TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711/2023 r.g. e vertente tra
c.f. ), con sede in Messina, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Brolo presso lo studio dell'avv. Amelia Bonina che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
elettivamente domiciliati in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3 rappresentati e difesi dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 la ha proposto opposizione Parte_2 avverso gli avvisi di addebito nn. 59520220004482085, 59520220004482186, 59520220004482287,
59520220004482388, 59520220004482489, 59520220004482590, 59520220004484416,
59520220004484517 e 59520220004484618, notificatile dall' in data 31 dicembre 2022 per il CP_1 pagamento della somma complessiva di 226.817,21 euro a titolo di contributi Gestione agricola - datori di lavoro relativi rispettivamente alle matricole 3251552, 3251553, 3251554, 3251555, 3251556,
3251557, 3254168, 3254169 e 3254170.
Nella resistenza dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della sostituita CP_3 CP_2
l'udienza dell'11 settembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- E', anzitutto, da escludere in questa controversia la legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, avendo essa ad oggetto contributi 2019-2020 e riguardando, invece, l'ultima CP_1 cessione i crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005
3.- Nel merito, va premesso che dalla documentazione in atti (cfr. avvisi di addebito opposti e dettaglio delle denunce trimestrali relativi agli anni 2019 e 2020) risulta anzitutto che la controversia ha ad oggetto contributi relativi alla manodopera agricola impiegata dalla società Quali. azienda CP_4 agricola con meno di 50 dipendenti, su terreni siti nei comuni di Roccella Valdemone, Santa Domenica
Vittoria, Sinagra, Tortorici, Caprileone, , San Salvatore di Fitalia e Raccuja. CP_5 Controparte_6
In particolare, come eccepito in memoria dall' e non contestato: CP_3
- l'avviso n. 59520220004482085 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 e 3-4/2020 per i terreni ubicati nel Comune di Raccuja;
- l'avviso n. 59520220004482186 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di Roccella Valdemone;
- l'avviso n. 59520220004482287 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di Santa Domenica Vittoria;
- l'avviso n. 59520220004482388 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di Sinagra;
- l'avviso n. 59520220004482489 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di Tortorici;
- l'avviso n. 59520220004482590 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestri 3-4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di CP_5
- l'avviso n. 59520220004484416 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestre 4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di Caprileone;
- l'avviso n. 59520220004484517 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestre 4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di;
Controparte_6
- l'avviso n. 59520220004484618 è relativo a contributi previdenziali datori di lavoro agricoli trimestre 4/2019 per i terreni ubicati nel Comune di San Salvatore di Fitalia.
L'istante ha lamentato l'erroneità delle somme richieste dall' a titolo di contributi e somme CP_3 aggiuntive, sul presupposto della mancata indicazione nei singoli atti della fascia reddituale di appartenenza dell'impresa, dell'omessa applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni contributive previste per le aziende operanti nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, nonché della non spettanza di tutti o parte degli importi calcolati a titolo di interessi. Si è, però, limitato ad avanzare sul punto contestazioni del tutto generiche - quali l'applicabilità delle agevolazioni contributive in ragione dell'attività in concreto svolta dal lavoratore e a prescindere dalla natura agricola o meno del datore di lavoro, qui neppure contestata, ovvero l'obbligo per l'Istituto di utilizzare un tasso ufficiale di riferimento (cd. T.U.R.) per il calcolo delle somme aggiuntive pari al
4,50%, in realtà non più in uso dal 5 settembre 2001 a seguito delle successive determinazioni della
Banca d'Italia e dal 6 dicembre 2005 della Banca Centrale Europea – senza tuttavia specificare l'ammontare del debito asseritamente inesistente e omettendo, altresì, di fornire un calcolo alternativo a quello dell' . CP_3
Tale difetto di allegazione e prova rende, peraltro, inammissibile la chiesta ctu, non potendosi affidare al consulente un mandato meramente esplorativo alla ricerca di elementi che esonerino, così,
l'attore dal suo onere probatorio.
Dall'esame delle tariffazioni DMAG in atti risulta, in ogni caso, che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, per ciascun trimestre e in relazione ai singoli terreni l'ente ha tenuto conto: della tipologia di denuncia (OTD-P), del tipo di ditta (06), del totale delle giornate dichiarate e delle relative retribuzioni, delle riduzioni applicabili per la tipologia di zona (tutte zone montane ex circolare dell'8 luglio 2004 dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana, in atti, fatta eccezione per il solo comune di Caprileone, correttamente qualificato quale zona svantaggiata) e del numero di giorni di ritardo nel versamento.
Quanto, poi, alle somme aggiuntive, vertendosi pacificamente in ipotesi di omissioni contributive, risulta corretta l'applicazione da parte dell'Istituto del regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) l. n. 388/2000 a norma del quale “nel caso di omesso o ritardato versamento entro il termine stabilito dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione così calcolata non può superare il 40 per centro (cd. tetto) dell'importo dei contributi indicati nell'avviso di addebito. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora”.
In definitiva, la domanda va respinta.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata, in 6.114 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e condanna la società
[...]
a rimborsare all' le spese processuali, liquidate in 6.114 euro, oltre spese generali Parte_2 CP_1
e accessori di legge. Messina, 12.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro