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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.490/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.490/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Michele DE BONIS, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Luigi Cadorna n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e
1 nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessio BEVILACQUA, del Foro di Vasto, presso il cui studio legale, sito in Vasto alla via Bachelet n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 marzo 2024 da e;
Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.63/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 2 maggio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 12 giugno 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 11 ottobre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in PP (PE) in data 16 giugno 2017 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PP (PE) di procedere
2 all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.16 – Parte II – Serie A – Anno 2017.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
3
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.490/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Michele DE BONIS, del Foro di Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Luigi Cadorna n.33, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e
1 nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Alessio BEVILACQUA, del Foro di Vasto, presso il cui studio legale, sito in Vasto alla via Bachelet n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 20 marzo 2024 da e;
Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.63/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 2 maggio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 12 giugno 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 11 ottobre 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in PP (PE) in data 16 giugno 2017 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PP (PE) di procedere
2 all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.16 – Parte II – Serie A – Anno 2017.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 22 novembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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