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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7034/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2006/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 2006/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, depositata il
25/05/2022, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TY7012L00408/2018 per l'anno d'imposta 2013, relativo a maggiori ricavi ai fini II.DD. e IVA, determinati sulla base degli studi di settore, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, codice fiscale CF_Resistente_1, non costituita in giudizio.
Si premette che con ricorso introduttivo il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. La C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'atto impositivo.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 39, co. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 62-sexies D.L.
331/1993, nonché per erronea valutazione dell'onere della prova e della motivazione dell'atto.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che l'Ufficio avesse basato l'accertamento sul mero scostamento dagli studi di settore, senza ulteriori elementi. Tale conclusione non è condivisibile.
Dall'esame dell'avviso di accertamento e delle difese dell'Ufficio emerge che:
1 - la motivazione dell'atto è ampia e dettagliata (17 pagine), con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, delle anomalie contabili e extracontabili e delle incongruenze economiche reiterate nel tempo (durata delle scorte, indici di copertura, ricarico, valore aggiunto per addetto);
2 -l'accertamento non si è basato esclusivamente sullo scostamento dallo studio di settore, ma su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali l'antieconomicità della gestione, l'incongruenza del reddito complessivo rispetto agli indici di capacità contributiva e la sproporzione tra costi del personale e reddito dichiarato;
3 - è stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale, con valutazione delle giustificazioni addotte dal contribuente, ritenute generiche e non supportate da idonea documentazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26635/2009; 30370/2017; 27617/2018),
l'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce presunzione semplice, che può legittimamente fondare l'atto impositivo se rafforzata da ulteriori elementi, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio, mentre il contribuente non ha fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,
ACCOGLIE l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n.
TY7012L00408/2018 relativo all'anno d'imposta 2013.
Condanna l'appellato, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del di giudizio, che liquida in
€ 500,00 oltre accessori di legge a favore dell'Ufficio imositore
Così deciso in Palermo 30.10.25 Il Relatore Il Presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7034/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2006/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 25/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012L00408-2018 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 2006/01/22 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, depositata il
25/05/2022, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TY7012L00408/2018 per l'anno d'imposta 2013, relativo a maggiori ricavi ai fini II.DD. e IVA, determinati sulla base degli studi di settore, che ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, codice fiscale CF_Resistente_1, non costituita in giudizio.
Si premette che con ricorso introduttivo il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. La C.G.T. di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'atto impositivo.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 39, co. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, dell'art. 54 D.P.R. 633/1972 e dell'art. 62-sexies D.L.
331/1993, nonché per erronea valutazione dell'onere della prova e della motivazione dell'atto.
L'appellato non risulta costituito in giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza di primo grado ha ritenuto che l'Ufficio avesse basato l'accertamento sul mero scostamento dagli studi di settore, senza ulteriori elementi. Tale conclusione non è condivisibile.
Dall'esame dell'avviso di accertamento e delle difese dell'Ufficio emerge che:
1 - la motivazione dell'atto è ampia e dettagliata (17 pagine), con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, delle anomalie contabili e extracontabili e delle incongruenze economiche reiterate nel tempo (durata delle scorte, indici di copertura, ricarico, valore aggiunto per addetto);
2 -l'accertamento non si è basato esclusivamente sullo scostamento dallo studio di settore, ma su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali l'antieconomicità della gestione, l'incongruenza del reddito complessivo rispetto agli indici di capacità contributiva e la sproporzione tra costi del personale e reddito dichiarato;
3 - è stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale, con valutazione delle giustificazioni addotte dal contribuente, ritenute generiche e non supportate da idonea documentazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26635/2009; 30370/2017; 27617/2018),
l'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce presunzione semplice, che può legittimamente fondare l'atto impositivo se rafforzata da ulteriori elementi, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio, mentre il contribuente non ha fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione.
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,
ACCOGLIE l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento n.
TY7012L00408/2018 relativo all'anno d'imposta 2013.
Condanna l'appellato, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del di giudizio, che liquida in
€ 500,00 oltre accessori di legge a favore dell'Ufficio imositore
Così deciso in Palermo 30.10.25 Il Relatore Il Presidente