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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. A. Montesardi
Ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: restituzione somme
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.5.2024, la società indicata in epigrafe – premesso di aver impugnato un provvedimento notificato in data 31.5.2017, con il quale aveva chiesto il pagamento CP_1 dell'importo di € 15054,00 - esponeva che, all'esito della definizione del giudizio n. 4180/2017 r.g.
(favorevole all'Ente), aveva notificato avviso di addebito n. 32420210000152079000 con il CP_1 quale era stato intimato il pagamento della somma di € 18.638,25. Rappresentava di aver pagato tale importo in data 20.10.21, al fine di ottenere il DURC.
Soggiungeva che, nelle more, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 76/23, aveva accolto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, dichiarando “non dovuto l'importo di euro 15054,00…”. Allegava che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 76/2023 e malgrado la diffida del 9.3.2024, non aveva restituito gli importi corrisposti in esecuzione della sentenza n. 1361/2021. CP_1
Chiedeva pertanto la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di € 18.638,27 oltre interessi e rivalutazione come per legge. costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 provveduto alla restituzione di quanto spettante alla ricorrente per le ragioni indicate in ricorso. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta, insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento degli interessi.
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al CP_1
“rimborso totale di quanto pagato ex adverso per l'AVA indicato in ricorso”. A ciò consegue la condanna dell' al pagamento degli accessori di legge maturati sul predetto CP_2 importo, dal dovuto sino al soddisfo. La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 CP_ confronti dell' così provvede: Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione dell'importo corrisposto in forza dell'avviso di addebito indicato in ricorso e condanna al pagamento degli CP_1 accessori di legge maturati in relazione a detto importo, dal dovuto sino al soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere