazioni della stessa nel reperimento della materia prima e nei rapporti commerciali anche nello specifico settore di mercato occupato dalle parti, tanto che sin dal primo scambio di mail del 24 marzo 2021 la scriveva: Pt_2
“logistic is very complicated and the offers are changing every months or even week”. Peraltro, il contenuto della mail del 9 giugno 2021 ore 17:21 - ove , in persona di nel Pt_2 Persona_1 comunicare un'ulteriore riduzione del quantitativo settimanale da 60 tons a 40 tons, precisa comunque di poter aggiungere 80 tons supplementari ad un prezzo ulteriore per il mese di giugno e 200 tons per il mese di agosto sempre al prezzo più alto di quello inizialmente convenuto – induce a ritenere plausibile che l'attrice disponesse di ulteriore prodotto da poter fornire alle convenute nel rispetto degli accordo presi.
L'attrice, dunque, ha assunto le obbligazioni, poi disattese, nella piena consapevolezza delle particolari condizioni di mercato, assumendosene pienamente il rischio e, comunque, nella fattispecie non ha fornito adeguata prova in merito all'incidenza delle invocate cause esterne sul corretto adempimento della prestazione dovuta. Non potendo per le ragioni sopraesposte e specularmente alle convenute, invocare a propria giustificazione l'art. 1460 c.p.c., deve ritenersi responsabile dell'inadempimento degli obblighi di fornitura assunti nei confronti delle convenute.
Quanto alle allegate voci di danno, tuttavia, le convenute non hanno assolto agli oneri su di esse gravanti in punto di prova del nesso causale del danno con il lamentato inadempimento e della sua quantificazione.
In relazione all'asserito danno emergente, le convenute si sono limitate alla produzione di una serie di fatture emesse nel periodo luglio e agosto 2021 dalle società terze (doc. 24 c fasc. conv.) CP_6
e LP (doc. 23 a – i e , 24 a - b, 26 a - b fasc. conv.), cui si sarebbero rivolte conseguentemente alla mancanza di prodotto proveniente dall'Uruguay, le quali di per sé considerate, non dimostrano che le forniture fossero dirette a sopperire alle mancate spedizioni del prodotto da parte di Parte_2
sulla scorta del solo dato della collocazione temporale delle predette fatture nel periodo in cui Pt_2
poneva fine al rapporto commerciale con le convenute. Sia sufficiente rilevare che le convenute non hanno prodotto alcuna corrispondenza tra le parti né gli asseriti ordini sottesi alle suddette fatture e non vi è neppure prova certa dell'avvenuto pagamento delle predette fatture, non essendo a tal fine sufficiente la clausola CAD (“cash against presentation of B/L (bill of landing)”). Soltanto due delle 15 fatture prodotte, infatti, indicano tale modalità di pagamento e comunque non risultano allegate le polizze di carico e/o documentazione comprovante la spedizione e/o consegna della merce.
pagina 6 di 8 Resta perciò assorbita la questione (e che si ripropone, rispetto ai clienti finali, anche per le voci di lucro cessante), non priva di fondamento, relativa alla mancanza di elementi sufficienti alla quantificazione della differenza tra il prezzo convenuto con e il prezzo asseritamente corrisposto Pt_2
ai terzi fornitori, stante la diversa incidenza dei costi di trasporto, trattandosi da un lato di spedizioni ex
FOB e dall'altro di spedizioni ex CIF/CTP.
Pure con riferimento al lucro cessante, la prova offerta dalle convenute appare decisamente lacunosa, consistendo sostanzialmente in tre mail (doc. 24b, 28, 30 fasc. conv.) ove un asserito agente della holding delle convenute ( conferma di aver concluso con soggetti terzi contratti di vendita di CP_7
SBC in nome e per conto di . Di tali e-mail, una è di gennaio, una seconda è Controparte_2
di febbraio 2021 e solo una terza è di aprile 2021, con consegne prospettate a partire da marzo, aprile e maggio 2021 di talché è lecito dubitare che il soddisfacimento di tali ordini non fosse stato già programmato (almeno per quelli più risalenti) a prescindere dagli approvvigionamenti da oggetto Pt_2
degli ordini concordati ad aprile. Peraltro, non vi è traccia degli esiti di tali ordinativi né di solleciti o disdette d'ordine dei clienti finali, ed anzi, nella documentazione allegata dagli stessi convenuti vi è evidenza che le spedizioni in Sud IC (destinazione dell'ordine della Leather from heart), per esempio, sono state garantite anche con le importazioni da GA (ft . CP_6
Deve invece ritenersi dovuto da l'importo di 36.600,00 USD di cui alla fattura n. 18 emessa da Pt_2
TA in data 18.102021 relativa a commissioni per “Worldwide Sale to CCI/CCM srl” ed in particolare per le vendite effettuate da alle convenute (doc. 42 fasc. conv.) ed oggetto di cessione Pt_2
del credito in favore di (doc. 31 fasc. conv.), poiché lo scambio di mail con Controparte_2 oggetto “commission invoice 2021” che allegava le fatture TA (doc. 43 fasc. conv.), dimostra la piena consapevolezza di della debenza dei predetti importi. Il credito deve dichiararsi Pt_2
integralmente estinto per compensazione con il maggior credito di 130.500,00 vantato da , che di Pt_2
conseguenza deve intendersi ridotto in uguale misura.
Alla stregua di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta per l'intero nei confronti di e per il minore importo capitale di USD 93.900,00 nei confronti di Controparte_3
, e le domande riconvenzionali delle convenute devono essere respinte. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_2
di del controvalore in euro della residua somma complessiva di USD 93.900,00 al cambio Parte_2
vigente al momento della scadenza delle fatture, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_3
del controvalore in euro della somma complessiva di USD 58.000,00 al cambio vigente al Parte_2
momento della scadenza delle fatture, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni svolte dalle convenute
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro
786,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35750/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI LUCA e dell'avv. Controparte_1
PORTOLANO ALESSANDRO ( ) VIA S. G. IN LATERNAO, 174 00187 C.F._1
ROMA; ( ) VIA GIUSEPPE VERDI, 2 20121 Parte_1 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20121 MILANO presso il difensore avv.
FERRARI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZINGARI GIANPIERO e D'TA OR ( ) BRERA 20122 MILANO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI
GIANPIERO
CONVENUTO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI Controparte_3 P.IVA_2
GIANPIERO e D'TA OR ( ) VIA BRERA 5 20121 MILANO;
C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA BRERA 5 MILANO presso lo studio dell'avv. ZINGARI
GIANPIERO
CONVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 27 settembre 2022 Parte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano e
[...] Controparte_2
chiedendo di: accertare e dichiarare Controparte_3 Controparte_2 inadempiente e, per l'effetto, condannare la stessa a pagare a la somma di complessivi USD Parte_2
130.500,00 (pari, alla data di scadenza della Prima e Seconda Fattura, all'importo di complessivi Euro
107.587,32), a titolo di prezzo di fornitura della merce come identificata in atti, oltre ad interessi di mora;
accertare e dichiarare inadempiente e, per l'effetto, condannare la Controparte_3
stessa a pagare a la somma di complessivi USD 58.000,00 (pari, alla data di scadenza della Parte_2
Terza Fattura, all'importo di euro 47.886,39), a titolo di prezzo di fornitura della merce come identificata in atti, oltre ad interessi di mora;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), c.p.a. e IVA.
Costituendosi in giudice le parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto e chiedevano in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che i è resa inadempiente delle obbligazioni di Parte_2
fornitura/cessione/vendita di assunte nei confronti di CP_4 [...]
e per l'effetto condannare Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi e quantificati nella somma di euro 281.158,51 (di cui euro 117.829,34 a titolo di danno emergente, euro 132.829,17 a titolo di lucro cessante ed euro
30.500,00 per cessione del credito) e/o nella maggior o minor somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa con ogni conseguenza di legge;
in via principale di respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate con ogni Parte_2
conseguenza di legge con riferimento alle spese processuali;
in via subordinata di disporre la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto in favore di con Parte_2
quanto dovuto, a qualsiasi titolo/ragione e/o causa da stessa in favore delle odierne Parte_2
convenute; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice precisava le domande chiedendo altresì di rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, e anche in forza dell'eccezione di inadempimento sollevata in atti, le domande riconvenzionali svolte dalle convenute e Controparte_2
pagina 2 di 8 ed in subordine di accertare e disporre la compensazione tra le somme Controparte_3
fatte valere in questa sede nei loro confronti da a titolo di domanda principale e quelle Parte_2
invece in ipotesi dovute a loro favore da a fronte delle relative domande riconvenzionali. Parte_2
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 24 ottobre 2023 con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità delle contestazioni attoree di cui alle memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., in quanto riconducibili nel novero delle “mere difese”, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale salvo che per la eccepita gestione degli ordini tramite la holding in relazione alla quale, comunque, l'attrice CP_5
neppure nelle rassegnate conclusioni ha formulato alcuna richiesta di accertamento del difetto di legittimazione attiva delle convenute, trattandosi piuttosto nel merito di questione attinente all'effettiva titolarità del diritto al risarcimento del danno di cui si chiede tutela.
Nel merito si osserva quanto segue. aziona il presente giudizio chiedendo la condanna delle convenute al pagamento di n. 3 Parte_2
fatture scadute, relative a forniture del prodotto denominato (Solfato Basico di Cromo), CP_4
ovvero un materiale ottenuto dalla società attrice lavorando la materia prima del ed Parte_3
in particolare: - fattura n. 2383 del 28.01.2021, ordine del 20.11.2020, per totali USD 72.500,00, emessa nei confronti di (cfr. doc. 1 fasc. att.); - fattura n. 2434 del 4.03.2021, Controparte_2
ordine del 20.11.2020, per totali USD emessa nei confronti di (cfr. doc. 2 Controparte_2
fasc. att.); - fattura n. 2470 del 5.04.2021, ordine del 31.03.2021, per totali USD 58.000,00 emessa nei confronti di (cfr. doc. 3 fasc. att.). Controparte_3
L'avvenuta fornitura trova preciso riscontro nelle polizze di carico marittimo (Bill of landing docc. 22
– 24 fasc. att.) e nella relativa documentazione doganale (DUA docc. 26 – 28 fasc. att.) attestanti la regolare spedizione delle merci ordinate.
non contesta l'avvenuta consegna dei quantitativi concordati nei predetti ordini né CP_3
errori di calcolo degli importi azionati, conformi agli accordi inter partes ma eccepisce di avere legittimamente sospeso i pagamenti in quanto, relativamente alle conferme d'ordine del 15 aprile 2021
(doc. 21a – 21c fasc. conv.) per spedizioni da effettuarsi nei mesi da maggio ad agosto 2021, Pt_2
avrebbe arbitrariamente ridotto i quantitativi di prodotto oggetto delle forniture a partire dal mese di maggio 2021, fino a sospendere del tutto le spedizioni ed avrebbe unilateralmente aumentato i prezzi, venendo così meno agli accordi stipulati e cagionando un ingente danno economico, di cui le convenute pagina 3 di 8 chiedono in via riconvenzionale il risarcimento. In particolare, le convenute sarebbero state costrette a rivolgersi ad altri fornitori a costi superiori rispetto a quelli convenuti con la società attrice, con un danno emergente complessivamente pari ad euro 117.829,34; e a non poter adempiere agli ordini del medesimo prodotto, già convenuti, presso i propri clienti finali, con conseguente perdita di ricavato per un importo pari ad euro 132.829,17.
La domanda riconvenzionale attiene ad un rapporto contrattuale diverso e successivo rispetto a quello oggetto della domanda principale dell'attrice.
Le parti, infatti, a partire dal marzo 2021 decidevano di dar vita ad un nuovo accordo contrattuale, rinegoziando quantitativi e prezzi del in relazione a forniture da effettuarsi Parte_4
nel quadrimestre successivo. Trattasi dunque di accordo differente per oggetto, corrispettivo e periodo di efficacia rispetto a quelli precedentemente conclusi tra le parti ed ai quali si riferiscono le fatture azionate.
Ciò premesso in fatto, si ricorda, in diritto, che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone la coesistenza di due obbligazioni commutative derivanti da una stessa fonte e da eseguirsi simultaneamente, con la conseguenza che non è possibile sospendere la propria prestazione eccependo l'inadempimento relativo ad un rapporto diverso.
Secondo la Suprema Corte “l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Per tanto, affinché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro.” (Cass. Sentenza n. 5938 del 17/03/2006; conforme Cass. Sentenza
n. 18487 del 04/07/2008); ancora più in particolare ha chiarito che: “posto che l'eccezione ex art. 1460
c.c. può operare con riguardo a inadempimenti afferenti a rapporti diversi nel solo caso in cui questi ultimi siano stati voluti dalle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, come funzionalmente e teleologicamente collegati, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un contratto di somministrazione di energia elettrica non abilita il fornitore a sospendere - ex art. 1565 c.c., norma che costituisce specificazione della generale eccezione di inadempimento - l'esecuzione di un distinto contratto, successivamente stipulato con lo stesso cliente, non potendosi configurare un pagina 4 di 8 collegamento negoziale tra rapporti i cui effetti si producono in periodi cronologicamente successivi”
(Cass. civ. n. 21070 del 27 luglio 2024).
Orbene, considerando che nel caso di specie si tratta di rapporti differenti, con effetti destinati a prodursi in periodi cronologicamente successivi e che non è predicabile un collegamento di contratti tra loro posti in successione cronologica (dato che, all'esaurimento di uno, spiega effetti l'altro), senza alcuna esplicita clausola di interconnessione funzionale tra loro, e benché sul piano economico e commerciale siano comprensibili le ragioni di entrambe le parti, in diritto nessuna delle due poteva legittimamente invocare l'art. 1460 c.c. al fine di giustificare il proprio inadempimento.
Più nel dettaglio, l'accordo di cui la convenuta lamenta l'inadempimento di si perfezionava con Pt_2
gli ordini soprarichiamati effettuati dalle convenute ad aprile 2021 a seguito di trattative a mezzo mail iniziate nel precedente mese di marzo (doc. 3 - 4 fasc. att., 10 – 11 fasc. conv.), a seguito della manifestata disponibilità del prodotto nei termini di 400 MT (tonnellate al mese) e dell'indicazione da parte della società attrice del relativo prezzo distinto per tratta di spedizione, prevedendo la consegna di un quantitativo di SBC pari a 1440 tonnellate per i mesi di maggio-giugno-luglio 2021, così ripartiti: 1)
300 MT per l'Italia; 2) 600 MT per Sudafrica;
3) 300 MT per il Venezuela;
4) 240 MT per il Regno
Unito. I prezzi convenuti erano i seguenti: 610 usd/ton FOB per le spedizioni in Italia, Sudafrica e
Regno Unito e 630 usd/ton FOB per le spedizioni in Venezuela.
È dato pacifico che abbia progressivamente ridotto le forniture nei mesi di maggio e Parte_2
giugno 2021, consegnando un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello ordinato. Le convenute hanno allegato la progressiva riduzione dei quantitativi di prodotto da consegnare nei mesi di maggio e giugno 2021, da 400 MT garantiti inizialmente a 240 MT e la circostanza trova preciso riscontro nella corrispondenza agli atti: a distanza di meno di un mese degli ordini confermati in aprile da per il tramite della holding, con mail del 17 maggio 2021 (doc. 8 fasc. conv.), CP_3 Pt_2 comunicava la riduzione delle forniture a “60 tons week”; con email del mese di giugno 2021 Pt_2
comunicava un nuovo cronoprogramma e una ulteriore riduzione, salvo offrire un maggiore quantitativo al prezzo maggiorato di 740 USD/ton FOB (docc. 12 fasc. att., 15 fasc. conv.); alla fine del mese di giugno, come prospettato dalla stessa difesa attorea, sospendeva qualsivoglia fornitura Pt_2
nei confronti delle convenute e sollecitata all'adempimento dichiarava, con e- mail del 13 luglio (doc.
21 fasc. conv.), che non avrebbe spedito più nulla sino al saldo delle fatture impagate, nel frattempo venute tutte a scadenza.
Si ritiene che le difficoltà logistiche e di approvvigionamento - di cui parte attrice non allega né offre di provare in modo puntuale l'impatto precipuo sulla propria attività produttiva - non costituiscano una valida giustificazione di consegne in tempi e per quantitativi non conformi agli ordini accettati in pagina 5 di 8 quanto, al di là della rilevanza dei dati sulle importazioni in Uruguay del dicromato di sodio nei grafici
Penta Transaction di cui le parti danno una contrapposta lettura, è innegabile che al momento della contrattazione si versasse già in piena pandemia ed erano più che evidenti le implicazioni della stessa nel reperimento della materia prima e nei rapporti commerciali anche nello specifico settore di mercato occupato dalle parti, tanto che sin dal primo scambio di mail del 24 marzo 2021 la scriveva: Pt_2
“logistic is very complicated and the offers are changing every months or even week”. Peraltro, il contenuto della mail del 9 giugno 2021 ore 17:21 - ove , in persona di nel Pt_2 Persona_1 comunicare un'ulteriore riduzione del quantitativo settimanale da 60 tons a 40 tons, precisa comunque di poter aggiungere 80 tons supplementari ad un prezzo ulteriore per il mese di giugno e 200 tons per il mese di agosto sempre al prezzo più alto di quello inizialmente convenuto – induce a ritenere plausibile che l'attrice disponesse di ulteriore prodotto da poter fornire alle convenute nel rispetto degli accordo presi.
L'attrice, dunque, ha assunto le obbligazioni, poi disattese, nella piena consapevolezza delle particolari condizioni di mercato, assumendosene pienamente il rischio e, comunque, nella fattispecie non ha fornito adeguata prova in merito all'incidenza delle invocate cause esterne sul corretto adempimento della prestazione dovuta. Non potendo per le ragioni sopraesposte e specularmente alle convenute, invocare a propria giustificazione l'art. 1460 c.p.c., deve ritenersi responsabile dell'inadempimento degli obblighi di fornitura assunti nei confronti delle convenute.
Quanto alle allegate voci di danno, tuttavia, le convenute non hanno assolto agli oneri su di esse gravanti in punto di prova del nesso causale del danno con il lamentato inadempimento e della sua quantificazione.
In relazione all'asserito danno emergente, le convenute si sono limitate alla produzione di una serie di fatture emesse nel periodo luglio e agosto 2021 dalle società terze (doc. 24 c fasc. conv.) CP_6
e LP (doc. 23 a – i e , 24 a - b, 26 a - b fasc. conv.), cui si sarebbero rivolte conseguentemente alla mancanza di prodotto proveniente dall'Uruguay, le quali di per sé considerate, non dimostrano che le forniture fossero dirette a sopperire alle mancate spedizioni del prodotto da parte di Parte_2
sulla scorta del solo dato della collocazione temporale delle predette fatture nel periodo in cui Pt_2
poneva fine al rapporto commerciale con le convenute. Sia sufficiente rilevare che le convenute non hanno prodotto alcuna corrispondenza tra le parti né gli asseriti ordini sottesi alle suddette fatture e non vi è neppure prova certa dell'avvenuto pagamento delle predette fatture, non essendo a tal fine sufficiente la clausola CAD (“cash against presentation of B/L (bill of landing)”). Soltanto due delle 15 fatture prodotte, infatti, indicano tale modalità di pagamento e comunque non risultano allegate le polizze di carico e/o documentazione comprovante la spedizione e/o consegna della merce.
pagina 6 di 8 Resta perciò assorbita la questione (e che si ripropone, rispetto ai clienti finali, anche per le voci di lucro cessante), non priva di fondamento, relativa alla mancanza di elementi sufficienti alla quantificazione della differenza tra il prezzo convenuto con e il prezzo asseritamente corrisposto Pt_2
ai terzi fornitori, stante la diversa incidenza dei costi di trasporto, trattandosi da un lato di spedizioni ex
FOB e dall'altro di spedizioni ex CIF/CTP.
Pure con riferimento al lucro cessante, la prova offerta dalle convenute appare decisamente lacunosa, consistendo sostanzialmente in tre mail (doc. 24b, 28, 30 fasc. conv.) ove un asserito agente della holding delle convenute ( conferma di aver concluso con soggetti terzi contratti di vendita di CP_7
SBC in nome e per conto di . Di tali e-mail, una è di gennaio, una seconda è Controparte_2
di febbraio 2021 e solo una terza è di aprile 2021, con consegne prospettate a partire da marzo, aprile e maggio 2021 di talché è lecito dubitare che il soddisfacimento di tali ordini non fosse stato già programmato (almeno per quelli più risalenti) a prescindere dagli approvvigionamenti da oggetto Pt_2
degli ordini concordati ad aprile. Peraltro, non vi è traccia degli esiti di tali ordinativi né di solleciti o disdette d'ordine dei clienti finali, ed anzi, nella documentazione allegata dagli stessi convenuti vi è evidenza che le spedizioni in Sud IC (destinazione dell'ordine della Leather from heart), per esempio, sono state garantite anche con le importazioni da GA (ft . CP_6
Deve invece ritenersi dovuto da l'importo di 36.600,00 USD di cui alla fattura n. 18 emessa da Pt_2
TA in data 18.102021 relativa a commissioni per “Worldwide Sale to CCI/CCM srl” ed in particolare per le vendite effettuate da alle convenute (doc. 42 fasc. conv.) ed oggetto di cessione Pt_2
del credito in favore di (doc. 31 fasc. conv.), poiché lo scambio di mail con Controparte_2 oggetto “commission invoice 2021” che allegava le fatture TA (doc. 43 fasc. conv.), dimostra la piena consapevolezza di della debenza dei predetti importi. Il credito deve dichiararsi Pt_2
integralmente estinto per compensazione con il maggior credito di 130.500,00 vantato da , che di Pt_2
conseguenza deve intendersi ridotto in uguale misura.
Alla stregua di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta per l'intero nei confronti di e per il minore importo capitale di USD 93.900,00 nei confronti di Controparte_3
, e le domande riconvenzionali delle convenute devono essere respinte. Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_2
di del controvalore in euro della residua somma complessiva di USD 93.900,00 al cambio Parte_2
vigente al momento della scadenza delle fatture, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna per le ragioni di cui in parte motiva, al pagamento in favore di Controparte_3
del controvalore in euro della somma complessiva di USD 58.000,00 al cambio vigente al Parte_2
momento della scadenza delle fatture, oltre interessi di mora dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo;
rigetta le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni svolte dalle convenute
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro
786,00 per esborsi, euro 22.457,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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