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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5800 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 2876/2022
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2876/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1168/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13/5/2022 e vertente
TRA
(C.F. , difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano (C.F.
) ed RI EL (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._5 CP_3
(C.F. ), quali eredi di
[...] C.F._6 Persona_1
deceduta in data 27/3/2022, difesi, come da procura depositata in atti, dall'avv.
IG RA (C.F. ) C.F._7
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. ), elett.te Controparte_4 C.F._8
dom.to in Grottaminarda (AV), via Pioppi n. 12, presso lo studio dell'avvocato costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE 2 R.G. n. 2876/2022
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 18/6/2025, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022, da ritenersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. e proposero, dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Parte_1
Benevento, opposizione al decreto ingiuntivo n. 3326/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di € 60.000,00 in favore della ricorrente in forza di una Persona_1 scrittura privata ricognitiva manoscritta e sottoscritta dal primo dei predetti opponenti e recante, altresì, la sottoscrizione del secondo a titolo di garanzia.
Gli opponenti formularono, quale unico motivo di opposizione, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento.
Costituitasi in giudizio, la chiese rigettarsi l'opposizione, proponendo Per_1 istanza di verificazione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, si fece luogo a CTU grafologica, con la quale fu ritenuta la genuinità della sottoscrizione di CP_4
, mentre, quanto all'altra sottoscrizione, l'ausiliare precisò di non poter
[...] esprimere un giudizio di assoluta certezza “soltanto per l'estrema scarnezza del tracciato in verifica”.
§ 2. Il Tribunale, richiamandosi alle conclusioni del CTU, senza alcuna specifica motivazione rispetto alla posizione di rigettò l'opposizione, dichiarando Pt_1
l'esecutorietà del provvedimento opposto.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello , Parte_1 convenendo in giudizio sia la che , dinanzi a questa Per_1 Controparte_4
Corte, sulla base di un unico motivo, articolato attraverso il rimprovero al primo
Giudice di non aver tenuto conto che, rispetto alla propria posizione, il CTU avesse escluso la certezza del giudizio di genuinità della sottoscrizione.
L'appellante ha depositato, al momento della sua costituzione, un nuovo documento, assumendo di averlo “rinvenuto solo adesso”, attestante che il giorno della firma della scrittura privata (19/1/2013), si trovava in Svizzera, a Basilea, come da ricevuta di pagamento per il pernottamento dal 18/1/2013 al 28/1/13 di
Europol Service GmbH, e non in Italia ad AN NO. 3 R.G. n. 2876/2022
§ 3.1. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Per_1 del gravame, perché redatto in distonia rispetto ai parametri di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, deducendo in ogni caso la tardività del deposito del nuovo documento.
§ 3.2. Con comparsa depositata in data 16/6/2025 si sono costituiti in giudizio ed in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dell'appellata riportandosi a tutte le difese svolte, nonché alle Persona_1 richieste formulate dalla propria dante causa.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la ritualità della Controparte_4 notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
§ 5. Ciò posto, quanto all'asserita mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello 4 R.G. n. 2876/2022 un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto quanto premesso, nella vicenda per cui è causa l'appello formulato da
[...]
è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso Pt_1 innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Benevento per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che le argomentazioni critiche mosse dall'appellante alla decisione impugnata, tutte incentrate sul rilievo secondo cui il
CTU avrebbe escluso un giudizio di certa genuinità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a , non sono tali da pervenire ad un Parte_1 positivo approdo.
§ 6.1. In primo luogo, nelle conclusioni della sua relazione il CTU, se per un verso ha precisato di non poter esprimere un giudizio di certezza della veridicità della sottoscrizione di , per altro verso ha tuttavia evidenziato come Parte_1 la stessa sia “probabilmente riconducibile” al predetto.
In secondo luogo, nella parte espositiva dell'elaborato in atti (v. pag. 51), il consulente ha dichiarato quanto segue: “L'estrema sintesi del tracciato in verifica non consente di effettuare alcune valutazioni, ma quelle offerte sin qui sono comunque da considerarsi univoche e sostanzialmente consistenti. È fortemente probabile che l'intento dello scrivente sia stato quello di dissimulare il suo tratto abituale con un tracciato estremamente sintetico e stilisticamente diverso dalle soluzioni grafiche consuete, tuttavia emergono delle caratteristiche proprie di scrittura che consentono di raggiungere comunque un ragionevole giudizio di affidamento”. 5 R.G. n. 2876/2022
§ 6.2. Inoltre, esaminando le osservazioni espresse dall'ausiliare con riguardo ai singoli profili della valutazione comparativa delle firme in verifica, emerge quanto segue:
a) sul piano dell'organizzazione grafica, se le firme comparative rispecchiano un diverso stile grafico e diverse soluzioni espressive, “tuttavia non è completamente estranea la modalità <> di strutturare la lettera “M”, come si può osservare… ”, risultando coerenti anche “la formazione delle asole e
l'inclinazione”, nonché “la strettezza degli spazi e la sovrapposizione della maiuscola <> sul finale del cognome ”;
b) circa il movimento della scrittura, il CTU ha evidenziato rilevanti caratteri di continuità, anche in relazione alla parte finale dei tratti dinamici, ove
“intervengono degli automatismi di scrittura che risultano difficili da comprimere
e controllare”;
c) quanto ai profili di inclinazione ed allineamento, nella relazione sono evidenziate caratteristiche coerenti tra la firma in verifica e quelle comparative, mentre, circa la posizione sulla riga, essa risente della presenza della firma del debitore principale, posta immediatamente al di sopra della stessa;
d) con riguardo alla pressione grafica, il CTU ha rilevato tra la firma in verifica e quella di cui alle scritture di comparazione il medesimo alleggerimento della distribuzione di tale pressione nella fase ascendente;
e) anche in relazione alle particolarità di scrittura (tratti finale del tracciato e segni diacritici) il consulente ha riscontrato profili di compatibilità.
§ 6.3. Ebbene, sulla base di quanto complessivamente riportato nella relazione tecnica, e del resto anche avuto riguardo alla comparazione visiva fra la firma apposta in calce alla scrittura e quelle comparative, è ben possibile esprimere un giudizio di elevata probabilità circa la riconducibilità della firma in contestazione a quella di . Parte_1
Occorre in ogni caso precisare che in ambito civilistico vige il principio dell'accertamento probatorio basato sulla regola statistica della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”, piuttosto che su quella, che opera in ambito penalistico, condensata nella formula “oltre ogni ragionevole dubbio”
(cfr., fra le tante, Cass. 6/2/2019, n. 3487), con la conseguenza che, nella fattispecie in disamina, può senz'altro ritenersi, tenuto conto dei descritti 6 R.G. n. 2876/2022 molteplici profili di conformità messi in luce dall'ausiliare, che la firma in oggetto sia quella di;
Parte_1
Ed è significativo, in tale prospettiva, che il consulente, nelle sue conclusioni, abbia precisato di non esprimere un giudizio di assoluta certezza “soltanto per
l'estrema scarnezza del tracciato in verifica”, il che conferma, a ben vedere,
l'elevata probabilità della genuinità della sottoscrizione in questione.
§ 6.4. Né può utilizzarsi, ai fini della decisione, il documento prodotto dall'appellante, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., nulla avendo allegato il predetto, ancor prima che provato, circa l'impossibilità del tempestivo deposito dello stesso per ragioni di forza maggiore. L'appellante, infatti, sul punto si è limitato a dedurre di averlo “rinvenuto” soltanto di recente, il che ovviamente esclude ogni eventuale causa di forza maggiore, tale da porsi quale fattore di non imputabilità del ritardato deposito del documento in oggetto.
§ 7. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
§ 8. Le spese di lite del presente grado, nel rapporto fra l'appellante e gli eredi della parte appellata seguono la soccombenza e si liquidano Persona_1 nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, tranne che per la non espletata fase istruttoria, per la quale va operata la riduzione massima del 50%, il tutto con attribuzione all'avv.
IG RA, stante la dichiarazione da questi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nessun provvedimento va, invece, adottato in punto di spese nel rapporto fra l'appellante e tenuto conto che quest'ultimo è stato evocato Controparte_5 nel presente grado sulla base di una mera litis denuntiatio ed in ogni caso non si è costituito in giudizio.
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27/6/2022, nei Parte_1 7 R.G. n. 2876/2022 confronti di e, dopo la morte di quest'ultima, dei suoi eredi Persona_1
ed nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1168/2022, pubblicata
[...] in data 13/5/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 ed delle spese di lite del presente grado, Controparte_2 CP_3 che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. IG RA;
d) nulla per le spese nel rapporto fra l'appellante e . Controparte_4
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 22/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2876/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1168/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
13/5/2022 e vertente
TRA
(C.F. , difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Antonio Terrazzano (C.F.
) ed RI EL (C.F. C.F._2
) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._5 CP_3
(C.F. ), quali eredi di
[...] C.F._6 Persona_1
deceduta in data 27/3/2022, difesi, come da procura depositata in atti, dall'avv.
IG RA (C.F. ) C.F._7
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. ), elett.te Controparte_4 C.F._8
dom.to in Grottaminarda (AV), via Pioppi n. 12, presso lo studio dell'avvocato costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE 2 R.G. n. 2876/2022
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 18/6/2025, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022, da ritenersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. e proposero, dinanzi al Tribunale di Controparte_4 Parte_1
Benevento, opposizione al decreto ingiuntivo n. 3326/2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale era stato loro intimato il pagamento della somma di € 60.000,00 in favore della ricorrente in forza di una Persona_1 scrittura privata ricognitiva manoscritta e sottoscritta dal primo dei predetti opponenti e recante, altresì, la sottoscrizione del secondo a titolo di garanzia.
Gli opponenti formularono, quale unico motivo di opposizione, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al documento.
Costituitasi in giudizio, la chiese rigettarsi l'opposizione, proponendo Per_1 istanza di verificazione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, si fece luogo a CTU grafologica, con la quale fu ritenuta la genuinità della sottoscrizione di CP_4
, mentre, quanto all'altra sottoscrizione, l'ausiliare precisò di non poter
[...] esprimere un giudizio di assoluta certezza “soltanto per l'estrema scarnezza del tracciato in verifica”.
§ 2. Il Tribunale, richiamandosi alle conclusioni del CTU, senza alcuna specifica motivazione rispetto alla posizione di rigettò l'opposizione, dichiarando Pt_1
l'esecutorietà del provvedimento opposto.
§ 3. Avverso la menzionata sentenza ha proposto appello , Parte_1 convenendo in giudizio sia la che , dinanzi a questa Per_1 Controparte_4
Corte, sulla base di un unico motivo, articolato attraverso il rimprovero al primo
Giudice di non aver tenuto conto che, rispetto alla propria posizione, il CTU avesse escluso la certezza del giudizio di genuinità della sottoscrizione.
L'appellante ha depositato, al momento della sua costituzione, un nuovo documento, assumendo di averlo “rinvenuto solo adesso”, attestante che il giorno della firma della scrittura privata (19/1/2013), si trovava in Svizzera, a Basilea, come da ricevuta di pagamento per il pernottamento dal 18/1/2013 al 28/1/13 di
Europol Service GmbH, e non in Italia ad AN NO. 3 R.G. n. 2876/2022
§ 3.1. Costituitasi in giudizio, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Per_1 del gravame, perché redatto in distonia rispetto ai parametri di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., ovvero rigettarsi lo stesso nel merito, deducendo in ogni caso la tardività del deposito del nuovo documento.
§ 3.2. Con comparsa depositata in data 16/6/2025 si sono costituiti in giudizio ed in qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 dell'appellata riportandosi a tutte le difese svolte, nonché alle Persona_1 richieste formulate dalla propria dante causa.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante la ritualità della Controparte_4 notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini a comparire, non si è costituito in giudizio.
§ 5. Ciò posto, quanto all'asserita mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “ gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un.
16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello 4 R.G. n. 2876/2022 un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600).
Tutto quanto premesso, nella vicenda per cui è causa l'appello formulato da
[...]
è certamente idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità nel senso Pt_1 innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Benevento per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 6. Venendo al merito, rileva la Corte che le argomentazioni critiche mosse dall'appellante alla decisione impugnata, tutte incentrate sul rilievo secondo cui il
CTU avrebbe escluso un giudizio di certa genuinità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a , non sono tali da pervenire ad un Parte_1 positivo approdo.
§ 6.1. In primo luogo, nelle conclusioni della sua relazione il CTU, se per un verso ha precisato di non poter esprimere un giudizio di certezza della veridicità della sottoscrizione di , per altro verso ha tuttavia evidenziato come Parte_1 la stessa sia “probabilmente riconducibile” al predetto.
In secondo luogo, nella parte espositiva dell'elaborato in atti (v. pag. 51), il consulente ha dichiarato quanto segue: “L'estrema sintesi del tracciato in verifica non consente di effettuare alcune valutazioni, ma quelle offerte sin qui sono comunque da considerarsi univoche e sostanzialmente consistenti. È fortemente probabile che l'intento dello scrivente sia stato quello di dissimulare il suo tratto abituale con un tracciato estremamente sintetico e stilisticamente diverso dalle soluzioni grafiche consuete, tuttavia emergono delle caratteristiche proprie di scrittura che consentono di raggiungere comunque un ragionevole giudizio di affidamento”. 5 R.G. n. 2876/2022
§ 6.2. Inoltre, esaminando le osservazioni espresse dall'ausiliare con riguardo ai singoli profili della valutazione comparativa delle firme in verifica, emerge quanto segue:
a) sul piano dell'organizzazione grafica, se le firme comparative rispecchiano un diverso stile grafico e diverse soluzioni espressive, “tuttavia non è completamente estranea la modalità <
l'inclinazione”, nonché “la strettezza degli spazi e la sovrapposizione della maiuscola <
b) circa il movimento della scrittura, il CTU ha evidenziato rilevanti caratteri di continuità, anche in relazione alla parte finale dei tratti dinamici, ove
“intervengono degli automatismi di scrittura che risultano difficili da comprimere
e controllare”;
c) quanto ai profili di inclinazione ed allineamento, nella relazione sono evidenziate caratteristiche coerenti tra la firma in verifica e quelle comparative, mentre, circa la posizione sulla riga, essa risente della presenza della firma del debitore principale, posta immediatamente al di sopra della stessa;
d) con riguardo alla pressione grafica, il CTU ha rilevato tra la firma in verifica e quella di cui alle scritture di comparazione il medesimo alleggerimento della distribuzione di tale pressione nella fase ascendente;
e) anche in relazione alle particolarità di scrittura (tratti finale del tracciato e segni diacritici) il consulente ha riscontrato profili di compatibilità.
§ 6.3. Ebbene, sulla base di quanto complessivamente riportato nella relazione tecnica, e del resto anche avuto riguardo alla comparazione visiva fra la firma apposta in calce alla scrittura e quelle comparative, è ben possibile esprimere un giudizio di elevata probabilità circa la riconducibilità della firma in contestazione a quella di . Parte_1
Occorre in ogni caso precisare che in ambito civilistico vige il principio dell'accertamento probatorio basato sulla regola statistica della preponderanza dell'evidenza e del “più probabile che non”, piuttosto che su quella, che opera in ambito penalistico, condensata nella formula “oltre ogni ragionevole dubbio”
(cfr., fra le tante, Cass. 6/2/2019, n. 3487), con la conseguenza che, nella fattispecie in disamina, può senz'altro ritenersi, tenuto conto dei descritti 6 R.G. n. 2876/2022 molteplici profili di conformità messi in luce dall'ausiliare, che la firma in oggetto sia quella di;
Parte_1
Ed è significativo, in tale prospettiva, che il consulente, nelle sue conclusioni, abbia precisato di non esprimere un giudizio di assoluta certezza “soltanto per
l'estrema scarnezza del tracciato in verifica”, il che conferma, a ben vedere,
l'elevata probabilità della genuinità della sottoscrizione in questione.
§ 6.4. Né può utilizzarsi, ai fini della decisione, il documento prodotto dall'appellante, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c., nulla avendo allegato il predetto, ancor prima che provato, circa l'impossibilità del tempestivo deposito dello stesso per ragioni di forza maggiore. L'appellante, infatti, sul punto si è limitato a dedurre di averlo “rinvenuto” soltanto di recente, il che ovviamente esclude ogni eventuale causa di forza maggiore, tale da porsi quale fattore di non imputabilità del ritardato deposito del documento in oggetto.
§ 7. Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
§ 8. Le spese di lite del presente grado, nel rapporto fra l'appellante e gli eredi della parte appellata seguono la soccombenza e si liquidano Persona_1 nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e determinazione di importi prossimi alla metà fra medi e minimi, tranne che per la non espletata fase istruttoria, per la quale va operata la riduzione massima del 50%, il tutto con attribuzione all'avv.
IG RA, stante la dichiarazione da questi resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nessun provvedimento va, invece, adottato in punto di spese nel rapporto fra l'appellante e tenuto conto che quest'ultimo è stato evocato Controparte_5 nel presente grado sulla base di una mera litis denuntiatio ed in ogni caso non si è costituito in giudizio.
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 27/6/2022, nei Parte_1 7 R.G. n. 2876/2022 confronti di e, dopo la morte di quest'ultima, dei suoi eredi Persona_1
ed nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1168/2022, pubblicata
[...] in data 13/5/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 ed delle spese di lite del presente grado, Controparte_2 CP_3 che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali ed € 1.350,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. IG RA;
d) nulla per le spese nel rapporto fra l'appellante e . Controparte_4
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 22/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.