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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa TA NT Presidente rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Craveia, elettivamente domiciliato presso il suo Studio
-RECLAMANTE
CONTRO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO- Controparte_1
-RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. Parte_1
-RECLAMATA
OGGETTO “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”: reclamo ex art. 51
CCII avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 106/2025
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 previa fissazione della udienza di discussione, RIFORMARE la sentenza n.106/2025 - rep.n.7110/2025 –
n.rg.152 -1/2025 – liq.giud. 66/2025 emessa in data 8 settembre 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio con cui veniva aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , Parte_1 con sede in Saronno (Va), via Ungaretti n.34, codice fiscale perché infondata in fatto e diritto per P.IVA_1 le ragioni sopra meglio esposto e, di conseguenza, REVOCARE la predetta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale aperta in danno della società dottando ogni provvedimento di legge”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 8 ottobre 2025, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 51 CCII avverso la sentenza n.106/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025 con la quale il
Tribunale di Busto Arsizio, su ricorso della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
Nel reclamo la sentenza viene impugnata esclusivamente in merito all'affermazione dello stato d'insolvenza di Controparte_2
[.. Il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto dello stato d'insolvenza in capo alla reclamante sulla base della seguente motivazione:
“Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: dal reiterato mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio depositato risale al 2021; dall'ammontare del debito contratto nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (oltre 1.900.000,00 euro), per il quale la società risultava ammessa alla rateizzazione del debito e alla definizione agevolata, decadendo, poi dal beneficio agevolativo per il mancato pagamento delle rate convenute;
dalle stesse dichiarazioni della parte convenuta che costituendosi in giudizio non ha contestato il proprio stato di insolvenza, ma, anzi, ha chiesto la concessione di un termine proprio per essere ammessa ad una procedura alternativa di risoluzione della crisi e dell'insolvenza.
Ritenuto che
alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di pagina 2 di 6 occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.”.
II- La reclamante censura la motivazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in quanto basata: (i) sul reiterato mancato deposito dei bilanci dove l'ultimo risulterebbe essere quello dell'anno 2021, (ii) sul debito contratto nei confronti dell'erario e pari ad euro 1.900.000, e (iii) sulle dichiarazioni rese della resistente che non avrebbe negato la esistenza dello stato di insolvenza nei propri atti.
Al riguardo la reclamante allega, invece, che:
- la società ha depositato i bilanci sino all'anno 2024 “che si provvede a Parte_1 produrre, eccezion fatta per quello dell'anno 2023 che si ci si riserva di produrre (docc.2-3-4)”;
- dall'ultimo bilancio, cioè quello dell'anno 2024, si ricavano dati che confermano l'assoluta assenza dello stato di insolvenza in capo alla società: il valore del patrimonio netto è pari ad euro
1.121.339,00, decisamente aumentato rispetto al patrimonio netto nel bilancio 2021 (euro 508.346)
e nel bilancio 2022 (euro 368.186), segno evidente dell'aumento della capacità economico- finanziaria e patrimoniale della società; il bilancio al 31.12.2024 chiude con un utile di euro 47.853 mentre il precedente bilancio 2022 chiudeva con una perdita di euro 54.515; nel 2024 la società ha ridotto drasticamente il costo della produzione, risultato pari ad euro 23.705,00, facendo così emergere in positivo il rapporto tra valore e costi della produzione;
nel bilancio 2024 il valore dell'attivo è pari alla somma di euro 2.360.3213, decisamente superiore ai debiti indicati in euro
1.238.982,00, valore questo ridotto in misura importante rispetto al bilancio 2022, in cui sono indicati debiti per euro 2.717.841;
- “non esiste, quindi, non solo il contestato stato di insolvenza ma neppure uno squilibrio economico – finanziario e patrimoniale che possa anche solo fare pensare ad una incapacità della società di fare fronte alle proprie obbligazioni”;
- quanto alla “importante” esposizione della società nei confronti dell'erario (circa 1.900.000,00) accompagnata dal fatto che il debito tributario sarebbe stato, dapprima rateizzato, e poi non onorato con decadenza dal beneficio del pagamento rateale, si tratta di una valutazione del
Tribunale “che non tiene conto, invece, della capacità contributiva della società di fare fronte anche al pagamento integrale in una sola soluzione del dovuto o della possibilità della società di accedere ad eventuali ipotesi di composizione bonaria della vertenza;
di certo, però non si può ricavare il dato dell'insolvenza della società dalla sola posizione aperta con la Agenzia delle Entrate visto che occorrerebbe procedure ad una valutazione più ampia della situazione prendendo in esame anche i dati quivi descritti dalla appellante e che il Tribunale di Busto Arsizio non ha fatto”;
- il Tribunale ha rilevato che la società non avrebbe contestato la sussistenza dello stato di insolvenza nella propria memoria di costituzione nella fase istruttoria, ma la non contestazione non pagina 3 di 6 deve leggersi come riconoscimento della sussistenza dello stato d'insolvenza, tanto è vero che la società non ha aderito alla istanza di liquidazione giudiziale;
con la propria memoria del 2 settembre
2025, chiedeva la concessione di un termine di rinvio della udienza fissata, Parte_1 per permettere la presentazione di un ricorso ex art.44, 40 e 39 CCII e quindi l'accesso ad una procedura diversa da quella della liquidazione giudiziale.
La reclamante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
III- La Corte osserva che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale datato 9 luglio 2025, ha riferito che il possibile stato d'insolvenza della società era già emerso nell'ambito del procedimento RG 6/2018 a seguito della declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, nonché successivamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 431/21 e che, a seguito di ciò, la società “è stata periodicamente monitorata con particolare riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali per la quale la società risultava ammessa alla definizione agevolata e alla rateizzazione del debito;
dalle ultime verifiche è emerso che la società è decaduta dal beneficio agevolativo e versa conseguentemente in uno stato irreversibile di insolvenza”.
In effetti, dall'elenco “cartelle/avvisi” dell' , aggiornato al 12 Controparte_3 giugno 2025, acquisito dal Tribunale nel fascicolo della fase istruttoria, risultano a carico della reclamante debiti per l'importo complessivo di € 1.910.017,63, principalmente verso l'Erario e verso l'INPS, oltre che verso l'INAIL; l'ingente debito è stato accumulato negli anni dal 2015 al
2024.
La reclamante non ha smentito l'accertamento della Procura della Repubblica in merito alla decadenza dalla rateizzazione del debito concessa come beneficio agevolativo.
Ad avviso della Corte, il protrarsi dell'incapacità della reclamante di fronteggiare obbligazioni che ineriscono al normale esercizio dell'attività d'impresa (verso l'Erario e verso gli Enti previdenziali), nonostante l'accordata rateizzazione dell'ingente debito, dimostra che la società non è in grado di continuare ad operare sul mercato a causa dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare con mezzi ordinari le relative obbligazioni.
- Questo rilievo oggettivo non è smentito dai dati di bilancio esposti da nel Parte_1 reclamo circa il valore del patrimonio netto, l'utile, il costo della produzione, il valore dell'attivo.
Al riguardo la Corte osserva, preliminarmente, che la reclamante ha argomentato (anche in nota) su dati a suo dire estrapolati dal bilancio al 2024, che in realtà non ha prodotto nel fascicolo telematico e dal bilancio al 31.12.2022, che non ha depositato presso il Registro delle Imprese.
pagina 4 di 6 Nel reclamo asserisce, infatti, di avere “depositato i bilanci sino all'anno 2024 che Pt_1 Parte_1 si provvede a produrre, eccezion fatta per quello dell'anno 2023 che si ci si riserva di produrre (docc.2-3-4)”; nell'indice in calce al reclamo sono elencati come prodotti sub 2 i seguenti documenti: Bilanci anni
2021, 2022 e 2024; nel fascicolo telematico sono indicati come depositati: doc. 2 bilancio 2024, doc.
3 bilancio 2022, doc. 4 bilancio 2021-1, doc. 4 bilancio 2021.
In realtà nel fascicolo telematico la reclamante ha depositato sub 2 il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2022 (non il bilancio 2024), sub 3 ancora il medesimo bilancio abbreviato d'esercizio al
31/12/2022, sub 4-1 il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2021 e sub 4 ancora il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2021; ha omesso di documentare il bilancio relativo all'esercizio
2023, che nel reclamo si era riservata di produrre.
In definitiva, la reclamante ha tratto argomenti difensivi, estrapolando dati di bilancio anche non documentati (quanto agli esercizi 2023 e 2024) e, comunque, relativi ad indici che di per sé sono irrilevanti al fine di escludere lo stato d'insolvenza quale emerge con evidenza dall'ingente debito.
Si deve ricordare, infatti, che secondo i principi enunciati dalla Cassazione, “lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” (Cass. n. 29913/2018);
“costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale
e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
Ordinanza n. 6978/2019).
Ad avviso della Corte si deve confermare, pertanto, che il debito € 1.910.017,63, accumulato negli anni principalmente verso l'Erario e gli Enti previdenziali, è sintomo certo dello stato d'insolvenza in cui versa in quanto dimostra oggettivamente la sua incapacità- Parte_1 funzionale e non transitoria- di soddisfare con mezzi ordinari obbligazioni inerenti all'attività
d'impresa, non potendo contare su propria liquidità o sull'accesso al credito per adempiere tali obbligazioni.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione dev'essere emessa per le spese, data l'assenza di costituzione della parte istante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.106/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, così provvede:
1)- Rigetta il reclamo;
pagina 5 di 6 2)- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei reclamanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025.
Presidente Relatrice
TA NT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa TA NT Presidente rel.
Dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
Dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Craveia, elettivamente domiciliato presso il suo Studio
-RECLAMANTE
CONTRO
PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO- Controparte_1
-RECLAMATA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. Parte_1
-RECLAMATA
OGGETTO “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”: reclamo ex art. 51
CCII avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 106/2025
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 previa fissazione della udienza di discussione, RIFORMARE la sentenza n.106/2025 - rep.n.7110/2025 –
n.rg.152 -1/2025 – liq.giud. 66/2025 emessa in data 8 settembre 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio con cui veniva aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , Parte_1 con sede in Saronno (Va), via Ungaretti n.34, codice fiscale perché infondata in fatto e diritto per P.IVA_1 le ragioni sopra meglio esposto e, di conseguenza, REVOCARE la predetta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale aperta in danno della società dottando ogni provvedimento di legge”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 8 ottobre 2025, ha proposto reclamo ex Parte_1 art. 51 CCII avverso la sentenza n.106/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025 con la quale il
Tribunale di Busto Arsizio, su ricorso della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
Nel reclamo la sentenza viene impugnata esclusivamente in merito all'affermazione dello stato d'insolvenza di Controparte_2
[.. Il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto dello stato d'insolvenza in capo alla reclamante sulla base della seguente motivazione:
“Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo. È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: dal reiterato mancato deposito dei bilanci, l'ultimo bilancio depositato risale al 2021; dall'ammontare del debito contratto nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (oltre 1.900.000,00 euro), per il quale la società risultava ammessa alla rateizzazione del debito e alla definizione agevolata, decadendo, poi dal beneficio agevolativo per il mancato pagamento delle rate convenute;
dalle stesse dichiarazioni della parte convenuta che costituendosi in giudizio non ha contestato il proprio stato di insolvenza, ma, anzi, ha chiesto la concessione di un termine proprio per essere ammessa ad una procedura alternativa di risoluzione della crisi e dell'insolvenza.
Ritenuto che
alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di pagina 2 di 6 occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.”.
II- La reclamante censura la motivazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in quanto basata: (i) sul reiterato mancato deposito dei bilanci dove l'ultimo risulterebbe essere quello dell'anno 2021, (ii) sul debito contratto nei confronti dell'erario e pari ad euro 1.900.000, e (iii) sulle dichiarazioni rese della resistente che non avrebbe negato la esistenza dello stato di insolvenza nei propri atti.
Al riguardo la reclamante allega, invece, che:
- la società ha depositato i bilanci sino all'anno 2024 “che si provvede a Parte_1 produrre, eccezion fatta per quello dell'anno 2023 che si ci si riserva di produrre (docc.2-3-4)”;
- dall'ultimo bilancio, cioè quello dell'anno 2024, si ricavano dati che confermano l'assoluta assenza dello stato di insolvenza in capo alla società: il valore del patrimonio netto è pari ad euro
1.121.339,00, decisamente aumentato rispetto al patrimonio netto nel bilancio 2021 (euro 508.346)
e nel bilancio 2022 (euro 368.186), segno evidente dell'aumento della capacità economico- finanziaria e patrimoniale della società; il bilancio al 31.12.2024 chiude con un utile di euro 47.853 mentre il precedente bilancio 2022 chiudeva con una perdita di euro 54.515; nel 2024 la società ha ridotto drasticamente il costo della produzione, risultato pari ad euro 23.705,00, facendo così emergere in positivo il rapporto tra valore e costi della produzione;
nel bilancio 2024 il valore dell'attivo è pari alla somma di euro 2.360.3213, decisamente superiore ai debiti indicati in euro
1.238.982,00, valore questo ridotto in misura importante rispetto al bilancio 2022, in cui sono indicati debiti per euro 2.717.841;
- “non esiste, quindi, non solo il contestato stato di insolvenza ma neppure uno squilibrio economico – finanziario e patrimoniale che possa anche solo fare pensare ad una incapacità della società di fare fronte alle proprie obbligazioni”;
- quanto alla “importante” esposizione della società nei confronti dell'erario (circa 1.900.000,00) accompagnata dal fatto che il debito tributario sarebbe stato, dapprima rateizzato, e poi non onorato con decadenza dal beneficio del pagamento rateale, si tratta di una valutazione del
Tribunale “che non tiene conto, invece, della capacità contributiva della società di fare fronte anche al pagamento integrale in una sola soluzione del dovuto o della possibilità della società di accedere ad eventuali ipotesi di composizione bonaria della vertenza;
di certo, però non si può ricavare il dato dell'insolvenza della società dalla sola posizione aperta con la Agenzia delle Entrate visto che occorrerebbe procedure ad una valutazione più ampia della situazione prendendo in esame anche i dati quivi descritti dalla appellante e che il Tribunale di Busto Arsizio non ha fatto”;
- il Tribunale ha rilevato che la società non avrebbe contestato la sussistenza dello stato di insolvenza nella propria memoria di costituzione nella fase istruttoria, ma la non contestazione non pagina 3 di 6 deve leggersi come riconoscimento della sussistenza dello stato d'insolvenza, tanto è vero che la società non ha aderito alla istanza di liquidazione giudiziale;
con la propria memoria del 2 settembre
2025, chiedeva la concessione di un termine di rinvio della udienza fissata, Parte_1 per permettere la presentazione di un ricorso ex art.44, 40 e 39 CCII e quindi l'accesso ad una procedura diversa da quella della liquidazione giudiziale.
La reclamante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
III- La Corte osserva che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale datato 9 luglio 2025, ha riferito che il possibile stato d'insolvenza della società era già emerso nell'ambito del procedimento RG 6/2018 a seguito della declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, nonché successivamente nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE 431/21 e che, a seguito di ciò, la società “è stata periodicamente monitorata con particolare riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali per la quale la società risultava ammessa alla definizione agevolata e alla rateizzazione del debito;
dalle ultime verifiche è emerso che la società è decaduta dal beneficio agevolativo e versa conseguentemente in uno stato irreversibile di insolvenza”.
In effetti, dall'elenco “cartelle/avvisi” dell' , aggiornato al 12 Controparte_3 giugno 2025, acquisito dal Tribunale nel fascicolo della fase istruttoria, risultano a carico della reclamante debiti per l'importo complessivo di € 1.910.017,63, principalmente verso l'Erario e verso l'INPS, oltre che verso l'INAIL; l'ingente debito è stato accumulato negli anni dal 2015 al
2024.
La reclamante non ha smentito l'accertamento della Procura della Repubblica in merito alla decadenza dalla rateizzazione del debito concessa come beneficio agevolativo.
Ad avviso della Corte, il protrarsi dell'incapacità della reclamante di fronteggiare obbligazioni che ineriscono al normale esercizio dell'attività d'impresa (verso l'Erario e verso gli Enti previdenziali), nonostante l'accordata rateizzazione dell'ingente debito, dimostra che la società non è in grado di continuare ad operare sul mercato a causa dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare con mezzi ordinari le relative obbligazioni.
- Questo rilievo oggettivo non è smentito dai dati di bilancio esposti da nel Parte_1 reclamo circa il valore del patrimonio netto, l'utile, il costo della produzione, il valore dell'attivo.
Al riguardo la Corte osserva, preliminarmente, che la reclamante ha argomentato (anche in nota) su dati a suo dire estrapolati dal bilancio al 2024, che in realtà non ha prodotto nel fascicolo telematico e dal bilancio al 31.12.2022, che non ha depositato presso il Registro delle Imprese.
pagina 4 di 6 Nel reclamo asserisce, infatti, di avere “depositato i bilanci sino all'anno 2024 che Pt_1 Parte_1 si provvede a produrre, eccezion fatta per quello dell'anno 2023 che si ci si riserva di produrre (docc.2-3-4)”; nell'indice in calce al reclamo sono elencati come prodotti sub 2 i seguenti documenti: Bilanci anni
2021, 2022 e 2024; nel fascicolo telematico sono indicati come depositati: doc. 2 bilancio 2024, doc.
3 bilancio 2022, doc. 4 bilancio 2021-1, doc. 4 bilancio 2021.
In realtà nel fascicolo telematico la reclamante ha depositato sub 2 il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2022 (non il bilancio 2024), sub 3 ancora il medesimo bilancio abbreviato d'esercizio al
31/12/2022, sub 4-1 il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2021 e sub 4 ancora il bilancio abbreviato d'esercizio al 31/12/2021; ha omesso di documentare il bilancio relativo all'esercizio
2023, che nel reclamo si era riservata di produrre.
In definitiva, la reclamante ha tratto argomenti difensivi, estrapolando dati di bilancio anche non documentati (quanto agli esercizi 2023 e 2024) e, comunque, relativi ad indici che di per sé sono irrilevanti al fine di escludere lo stato d'insolvenza quale emerge con evidenza dall'ingente debito.
Si deve ricordare, infatti, che secondo i principi enunciati dalla Cassazione, “lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” (Cass. n. 29913/2018);
“costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale
e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
Ordinanza n. 6978/2019).
Ad avviso della Corte si deve confermare, pertanto, che il debito € 1.910.017,63, accumulato negli anni principalmente verso l'Erario e gli Enti previdenziali, è sintomo certo dello stato d'insolvenza in cui versa in quanto dimostra oggettivamente la sua incapacità- Parte_1 funzionale e non transitoria- di soddisfare con mezzi ordinari obbligazioni inerenti all'attività
d'impresa, non potendo contare su propria liquidità o sull'accesso al credito per adempiere tali obbligazioni.
Ne consegue il rigetto del reclamo.
Nessuna statuizione dev'essere emessa per le spese, data l'assenza di costituzione della parte istante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n.106/2025 pubblicata in data 8 settembre 2025 con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, così provvede:
1)- Rigetta il reclamo;
pagina 5 di 6 2)- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei reclamanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 4 dicembre 2025.
Presidente Relatrice
TA NT
pagina 6 di 6