Articolo 2 della Legge 14 novembre 1962, n. 1610
Articolo 1Articolo 3
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14 dicembre 1962
Art. 2. Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti

Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1962
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