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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9859 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 07/10/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37707 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to SCARLATO PAOLA ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Oggetto : Pagamento ratei.
Con ricorso depositato il giorno 18.10.24 e ritualmente notificato, , premesso di avere Parte_1
ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84 dalla domanda amministrativa del 9.4.21, con sentenza rg n. 38816/2022 notificata in data 17.5.24, e di avere notificato il giorno 20.5.24 il modello per la comunicazione dei requisiti socio- economici, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al
1 Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito, rilevando che ricorrente fruisce della pensione di vecchiaia con decorrenza
3/2023 e che pertanto gli arretrati possono corrispondersi solo fino a tale data;
ella ha fruito inoltre di NASPI dal 2/2021 al 5/2022 ma nella domanda non ha effettuato l'opzione , necessaria in quanto
NASPI e assegno ordinario sono incompatibili tra loro.
Evidenziava che la liquidazione dell'assegno di invalidità era intervenuta il 17.6.2024 secondo le tempistiche di legge ma che la corresponsione degli arretrati non era stata eseguita in mancanza di opzione per il trattamento più favorevole;
evidenziava ancora che gli uffici avevano ritenuto che, con la notifica del ricorso, la ricorrente avesse esercitato tale facoltà e hanno disposto il pagamento degli arretrati;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessata materia del contendere, come da note sostitutive di udienza.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Le spese peraltro possono compensarsi integramente.
CP_ E invero, emerge dalle allegazioni dell' e dalla documentazione in atti, che la trasmissione dei CP_ dati socio-economici all' è stata incompleta, non avendo parte ricorrente completato il modello nella parte “Redditi del titolare Quadro A”, dove avrebbe potuto indicare l'indennità NASPI, e non avendo espresso l'opzione per il trattamento più favorevole tra questa e l'assegno ordinario di invalidità nel periodo di sovrapposizione.
2 Ciò non ha impedito la sollecita liquidazione, intervenuta il 17.6.2024 (v. in atti), ma ha impedito il CP_ calcolo degli arretrati, intervenuto poi il 17.3.2025, dopo che l' ha ritenuto espressa l'opzione a seguito di notifica del ricorso.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 7.10.2025
Il Giudice
dott. S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, in data 07/10/2025, all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37707 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to SCARLATO PAOLA ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Oggetto : Pagamento ratei.
Con ricorso depositato il giorno 18.10.24 e ritualmente notificato, , premesso di avere Parte_1
ottenuto l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 legge 222/84 dalla domanda amministrativa del 9.4.21, con sentenza rg n. 38816/2022 notificata in data 17.5.24, e di avere notificato il giorno 20.5.24 il modello per la comunicazione dei requisiti socio- economici, contenente tutta la documentazione utile alla liquidazione , ha chiesto al
1 Tribunale di dichiarare il diritto al pagamento dei ratei, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
CP_ L' si è costituito, rilevando che ricorrente fruisce della pensione di vecchiaia con decorrenza
3/2023 e che pertanto gli arretrati possono corrispondersi solo fino a tale data;
ella ha fruito inoltre di NASPI dal 2/2021 al 5/2022 ma nella domanda non ha effettuato l'opzione , necessaria in quanto
NASPI e assegno ordinario sono incompatibili tra loro.
Evidenziava che la liquidazione dell'assegno di invalidità era intervenuta il 17.6.2024 secondo le tempistiche di legge ma che la corresponsione degli arretrati non era stata eseguita in mancanza di opzione per il trattamento più favorevole;
evidenziava ancora che gli uffici avevano ritenuto che, con la notifica del ricorso, la ricorrente avesse esercitato tale facoltà e hanno disposto il pagamento degli arretrati;
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessata materia del contendere, come da note sostitutive di udienza.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Le spese peraltro possono compensarsi integramente.
CP_ E invero, emerge dalle allegazioni dell' e dalla documentazione in atti, che la trasmissione dei CP_ dati socio-economici all' è stata incompleta, non avendo parte ricorrente completato il modello nella parte “Redditi del titolare Quadro A”, dove avrebbe potuto indicare l'indennità NASPI, e non avendo espresso l'opzione per il trattamento più favorevole tra questa e l'assegno ordinario di invalidità nel periodo di sovrapposizione.
2 Ciò non ha impedito la sollecita liquidazione, intervenuta il 17.6.2024 (v. in atti), ma ha impedito il CP_ calcolo degli arretrati, intervenuto poi il 17.3.2025, dopo che l' ha ritenuto espressa l'opzione a seguito di notifica del ricorso.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 7.10.2025
Il Giudice
dott. S.Rossi
3