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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11205/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- corrente in Trepuzzi (LE), Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Maurizio Lippolis
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Giusti
- , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avvocato Maria Rosaria Papalato
Resistenti
Oggetto: Opposizione a Intimazione di pagamento
Con atto depositato il 27/9/2019 la ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Lecce, Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento, previa sospensione della
Intimazione di pagamento n.0242019 9003296938000, notificata il 10/9/2019, limitatamente alla Cartella n.0242018 0008380627000 avente ad oggetto la somma di € 4.666,43 per premi , deducendo nullità della intimazione per CP_2 mancata previa notificazione della cartella di pagamento e vizi formali dell'atto opposto, consistenti nell'invio di messaggio PEC con allegato file in formato pdf, anziché p7m e nella lacunosità della motivazione, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio, sin dalla fase cautelare, Controparte_1
, con memoria nella quale chiede la reiezione del ricorso, deducendo
[...] la correttezza del proprio operato e documentando, in allegato alla suddetta memoria, la avvenuta notificazione della Cartella di pagamento n. 0242018
0008380627000 in data 24/7/2018 a mezzo PEC.
Si è altresì costituito in giudizio sin dalla fase cautelare con memoria nella CP_2 quale chiede la reiezione del ricorso, rappresentando che il credito azionato dall' si fonda su dichiarazioni di autoliquidazione dei premi 2017 e rata CP_3 anticipata per il 2018 provenienti dalla medesima ed evidenziando che la Pt_1
Intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio è stata impugnata dalla società ricorrente con altri ricorsi innanzi ai Tribunali di Taranto e Brindisi.
Tali essendo le avverse prospettazioni e premesso che con ordinanza del 2/3/2020
è stata respinta la istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, il ricorso
è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
Occorre infatti osservare che dalla documentazione allegata alla memoria di risulta che la Cartella di pagamento n. 0242018 Controparte_1
0008380627000 è stata notificata alla in data 24/7/2018 a mezzo PEC Parte_1 all'indirizzo “ e cioè al medesimo indirizzo al quale è stata notificata, Email_1 in data 10/9/2019, la Intimazione di pagamento opposta.
Ne consegue che dalla documentazione allegata da Controparte_1 emerge che la società ricorrente era a conoscenza della predetta Cartella di pagamento sin dal 24/7/2018, ma non ha provveduto ad impugnarla entro il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 D. L.vo n.46/99.
Per quanto attiene la regolarità della notifica via PEC si osserva che tale tipo di notifica è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art.14, primo comma, D.L.vo n.159/2015, secondo cui: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INl-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Per quanto concerne la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, poi, si deve rilevare che l'art.4 DPR 68/2005 precisa che la suddetta validità è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna e che l'art.6 del medesimo DPR prevede al terzo comma che “ La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” e al quinto comma
2 che “La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario”.
Peraltro, va osservato che la Corte di Cassazione con ordinanza n.20214 del
15/7/2021 ha chiarito che “Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”.
Pertanto, la notifica della intimazione di pagamento e della Cartella di pagamento opposte nel presente giudizio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ricorrente si deve ritenere valida ed efficace (peraltro dalla missiva elettronica si evince chiaramente il mittente).
Ciò posto, deve infine evidenziarsi che con l'atto di ricorso parte ricorrente ha anche eccepito illegittimità della intimazione per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Per quanto attiene alla doglianza attorea relativa agli interessi di mora, si osserva quanto segue.
La applicazione degli interessi di mora è prevista e disciplinata dall'art.30 DPR
602/73 che recita: “1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Questa norma dunque prevede che se il pagamento non viene effettuato dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella (questo è il termine previsto dall'art,.25, secondo comma, DPR 602/73), la somma dovuta viene maggiorata degli interessi di mora, decorrenti dalla data di notificazione.
La norma prevede inoltre che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
Pertanto, si deve ritenere che legittimamente siano stati applicati da
[...]
gli interessi di mora al credito contributivo. Controparte_1
Ancora, si osserva che parte ricorrente deduce illegittimità della Intimazione opposta per difetto di motivazione.
Tuttavia, si deve osservare che l'Intimazione di pagamento è un atto a forma vincolata, poiché l'art.50 DPR 602/73 prevede che “
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni
3 dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”.
Ed invero nella Intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, allegata al ricorso, sono riportato gli estremi della Cartella di pagamento n.0242018
0008380627000, la data di notificazione, le somme dovute a titolo di premio CP_2 per gli anni 2016 e 2017, le somme dovute per interessi e quelle dovute per sanzioni.
Il contenuto della Intimazione è dunque conforme a quello previsto dalla norma sopra richiamata.
Si deve dunque ritenere che la ricorrente sia tenuta al pagamento delle somme riportate nella Intimazione di pagamento e nella Cartella oggetto di opposizione.
Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta da ciascuna parte, vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di per Controparte_1 dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, di cui € 600,00 in favore di , Controparte_1 con distrazione in favore dell'Avvocato Alessandra Giusti, ed € 400,00 in favore di
, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. CP_2
Lecce, li 21 Febbraio 2025 – 17 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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