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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., avvenuta alla udienza del 26.9.25, letto l'ultimo comma della cennata norma ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
, società a socio unico, con sede in Tavagnacco Controparte_1
(UD), via Alpe Adria n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: , in persona del Deputy CEO, Avv. P.IVA_1
, nato alla Spezi lio 1974 (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 ica presso la sede sociale, munito dei pot i procura Notaio di Milano del 22 novembre 2023, rep. n. 61762 e racc. Persona_1
n. 22063, quale appresentanza giusta procura speciale autenticata dal Notaio di Pordenone del 22 luglio 2019, rep. n. 54975 e racc. n. Persona_2
40666 (doc limitata con socio unico, Controparte_3 con sede legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV),codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno n. in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, gi in atti dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in 53100 NA, Via Cecco C.F._2
Angiolieri n. 37, con dichiarazio etti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il proprio numero di fax n. 02.72004013, ed indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), sito in NA, Loc. Controparte_4 P.IVA_3
Cerchiaia, Strada della Tressa n. 9, in persona dell'Amministratore , Controparte_5
pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Vichi (c.f. – fax 0577 CodiceFiscale_3
43066 – pec ed ele o e nel suo Email_2 studio in Si e da mandato in calce al ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di NA e iscritto al n. 1293/2024 r.g CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.25 riportandosi alle note autorizzate.
Ragioni di fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Controparte_1 mandataria di ha proposto opposizione sia avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
471/2024, R emesso da Tribunale di NA in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, intimante il pagamento immediato a ed a in solido tra loro, della somma di Euro Controparte_3 Parte_1
11.416,14 oltre accessori, sia avverso l'atto di precetto che intimava il pagamento per l'importo complessivo di Euro 12.733,32 oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo oltre accessori.
A fondamento delle proposte opposizioni, ha premesso in fatto che:
- in data 07 ottobre 2022, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 07 agosto 2022, che avevano cagionato danni alla copertura del fabbricato condominiale, si costituiva validamente, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Condominio opposto ove veniva deliberato l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del fabbricato e indetta l'assemblea successiva per il giorno 17 ottobre 2022 per deliberare sull'affidamento dei lavori predetti;
- in sede di tale assemblea straordinaria del 17 ottobre 2022, costituitasi validamente, veniva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinari del tetto sopra deliberati e veniva dato incarico per la loro esecuzione;
- successivamente, l'assemblea ordinaria del si Parte_2 costituiva validamente, in seconda convocazi 29 maggio 2024 ed in sede di tali ultime assemblee, conclusa l'esecuzione dei lavori straordinari al tetto, veniva approvato il bilancio consuntivo 2023 con relative ripartizioni millesimali, contenente anche il saldo dei lavori straordinari predetti con quote a carico dei proprietari all'epoca della loro deliberazione;
- in base al bilancio consuntivo 2023 predetto e dalle relative ripartizioni millesimali, la quota a carico della risultava essere pari ad Euro 11.416,14; Controparte_3
- la ( occupante l'immobile) non aveva provveduto al Parte_1 pagamento dell'importo sopra citato di Euro 11.416,14;
-nelle more, e significativamente in data 18.11.2022 era intervenuto atto di compravendita pagina 2 di 9 tra in favore di a responsabilità semplificata (doc. Controparte_3 Controparte_6
3 f l quale era i al fine di “carico di Parte_1 sostenere quanto eventualmente richiesto dalle ammi vamente alla data di stipula del presente contratto, con piena ed espressa manleva nei confronti di parte venditrice “ CP_3
… sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento alle spese straordi
[...] precedenti alla data odierna ..”.
In ragione della superiore premessa in fatto ed in diritto chiedeva in via preliminare al merito di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine Controparte_7 di tenerla comunque indenne da quanto illegittimame unque accertare la mancanza dei requisiti legittimanti il rilascio del provvedi mento monitorio ex art. 633 e ss c.p.c., comunque la mancanza di titolarità passiva quanto agli oneri richiesti, nonché la mancanza di prova dell'effettivo espletamento dei lavori ad essi sottesi, oltrechè quale soggetto chiedeva in via preliminare di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del terzo in Controparte_7 ragione del determinata dalla necessità di essere tenu sere manlevata dal pagamento della somma ingiunta essendo il cennato terzo intervenuto all'atto di compravendita.
In ragione di tutto quanto sopra esposto concludeva affinchè “ Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di NA adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - sospendere nei confronti di l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. Controparte_3
1293/2024 Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024, concessa a norma degli artt. 633 e 642 c.p.c. nonché del correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro 12.733,32, con tutte le conseguenze di legge, essendo già controvertito per tabulas il presunto diritto di credito fatto valere ex adverso per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;
- autorizzare la chiamata in causa, previo all'occorrenza differimento dell'udienza di prima comparizione, della (P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tem iena (SI), P.IVA_4
. 43/6, indirizzo di posta elettronica certificata: al fine di Email_3 garantire e manlevare la da qualsivoglia condann rgomentato Controparte_3 in atto;
NEL MERITO: In principalità - revocarsi e/o dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da codesto Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024 nonché dichiarare la nullità o inefficacia del correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro 12.733,32, perché inefficaci, infondati, illegittimi ed ingiusti, assolvendo l'attrice opponente da ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per le causali di cui in premessa;
In via subordinata: - in denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da codesto Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024 e correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro pagina 3 di 9 12.733,32 e/o di condanna al pagamento a carico della condannare CP_3 CP_3 [...]
(P.IVA , in persona del te pro tempo Parte_1 P.IVA_4 iena (SI), . 43/6, a garantire, manlevare e tenere indenne la medesima attrice opponente da ogni denegata e non creduta soccombenza o conseguenza pregiudizievole in genere come pattuito in sede di compravendita datata 18 novembre 2022; IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eventuali eccezioni e domande svolte da parte convenuta opposta nei confronti di CP_3
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate
[...] diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.” ( cfr atto di citazione in opposizione)
Si è tempestivamente costituito in giudizio il condominio opposto, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto delle doglianze attoree perché infondate in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di NA, contrariis reiectis, − in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.; − nel merito rigettare l'opposizione ed ogni domanda con essa proposta siccome del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque inammissibili e non provate;
con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compreso la conferma del d.i. opposto;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge.”
All'esito delle memorie ex art. 171 ter cpc, ritualmente depositate dalle parti, e con le quali l'attrice opponente ha avanzato richiesta di riunione del presente procedimento con quello pendente avanti ad altro giudice della sezione promosso dalla Controparte_7 veniva celebrata in data 6.2.25 la prima udienza di comparizione.
Con ordinanza istruttoria del 20.2.25, qui da intendersi richiamata, veniva reiette tanto la richiesta di chiamata in causa del terzo quanto quella di riunione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecutività già concessa in fase monitoria e non bisognevole la causa di ulteriore istruzione, il processo giungeva alla data del 26.9.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, ult. Comma, c.p.c., previa concessione di termini per note conclusive.
Sulla scorta della discussione orale avvenuta alla udienza del 26.9.25, questa giudicante onoraria, pronunzia la seguente sentenza.
*** *** ***
In via preliminare le domande poste dalle parti sono procedibili avendo soddisfatto, il Condominio opposto, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 Dlgs 28/10 ratione temporis applicabile.
In via preliminare giova ricordare che -in termini generali- l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di pagina 4 di 9 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria sulla cosa CP_8 come nella specie, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il creditore ing condominio) soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696).
Questo perché la delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto Parte_2 ingiuntivo, ma anche la c a pagare le somme nel successivo Parte_2 giudizio a cognizione piena ( cfr. quan fica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
Passando ora all'esame della preliminare questione circa la opportunità di autorizzare la chiamata in causa del terzo si richiamano le osservazioni già Controparte_7 spese con la ordinanza istruttoria del 20.2.25.
È noto, infatti, che il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”).
Del pari deve essere richiamato sul punto anche l'indirizzo giurisprudenziale, di merito e di legittimità, secondo il quale in caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del dedotto inadempimento, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito o in quanto corresponsabile dello stesso fatto ( cfr..).
Posto che nel caso che qui occupa può dirsi non contestato che l'imputazione degli oneri pagina 5 di 9 condominiali a soggetto che mai è stato titolare di alcun diritto reale ( o almeno questo non emerge dagli atti di causa) quale la è frutto di un accollo interno Parte_3 avvenuto in sede di atto di compra la e la Controparte_3 [...]
semplificata in data 18.11.22, come tale inopponibile al Controparte_9
Condominio ingiungente.
Depongono in tal senso semplici osservazioni di teoria generale delle obbligazioni e significativamente il principio della relatività degli effetti del contratto sia con riferimento alla natura certamente non liberatoria ma cumulativa della manleva assunta dalla
[...]
Parte_3
Conseguentemente le su esposte ragioni di diritto sostanziale, unitamente alle altrettanto significative esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo hanno condotto alla decisione di non autorizzare la richiesta chiamata di ulteriori terzi in giudizio.
Ad identiche conclusioni lo scrivente magistrato onorario è pervenuta anche in relazione alla richiesta di riunione ex art. 273 c.p.c., avanzata con riguardo al diverso procedimento iscritto al ruolo contenzioso di questo Ufficio RG 1766/2024, ed attivato dalla assenti atti di quel giudizio che consentissero la Controparte_7 valuta ne spiegati, nonché la diversità dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria: la titolarità di un diritto reale ( ndr di proprietà) nel caso di specie, una verosimile e diversa clausola di accollo interno non liberatorio nell'altro.
Il tutto al netto del fatto che la pronta decisione della causa è ragione prevalente rispetto a quelle sottese a favorire il c.d. simultaneus processus.
Ciò posto e passando al merito, va dato conto che parte convenuta ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimesso in atti copia delle deliberazioni assembleari dal 7.10.22 sino all'aprile 2023 nonché la documentazione attestante il preventivo dei lavori, le loro autorizzazioni amministrative, la loro esecuzione nonché gli acconti pagati ( cfr. doc da a) a p) fasc. oppos., nonché docc. da q) a z) mem. 171 ter n. 2 cpc).
A tal riguardo occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad oggi prevalente ha espresso il principio secondo cui “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni t re e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (ex multis Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199).
Può quindi ritenersi superato l'indirizzo richiamato dalla opponente e secondo cui l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni pagina 6 di 9 comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa (cfr. Cass. 17 maggio 1997, n. 4393; Cass. 18 aprile 2003, n. 6323, e Cass.1° luglio 2004, n. 12013).
La Corte di Legittimità ha inoltre osservato che “Questa Corte ha in passato affermato che, poichè, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686).
Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, giacchè proprietario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione” (Cassazione civile sez. VI, 22/06/2017, n.15547).
Poste queste premesse va dato conto che parte convenuto opposta ha offerto prova documentale che in data 7 ottobre 2022, si costituiva validamente, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del (all. 1 Parte_2 Controparte_4 fascicolo monitorio).
Fu in quel consesso che venne deliberato l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del fabbricato (“Con il voto favorevole di 12 condomini su 15 per mill. 533,49 millesimi su 745,38 viene approvato l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura”), e l'affidamento dei lavori al che aveva fornito un Controparte_10 preventivo per complessivi € 179.965,00 oltre iva.
L'assemblea condominiale del successivo 17.10.2022 fu indetta per la ratifica della deliberazione sull'affidamento dei lavori predetti già assunta all'esito della disamina di eventuale ulteriore preventivo (“decide di aggiornare l'assemblea, vista anche l'ora, al 17/10/2022 ore 17:00 presso il Condominio” - cfr. all. 1 al fascicolo monitorio); quindi in quell'assemblea straordinaria, veniva definitivamente approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinari del tetto già deliberati il 7.10.2022 e veniva confermato l'incarico per la loro esecuzione.
Sempre al consesso condominiale del 17.10.2022, fu approvato l'ammontare totale dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura condominiale unitamente al bilancio preventivo 2022 per un importo di € 47.000,00, compreso un acconto per i lavori straordinari ( all. 2 al fascicolo monitorio).
pagina 7 di 9 Pertanto alla data del 17.10.2022 titolare della relativa obbligazione propter rem era certamente l'odierna opponente.
A tale specifico riguardo occorre osservare che la Corte di legittimità ritiene che l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n.7876, che a sua volta riporta arg. da Cass. Sez. U., 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U., 05/05/1980, n. 2928).
Conseguentemente le circostanze che solo nelle date del 20.2.2024 e successivamente in quella del 29.5.2024 (all. n. 3 monitorio), l'assemblea del convenuto ebbe a Parte_2 deliberare conclusa l'esecuzione dei lavori straordinari al ati sin dall' ottobre 2022, unitamente all' approvazione il bilancio consuntivo 2023 contenente il saldo dei lavori straordinari di cui si discute, non fa venir meno la titolarità passiva della opponente seppur sin dal 18.11.22 non fosse più titolare di alcun diritto reale sulla porzione di edificio.
La vendita dell'unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, potrebbe se del caso, e solo in astratto, avere un rilievo solo sotto il profilo della valutazione in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del richiesto decreto ingiuntivo ex art. 63 comma 1 disp. Att. al c.c., ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2017, n.15547).
Alla luce di tali statuizioni ritiene questo giudice onorario che, argomentando in base al tenore letterale delle richiamate delibere assembleari, e significativamente quelle del 7.10.2022 e del 17.10.2022 fosse già sorta l'obbligazione in testa alla opponente di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, dovendosi attribuire a quelle successive alla data di dismissione del diritto reale vantato, ovvero al 18.11.22, valore puramente dichiarativo di un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge.
Peraltro la titolarità o contitolarità passiva della relativa obbligazione reale deve essere correttamente posposta al 16.5.23, ovvero data nella quale per tabulas, e con dichiarazione confessoria della opposta contenuta nell'atto di comparsa di costituzione, venne notiziato l'amministratore pro tempore del convenuto circa l'avvenuto trasferimento di Parte_2 proprietà in favore della e della conseguente assunzione quale Controparte_11 coobbligato in solido da parte di del pagamento di ogni onere Controparte_7 reale.
Ciò in ossequio al disposto normativo di cui all' art. 63 disp. Att al c.c., al suo ultimo comma per come modificato dalla legge del 11 dicembre 2012, n. 220 , applicabile ratione temporis al caso de quo” Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del pagina 8 di 9 titolo che determina il trasferimento del diritto”.
In ragione di quanto sopra, assenti peraltro specifici ed ulteriori motivi di “ opposizione a precetto” diversi da quelli sopra analizzati, l'opposizione va conclusivamente ed integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice opponente, in base al dm 147/22, secondo lo scaglione di valore individuato dal libello introduttivo ( criterio del disputatum) avuto riguardo a valori prossimi al minimo edittale in ragione della natura documentale della presente causa, della assenza di questioni di diritto particolarmente controverse e della assenza di effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da Tribunale di NA in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA l'opposizione a precetto ed ogni altra domanda.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
NA, 26 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi, all'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., avvenuta alla udienza del 26.9.25, letto l'ultimo comma della cennata norma ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2024 promossa da:
, società a socio unico, con sede in Tavagnacco Controparte_1
(UD), via Alpe Adria n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine: , in persona del Deputy CEO, Avv. P.IVA_1
, nato alla Spezi lio 1974 (C.F. ), Controparte_2 C.F._1 ica presso la sede sociale, munito dei pot i procura Notaio di Milano del 22 novembre 2023, rep. n. 61762 e racc. Persona_1
n. 22063, quale appresentanza giusta procura speciale autenticata dal Notaio di Pordenone del 22 luglio 2019, rep. n. 54975 e racc. n. Persona_2
40666 (doc limitata con socio unico, Controparte_3 con sede legale in Via Alfieri n. 1, Conegliano (TV),codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Belluno n. in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, gi in atti dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in e presso lo studio dell'Avv. Federica Occhioni (C.F. ) sito in 53100 NA, Via Cecco C.F._2
Angiolieri n. 37, con dichiarazio etti dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il proprio numero di fax n. 02.72004013, ed indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), sito in NA, Loc. Controparte_4 P.IVA_3
Cerchiaia, Strada della Tressa n. 9, in persona dell'Amministratore , Controparte_5
pagina 1 di 9 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Vichi (c.f. – fax 0577 CodiceFiscale_3
43066 – pec ed ele o e nel suo Email_2 studio in Si e da mandato in calce al ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di NA e iscritto al n. 1293/2024 r.g CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.25 riportandosi alle note autorizzate.
Ragioni di fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato quale Controparte_1 mandataria di ha proposto opposizione sia avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
471/2024, R emesso da Tribunale di NA in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, intimante il pagamento immediato a ed a in solido tra loro, della somma di Euro Controparte_3 Parte_1
11.416,14 oltre accessori, sia avverso l'atto di precetto che intimava il pagamento per l'importo complessivo di Euro 12.733,32 oltre agli interessi maturati e maturandi dalla domanda al saldo oltre accessori.
A fondamento delle proposte opposizioni, ha premesso in fatto che:
- in data 07 ottobre 2022, a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il 07 agosto 2022, che avevano cagionato danni alla copertura del fabbricato condominiale, si costituiva validamente, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Condominio opposto ove veniva deliberato l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del fabbricato e indetta l'assemblea successiva per il giorno 17 ottobre 2022 per deliberare sull'affidamento dei lavori predetti;
- in sede di tale assemblea straordinaria del 17 ottobre 2022, costituitasi validamente, veniva approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinari del tetto sopra deliberati e veniva dato incarico per la loro esecuzione;
- successivamente, l'assemblea ordinaria del si Parte_2 costituiva validamente, in seconda convocazi 29 maggio 2024 ed in sede di tali ultime assemblee, conclusa l'esecuzione dei lavori straordinari al tetto, veniva approvato il bilancio consuntivo 2023 con relative ripartizioni millesimali, contenente anche il saldo dei lavori straordinari predetti con quote a carico dei proprietari all'epoca della loro deliberazione;
- in base al bilancio consuntivo 2023 predetto e dalle relative ripartizioni millesimali, la quota a carico della risultava essere pari ad Euro 11.416,14; Controparte_3
- la ( occupante l'immobile) non aveva provveduto al Parte_1 pagamento dell'importo sopra citato di Euro 11.416,14;
-nelle more, e significativamente in data 18.11.2022 era intervenuto atto di compravendita pagina 2 di 9 tra in favore di a responsabilità semplificata (doc. Controparte_3 Controparte_6
3 f l quale era i al fine di “carico di Parte_1 sostenere quanto eventualmente richiesto dalle ammi vamente alla data di stipula del presente contratto, con piena ed espressa manleva nei confronti di parte venditrice “ CP_3
… sia con riferimento alle spese ordinarie che con riferimento alle spese straordi
[...] precedenti alla data odierna ..”.
In ragione della superiore premessa in fatto ed in diritto chiedeva in via preliminare al merito di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine Controparte_7 di tenerla comunque indenne da quanto illegittimame unque accertare la mancanza dei requisiti legittimanti il rilascio del provvedi mento monitorio ex art. 633 e ss c.p.c., comunque la mancanza di titolarità passiva quanto agli oneri richiesti, nonché la mancanza di prova dell'effettivo espletamento dei lavori ad essi sottesi, oltrechè quale soggetto chiedeva in via preliminare di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa del terzo in Controparte_7 ragione del determinata dalla necessità di essere tenu sere manlevata dal pagamento della somma ingiunta essendo il cennato terzo intervenuto all'atto di compravendita.
In ragione di tutto quanto sopra esposto concludeva affinchè “ Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di NA adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: - sospendere nei confronti di l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. Controparte_3
1293/2024 Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024, concessa a norma degli artt. 633 e 642 c.p.c. nonché del correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro 12.733,32, con tutte le conseguenze di legge, essendo già controvertito per tabulas il presunto diritto di credito fatto valere ex adverso per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;
- autorizzare la chiamata in causa, previo all'occorrenza differimento dell'udienza di prima comparizione, della (P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tem iena (SI), P.IVA_4
. 43/6, indirizzo di posta elettronica certificata: al fine di Email_3 garantire e manlevare la da qualsivoglia condann rgomentato Controparte_3 in atto;
NEL MERITO: In principalità - revocarsi e/o dichiararsi nullo, annullabile, inefficace ed inammissibile il decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da codesto Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024 nonché dichiarare la nullità o inefficacia del correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro 12.733,32, perché inefficaci, infondati, illegittimi ed ingiusti, assolvendo l'attrice opponente da ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e diritto per le causali di cui in premessa;
In via subordinata: - in denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da codesto Ill.mo Tribunale di NA (in persona del Giudice Dott.ssa Giulia Capannoli) in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, Repert. n. 826/2024 del 05 luglio 2024 e correlato atto di precetto notificato in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di Euro pagina 3 di 9 12.733,32 e/o di condanna al pagamento a carico della condannare CP_3 CP_3 [...]
(P.IVA , in persona del te pro tempo Parte_1 P.IVA_4 iena (SI), . 43/6, a garantire, manlevare e tenere indenne la medesima attrice opponente da ogni denegata e non creduta soccombenza o conseguenza pregiudizievole in genere come pattuito in sede di compravendita datata 18 novembre 2022; IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eventuali eccezioni e domande svolte da parte convenuta opposta nei confronti di CP_3
o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate
[...] diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di causa, oneri fiscali compresi. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.” ( cfr atto di citazione in opposizione)
Si è tempestivamente costituito in giudizio il condominio opposto, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto delle doglianze attoree perché infondate in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di NA, contrariis reiectis, − in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non sussistendo i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.; − nel merito rigettare l'opposizione ed ogni domanda con essa proposta siccome del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e comunque inammissibili e non provate;
con ogni conseguenziale provvedimento, ivi compreso la conferma del d.i. opposto;
− in ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio di opposizione, oltre accessori di legge.”
All'esito delle memorie ex art. 171 ter cpc, ritualmente depositate dalle parti, e con le quali l'attrice opponente ha avanzato richiesta di riunione del presente procedimento con quello pendente avanti ad altro giudice della sezione promosso dalla Controparte_7 veniva celebrata in data 6.2.25 la prima udienza di comparizione.
Con ordinanza istruttoria del 20.2.25, qui da intendersi richiamata, veniva reiette tanto la richiesta di chiamata in causa del terzo quanto quella di riunione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere la provvisoria esecutività già concessa in fase monitoria e non bisognevole la causa di ulteriore istruzione, il processo giungeva alla data del 26.9.25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies, ult. Comma, c.p.c., previa concessione di termini per note conclusive.
Sulla scorta della discussione orale avvenuta alla udienza del 26.9.25, questa giudicante onoraria, pronunzia la seguente sentenza.
*** *** ***
In via preliminare le domande poste dalle parti sono procedibili avendo soddisfatto, il Condominio opposto, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 Dlgs 28/10 ratione temporis applicabile.
In via preliminare giova ricordare che -in termini generali- l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di pagina 4 di 9 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus (Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091).
Con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per opere di manutenzione straordinaria sulla cosa CP_8 come nella specie, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il creditore ing condominio) soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. Sez. 6 - 2, 23/07/2020, n. 15696).
Questo perché la delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto Parte_2 ingiuntivo, ma anche la c a pagare le somme nel successivo Parte_2 giudizio a cognizione piena ( cfr. quan fica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
Passando ora all'esame della preliminare questione circa la opportunità di autorizzare la chiamata in causa del terzo si richiamano le osservazioni già Controparte_7 spese con la ordinanza istruttoria del 20.2.25.
È noto, infatti, che il provvedimento del giudice di autorizzazione alla chiamata del terzo, con contestuale fissazione di nuova udienza per consentire l'espletamento dell'incombente, ha natura discrezionale non essendovi l'esigenza, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, di trattare unitariamente la domanda di condanna introduttiva della lite con quelle eventualmente formulate dalla parte convenuta nei confronti di terzi (cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856; v. anche Cass. n. 9570/2015 Cass. n. 3692/2020: “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo”).
Del pari deve essere richiamato sul punto anche l'indirizzo giurisprudenziale, di merito e di legittimità, secondo il quale in caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del dedotto inadempimento, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito o in quanto corresponsabile dello stesso fatto ( cfr..).
Posto che nel caso che qui occupa può dirsi non contestato che l'imputazione degli oneri pagina 5 di 9 condominiali a soggetto che mai è stato titolare di alcun diritto reale ( o almeno questo non emerge dagli atti di causa) quale la è frutto di un accollo interno Parte_3 avvenuto in sede di atto di compra la e la Controparte_3 [...]
semplificata in data 18.11.22, come tale inopponibile al Controparte_9
Condominio ingiungente.
Depongono in tal senso semplici osservazioni di teoria generale delle obbligazioni e significativamente il principio della relatività degli effetti del contratto sia con riferimento alla natura certamente non liberatoria ma cumulativa della manleva assunta dalla
[...]
Parte_3
Conseguentemente le su esposte ragioni di diritto sostanziale, unitamente alle altrettanto significative esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo hanno condotto alla decisione di non autorizzare la richiesta chiamata di ulteriori terzi in giudizio.
Ad identiche conclusioni lo scrivente magistrato onorario è pervenuta anche in relazione alla richiesta di riunione ex art. 273 c.p.c., avanzata con riguardo al diverso procedimento iscritto al ruolo contenzioso di questo Ufficio RG 1766/2024, ed attivato dalla assenti atti di quel giudizio che consentissero la Controparte_7 valuta ne spiegati, nonché la diversità dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria: la titolarità di un diritto reale ( ndr di proprietà) nel caso di specie, una verosimile e diversa clausola di accollo interno non liberatorio nell'altro.
Il tutto al netto del fatto che la pronta decisione della causa è ragione prevalente rispetto a quelle sottese a favorire il c.d. simultaneus processus.
Ciò posto e passando al merito, va dato conto che parte convenuta ha assolto al proprio onere probatorio avendo dimesso in atti copia delle deliberazioni assembleari dal 7.10.22 sino all'aprile 2023 nonché la documentazione attestante il preventivo dei lavori, le loro autorizzazioni amministrative, la loro esecuzione nonché gli acconti pagati ( cfr. doc da a) a p) fasc. oppos., nonché docc. da q) a z) mem. 171 ter n. 2 cpc).
A tal riguardo occorre rilevare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad oggi prevalente ha espresso il principio secondo cui “In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni t re e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro” (ex multis Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, n.11199).
Può quindi ritenersi superato l'indirizzo richiamato dalla opponente e secondo cui l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni pagina 6 di 9 comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa (cfr. Cass. 17 maggio 1997, n. 4393; Cass. 18 aprile 2003, n. 6323, e Cass.1° luglio 2004, n. 12013).
La Corte di Legittimità ha inoltre osservato che “Questa Corte ha in passato affermato che, poichè, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato), non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., comma 1, per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (cfr. Cass. Sez. 2, 09/09/2008, n. 23345; Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23686).
Tuttavia, per quanto dapprima detto, obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio è chi era condomino, giacchè proprietario dell'unità immobiliare poi alienata, al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione” (Cassazione civile sez. VI, 22/06/2017, n.15547).
Poste queste premesse va dato conto che parte convenuto opposta ha offerto prova documentale che in data 7 ottobre 2022, si costituiva validamente, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del (all. 1 Parte_2 Controparte_4 fascicolo monitorio).
Fu in quel consesso che venne deliberato l'intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura del fabbricato (“Con il voto favorevole di 12 condomini su 15 per mill. 533,49 millesimi su 745,38 viene approvato l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura”), e l'affidamento dei lavori al che aveva fornito un Controparte_10 preventivo per complessivi € 179.965,00 oltre iva.
L'assemblea condominiale del successivo 17.10.2022 fu indetta per la ratifica della deliberazione sull'affidamento dei lavori predetti già assunta all'esito della disamina di eventuale ulteriore preventivo (“decide di aggiornare l'assemblea, vista anche l'ora, al 17/10/2022 ore 17:00 presso il Condominio” - cfr. all. 1 al fascicolo monitorio); quindi in quell'assemblea straordinaria, veniva definitivamente approvato il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinari del tetto già deliberati il 7.10.2022 e veniva confermato l'incarico per la loro esecuzione.
Sempre al consesso condominiale del 17.10.2022, fu approvato l'ammontare totale dei costi dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura condominiale unitamente al bilancio preventivo 2022 per un importo di € 47.000,00, compreso un acconto per i lavori straordinari ( all. 2 al fascicolo monitorio).
pagina 7 di 9 Pertanto alla data del 17.10.2022 titolare della relativa obbligazione propter rem era certamente l'odierna opponente.
A tale specifico riguardo occorre osservare che la Corte di legittimità ritiene che l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (Cassazione civile sez. II, 19/03/2021, n.7876, che a sua volta riporta arg. da Cass. Sez. U., 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass. Sez. 2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U., 05/05/1980, n. 2928).
Conseguentemente le circostanze che solo nelle date del 20.2.2024 e successivamente in quella del 29.5.2024 (all. n. 3 monitorio), l'assemblea del convenuto ebbe a Parte_2 deliberare conclusa l'esecuzione dei lavori straordinari al ati sin dall' ottobre 2022, unitamente all' approvazione il bilancio consuntivo 2023 contenente il saldo dei lavori straordinari di cui si discute, non fa venir meno la titolarità passiva della opponente seppur sin dal 18.11.22 non fosse più titolare di alcun diritto reale sulla porzione di edificio.
La vendita dell'unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori, potrebbe se del caso, e solo in astratto, avere un rilievo solo sotto il profilo della valutazione in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del richiesto decreto ingiuntivo ex art. 63 comma 1 disp. Att. al c.c., ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2017, n.15547).
Alla luce di tali statuizioni ritiene questo giudice onorario che, argomentando in base al tenore letterale delle richiamate delibere assembleari, e significativamente quelle del 7.10.2022 e del 17.10.2022 fosse già sorta l'obbligazione in testa alla opponente di contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, dovendosi attribuire a quelle successive alla data di dismissione del diritto reale vantato, ovvero al 18.11.22, valore puramente dichiarativo di un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge.
Peraltro la titolarità o contitolarità passiva della relativa obbligazione reale deve essere correttamente posposta al 16.5.23, ovvero data nella quale per tabulas, e con dichiarazione confessoria della opposta contenuta nell'atto di comparsa di costituzione, venne notiziato l'amministratore pro tempore del convenuto circa l'avvenuto trasferimento di Parte_2 proprietà in favore della e della conseguente assunzione quale Controparte_11 coobbligato in solido da parte di del pagamento di ogni onere Controparte_7 reale.
Ciò in ossequio al disposto normativo di cui all' art. 63 disp. Att al c.c., al suo ultimo comma per come modificato dalla legge del 11 dicembre 2012, n. 220 , applicabile ratione temporis al caso de quo” Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del pagina 8 di 9 titolo che determina il trasferimento del diritto”.
In ragione di quanto sopra, assenti peraltro specifici ed ulteriori motivi di “ opposizione a precetto” diversi da quelli sopra analizzati, l'opposizione va conclusivamente ed integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice opponente, in base al dm 147/22, secondo lo scaglione di valore individuato dal libello introduttivo ( criterio del disputatum) avuto riguardo a valori prossimi al minimo edittale in ragione della natura documentale della presente causa, della assenza di questioni di diritto particolarmente controverse e della assenza di effettiva attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 471/2024, RG n. 1293/2024 emesso da Tribunale di NA in data 03 luglio 2024 e depositato in cancelleria in data 05 luglio 2024, che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA l'opposizione a precetto ed ogni altra domanda.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
NA, 26 settembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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