Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 212/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le "note di trattazione scritta" depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 212/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito - gestione commercianti
TRA
C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 C.F.
,
Gianluca Melillo, presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA), alla via G. Matteotti n.
43,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 Controparte_1
P. IVA P.IVA 2 ) in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e
Marcello Carnovale, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 08.02.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420220003282768 dell' CP 1 notificato il 20.01.2023 relativo contributi IVS per l'anno 2015 per € 24.505,59 a titolo di omesso versamento dei contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti dell' CP 1. L'istante ha dedotto: la duplicazione delle pretese, avendo ella già ricevuto intimazione di pagamento n.
03420229000514712000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente anch'essa assunti crediti che l'CP 1 vanterebbe per IVS per l'anno 2015 (incorporati negli avvisi di addebito nn.
33420160001242239 e 33420160004098248); la decadenza e prescrizione dei presunti crediti IVS
2015 essendo decorso il termine perentorio di cinque anni alla data della notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi l'CP_1, eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro "contro l'iscrizione a ruolo" dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900
del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva perché proposta nei termini di cui innanzi.
§ 3. Nel merito, in via preliminare va rigettato il primo motivo di opposizione, concernente l'asserita duplicazione delle azioni di riscossione coattiva, avendo l'CP 1 dedotto e documentato (cfr. all.
fascicolo CP 1) che l'avviso di addebito per cui è causa attiene ai contributi dovuti per l'anno 2015 ed eccedenti il minimale, la cui pretesa deriva dall'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate nel 2019, dal quale sono emersi redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, mentre gli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento già impugnati in altro giudizio attengono, invece, ai contributi dovuti per l'anno 2015 c.d. fissi o entro il minimale.
Va ora esaminato l'altro motivo di opposizione, riguardante l'asserita decadenza e la prescrizione del credito, non essendo stato notificato alcun atto prima del 2023, anno di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
L'CP 1 in proposito ha controdedotto che nessuna decadenza e nessuna prescrizione sarebbero maturate, avendo l'Istituto appreso dei maggiori redditi della ricorrente in seguito all'informativa dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe condotto un accertamento reddituale sulla sig.ra Pt 1, conclusosi con Verbale di Accertamento TD3010401147 notificato al contribuente il 15/02/2020 (cfr.
missive di comunicazione tra A genzia delle Entrate e CP 1 all. fascicolo CP_1).
Osserva il Tribunale che, tuttavia, nessuna prova è stata tempestivamente fornita dall' CP_1 in ordine alla pretesa notifica del predetto accertamento reddituale alla ricorrente, non potendo tenersi conto dei documenti depositati tardivamente con le note scritte dell' 11.04.2024 e non avendo alcuna valenza probatoria gli atti ad uso interno allegati alla memoria di costituzione tempestivamente depositata dall' CP 1.
Di talché, fermo quanto innanzi esposto, i crediti relativi ai contributi eccedenti il minimale per l'ano
2015 contenuti nell'avviso di addebito opposto sono ormai estinti per intervenuta prescrizione, non essendo stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione fino al 20.01.2023, data di notifica dell'avviso di addebito stesso.
Da ciò consegue che il ricorso va accolto e per l'effetto l'avviso di addebito n. 33420220003282768 dell' CP 1 notificato il 20.01.2023 va annullato.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella
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misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, l'avviso di addebito n. 33420220003282768 dell' CP_1 notificato il 20.01.2023;
2) Condanna l'CP_1 al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge da corrispondersi in favore dell'Erario attesa l'ammissione della parte al Patrocinio a Spese dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso