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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5827/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa con ricorso depositato in data
15/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. CORNIA Carlotta del Foro di Milano, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], assistito dall'amministratore Controparte_1 di sostegno sig. (giusta nomina del Giudice Tutelare di Bergamo), Persona_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. GIUSTINO PATRIZIA del Foro di Milano, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/03/2025, il convenuto ometteva di comparire personalmente il quanto ricoverato presso la Rsa “Alle barche” di Bereguardo
(PV). Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, recependo in via temporanea e urgente le condizioni concordate dai difensori delle parti. Precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile nel Comune di Imbersago (LC) in data 21/04/2001, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione non è nata prole.
Le circostanze desunte in atti dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la vita matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione la convivenza, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate tra le Parti, con l'Assistenza dei rispettivi procuratori, condizioni di cui il Tribunale prende atto riportandole pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Imbersago (LC) in data
[...]
21/04/2001, in regime di separazione dei beni (atto iscritto al Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2001, n. 3, Parte I);
B) PRENDE ATTO delle seguenti condizioni:
1. con riferimento alla casa familiare sita in Torre de' Busi, in Via Casarola n. 17 di pagina 2 di 4 proprietà di entrambi i coniugi al 50% e sulla quale grava un usufrutto in favore della signora per quanto riguarda la quota del 50% del dr. come da atto Pt_1 CP_1 notarile depositato (di seguito, per brevità solo “Casa”):
a. la Casa rimane in uso alla signora che continuerà a provvedere a tutte le Pt_1
spese ordinarie e straordinarie della stessa;
b. Il signor si impegna a cedere a titolo oneroso alla signora , che CP_1 Pt_1
si impegna ad accettare e ad acquistare al prezzo di euro 78.000,00 la quota del 50% della Casa gravata da usufrutto in suo favore entro il termine massimo di 6 mesi dall'autorizzazione del giudice tutelare. Ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sopra descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla
Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del
29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi;
2. Quanto al mantenimento: a. i coniugi in ragione di tutto il pregresso rinunciano reciprocamente al mantenimento;
b. danno atto di aver depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
c. danno atto di aver depositato il saldo degli estratti conto dei rispettivi conti correnti al 31/12/2024, 2023 e 2022; d. dichiarano di aver d'accordo
e in funzione di un accordo di separazione, chiuso il conto corrente comune in data
22/03/2024;
3. Varie: a) la signora dichiara: - di avere un'auto di proprietà; - la signora Pt_1
dichiara di avere un cane;
- la signora dichiara di non avere altri Pt_1 Pt_1
immobili oltre alla Casa di sua proprietà al 50% e sulla quale vanta un usufrutto vitalizio sul 50% del dr. b) il signor dichiara: - di non aver altri CP_1 Controparte_1
immobili oltre al 50% della nuda proprietà della Casa;
- di non avere auto intestate;
4. con la corretta esecuzione di quanto sopra previsto, i coniugi confermano e dichiarano di non aver altro a che pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano soddisfatti dell'accordo raggiunto precisando che non vi sarà alcun obbligo di alcun genere compreso quello economico per la signora nei confronti del sig. che dal 26/11/2024 Pt_1 CP_1
con decreto del 23/12/2024 è in regime di ADS;
5. i coniugi per quanto occorre possa esprimono il proprio consenso sin da ora al rilascio dei reciproci documenti validi per l'espatrio; pagina 3 di 4
6. le spese legali restano a carico delle parti ciascuna per il proprio professionista incaricato”.
C) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IMBERSAGO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa con ricorso depositato in data
15/10/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. CORNIA Carlotta del Foro di Milano, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], assistito dall'amministratore Controparte_1 di sostegno sig. (giusta nomina del Giudice Tutelare di Bergamo), Persona_1 rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. GIUSTINO PATRIZIA del Foro di Milano, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/03/2025, il convenuto ometteva di comparire personalmente il quanto ricoverato presso la Rsa “Alle barche” di Bereguardo
(PV). Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto, recependo in via temporanea e urgente le condizioni concordate dai difensori delle parti. Precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile nel Comune di Imbersago (LC) in data 21/04/2001, in regime di separazione dei beni, e che dalla loro unione non è nata prole.
Le circostanze desunte in atti dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la vita matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione la convivenza, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate tra le Parti, con l'Assistenza dei rispettivi procuratori, condizioni di cui il Tribunale prende atto riportandole pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
A) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Imbersago (LC) in data
[...]
21/04/2001, in regime di separazione dei beni (atto iscritto al Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, anno 2001, n. 3, Parte I);
B) PRENDE ATTO delle seguenti condizioni:
1. con riferimento alla casa familiare sita in Torre de' Busi, in Via Casarola n. 17 di pagina 2 di 4 proprietà di entrambi i coniugi al 50% e sulla quale grava un usufrutto in favore della signora per quanto riguarda la quota del 50% del dr. come da atto Pt_1 CP_1 notarile depositato (di seguito, per brevità solo “Casa”):
a. la Casa rimane in uso alla signora che continuerà a provvedere a tutte le Pt_1
spese ordinarie e straordinarie della stessa;
b. Il signor si impegna a cedere a titolo oneroso alla signora , che CP_1 Pt_1
si impegna ad accettare e ad acquistare al prezzo di euro 78.000,00 la quota del 50% della Casa gravata da usufrutto in suo favore entro il termine massimo di 6 mesi dall'autorizzazione del giudice tutelare. Ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sopra descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla
Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del
29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi;
2. Quanto al mantenimento: a. i coniugi in ragione di tutto il pregresso rinunciano reciprocamente al mantenimento;
b. danno atto di aver depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
c. danno atto di aver depositato il saldo degli estratti conto dei rispettivi conti correnti al 31/12/2024, 2023 e 2022; d. dichiarano di aver d'accordo
e in funzione di un accordo di separazione, chiuso il conto corrente comune in data
22/03/2024;
3. Varie: a) la signora dichiara: - di avere un'auto di proprietà; - la signora Pt_1
dichiara di avere un cane;
- la signora dichiara di non avere altri Pt_1 Pt_1
immobili oltre alla Casa di sua proprietà al 50% e sulla quale vanta un usufrutto vitalizio sul 50% del dr. b) il signor dichiara: - di non aver altri CP_1 Controparte_1
immobili oltre al 50% della nuda proprietà della Casa;
- di non avere auto intestate;
4. con la corretta esecuzione di quanto sopra previsto, i coniugi confermano e dichiarano di non aver altro a che pretendere l'uno dall'altro e si dichiarano soddisfatti dell'accordo raggiunto precisando che non vi sarà alcun obbligo di alcun genere compreso quello economico per la signora nei confronti del sig. che dal 26/11/2024 Pt_1 CP_1
con decreto del 23/12/2024 è in regime di ADS;
5. i coniugi per quanto occorre possa esprimono il proprio consenso sin da ora al rilascio dei reciproci documenti validi per l'espatrio; pagina 3 di 4
6. le spese legali restano a carico delle parti ciascuna per il proprio professionista incaricato”.
C) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IMBERSAGO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 4 di 4