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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Sigg. Magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
AT GR - UD
Enrica Di Tursi - UD
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3328 r.g.a.c. dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Liuzzi, Parte_1 ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iafrate, CP_1
resistente
nonché
il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto, CP_2
intervenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.07.2025, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 16.04.2024 - Atto N. 7 P.2 S.A Anno 2024 – con che dalla loro unione non erano nati figli, che la aveva adìto il Tribunale CP_1 CP_1
Ecclesiastico per sentir pronunciare l'annullamento del matrimonio, chiedeva pronunziarsi la separazione dalla coniuge con addebito a quest'ultima; formulava inoltre domande accessorie e chiedeva, all'esito della separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
si costituiva con comparsa depositata il 30.10.2025, contestando quanto ex CP_1
adverso dedotto e domandando, in via riconvenzionale, che la causa della separazione fosse addebitata a;
instava per la pronuncia di divorzio dopo quella di separazione. Parte_1
All'udienza del 3.12.2025, le parti comparse personalmente chiedevano fosse pronunciata la sola separazione personale tra di loro, senza insistere nelle domande accessorie formulate;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si
verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il UD pronunzia la separazione.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto secondo quanto risulta dalle affermazioni delle parti e dal fallimento del tentativo di conciliazione i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza, peraltro già venuta meno dopo breve tempo.
Non resta, pertanto, che prendere atto della sussistenza dei presupposti della pronuncia di separazione personale, e della non insistenza nelle domande accessorie alla separazione.
Con separata ordinanza va disposto per la prosecuzione del giudizio con la delibazione della domanda di divorzio cumulativamente proposta da entrambe le parti.
Le spese verranno disciplinate al definitivo.
.
P.Q.M.
Il Tribunale,non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 14.07.2025 e sulle riconvenzionali proposte da , così CP_1
provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il 16.04.2024, con CP_1
atto trascritto nell'apposito registro al n. 7, parte II, serie A, anno 2024; dispone le annotazioni di legge al passaggio in giudicato della presente pronuncia;
2) provvede per la prosecuzione del giudizio in ordine alla delibazione della domanda di divorzio con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso il 10-12-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi