Versione
14 dicembre 1962
14 dicembre 1962
Art. 2. Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti
Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.
Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 08/01/1976 n. 301100 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 gennaio 1976 · 8.509136
La Pretura di ..... chiedeva a questa Direzione Generale di conoscere se la proroga dell\'agevolazioni fiscali per la regolarizzazione dei titoli di proprieta\' in favore della piccola proprieta\' contadina, di cui all\'art. 2 della legge 14 novembre 1962, numero 1610 - proroga portata dall\'articolo unico della legge 1 novembre 1973, n. 754 - debba considerarsi tuttora
Leggi di più…