Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/1982, n. 1824
CASS
Sentenza 20 marzo 1982

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La surrogazione dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato-danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell'ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato. Ne consegue che l'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo rileva solo in quanto riduce l'ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell'assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento. ( V 1179/80, mass n 404666; ( V 2374/78, mass n 391777; ( V 2283/76, mass n 381079; ( Conf 380/79, mass n 396477).*

Il danneggiante, convenuto in giudizio dall'assicuratore surrogatosi, ex art. 1916 cod. civ., all'assicurato rimasto danneggiato in uno scontro di veicoli, non può opporre in compensazione il credito costituito dall'ammontare dei danni a lui cagionati, nello stesso incidente, dall'assicurato. ( V 3056/76, mass n 381829; ( V 2341/74, mass n 370738; ( V 1262/72, mass n 357769).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/1982, n. 1824
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1824
    Data del deposito : 20 marzo 1982

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