Art. 2. Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti
Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.
Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.