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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 38207 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 04/03/2025 nella causa promossa in grado d'appello da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
Addì 04/03/2025, sono comparsi alle ore 11 l'avv. Alessandro Romano Carratelli per l'appellante, per il convenuto l'avv. Diana Alberti dell'Avvocatura dello Stato;
i procuratori presenti CP_1
discutono brevemente la causa riportandosi a quanto già esposto in atti e precisano le rispettive conclusioni come da atti e memorie già depositate. Il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 14.
Alle ore 14 nessuno presente, il Giudice sottoscrivente, nei locali del Tribunale civile di Roma, in
Viale G. Cesare 54/B, dà pubblica lettura in udienza della sentenza a termini dell'art.437 c.p.c.,
depositandola contestualmente al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia R.G. n. 38207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 38207/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Romano
Carratelli (C.F. n.d.)e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
F. Paulucci de' Ca lboli n. 1, PEC;
Email_1
- Appellante
, E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ex lege, P.E.C. P.IVA_2
Email_2 - Appellato
Avente ad oggetto Opposizione ord. ingiunzione – Appello avverso la sentenza n.25092/2022
resa dal Giudice di Pace di Roma (R.G. 42319/2020), pubblicata il 3.05.2023 e non notificata
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'appellante:
- “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata n. 25092/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione 6^ civile, R.G.
n. 42319/2020, Giud. G. Febbi, pubbl. il 3/5/2023, non notificata, per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata n. 25092/2022, resa dal Giudice di Pace
di Roma, Sezione 6^ civile, R.G. n. 42319/2020, Giud. G. Febbi, pubbl. il 3/5/2023, non notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riproducono, con l'effetto di
annullare il provvedimento impugnato: “annullare il provvedimento impugnato di revisione della
patente n. del 16/06/2020, notificato il 16/09/2020, emesso dal Num_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di Roma, , come epigrafato”;
[...] Controparte_4
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, compreso I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario”.
Per l'appellato costituito:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,
rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§§§
FATTO E DIRITTO Con sentenza n.25092/2022 il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante contro il Parte_1 [...]
avverso il provvedimento di revisione N. 127331 del Controparte_1
16.06.2020 della patente di guida categoria B n. . Numero_2
L'odierno appellante a sostegno del proprio ricorso di prima istanza lamentava la nullità e/o annullabilità del verbale di revisione della patente di guida per omessa notifica dell'atto presupposto, omessa allegazione, violazione e falsa applicazione dell'art.7, co.1, l. n.212/00,
violazione di legge, asserendo che i verbali di accertamento (v.a.v.) delle presupposte violazioni del Codice della Strada, che avevano condotto alla c.d. perdita di punti della patente, non gli erano mai stati notificati. Eccepiva, inoltre, eccesso di potere. vizio di motivazione, assenza di indicazioni delle violazioni presupposte l'accertamento, oscurità, illegittimità derivata, in quanto, a suo dire, nel Rimaneva contumace il convenuto. CP_1
Così la sentenza del Giudice di Pace motivava il rigetto dell'opposizione. La sentenza veniva impugnata dall'opponente reiterando le censure già mosse in primo grado all'atto di revisione, evidenziando la contumacia della P.a. convenuta e il mancato deposito di documentazione, e contestando la circostanza che i verbali presupposti andassero richiesti alle singole autorità che li avevano emessi e comminato le sanzioni, piuttosto che alla
Motorizzazione civile, se non altro per la difficoltà di reperirli, non essendo gli stessi mai, a sua asserzione, notificati. Si costituiva nel presente grado l'appellato Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'azione proposta, sottolineando in particolare, in relazione all'asserita mancata ostensione dei verbali da parte dell'Amministrazione contumace, che non poteva ritenersi che la mera richiesta di documentazione in sede giudiziale effettuata dai privati fosse idonea a far sorgere in capo alla PA convenuta (in effetti, la Motorizzazione civile, ufficio del
Ministero convenuto) un obbligo di produzione documentale, di documenti peraltro neanche mai emessi dalla stessa (i v.a.v.) né mai posseduti, atteso che per legge la revisione della patente ex art.126 bis C.d.S. è un atto necessitato, non discrezionale, in presenza di comunicazioni di altre P.a. competenti per l'accertamento delle infrazioni e la comminatoria delle sanzioni;
il privato ha a disposizione una pluralità di strumenti – tra cui l'accesso agli atti disciplinato dalla l. 241/90 – mediante i quali può conseguire, senza particolari oneri, i documenti che ritiene necessari ai fini dello svolgimento della propria attività difensiva.
In seguito al deposito delle note scritte, con la quali le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva rinviata al 4 marzo 2025, ex art.437 c.p.c., per discussione e decisione.
*****
Preliminarmente deve dichiararsi la giurisdizione del Tribunale adito.
Dagli atti di causa risulta che oggetto del procedimento è costituito dall'impugnazione provvedimento di revisione della patente di giuda a causa della commissione di tre violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di 12 mesi.
In tema impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida occorre distinguere tra il provvedimento di revisione della patente per esaurimento dei punti o per commissione di più violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di 12 mesi
(automatico e sanzionatorio ex art.126-bis C.d.S.) e quello derivante da dubbi circa l'idoneità
tecnica alla guida (discrezionale ex art.128 C.d.S.), sicché l'impugnazione del primo è devoluta al Giudice Ordinario e quella del secondo al Giudice Amministrativo (Cfr. Cass. Civ. SU
15689/2015; Cass. Civ. SU 15573/2015; Cass. CIv. SU 5979/2007; Cass. Civ. SU 15966/2009).
Il provvedimento adottato ai sensi dell'art.126 bis, comma 6, CDS si configura come atto dovuto e partecipa alla medesima natura propria delle sanzioni previste da codice della strada con riguardo alla c.d. “patente a punti”, comportante la giurisdizione del giudice ordinario, a differenza della fattispecie di cui all'art.128 che presuppone la discrezionalità nell'adozione del provvedimento ed è, per l'effetto, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Anche in base al controllo della formulazione letterale delle due disposizioni, quella di cui all'art.128 C.d.S. e quella di cui all'art.126-bis C.d.S., ed, in particolare, tra le forme verbale adoperate nell'uno e nell'altro caso (“possono” nell'ipotesi di cui all'art.128 e “deve” nel caso di cui cui all'art.126 bis, comma 6) è agevole rivelare la diversità della natura dei provvedimento emessi, che si configurano come atti discrezionali nel primo caso e come atti vincolanti nel secondo, per cui caso in esame è di giurisdizione del giudice ordinario.
****
Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Non può trovare fondamento l'argomentazione dell'odierno appellante circa nullità e/o annullabilità del verbale di revisione della patente di guida per la mancata notifica dei verbali delle presuppose violazioni. Infatti, il giudice di prime cure ha giustamente indicato che gi stessi andavano chiesti direttamente alla Autorità che avevano provveduto all'accertamento delle infrazioni, alla comminatoria delle sanzioni ed alla emissione degli atti presupposti (v.a.v.), e non alla Motorizzazione civile, il cui atto (revisione ex art.126 bis C.d.S.), come visto sopra, ha natura vincolata;
l'appellato ha giustamente sottolineato come il privato abbia a CP_1
disposizione una pluralità di strumenti – tra cui l'accesso agli atti disciplinato dalla l. 241/90 e banche dati informatiche previste ex lege – mediante i quali può conseguire, senza particolari oneri, i documenti che ritiene necessari ai fini dello svolgimento della propria attività difensiva,
con impugnazioni quindi esperite avverso le competenti autorità..
In tal senso si è pronunciata più volte la Cassazione, per cui “il provvedimento di revisione
della patente di guida disposto per perdita del punteggio ai sensi dell'art.126-bis comma 6 del
Codice della Strada, attraverso il rinvio all'art.128 CdS, non richiede quale condizione di validità
la previa notifica al titolare dei verbali di contestazione delle violazioni che hanno comportato la
progressiva decurtazione dei punti fino all'azzeramento. Tale principio trova fondamento nel
fatto che il titolare della patente può autonomamente verificare le variazioni del punteggio
attraverso la rete telematica, secondo le modalità indicate dall'art.126-bis comma 3 CdS,
mediante l'infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale. Ne consegue che
eventuali vizi procedimentali relativi alla notifica dei verbali di accertamento delle violazioni
stradali non possono essere fatti valere nei confronti del Controparte_1
che ha emesso il provvedimento di revisione della patente, in quanto quest'ultimo
[...]
presuppone la definitività dell'accertamento delle violazioni. “ (Cfr. Cass., Civ., ordinanza n. 24392
del 10 agosto 2023).
Analogo discorso vale per la mancata comunicazione della decurtazione dei punti della patente all'interessato. I giudici di legittimità hanno chiarito che “il provvedimento di revisione
sia un atto vincolato che non presuppone la comunicazione delle variazioni di punteggio”.
Secondo la tesi dei Giudici di legittimità, “il conducente è già informato della decurtazione dei
punti attraverso il verbale di contestazione e (nel caso non gli sia notificato, ndr) può controllare
in qualsiasi momento lo stato della propria patente tramite i servizi offerti dall'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Questa posizione è coerente con il principio di trasparenza
amministrativa, ma non attribuisce alla comunicazione delle variazioni di punteggio un ruolo
determinante per la validità del provvedimento di revisione” (Cfr. Cass., Civ, sent. n. 13637 del
2020; Cass., Civ., sent n. 21825 del 2024). Quanto alla mancata indicazione di elementi fondamentali per comprendere appieno il contenuto dello stesso lamentata, dall'appellante, anche tale motivo è infondato. Con il provvedimento di revisione viene unicamente ordinato, in ossequio all'art.126 bis, comma 6,
CDS, al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, il che partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., n. 15773/2015).
Ed ancora. Il provvedimento di revisione della patente è' atto vincolato all'azzeramento del punteggio ed è fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida: il che non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato può
altresì conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cfr. Corte di Cassazione, ord. n. 28298 del
2020).
È, altresì, priva di fondamento la doglianza dell'appellante in ordine alla presunta inesatta indicazione del numero della patente di guida, nei provvedimenti, in atti,
rispettivamente dell'avvio del procedimento amministravo per la revisione della patente di guida e in quello di revisione della patente.
Infatti, la patente è stata individuata correttamente dalla Motorizzazione Civile, sia attraverso l'indicazione del relativo numero indicato al punto 5 ( ) della patente, NumeroD_3
che l'appellante stesso ha depositato in copia, che attraverso l'indicazione del vecchio numero della patente indicato in basso a sinistra ( ) - infatti, nel caso in cui l'esame di guida NumeroD_4
è stato sostenuto prima dell'introduzione della patente digitale, il vecchio numero di patente è
riportato sul retro della nuova tessera, nell'angolo in basso a sinistra. Il controllo dei punti della patente non è stato però effettuato dall'appellante con il numero della patente . NumeroD_4 Si consideri, altresì, che la nuova patente riportante il numero è stata NumeroD_3
rilasciata al dopo l'avvio del procedimento di revisione della patente (Cfr. patente di guida Pt_1
surrichaimata - n. 4a: Data del rilascio della patente – 12/06/2020). Infatti, nel momento della notifica dell'avvio del procedimento di revisione della patente l'appellante era ancora titolare della patente n. e tale numero è stato inserito in quel provvedimento, mentre al NumeroD_4
momento della notifica del provvedimento della revisione la patente vecchia era già sostituita con quella nuova , per cui nel provvedimento di revisione è correttamente NumeroD_3
indicato il numero della nuova patente di guida.
Giova, inoltre, precisare che l'atto ha raggiunto il suo scopo essendo stato notificato allo stesso interessato sia il provvedimento di avvio del procedimento amministrativo che quello della revisione della patente ed entrambi gli atti riportavano le esatte generalità del . Pt_1
*****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro il Parte_1 [...]
e che per l'effetto la sentenza n.25092/2022 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 3.05.2023, debba essere integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannato a rifonderle al Parte_1 [...]
così come liquidate in dispositivo secondo i parametri Controparte_1
del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum di valore indeterminato) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, stante la pluralità delle questioni sollevate nell'atto di gravame, ma esclusa la fase istruttoria, non svolta, e con riduzione dei valori mediani dello scaglione, vicino al minimo. L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_1
declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.25092/2022
resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 3.05.2023
▪ condanna l'appellante, , a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa
secondo legge;
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_1
comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 4.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP tirocinante Avv. Varvara Meshkova
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Processo verbale dell'udienza del 04/03/2025 nella causa promossa in grado d'appello da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
Addì 04/03/2025, sono comparsi alle ore 11 l'avv. Alessandro Romano Carratelli per l'appellante, per il convenuto l'avv. Diana Alberti dell'Avvocatura dello Stato;
i procuratori presenti CP_1
discutono brevemente la causa riportandosi a quanto già esposto in atti e precisano le rispettive conclusioni come da atti e memorie già depositate. Il Giudice aggiorna l'udienza alle ore 14.
Alle ore 14 nessuno presente, il Giudice sottoscrivente, nei locali del Tribunale civile di Roma, in
Viale G. Cesare 54/B, dà pubblica lettura in udienza della sentenza a termini dell'art.437 c.p.c.,
depositandola contestualmente al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice dott. Guido Garavaglia R.G. n. 38207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 38207/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Romano
Carratelli (C.F. n.d.)e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
F. Paulucci de' Ca lboli n. 1, PEC;
Email_1
- Appellante
, E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata ex lege, P.E.C. P.IVA_2
Email_2 - Appellato
Avente ad oggetto Opposizione ord. ingiunzione – Appello avverso la sentenza n.25092/2022
resa dal Giudice di Pace di Roma (R.G. 42319/2020), pubblicata il 3.05.2023 e non notificata
Decisa sulle conclusioni delle parti come da ultimo precisate:
Per l'appellante:
- “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata n. 25092/2022, resa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione 6^ civile, R.G.
n. 42319/2020, Giud. G. Febbi, pubbl. il 3/5/2023, non notificata, per i motivi tutti meglio dedotti
nel presente atto;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata n. 25092/2022, resa dal Giudice di Pace
di Roma, Sezione 6^ civile, R.G. n. 42319/2020, Giud. G. Febbi, pubbl. il 3/5/2023, non notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riproducono, con l'effetto di
annullare il provvedimento impugnato: “annullare il provvedimento impugnato di revisione della
patente n. del 16/06/2020, notificato il 16/09/2020, emesso dal Num_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di Roma, , come epigrafato”;
[...] Controparte_4
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, compreso I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario”.
Per l'appellato costituito:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale,
rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§§§
FATTO E DIRITTO Con sentenza n.25092/2022 il Giudice di pace di Roma rigettava l'opposizione proposta dall'odierno appellante contro il Parte_1 [...]
avverso il provvedimento di revisione N. 127331 del Controparte_1
16.06.2020 della patente di guida categoria B n. . Numero_2
L'odierno appellante a sostegno del proprio ricorso di prima istanza lamentava la nullità e/o annullabilità del verbale di revisione della patente di guida per omessa notifica dell'atto presupposto, omessa allegazione, violazione e falsa applicazione dell'art.7, co.1, l. n.212/00,
violazione di legge, asserendo che i verbali di accertamento (v.a.v.) delle presupposte violazioni del Codice della Strada, che avevano condotto alla c.d. perdita di punti della patente, non gli erano mai stati notificati. Eccepiva, inoltre, eccesso di potere. vizio di motivazione, assenza di indicazioni delle violazioni presupposte l'accertamento, oscurità, illegittimità derivata, in quanto, a suo dire, nel Rimaneva contumace il convenuto. CP_1
Così la sentenza del Giudice di Pace motivava il rigetto dell'opposizione. La sentenza veniva impugnata dall'opponente reiterando le censure già mosse in primo grado all'atto di revisione, evidenziando la contumacia della P.a. convenuta e il mancato deposito di documentazione, e contestando la circostanza che i verbali presupposti andassero richiesti alle singole autorità che li avevano emessi e comminato le sanzioni, piuttosto che alla
Motorizzazione civile, se non altro per la difficoltà di reperirli, non essendo gli stessi mai, a sua asserzione, notificati. Si costituiva nel presente grado l'appellato Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'azione proposta, sottolineando in particolare, in relazione all'asserita mancata ostensione dei verbali da parte dell'Amministrazione contumace, che non poteva ritenersi che la mera richiesta di documentazione in sede giudiziale effettuata dai privati fosse idonea a far sorgere in capo alla PA convenuta (in effetti, la Motorizzazione civile, ufficio del
Ministero convenuto) un obbligo di produzione documentale, di documenti peraltro neanche mai emessi dalla stessa (i v.a.v.) né mai posseduti, atteso che per legge la revisione della patente ex art.126 bis C.d.S. è un atto necessitato, non discrezionale, in presenza di comunicazioni di altre P.a. competenti per l'accertamento delle infrazioni e la comminatoria delle sanzioni;
il privato ha a disposizione una pluralità di strumenti – tra cui l'accesso agli atti disciplinato dalla l. 241/90 – mediante i quali può conseguire, senza particolari oneri, i documenti che ritiene necessari ai fini dello svolgimento della propria attività difensiva.
In seguito al deposito delle note scritte, con la quali le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la causa veniva rinviata al 4 marzo 2025, ex art.437 c.p.c., per discussione e decisione.
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Preliminarmente deve dichiararsi la giurisdizione del Tribunale adito.
Dagli atti di causa risulta che oggetto del procedimento è costituito dall'impugnazione provvedimento di revisione della patente di giuda a causa della commissione di tre violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di 12 mesi.
In tema impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida occorre distinguere tra il provvedimento di revisione della patente per esaurimento dei punti o per commissione di più violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco di 12 mesi
(automatico e sanzionatorio ex art.126-bis C.d.S.) e quello derivante da dubbi circa l'idoneità
tecnica alla guida (discrezionale ex art.128 C.d.S.), sicché l'impugnazione del primo è devoluta al Giudice Ordinario e quella del secondo al Giudice Amministrativo (Cfr. Cass. Civ. SU
15689/2015; Cass. Civ. SU 15573/2015; Cass. CIv. SU 5979/2007; Cass. Civ. SU 15966/2009).
Il provvedimento adottato ai sensi dell'art.126 bis, comma 6, CDS si configura come atto dovuto e partecipa alla medesima natura propria delle sanzioni previste da codice della strada con riguardo alla c.d. “patente a punti”, comportante la giurisdizione del giudice ordinario, a differenza della fattispecie di cui all'art.128 che presuppone la discrezionalità nell'adozione del provvedimento ed è, per l'effetto, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Anche in base al controllo della formulazione letterale delle due disposizioni, quella di cui all'art.128 C.d.S. e quella di cui all'art.126-bis C.d.S., ed, in particolare, tra le forme verbale adoperate nell'uno e nell'altro caso (“possono” nell'ipotesi di cui all'art.128 e “deve” nel caso di cui cui all'art.126 bis, comma 6) è agevole rivelare la diversità della natura dei provvedimento emessi, che si configurano come atti discrezionali nel primo caso e come atti vincolanti nel secondo, per cui caso in esame è di giurisdizione del giudice ordinario.
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Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Non può trovare fondamento l'argomentazione dell'odierno appellante circa nullità e/o annullabilità del verbale di revisione della patente di guida per la mancata notifica dei verbali delle presuppose violazioni. Infatti, il giudice di prime cure ha giustamente indicato che gi stessi andavano chiesti direttamente alla Autorità che avevano provveduto all'accertamento delle infrazioni, alla comminatoria delle sanzioni ed alla emissione degli atti presupposti (v.a.v.), e non alla Motorizzazione civile, il cui atto (revisione ex art.126 bis C.d.S.), come visto sopra, ha natura vincolata;
l'appellato ha giustamente sottolineato come il privato abbia a CP_1
disposizione una pluralità di strumenti – tra cui l'accesso agli atti disciplinato dalla l. 241/90 e banche dati informatiche previste ex lege – mediante i quali può conseguire, senza particolari oneri, i documenti che ritiene necessari ai fini dello svolgimento della propria attività difensiva,
con impugnazioni quindi esperite avverso le competenti autorità..
In tal senso si è pronunciata più volte la Cassazione, per cui “il provvedimento di revisione
della patente di guida disposto per perdita del punteggio ai sensi dell'art.126-bis comma 6 del
Codice della Strada, attraverso il rinvio all'art.128 CdS, non richiede quale condizione di validità
la previa notifica al titolare dei verbali di contestazione delle violazioni che hanno comportato la
progressiva decurtazione dei punti fino all'azzeramento. Tale principio trova fondamento nel
fatto che il titolare della patente può autonomamente verificare le variazioni del punteggio
attraverso la rete telematica, secondo le modalità indicate dall'art.126-bis comma 3 CdS,
mediante l'infrastruttura gestita dal competente dipartimento ministeriale. Ne consegue che
eventuali vizi procedimentali relativi alla notifica dei verbali di accertamento delle violazioni
stradali non possono essere fatti valere nei confronti del Controparte_1
che ha emesso il provvedimento di revisione della patente, in quanto quest'ultimo
[...]
presuppone la definitività dell'accertamento delle violazioni. “ (Cfr. Cass., Civ., ordinanza n. 24392
del 10 agosto 2023).
Analogo discorso vale per la mancata comunicazione della decurtazione dei punti della patente all'interessato. I giudici di legittimità hanno chiarito che “il provvedimento di revisione
sia un atto vincolato che non presuppone la comunicazione delle variazioni di punteggio”.
Secondo la tesi dei Giudici di legittimità, “il conducente è già informato della decurtazione dei
punti attraverso il verbale di contestazione e (nel caso non gli sia notificato, ndr) può controllare
in qualsiasi momento lo stato della propria patente tramite i servizi offerti dall'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Questa posizione è coerente con il principio di trasparenza
amministrativa, ma non attribuisce alla comunicazione delle variazioni di punteggio un ruolo
determinante per la validità del provvedimento di revisione” (Cfr. Cass., Civ, sent. n. 13637 del
2020; Cass., Civ., sent n. 21825 del 2024). Quanto alla mancata indicazione di elementi fondamentali per comprendere appieno il contenuto dello stesso lamentata, dall'appellante, anche tale motivo è infondato. Con il provvedimento di revisione viene unicamente ordinato, in ossequio all'art.126 bis, comma 6,
CDS, al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, il che partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., n. 15773/2015).
Ed ancora. Il provvedimento di revisione della patente è' atto vincolato all'azzeramento del punteggio ed è fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida: il che non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato può
altresì conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cfr. Corte di Cassazione, ord. n. 28298 del
2020).
È, altresì, priva di fondamento la doglianza dell'appellante in ordine alla presunta inesatta indicazione del numero della patente di guida, nei provvedimenti, in atti,
rispettivamente dell'avvio del procedimento amministravo per la revisione della patente di guida e in quello di revisione della patente.
Infatti, la patente è stata individuata correttamente dalla Motorizzazione Civile, sia attraverso l'indicazione del relativo numero indicato al punto 5 ( ) della patente, NumeroD_3
che l'appellante stesso ha depositato in copia, che attraverso l'indicazione del vecchio numero della patente indicato in basso a sinistra ( ) - infatti, nel caso in cui l'esame di guida NumeroD_4
è stato sostenuto prima dell'introduzione della patente digitale, il vecchio numero di patente è
riportato sul retro della nuova tessera, nell'angolo in basso a sinistra. Il controllo dei punti della patente non è stato però effettuato dall'appellante con il numero della patente . NumeroD_4 Si consideri, altresì, che la nuova patente riportante il numero è stata NumeroD_3
rilasciata al dopo l'avvio del procedimento di revisione della patente (Cfr. patente di guida Pt_1
surrichaimata - n. 4a: Data del rilascio della patente – 12/06/2020). Infatti, nel momento della notifica dell'avvio del procedimento di revisione della patente l'appellante era ancora titolare della patente n. e tale numero è stato inserito in quel provvedimento, mentre al NumeroD_4
momento della notifica del provvedimento della revisione la patente vecchia era già sostituita con quella nuova , per cui nel provvedimento di revisione è correttamente NumeroD_3
indicato il numero della nuova patente di guida.
Giova, inoltre, precisare che l'atto ha raggiunto il suo scopo essendo stato notificato allo stesso interessato sia il provvedimento di avvio del procedimento amministrativo che quello della revisione della patente ed entrambi gli atti riportavano le esatte generalità del . Pt_1
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Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada rigettato l'appello proposto da contro il Parte_1 [...]
e che per l'effetto la sentenza n.25092/2022 resa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 3.05.2023, debba essere integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale della lite l'appellante va condannato a rifonderle al Parte_1 [...]
così come liquidate in dispositivo secondo i parametri Controparte_1
del d.m 147/2022, in relazione al valore della causa (disputatum di valore indeterminato) ed all'attività difensiva svolta, di ordinario impegno, stante la pluralità delle questioni sollevate nell'atto di gravame, ma esclusa la fase istruttoria, non svolta, e con riduzione dei valori mediani dello scaglione, vicino al minimo. L'integrale rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_1
declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di essa appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR
30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
▪ rigetta il proposto appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.25092/2022
resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 3.05.2023
▪ condanna l'appellante, , a rifondere al Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado, liquidate in Controparte_1
complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa
secondo legge;
▪ dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 Parte_1
comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege
Roma, così decisa in camera di consiglio il 4.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP tirocinante Avv. Varvara Meshkova
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia