Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 119/2021 RG CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza del 28/01/2021 emessa dal Tribunale di Imperia nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. n. 701/2020 R.G., pubblicata e comunicata in pari data, promossa da:
Imperia 14.6.1989, residente a Panama, rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Erminio Annoni e Alessandro Delbecchi del Foro di Imperia, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Imperia, alla via Vieusseux n. 18/5
APPELLANTE contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
Bovio del Foro di Imperia e Marcello Modena del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Genova, via SS Giacomo e Filippo n. 19/4
APPELLATA nonché contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 incorporante in forza di fusione detta Controparte_3 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Rivellini del Foro di Genova, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via Ceccardi n. 4/19
APPELLATA
avente a oggetto: responsabilità extracontrattuale
nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
- in via preliminare dichiarare la nullità dell'impugnata ordinanza, resa nella causa iscritta al numero 701/2020 R.G. pronunciata dal Tribunale di Imperia in data 28/01/2021 e depositata e comunicata in pari data, con ogni conseguente statuizione di rito;
1
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dal Sig.
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Sig. ex art. 96 c.p.c. Nel Parte_1 merito, respingere la domanda proposta dal Sig. in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
PER L'APPELLATA INTESA SANPAOLO S.P.A.
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata ordinanza. Con vittoria di spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , in qualità di cessionario dei crediti del Parte_1 padre, , chiamava in giudizio, innanzi al Tribunale di Imperia, Parte_2 Controparte_1
(creditore procedente) e (creditore intervenuto) per sentirli condannare, ex artt. 2043 CP_6 c.c. e 96, II comma, c.p.c., al risarcimento del danno sofferto dal padre (esecutato) in conseguenza della vendita dell'immobile di sua proprietà, censito al NCEU del Comune di Diano Marina sez. DM al F.5/mapp.953/cat.A-7, nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 41/2014 R.E. Tribunale Imperia, danno quantificato in Euro 499.577,78, o altra somma meglio vista, con vittoria di spese e distrazione a favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari. In particolare, l'odierno appellante lamentava che aveva instaurato la Controparte_1 procedura di esecuzione immobiliare sopra indicata nei confronti di , procedura in Parte_2 cui era intervenuta , dando impulso alla stessa, nonostante la proposizione da parte CP_6 dell'esecutato dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al cui esito era stata accertata l'improcedibilità della procedura medesima , per nullità della notifica del precetto e del conseguente pignoramento. Pertanto, l'appellante odierno deduceva l'invalidità del processo di esecuzione forzata dell'immobile di proprietà del padre, allegando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento del danno nei confronti di coloro che negligentemente e imprudentemente avevano dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un idoneo titolo.
Si costituiva in giudizio la , la quale: - allegava di essere intervenuta nella CP_6 procedura esecutiva R.E. n. 41/2014 in epoca precedente lo svolgimento dell'opposizione da parte di;
- osservava che il GE aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura Parte_2 esecutiva stessa, con concessione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- evidenziava che, solo dopo l'aggiudicazione all'asta dell'immobile, per Euro 281.200,00, in data 21.09.2018, era stata dichiarata la nullità della notifica del precetto e del conseguente pignoramento
2 immobiliare, ciò con sentenza n. 64 del giorno 01.02.2019; - deduceva, ancora, che la somma di Euro 293.247,86, pur assegnata all'esecutato, non gli era stata corrisposta in quanto la CP_7 cessionaria di , aveva a sua volta vincolato tale somma con atto di pignoramento
[...] CP_6 presso terzi, al fine di soddisfare in parte le proprie ragioni di credito.
Ciò detto detta allora Parte resistente, nel contestare la sussistenza di qualsiasi profilo di colpa grave nell'aver dato impulso alla vendita, in quanto munita di valido titolo esecutivo, atteso che oggetto di opposizione al precetto erano stati solo i vizi di notifica del precetto stesso e del pignoramento, senza contestazione circa l'an del diritto ad agire esecutivamente, chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, la la quale, dedotta la validità del titolo esecutivo Controparte_1 costituito dalla sentenza n. 92/2013 del Giudice di Pace di Taggia, munita di formula esecutiva il 14.11.2013, sottolineato anche quest'ultima che l'esecutato aveva solo contestato le notificazioni di precetto e pignoramento, parimenti : - osservava che la somma attribuita all'esecutato, all'esito del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita all'asta dell'immobile, non veniva a lui versata per causa imputabile solo al pignoramento presso terzi promosso dalla cessionaria di CP_7 ; - contestava qualsivoglia danno evocato dal ricorrente, mancando i presupposti CP_6 Cont delle doglianze, anche rispetto al ruolo avuto da essa società, rispetto a - chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto.
Alla prima udienza in data 20.07.2020, il Tribunale di Imperia, senza procedere ad alcuna istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione finale in data 22.01.2021, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione. Con l'ordinanza emessa in data 28.01.2021, il Tribunale così statuiva:
“
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) dichiara la inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dalla parte ricorrente
2) compensa le spese di giudizio tra le parti
3) visto l'art. 52 del D.Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.”
Il Tribunale, va detto, perveniva a tale decisione, assumendo in particolare, quanto segue: - in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, la richiesta di risarcimento ex art. 96, II comma, c.p.c., da ricondurre, comunque, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., in relazione ad atti e condotte processuali, non poteva essere proposta e, dunque, decisa se non dal Giudice chiamato a pronunciarsi sui diritti cui si riferivano i pretesi atti e le pretese condotte processuali illecite;
- vi erano, tuttavia, ipotesi in cui era ammissibile proporre tale domanda risarcitoria, in via autonoma, segnatamente quando non era stato possibile proporla al Giudice dell'Esecuzione, oppure al Giudice dell'Opposizione all'Esecuzione; - nella fattispecie, l'impossibilità giuridica o di fatto di proporre la domanda di risarcimento ai citati giudici non sussisteva, poiché l'esecutato, al momento del compimento della pretesa temeraria iniziativa processuale in suo danno, aveva già patito un danno o comunque poteva ragionevolmente prevedere di patirlo;
- nella fattispecie, ancora, neppure sussisteva qualsivoglia impossibilità di diritto ad agire ex art.96 c.p.c., atteso che l'esecutato , Pt_1 asseritamente danneggiato da una esecuzione incautamente intrapresa, aveva comunque proposto un' opposizione all'esecuzione asseritamente fonte di danno e in quella sede, non avendo il G.E. definito il processo esecutivo “motu proprio”, non sussisteva alcuna impossibilità giuridica, né di fatto, a formulare la domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; - non condivisibili e del tutto minoritari erano, d'altra parte, ancora, alcuni pronunciamenti della Suprema Corte, che, quali “ obiter dictum”, avevano ammesso l'azione autonoma, qualora tale scelta corrispondesse ad un interesse meritevole di tutela del danneggiato. L'ordinanza, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, non analizzava alcuna altra causa petendi e alcun altro elemento di fatto o di diritto del ricorso e delle comparse delle convenute, ritenendo assorbente l'insussistenza in radice dei presupposti per proporre la domanda e decideva
3 come sopra, dando corso alla compensazione sulle spese, in rapporto alla sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
MOTIVO PRELIMINARE - NULLITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA Con tale motivo l'appellante ha eccepito la nullità dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Imperia, in quanto dichiarativa dell'inammissibilità della propria domanda risarcitoria. Il ha lamentato che il concetto giuridico di “inammissibilità” consiste nell'impossibilità Pt_1 di proseguire il giudizio o di dar corso alla richiesta della parte, la quale abbia intrapreso una certa attività dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per il suo compimento, oppure non ottemperando alle formalità prescritte ex lege.
Tale concetto, proprio dei giudizi di impugnazione, non poteva trovare ingresso nel caso di specie, sì che la pronuncia risultava affetta da nullità per il fatto che consisteva in un provvedimento di contenuto anomalo (non corrispondente a quello che, per convenzione, accompagna la forma che lo riveste), oppure abnorme (esorbitante dai poteri attribuiti nella fattispecie all'organo giudiziario).
PRIMO MOTIVO - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIZI COMPORTANTI INAMMISSIBILITA' NON RILEVABILI EX OFFICIO Con tale motivo l'appellante ha dedotto: - la violazione dell'art. 38, comma 3, c.p.c., che pone il termine della prima udienza per la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della domanda;
- il fatto che l'ordinanza impugnata era stata preceduta da udienza di trattazione, da deposito di memorie e da udienza di discussione e, quindi, il Giudicante aveva violato la norma richiamata;
- il fatto che si era incorsi, dunque, in una violazione di legge che travolgeva la pronuncia impugnata.
SECONDO MOTIVO - OMESSO ESAME DI QUESTIONE DECISIVA Con tale motivo l'appellante ha censurato il Tribunale di Imperia per non aver analizzato la domanda svolta in primo grado sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., essendosi limitato a inquadrarla nell'ambito della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il , inoltre, ha rilevato come non avrebbe potuto formulare domande di risarcimento ex Pt_1 art. 96, II comma, c.p.c. nell'ambito dell'opposizione proposta davanti al Tribunale di Imperia, trattandosi di un'opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione.
TERZO MOTIVO - OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO
FONDATA SUGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI ANCHE CON ABUSO DEL DIRITTO E CON
DANNI RISARCIBILI EX ART 2043 CC Con tale motivo l'appellante si è lamentato dell'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei fatti che sarebbero costitutivi di un abuso di diritto da parte delle odierne appellate in seno all'esecuzione immobiliare R.E. n. 41/2014. L'appellante, a tal riguardo, ha assunto, in particolare: - che la responsabilità in capo ad in solido con la per gli asseriti danni patiti da a causa della vendita CP_1 CP_6 Parte_2 dell'immobile nell'esecuzione presso il Tribunale di Imperia, nonostante il successivo accertamento della nullità delle notifiche di precetto e pignoramento, era già stata accertata con le ordinanze emesse dal G.E. nell'ambito della citata procedura esecutiva;
- che, ancora, la colpa grave era ravvisabile in capo all'Istituto di credito per aver dato impulso alla vendita dell'immobile de quo, nonostante la pendenza del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi, conclusosi poi in senso favorevole all'esecutato una volta che l'immobile pignorato era già stato aggiudicato.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto che l'appello ex adverso Controparte_1 proposto venisse dichiarato inammissibile in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue. In merito al motivo preliminare, ha rilevato: - che non si comprendeva da quale CP_1 norma l'appellante avesse fatto discendere la nullità della pronuncia di primo grado;
- che, in ogni caso, la tesi dell'appellante, secondo cui ogni volta che il Giudice di primo grado dichiarava
4 l'inammissibilità della domanda e/o dell'azione incorreva in un provvedimento abnorme o anomalo, era destituita di fondamento. In merito al primo motivo di appello, ha, poi, osservato che l'articolo invocato da CP_1 controparte all'art. 38 c.p.c., e precisamente il secondo capoverso (III comma), si riferiva all'incompetenza per materia, per valore e per territorio, richiamo inconferente, poiché la statuizione contenuta dall'ordinanza impugnata riguardava l'ammissibilità in via autonoma della domanda e non la competenza del Giudice adito, con l'effetto che il motivo di appello, pertanto, era palesemente infondato;
In merito al secondo motivo di appello, - ha richiamato il costante orientamento CP_1 della Suprema Corte in base al quale l'art. 2043 c.c. non è invocabile in via autonoma per una responsabilità derivante da una condotta processuale;
- ha contestato l'inquadramento avversario della fattispecie in esame, atteso che l'azione ex art. 96, comma II, c.p.c. non trovava alcuna cittadinanza nel caso in questione, poiché detta azione riguardava l'ipotesi in cui il processo esecutivo era stato promosso in assenza di un valido titolo, circostanza che non si è era verificata affatto, tanto che l'opposizione cui aveva fatto riferimento il era un'opposizione agli atti Pt_1 esecutivi;
- ha, peraltro, dedotto che anche in tale ultimo contesto processuale, ex art.617 c.p.c., sarebbe stato possibile richiedere il risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96, I comma, c.p.c.; - ha posto in risalto che tali convincimenti trovavano conferma nella giurisprudenza della
Suprema Corte, circa come un debitore esecutato potesse chiedere i danni derivanti da atti esecutivi dichiarati nulli, sì che la domanda, poi proposta in modo autonomo, ex art. 702bis c.p.c., doveva essere proposta, invece, nella causa di opposizione indicata ed eventualmente, ove respinta,
“proseguita” , mediante appello avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica del precetto e del pignoramento, negando il risarcimento invocato;
In merito al terzo motivo di appello, ha, comunque, contestato nel merito la propria CP_1 responsabilità: - evidenziando che, dopo l'opposizione e dopo la decisione del GE di non sospendere la procedura, essa società deducente non aveva, comunque, dato impulso alla Cont procedura stessa, cui aveva provveduto in allora soggetto intervenuto, munito di titolo esecutivo;
- rappresentando che l'atto oggetto di opposizione ex art.617 c.p.c. era, peraltro, stato dichiarato nullo in esito ad un mutamento giurisprudenziale di cui aveva dato atto il Giudice del merito dell'opposizione stessa nel pronunciare la sentenza definitiva, sì da escludere in radice ogni responsabilità, anche sub specie di “ colpa grave”, in capo ad CP_1
Si è costituita, altresì, subentrata ad , la quale ha chiesto Controparte_2 CP_4 di rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato e/o improvato e/o inammissibile e/o come meglio visto e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata ordinanza. In particolare, detta appellata ha eccepito quanto segue.
In merito al motivo preliminare ed al primo motivo di appello, : - ha rilevato Controparte_2 come la declaratoria di inammissibilità da parte del Giudice di prime cure fosse corretta e appropriata alla fattispecie concreta, tenuto conto che il Tribunale di Imperia non aveva svolto alcun accertamento nel merito delle questioni sollevate dall'odierno appellante, avendo preliminarmente rilevato che le stesse non potevano essere proposte in un giudizio autonomo, distinto da quello di opposizione agli atti esecutivi;
- ha, ancora, sottolineato l'irrilevanza della mancata eccezione di inammissibilità da parte delle allora parti resistenti, circa le domande risarcitorie del ricorrente, essendo quella sull'ammissibilità una valutazione che compete al Giudicante in via preliminare, prima di ogni eventuale accertamento nel merito;
- ha, altresì, rivendicato come del tutto inconferente fosse il richiamo avversario a una presunta violazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 38, III comma, c.p.c., trattandosi di norma relativa alla disciplina dell'incompetenza e non all'ammissibilità della pretesa. In merito al secondo motivo di appello, ha, dunque, osservato quanto segue: Controparte_2
- il Giudice di prime cure aveva affrontato la preliminare questione circa la configurazione giuridica della responsabilità aggravata da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c. in rapporto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.p.c., statuendo correttamente, con puntuali riferimenti a copiosa giurisprudenza di legittimità, l'impossibilità di configurare un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie;
- in secondo luogo, nel caso in esame, doveva considerarsi come nulla rilevasse che l'opposizione proposta da (padre di , cessionario del ritenuto credito Parte_2 Pt_1
5 risarcitorio) fosse agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e non all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), atteso che il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità riportata dal Tribunale di Imperia nel proprio provvedimento sanciva che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non poteva essere valutata dal giudice dell'esecuzione, non preposto, istituzionalmente, nel corso della procedura, ad accertare fatti controversi estranei a quanto occorrente per la regolarità della procedura medesima, né a pronunciare sentenze di condanna, potendo, tuttavia, essere accertata dal Giudice adito nell'ambito del giudizio di merito scaturente da una procedura esecutiva, che si assume illegittima, a seconda del tipo di vizio o invalidità lamentati dall'esecutato ( e, dunque, sia quando trattasi di un'opposizione all'esecuzione, piuttosto che di un'opposizione agli atti esecutivi). Ciò detto, tale appellata ha, pertanto, sottolineato che, in entrambi i casi citati, si trattava di un giudizio di merito a cognizione piena, ove veniva accertata l'inesistenza del diritto di agire in executivis, piuttosto che la nullità di singoli atti esecutivi, con conseguente possibilità del Giudice, in tale veste, ove richiesto espressamente dall'esecutato-opponente, di statuire, oltre che sulle illegittimità dedotte, anche sulla pretesa risarcitoria ex art.96 c.p.c., ove fosse stata fatta, con esclusione, dunque, di ogni asserita impossibilità giuridica di chiedere il ristoro dei danni conseguenti agli atti dichiarati nulli.
, infine, ha eccepito, come, nel caso in esame, neppure ricorresse alcuna CP_8 impossibilità di fatto, atteso che il danno prospettato dall'odierno appellante (asseritamente derivante da una esecuzione immobiliare proseguita nonostante l'eccepita nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento, poi accertata con sentenza) non costituiva un danno nuovo, ma la concretizzazione di un rischio iniziale, noto sin dal momento della proposizione del ricorso ex art. 617 c.p.c., considerato, infatti, che l'esecuzione immobiliare non era stata sospesa, sì che l'esecutato era consapevole del rischio che, nel possibile prosieguo della procedura esecutiva, in attesa della definizione del giudizio di merito, si sarebbe potuta verificare la vendita all'asta dell'immobile pignorato: in sostanza, eccepiva tale appellante, in assenza di domanda ex art. 96 c.p.c., pur proponibile, la citata sentenza del Tribunale di Imperia era stata solo di mero accertamento e non di condanna, in forza, tuttavia, di una scelta del . Pt_1
A tal riguardo detta appellante ha aggiunto, comunque, che nessun argomento di segno contrario poteva essere ricavato dalle difese della Banca e di nel giudizio di merito, atteso CP_1 che il fatto che entrambe non avessero ritenuto applicabile la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non era dipeso da un'impossibilità fattuale o giuridica nel senso sopra precisato, ma dalla palese infondatezza di una richiesta risarcitoria per “incauta esecuzione”, considerato che la procedura esecutiva in parola proseguiva in forza di titoli esecutivi pienamente legittimi, incontestati e divenuti definitivi. In merito al terzo motivo di appello, ha eccepito:- che le ordinanze del G.E. Controparte_2 ex adverso richiamate non avevano affatto riconosciuto alcuna responsabilità in capo all'odierna appellata;
- che nei predetti provvedimenti il G.E. non aveva condotto accertamenti circa presunte responsabilità extracontrattuali della o degli altri creditori, ma si era limitato a enunciare il CP_6 principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di nullità del procedimento esecutivo, non può essere caducata l'aggiudicazione in favore del terzo acquirente, bensì l'esecutato ha diritto di fare proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, aveva dato corso al procedimento esecutivo senza un titolo idoneo. Ad ogni buon conto, l'appellata ha, inoltre, rilevato che, nel caso in questione, il predetto principio non era applicabile considerato che: - per un verso, tanto il creditore procedente CP_1 Cont che, a fortiori, l'intervenuta erano munite di valido titolo esecutivo;
- per altro verso, la CP_6 esponente non aveva dato corso alla procedura esecutiva in questione senza la normale diligenza, ma si era limitata a intervenirvi, quale creditore ipotecario iscritto che aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., al fine di non perdere la propria garanzia nel pieno rispetto delle facoltà previste dall'ordinamento: tutto ciò, ha ancora inteso evidenziare la rendeva manifestamente CP_6 insussistente qualsivoglia condotta negligente in capo a se stessa, la quale vantava crediti assistiti da ipoteche volontarie, divenuti da tempo certi, liquidi ed esigibili, per circa € 700.000,00, ed aveva esercitato un atto dovuto, intervenendo nella procedura esecutiva instaurata da terzi sugli immobili in garanzia, per poi, nel rispetto delle prerogative di cui al codice di rito e dei provvedimenti nelle
6 more pronunciati dal G.E., legittimamente chiedere la vendita dei cespiti pignorati in forza di titoli esecutivi, come detto, validi ed efficaci. Da ultimo, l'appellata , nella qualità, ha rilevato come le somme realizzate Controparte_9 dalla vendita, comprensive dei frutti civili dell'immobile, decurtate le spese di procedura, fossero state assegnate all'esecutato, odierno appellante, al di là del pignoramento presso terzi della somma stessa, in forza di titoli esecutivi, con l'effetto che, circa il preteso danno indicato dall'appellante, lo stesso era molto inferiore ai crediti insoddisfatti della per circa € 685.000,00, crediti che il CP_6
era tenuto a soddisfare, cosi dà consentire di apprezzare chi fosse, semmai, il soggetto Pt_1 effettivamente danneggiato.
A seguito di diversi rinvii, dovuti al collocamento a riposo dell'originario Consigliere Relatore, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), D.L. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del giorno 11/09/2024 con concessione dei termini ridotti per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dall'esame di quello che l'appellante ha indicato come “ motivo preliminare”, la cui trattazione deve avvenire congiuntamente al primo motivo, entrambi afferendo a doglianze in rito inscindibili, osserva la Corte che l'inammissibilità pronunciata dal primo Giudice non riguarda affatto il tema delle impugnazioni, né la materia della competenza: essa, a ben vedere, appartiene alla categoria generale delle possibili pronunce, anche in primo grado, con riferimento alle situazioni in cui non è possibile proseguire il giudizio, poiché intrapreso in carenza dei presupposti di legge, situazioni che esulano chiaramente dalla disponibilità delle Parti ed attengono, ancora prima del merito, alla possibilità stessa di radicare il giudizio medesimo. Nel caso di specie, il Tribunale è giunto alla conclusione espressa sul presupposto che l'ordinamento non consente ad una parte processuale, rispetto a condotte tenute dalla controparte in altro processo già definito, di promuovere un autonomo giudizio ex art.96 c.p.c. e, dunque, con riferimento al sotteso art.2043 c.c. ( di cui la citata norma del codice di rito individua un regime speciale): in sostanza , nella prospettazione di cui all'ordinanza impugnata, ogni pretesa risarcitoria di , quale cessionario del credito del padre, era già stata “consumata” e, pertanto, Parte_1 irrevocabilmente caducata dal non aver, nel caso in esame, il cedente promosso la domanda nell'ambito del giudizio di opposizione ( va chiarito, agli atti esecutivi, su cui si tornerà), giudizio promosso dall'esecutato per far dichiarare la nullità , per vizio di notifica, del precetto e del pignoramento, atto preliminare il primo e primo atto esecutivo il secondo, in esito al quale venne venduto , coattivamente, il cespite immobiliare. Sul punto, merita di essere sottolineato, il richiamo all'art. 38 c.p.c. è del tutto inconferente, poiché, come detto, nessuna statuizione di incompetenza, con individuazione del giudice competente, è stata pronunciata, proprio perché il diritto al risarcimento dedotto era intrinsecamente già uscito dalla sfera dei diritti anche solo potenziali del , così da impedire la proponibilità Pt_1 della domanda.
Detta situazione processuale, è necessario sottolineare, oltre a trovare riscontro nelle pronunce di inammissibilità delle fattispecie analoghe in materia di azione autonoma ex art.96 c.p.c., è assimilabile a quella della decadenza ex art. 2969 c.c., sub specie di improponibilità dell'azione, in relazione a fattispecie sottratta alla disponibilità della Parti, come affermato anche dalla Suprema
Corte , con pronuncia sez.III, n. 9297 18/04/2007, secondo cui : “ Qualora non sia stata decisa in primo grado, la questione della proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. fuori del processo cui la relativa responsabilità si riferiva, configurandosi come questione inerente alla stessa proponibilità dell'azione, "id est" la stessa configurabilità del relativo diritto, non si connota come eccezione rilevabile ad istanza di parte, bensì come questione di diritto rilevabile d'ufficio, onde non deve essere oggetto di deduzione a pena di decadenza ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., potendo essere rilevata anche da parte del giudice
d'appello”. Quanto sopra palesa l'infondatezza delle doglianze “de quibus”, che devono essere, pertanto, rigettate, nessuna abnormità e nullità sussistendo nell'ordinanza impugnata,
7 Con riferimento al secondo e terzo motivo, osserva la Corte che gli stessi devono essere trattati unitariamente, attese le doglianze che si intersecano, in ragione di prospettazioni che in parte si sovrappongono, nell'ambito di una ricostruzione della vicenda processuale , relativa a procedura di esecuzione immobiliare e connesso giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che merita, in primo luogo, di essere ricostruita senza confusioni, per, dunque, pervenire ad affrontare la fondatezza o meno delle ragioni del . Pt_1
Occorre, pertanto, porre in risalto quanto segue:
- è pacifico in causa che nel giudizio di esecuzione a monte, sia la procedente, CP_1
, sia l'intervenuta, ex art. 498 c.p.c., titolare di ipoteca sull'immobile pignorato, erano
[...] munite di titolo esecutivo, non oggetto di controversia, con l'effetto che, in radice, nessuna ipotesi di responsabilità ex art.96, comma 2, c.p.c. poteva sussistere, per il semplice motivo che non era contestata l'esistenza dei titoli esecutivi e dei diritti di credito azionati;
- con la sentenza del Tribunale di Imperia 1.2.2019, n. 64/19, RG 1805/16, infatti, a ridosso del decreto di trasferimento, è stato accertato un vizio di notifica del precetto, quale atto prodromico all'esecuzione, così del pignoramento, quale effetto dell'invalidità della notifica, con compensazione integrale delle spese di lite;
- è indubbio, ancora, che nel giudizio di cui al punto che precede non fu proposta dall'odierno appellante ( rectius da suo padre), in allora attore della fase di merito del giudizio medesimo ex art. 618 c.p.c., alcuna domanda ex art. 96 c.p.c., ciò benchè, va evidenziato, il G.E. avesse rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione di cui al ricorso del 9.2.16 come da ordinanza del 13.6.16, con assegnazione di gg. 30 per iniziare il giudizio di merito;
- detta ordinanza, peraltro, non fu reclamata, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. 624 e 669terdecies c.p.c. (vedasi ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, secondo cui , non a caso: “ È inammissibile, sia nel regime dell'art. 624 cod. proc. civ. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111
Cost., avverso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione.”;
- nel corso del giudizio di merito, ex artt. 617 e 618 c.p.c., nella parallela procedura esecutiva, l'8.3.2018 fu disposta la vendita ed il 21.9.2018 venne aggiudicato provvisoriamente l'immobile, in forza della disamina delle offerte;
- il 1.2.2019, in esito a discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c., il Giudice investito della causa di merito dell'opposizione agli atti esecutivi accertò la nullità del precetto e del conseguente pignoramento, compensando le spese di lite, per un vizio di notifica;
- in ragione degli effetti caducanti rispetto agli atti esecutivi successivi, essendo stato nelle more, come detto, aggiudicato dal GE il bene pignorato, ebbe a ricorrere al Parte_2 G.E. con le seguenti richieste: “…che l'Ill.mo G.E. voglia, -previa immediata sospendere ogni ulteriore attività, -dichiarare l'annullamento di ogni atto del procedimento esecutivo, successivo e dipendente dal precetto e dal pignoramento annullati e, quindi, di ogni atto del procedimento per espropriazione immobiliare numero 41/2014, nessuno -escluso; -in subordine disporre il versamento di ogni somma ricavata al debitore esecutato , interessi inclusi, al suo domicilio eletto Parte_2 presso gli scriventi senza alcuna riduzione o decurtazione per le spese, compensi professionali e eventuali imposte e/o tasse della procedura a qualsiasi titolo dovuti o quantificati. Salva ogni azione per i danni ulteriori a favore del debitore esecutato . PRODUZIONE: citata sentenza in Parte_2 copia informatica. Imperia, lì 04/02/2019…”
- il G.E., con ordinanza del 7.2.2019, ebbe a rigettare l'istanza di sospensiva, fissando udienza per i seguiti al 4.4.2019, dando corso alla richiesta subordinata, assumendo l'equivalenza dell' aggiudicazione dell'immobile, al conseguente decreto di trasferimento, che, al deposito del citato ricorso non era stato, comunque, ancora pronunciato, così da esprimersi per
8 l'irrevocabilità dell'aggiudicazione, invocando l'art. 2929 c.c., afferente agli effetti delle nullità degli atti che hanno preceduto la vendita, rispetto al trasferimento stesso;
- tale ordinanza non fu reclamata ex artt. 618, 624 e 669terdecies c.p.c., neppure dal , Pt_1 il quale, ancora, non propose o diede impulso ad opposizione alcuna, anche in esito al fatto che in 7-8/9/19, il G.E. ebbe a pronunciare il decreto di trasferimento, pure in questo caso nell'inerzia del medesimo;
Pt_1
- ancora, quale atto conclusivo della procedura esecutiva, venne approvato dal G.E., con ordinanza 25.10.2019, il riparto proposto, dandosi atto dell'adesione dell'esecutato, senza opposizione alcuna.
A fronte di tale compiuta ricostruzione dei fatti, osserva la Corte:
- che le ordinanze del G.E. fanno stato, per l'assenza di reclamo, rispetto a quanto statuito nella procedura esecutiva, in sede, cioè, endoprocedimentale, ma certamente non hanno ad oggetto alcuna pronuncia di responsabilità ex art.96 c.p.c., come sostenuto dall'appellante, le affermazioni relative a riguardo essendo meri “ obiter dicta”, peraltro afferenti a fattispecie eterogena, come esplicitato, in relazione ad una opposizione all'esecuzione e accertamento della mancanza di titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c., in rapporto alla previsione di cui all'art. 96, comma II, c.p.c., situazione, si torna a dire, mai verificatasi nella procedura esecutiva 41/14 RG GE;
- che è del tutto ammissibile proporre, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la domanda per responsabilità aggravata, di cui all'art.96, comma I, c.p.c., norma generale afferente ad ogni giudizio civile e che prevede , in caso di mala fede o colpa grave, che la parte soccombente, in presenza di tali specifici presupposti, individuati sulla base del contemperamento del diritto di azione e difesa giudiziaria, possa essere chiamata anche a risarcire i danni, per, appunto, fatti illeciti qualificati, da un punto di vista soggettivo, da quanto sopra;
- che tale domanda, va rammentato, oltre ad essere una mera articolazione speciale del principio di “ neminem laedere” ex art. 2043 c.c., richiede che a pronunciarsi sia , necessariamente, lo stesso Giudice chiamato a statuire sul diritto controverso, unico in grado di valutare e decidere , proprio perché compente a conoscere il merito, se vi sia stato un abuso del diritto di azione/difesa, nei termini soggettivi citati, con l'effetto che, al di fuori di tale contesto processuale ogni domanda autonoma basata su condotte processuali della controparte è inammissibile per le ragioni già argomentate sub disamina del motivo 1, salve le eccezioni già evidenziate dal primo Giudice e valutate non ricorrenti nel caso in esame.
Orbene quanto sopra consente di apprezzare agevolmente che: a) nessuna valenza, se non teorica e tantomeno di giudicato, hanno le statuizioni del G.E. circa possibili risarcimenti dovuti dagli appellati;
b) nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con sentenza dopo l'aggiudicazione del bene esecutato ( aggiudicazione, risalente al 21.9.18, in tesi irrevocabile), l'allora esecutato e attore in opposizione non chiese alcun ristoro ex art.96, comma 1, c.p.c., pur parte di una causa civile di cognizione ad ogni effetto, avente ad oggetto la legittimità degli atti processuali presupposti, necessari per avviare una procedura esecutiva immobiliare;
c) in tale sede processuale, va chiarito, l'esecutato stesso ben avrebbe potuto dedurre il danno conseguente, consistente nella vendita nel proprio immobile ad il prezzo indicato nell'ordinanza del GE, ordinanza risalente all'8.3.2018, danno, dunque, certamente stimabile e deducibile di fronte ad un Giudice che, come detto, poteva pronunciare condanna, a ragione della mancata previa sospensione cautelare. A fronte delle considerazioni che precedono, pertanto, risulta metallico come non ricorresse, nel caso di specie, alcuna delle fattispecie individuate dalla giurisprudenza di legittimità per proporre, in via autonoma, una domanda ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. ( va ripetuto l'art.96 , comma 1, c.p.c. altro non essendo che il limite stabilito dal Legislatore per ottenere il risarcimento di danni conseguenti ad abusi del diritto di difesa e azione, ex art.24 Cost., rispetto ad un chiaro contemperamento di interessi contrapposti afferenti a diritti entrambi coperti da tutela).
Gli assunti espressi, giova chiarire, trovano anche in diritto piena conferma in plurimi precedenti giurisprudenziali, cui la Corte intende uniformarsi, anche proprio in tema di art.617
9 c.p.c. e 96 c.p.c., fra cui Cass, sez. 3, n,12029, 16.5.2017, secondo cui, citando ben 15 precedenti: “L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 cc, sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un'azione risarcitoria, autonomamente proposta, la cui “causa petendi” si fondava sulla scorretta condotta processuale della controparte in un precedente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, consistita nella produzione di prove documentali artefatte e nell'allegazione di un credito contestato, dalla quale era derivata la revoca di un provvedimento di riduzione del pignoramento).”.
Nello stesso senso, merita di essere rammentata la recente Cass. sez.3, n.36593,
30.12.23, sebbbe in tema di opposizione ex art.615 c.p.c., distinzione comunque non rilevante, secondo cui: “L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 ce, sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito” Ciò detto, devesi sottolineare, la giurisprudenza citata dall'appellante, anche in sede di difese finali, non coglie nel segno, poiché, in particolare, la sentenza Cass. sez. 3, 8.11.18, n.
28527, descrive situazioni in deroga già prese in esame dal primo Giudice, escludendole, proprio alla luce della situazione esistente prima dell'esito del giudizio ex art.617 c.p.c., situazione in cui il danno, come poi prospettato in sede di ricorso ex art.702bis c.p.c., anche a fronte dello stato della procedura esecutiva, sussisteva ed era determinato, sia rispetto al preteso prezzo, che alla perdita dell'immobile, a maggior ragione in forza di quanto dedotto dallo stesso appellante, parimenti rispetto al danno da immagine e morale, sì da non sussistere alcuna impossibilità di fatto o di diritto a chiedere il ristoro al Giudice che ebbe a pronunciare la nullità del precetto e pignoramento ( intonsi i titoli): a conforto, d'altra parte, la massima della citata sentenza così recita: “In tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”. Nello stesso senso, in ultimo, depone anche la sentenza citata dal , Cass. SS.UU. Pt_1 n. 2547/21 la quale, nel comporre i precedenti contrasti, da un lato confermava il rapporto di specialità esistente fra art.96 c.p.c. e art.2043 c.c., dall'altro era relativa ad una situazione processuale e procedimentale del tutto diversa, nello specifico ad una fattispecie di responsabilità ex art.96, comma 2, c.p.c., correlata ad un'esecuzione forzata in forza di titolo provvisoriamente esecutivo, in pendenza di gravame, titolo poi caducato, il tutto così da confortare, in realtà gli approdi esposti, pertinenti alla fattispecie su cui questa Corte è stata chiamata a pronunciarsi .
Anche il tentativo di trovare elementi a favore della tesi sostenuta, davvero ai limiti della temerarietà, con riferimento alla recente ordinanza Cass., sez.3 n. 26438, 8.9.22 , non convince, atteso che tale pronuncia conferma l'infondatezza delle pretese del , basti osservare Pt_1 quanto contenuto nella motivazione, per quanto occorrente in questa sede: “…
1. Con i primi otto motivi la ricorrente censura, sotto vari aspetti, la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per aspecificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c, i motivi d'appello intesi a censurare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non illegittime, né foriere di danni, le condotte tenute dalle società convenute e consistite nell'iniziare, e poi nel coltivare, l'espropriazione forzata in suo danno.
1.1. E' superfluo dar conto dello specifico contenuto di tali doglianze, in quanto sul punto la sentenza d'appello va cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere proposta, né il giudizio proseguito- 1.2 …infatti, in primo grado ha domandato – tra l'altro – una condanna delle società convenute per avere tenuto una condotta illecita, consistita in ciò: avere iniziato una procedura esecutiva, ed averla coltivata, senza la ordinaria diligenza. Si tratta, dunque, della condotta
10 espressamente prevista dall'art. 96, secondo comma, c.p.c.
1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che la domanda di risarcimento del danno da "esecuzione illegittima" va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede.
1.4. Nel caso oggi in esame, come anticipato, la domanda proposta dall'attrice in primo grado, nella parte in cui ascriveva alle tre società convenute di avere coltivato illegittimamente l'esecuzione, ovvero di essere intervenute in essa senza titolo, era una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilità aggravata ex articolo 96, secondo comma, c.p.c. Quella domanda dunque non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, ma doveva essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Né risulta mai dedotta dall'odierna ricorrente una ragione di impossibilità giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilità della domanda di danno nella suddetta sede.
1.4. Ne consegue che, poiché la domanda di cui si discorre non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite nella decisione sopra ricordata, la sentenza d'appello va cassata senza rinvio sulla questione della responsabilità per illegittimi od abusivi inizio e prosecuzione dell'esecuzione forzata, ferme restando le restanti parti…”” A tal riguardo, d'altra parte, merita di essere ulteriormente evidenziato come, nel caso dell'appellante di cui si tratta, non sussistessero situazioni di impossibilità di fatto e di diritto a chiedere i danni ex artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c., secondo quanto già detto, situazioni che non possono ravvisarsi, deve essere chiarito, nella dedotta impossibilità del G.E., come tale, a pronunciare condanna, solo per l'inerzia del preteso danneggiato, in punto acquiescenza ad atti esecutivi assunti come illeciti e, comunque, conseguenti a quelli annullati, gli stessi atti posti poi a fondamento della pretesa ammissibilità di azioni autonome risarcitorie, invece che di nuove azioni ex art.617 c.p.c. come sarebbe stato, nel caso, doveroso: lo stesso debitore , d'altra Pt_1 parte, va rammentato, in esito alla sentenza di nullità, fece ricorso al G.E. medesimo per far sospendere i seguiti dell'esecuzione, a fronte della sentenza sopravvenuta, senza poi coltivare la stessa ex art. 618 c.p.c., secondo quanto già esposto.
In conclusione, le considerazioni espresse acclarano l'infondatezza dei motivi di appello sub 2 e 3, al di là degli sforzi dell'appellante, in via assorbente, peraltro, per completezza di motivazione:
- degli effetti, peraltro, potenzialmente dirimenti, anche ex art.1227, c.1, c.c., sub specie di nesso causale, delle scelte processuali dell'esecutato di non reclamare l'ordinanza di rigetto della sospensiva, pronunciata in via cautelare, ai sensi del citato combinato disposto di cui agli artt. 618, 624 e 669 terdecies c.p.c., né quella relativa al rigetto di revoca dell'aggiudicazione/sospensione del decreto di trasferimento, facendo, in ultimo, acquiescenza al decreto di trasferimento stesso e poi al progetto di riparto, nonostante il titolo invalidante precetto e pignoramento, senza, dunque, introdurre, secondo quanto già denunciato, ulteriori giudizi di opposizione ai predetti atti esecutivi;
- della situazione fattuale a monte, con valenza financo “ tombale”, afferente al fatto che la sentenza che ebbe ad accertare la nullità della notifica del precetto e del conseguente pignoramento, con gli effetti del caso, ebbe a ritenere sussistenti, allo stesso tempo, i presupposti per compensare integralmente le spese di lite fra le Parti, ex art.92, comma 2, c.p.c. , senza che risulti qualsivoglia gravame avverso tale statuizione;
- della conseguenza, dunque, che tale pronuncia, in punto spese, è ontologicamente incompatibile con qualsivoglia responsabilità aggravata ex art.96, comma 1, c.p.c., che presuppone, per il risarcimento del danno, che vi sia previa condanna alle spese di lite, tutto l'art. 96 c.p.c. muovendo, peraltro, da tale presupposto logico, nell'ottica di sanzionare l'abuso del diritto, “ipso iure” non possibile ove ricorrano i presupposti per la compensazione ( neppure potendo essere dimenticato che proprio l'oggetto di quel processo costituisce il nucleo della pretesa illiceità delle condotte, fra le quali, d'altra parte, si frappone, va ancora sottolineato, un rigetto di sospensione cautelare della procedura, come ricordato, non reclamato dal ). Pt_1
L'appello, pertanto, è totalmente infondato, a prescindere da qualsivoglia analisi delle singole voci di danno, non sussistendo i presupposti di qualsivoglia abuso del diritto di azione, sì che l'appello medesimo deve essere certamente respinto, ferma anche la benevola statuizione con cui il primo Giudice ha compensato le spese di lite del primo grado, confidando, erroneamente, sulla prudenza dell'allora ricorrente ex art. 702bis c.p.c., rispetto ad un eventuale
11 gravame, il tutto, comunque, coperto da giudicato, non essendovi stato appello incidentale di e ( incorporante ). CP_1 CP_8 CP_4
*** *** ***
In ragione quanto sopra, la Corte deve pronunciare sulle spese di lite del grado, che devono certamente seguire la soccombenza, non sussistendo ragione alcuna per derogare a tale principio, ancor più in fase di gravame, sede in cui una piana valutazione degli atti e delle decisioni del primo Giudice avrebbe potuto agevolmente evitare i seguiti processuali che occupano e le spese degli appellati. In rapporto allo scaglione di valore indicato in citazione ( oltre 400.000,00 €), esclusa la fase di trattazione/istruttoria, che non vi è stata, va condannato a pagare a favore Parte_1 di ciascuno degli appellati, l'importo di € 14.239,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza in capo a dei presupposti di Parte_1 cui all'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza del 28/01/2021 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata e comunicata in pari data, la Corte così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la pronuncia appellata;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 14.239,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge, ciò a favore di ciascuna Parte appellata;
DA' ATTO che, atteso il rigetto del gravame, ricorrono in capo a i presupposti per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
Genova, lì 3.12.2024
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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