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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/09/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1796/2025 RG VG promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Oliveri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Oliveri presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di divorzio. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, con cui le parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09 aprile 2025, i coniugi , premesso di essersi Parte_3
separati, giusta sentenza n. 1634/2024 emessa dal Tribunale di Catania il 27/03/2024, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Paternò, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione era nato a
Catania, il 04.01.2018, il figlio . Per_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza del 27/03/2024 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) i coniugi vivranno separati;
Per_ 2) il figlio minore, verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento congiunto, con collocamento prevalente presso la madre;
3) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Per_
4) il minore salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che terranno conto del preminente interesse del figlio, per consentire il corretto sviluppo del legame affettivo, trascorrerà col padre almeno un giorno infrasettimanale dalle ore 16.00 alle 20,00, mercoledì, o altro da concordarsi tra i genitori stessi;
alternativamente un fine settimana ogni due, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento;
inoltre sette giorni nelle vacanze Natalizie alternando la festività di Natale con quella di Capodanno;
tre giorni nel periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
ciascuno dei coniugi avrà il diritto a trascorrere con il figlio quindici giorni non consecutivi (stante l'età del bimbo) nelle vacanze estive, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore potrà avere con sé il figlio alternativamente per tutte le altre festività religiose e civili;
ad anni alterni, il giorno del compleanno del minore (qualora non possa essere festeggiato con entrambi
i genitori) ed ogni anno trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la festa della mamma e del papà, col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade;
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
6) il sig. entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 Pt_2
somma di € 260,00 (€ duecentosessanta/00), oltre adeguamento ISTAT come per legge, a titolo di Per_ mantenimento del figlio da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre le spese straordinarie, individuate e regolate come da Linee Guida adottate dal Tribunale di Catania di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella misura del 50 % (a carico del sig.
[...]
). Il sig. rinuncia all'attribuzione della propria quota di assegno unico in favore Pt_1 Pt_1
della sig.ra , che lo percepirà al 100%; Pt_2
6) I coniugi rinunciano al proprio mantenimento dichiarandosi autosufficienti economicamente;
7) ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio o rinnovo di qualsiasi documento in favore dell'altro coniuge (Passaporto, Carta d'identità valida per l'espatrio, ecc.)”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico. Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Paternò il 04.10.2017 tra
[...]
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Paternò al n. 45, parte I, anno 2017, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE