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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2250/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. SACCULLO Parte_1
FRANCESCA);
E
nato a [...] il [...] (avv. CATALANO CP_1
FABRIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo il 14/09/2012 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la casa familiare sita a Palermo nella via Polito n. 11.
3. Il signor si obbliga a corrispondere la somma di € 450,00 per il mantenimento dei CP_1 minori (€ 225,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, il c.d. “Assegno Unico” o qualunque altra forma di sostegno statale per le famiglie ed i minori.
Le spese straordinarie per i minori, come da protocollo fornito dal Tribunale di Palermo, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ed esattamente: a) le spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure e trattamenti sanitari non somministrate dal SSN, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture pubbliche, saranno ripartite tra i coniugi, in assenza di preventivo accordo, nella misura del 50%, percentuale che dovrà essere rimborsata al genitore che le ha integralmente sostenute;
b) le spese straordinarie scolastiche da individuarsi in tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, mensa, campus/tempo d'estate saranno ripartite tra i coniugi, in assenza di preventivo accordo, nella misura del 50%, percentuale che dovrà essere rimborsata al genitore che le ha integralmente sostenute.
Le parti precisano, relativamente alla voce di spesa "campus/tempo d'estate" che dovrà essere concordata la tipologia, l'ammontare del costo e la durata. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, e saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, sono individuate in: a) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, non erogati dal SSN, farmaci particolari, la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole
(relativamente alle dette spese mediche straordinarie, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si pattuisce che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata - limitatamente all'aliquota di sua pertinenza - in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo).
b) spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
Le parti concordano che le spese extrascolastiche, il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti, che le sopporteranno nella misura del 50% ciascuna, sono determinate in attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e relativi corsi di istruzione, viaggi con più di un pernottamento.
In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
4. Il padre avrà ampia facoltà di vedere i minori previo accordo con la madre. In ogni caso, le parti concordano che i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, compreso il pernottamento oppure dall'uscita della scuola il venerdì sino alle 20:00 della domenica, compreso il pernottamento.
Quando il padre non trascorrerà il fine settimana con i figli minori il tempo di permanenza con gli stessi verrà regolato nel modo seguente: il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore
20:00 salva la possibilità, da concordare fra i genitori, di tenere con sé i minori per il pernotto e con l'obbligo di accompagnarli a scuola la mattina seguente.
Nella settimana in cui il padre trascorrerà il fine settimana con i figli minori il tempo di permanenza sarà regolato nel seguente modo. il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00.
Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno 5 gg consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio, garantendo ad anni alterni 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro.
Le parti concordano che per le Festività Natalizie 2023, i minori trascorreranno i giorni a cavallo di Natale con il padre e i giorni a cavallo di Capodanno con la madre.
Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore dal Giovedì Santo alle ore 16:00 con un genitore sino alla domenica di Pasqua alle ore 20:00 e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì.
Le parti concordano per le Festività Pasquali 2023 che i minori trascorreranno con il padre i giorni dal Giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua e con la madre dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì. I minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, in via alternata, le feste religiose e civili come da calendario (es. 6 Gennaio, 1 Maggio, 2 Giugno) dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00.
Durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, i minori trascorreranno con il padre e con la madre sette giorni continuativi tra il mese di luglio ed il mese di agosto e questo periodo di 7 giorni dovrà interessare, ad anni alterni, la settimana del
Ferragosto.
In considerazione della tenera età dei minori e della loro disabitudine a pernottare per più di un giorno lontani dalla madre, le parti concordano che il presente accordo, almeno per il periodo iniziale, potrà subire delle variazioni rispetto al numero di pernottamenti presso il padre nel rispetto della volontà dei minori.
I genitori si obbligano a mantenere un rapporto quotidiano con l'altro genitore nei periodi di permanenza, assicurando una telefonata al giorno.
I genitori si obbligano a favorire e garantire i rapporti tra i minori con le rispettive famiglie di origine. Per i compleanni dei minori, le parti si impegnano a concordare un momento di festa con la presenza di entrambi. Nel caso non fosse possibile, i minori trascorreranno il giorno del compleanno, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
5. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte d'identità dei figli minori valide anche per l'espatrio, impegnandosi a non opporsi alla possibilità che ciascuno di essi possa portare entrambi i figli o uno solo di essi in viaggio anche all'estero” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
14/09/2012, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 141, parte I, Volume 2555, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2250/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. SACCULLO Parte_1
FRANCESCA);
E
nato a [...] il [...] (avv. CATALANO CP_1
FABRIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
16/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Palermo il 14/09/2012 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I figli minori restano affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la casa familiare sita a Palermo nella via Polito n. 11.
3. Il signor si obbliga a corrispondere la somma di € 450,00 per il mantenimento dei CP_1 minori (€ 225,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori percepiranno, nella misura del 50% ciascuno, il c.d. “Assegno Unico” o qualunque altra forma di sostegno statale per le famiglie ed i minori.
Le spese straordinarie per i minori, come da protocollo fornito dal Tribunale di Palermo, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ed esattamente: a) le spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure e trattamenti sanitari non somministrate dal SSN, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture pubbliche, saranno ripartite tra i coniugi, in assenza di preventivo accordo, nella misura del 50%, percentuale che dovrà essere rimborsata al genitore che le ha integralmente sostenute;
b) le spese straordinarie scolastiche da individuarsi in tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento trasporto pubblico, mensa, campus/tempo d'estate saranno ripartite tra i coniugi, in assenza di preventivo accordo, nella misura del 50%, percentuale che dovrà essere rimborsata al genitore che le ha integralmente sostenute.
Le parti precisano, relativamente alla voce di spesa "campus/tempo d'estate" che dovrà essere concordata la tipologia, l'ammontare del costo e la durata. Le spese straordinarie mediche e scolastiche, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti, e saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno, sono individuate in: a) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, non erogati dal SSN, farmaci particolari, la cui prova di acquisto sia accompagnata da coeva prescrizione medica utile a comprovarne la riferibilità alla prole
(relativamente alle dette spese mediche straordinarie, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, si pattuisce che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata - limitatamente all'aliquota di sua pertinenza - in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del provvedimento alternativo).
b) spese scolastiche relative a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
Le parti concordano che le spese extrascolastiche, il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti, che le sopporteranno nella misura del 50% ciascuna, sono determinate in attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e relativi corsi di istruzione, viaggi con più di un pernottamento.
In ogni caso il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
4. Il padre avrà ampia facoltà di vedere i minori previo accordo con la madre. In ogni caso, le parti concordano che i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, compreso il pernottamento oppure dall'uscita della scuola il venerdì sino alle 20:00 della domenica, compreso il pernottamento.
Quando il padre non trascorrerà il fine settimana con i figli minori il tempo di permanenza con gli stessi verrà regolato nel modo seguente: il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore
20:00 salva la possibilità, da concordare fra i genitori, di tenere con sé i minori per il pernotto e con l'obbligo di accompagnarli a scuola la mattina seguente.
Nella settimana in cui il padre trascorrerà il fine settimana con i figli minori il tempo di permanenza sarà regolato nel seguente modo. il padre terrà con sé i figli minori due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00.
Durante le vacanze Natalizie i minori trascorreranno 5 gg consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 3 gennaio, garantendo ad anni alterni 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro.
Le parti concordano che per le Festività Natalizie 2023, i minori trascorreranno i giorni a cavallo di Natale con il padre e i giorni a cavallo di Capodanno con la madre.
Durante le festività Pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con ciascun genitore dal Giovedì Santo alle ore 16:00 con un genitore sino alla domenica di Pasqua alle ore 20:00 e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì.
Le parti concordano per le Festività Pasquali 2023 che i minori trascorreranno con il padre i giorni dal Giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua e con la madre dal giorno del Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì. I minori trascorreranno con ciascuno dei genitori, in via alternata, le feste religiose e civili come da calendario (es. 6 Gennaio, 1 Maggio, 2 Giugno) dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00.
Durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, i minori trascorreranno con il padre e con la madre sette giorni continuativi tra il mese di luglio ed il mese di agosto e questo periodo di 7 giorni dovrà interessare, ad anni alterni, la settimana del
Ferragosto.
In considerazione della tenera età dei minori e della loro disabitudine a pernottare per più di un giorno lontani dalla madre, le parti concordano che il presente accordo, almeno per il periodo iniziale, potrà subire delle variazioni rispetto al numero di pernottamenti presso il padre nel rispetto della volontà dei minori.
I genitori si obbligano a mantenere un rapporto quotidiano con l'altro genitore nei periodi di permanenza, assicurando una telefonata al giorno.
I genitori si obbligano a favorire e garantire i rapporti tra i minori con le rispettive famiglie di origine. Per i compleanni dei minori, le parti si impegnano a concordare un momento di festa con la presenza di entrambi. Nel caso non fosse possibile, i minori trascorreranno il giorno del compleanno, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
5. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte d'identità dei figli minori valide anche per l'espatrio, impegnandosi a non opporsi alla possibilità che ciascuno di essi possa portare entrambi i figli o uno solo di essi in viaggio anche all'estero” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
14/09/2012, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 141, parte I, Volume 2555, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.