Ordinanza presidenziale 1 dicembre 2023
Ordinanza presidenziale 20 marzo 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/06/2025, n. 10871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10871 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10871/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11738/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11738 del 2022, proposto da SC ER, LE NT, CA JU, RE NO, NA GI NO, AN LA, AR IR, EL CO, NA OD, IN AR, AR LL, NN IT, MA AZ TI DU, BE DA, RI De PI, LV GI, EC US, MA FA, EL ER, IA ER, IC CO, IC GN, IA ON MA RD, AR TT, AV LI, TA LO, GI DA, AO AR, LA EL, TA MA, NN MAcino, TE GI RA, IZ IC, LA LO, EN IA, CH LA, RA ON, MAnna ER, MA TE CC, AR GO, CO AR, SC ZI, AR EL, IO SS, RA RR e RO AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e MA Eugenia Albé, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
BE LE e Federazione Nazionale della Sicurezza (F.N.S.) Cisl - Area VV.F., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressati, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
o la disapplicazione o la declaratoria di nullità dei seguenti atti: 1) l'Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività per il personale direttivo per l'anno 2019, nella parte in cui, di fatto, esclude il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali dal relativo trattamento economico accessorio, conosciuto dai ricorrenti in seguito alla sua pubblicazione sulla intranet dell'Amministrazione, avvenuta in data 4 luglio 2022; 2) la nota prot. n. 20867 del 4 luglio 2022 della Direzione centrale delle Risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, avente a oggetto « Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente e Fondo di Produttività per il personale direttivo - Distribuzione economie di gestione anno 2019 - Accordi sottoscritti il 11 maggio 2022 - Applicazione », nella parte in cui include il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali nel riconoscimento dell'incremento del compenso di produttività derivante dal Fondo di amministrazione; 3) la decisione dell'Amministrazione resistente, di estremi ignoti, di addivenire alla stipula dell'accordo integrativo; 4) ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, per quanto occorrer possa, l'Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di amministrazione per l'anno 2019; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inclusi nella distribuzione delle economie di gestione del fondo di produttività, senza subire discriminazioni rispetto al restante personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del fuoco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – I ricorrenti, funzionari logistico-gestionali dei Vigili del fuoco - con mansioni diverse di responsabile dell’Area, Segreteria del Comandante, responsabile di Ufficio, responsabile dei procedimenti, addetto al riscontro contabile, consegnatario regionale, ufficiale rogante, responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione - appartengono al neo-istituito ruolo dei direttivi logistico-gestionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui al d.lgs. n. 127/2018, che ha innovato il Titolo II del d.lgs. n. 217/2005, dedicato alla disciplina dell’Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Capo II, Sezione I, artt. 153 ss.).
A seguito dell’istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali, le risorse destinate ai dipendenti inquadrati nei nuovi ruoli, prima provenienti dal fondo di amministrazione (cioè dal fondo destinato al personale non direttivo) sono confluite nel fondo di produttività, vale a dire nel fondo destinato al personale direttivo. Ciò, per effetto dell’inserimento nel d.lgs. n. 97/2017, dell’art. 17-bis, a mente del quale: « A decorrere dall’anno 2018, il fondo di produttività di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 [1° gennaio 2018] nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali ».
I ricorrenti assumono che, a decorrere dall’anno 2018, avrebbero dovuto ricevere il trattamento economico accessorio, tramite imputazione dello stesso al capitolo di bilancio 1801 (piano gestionale 6), dedicato al fondo di produttività. Sennonché, stando a quanto stabilito dalla nota del 28 ottobre 2019 della Direzione centrale delle Risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del fuoco, la riallocazione della quota di risorse tra i due fondi di produttività e di amministrazione è stata differita all’anno 2020 e, per l’anno 2019, è stato stabilito che continuasse a essere utilizzato, per il trattamento accessorio dei direttivi logistico-gestionali, il fondo di amministrazione.
Invero, nel contestato Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività per il personale direttivo per l’anno 2019, si legge quanto segue: « la somma disponibile del Fondo di Produttività a titolo di economie di gestione per l’anno 2019, pari a € 4.063.092,76, viene destinata al personale direttivo, secondo le modalità che di seguito di indicano… 1. per € 1.227.302,88 (importo al lordo delle ritenute a carico del dipendente) ad una integrazione del compenso annuo dell’indennità operativa per il soccorso esterno, per la funzione vicaria del dirigente, pari a € 6.894,96 su base annua (€ 574,58 mensili); 2. per € 1.509.910,92 (importo al lordo delle ritenute a carico del dipendente) ad una integrazione del compenso previsto per l’attività legata ai servizi da svolgere all’esterno della sede di servizio ed ai compiti indispensabili all’organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle ulteriori attività legate al soccorso pubblico, nonché a quelle svolte dal personale direttivo inserito in turno pari a € 4.205,88 su base annua (€ 350,49 mensili); 3. per € 761.361,84 (importo al lordo delle ritenute a carico del dipendente) ad una integrazione dei compensi erogati al personale che ha partecipato ai turni di reperibilità, pari all’incremento di € 34,74 della tariffa applicata sull’attività svolta nell’anno 2019; 4. per € 380.912,88 (importo al lordo delle ritenute a carico del dipendente) ad una integrazione dei compensi erogati al personale per l’attività di studio svolta nell’anno 2019, pari a € 4.279,92 su base annua (€ 356,66 10 mensili); 5. per € 183.600,00 (importo al lordo delle ritenute a carico del dipendente) a favore del personale che ha svolto la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico competente, nella misura mensile di € 150,00 ».
Inoltre, il personale inquadrato nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali – a dire dei ricorrenti - sarebbe stato escluso anche dalla distribuzione delle economie di gestione del fondo di produttività per l’anno 2019, cioè da quanto destinato al personale non direttivo. Si veda, all’uopo, l’Accordo integrativo qui impugnato, che non fa riferimento alcuno al personale inquadrato nei ruoli direttivi logistico-gestionali.
Per porre parziale rimedio alla situazione di disparità venutasi a creare in danno del personale dei ruoli direttivi logistico-gestionali, è stata adottata dal Ministero la nota prot. n. 20867 del 4 luglio 2022 – pure impugnata in questa sede – con cui sono state fornite indicazioni correttive, in ordine all’applicazione degli accordi integrativi sopra citati. In particolare, con tale nota è stato previsto che il personale appartenente ai « ruoli dei direttivi tecnico-professionali », tra i quali rientrano i direttivi logistico-gestionali, avrebbe usufruito di un « incremento del compenso di produttività, nella misura di € 1,84 – 2,20 – 3,68 in relazione alla tipologia di settimana lavorativa svolta nell’anno 2019 » (pag. 2, punto 2). Tale incremento del compenso di produttività è una voce del fondo di amministrazione, riconosciuta al personale amministrativo non direttivo, che non beneficia dell’indennità di turno, nell’ambito del relativo Accordo integrativo.
Al personale amministrativo non direttivo è stato riconosciuto anche un ulteriore incremento del compenso di produttività, dettato dalla necessità di anticipare la corresponsione dell’indennità di funzione tecnica e professionale, introdotta dal nuovo CCNL 2019-2021, il cui recepimento, mediante adozione di decreto del Presidente della Repubblica ( ex art. 229 d.lgs. n. 217/2005), è intervenuto dopo la sottoscrizione dell’accordo integrativo per la distribuzione delle economie di gestione del fondo di amministrazione per l’anno 2019 (cfr.: punto 5 dell’impugnata nota del 4 luglio 2022).
Per effetto di tali atti, il personale appartenente al ruolo direttivi logistico-gestionali, di cui fanno parte i ricorrenti, avrebbe ricevuto un incremento del trattamento economico accessorio inferiore rispetto a tutte le altre categorie di personale, direttivo e non direttivo, come si può peraltro evincere dall’apposita tabella, allegato n. 6 al ricorso.
Ad esempio, mentre un Direttore del ruolo dei direttivi tecnici con incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ha avuto riconosciuto, grazie all’Accordo integrativo, un incremento del trattamento economico accessorio di € 11.800,98 (al lordo delle ritenute) e un Ispettore logistico-gestionale esperto, appartenente ai ruoli non direttivi, ha ricevuto un incremento del compenso di produttività di € 608,00, un direttore del ruolo dei direttivi logistico-gestionali ha ricevuto un’integrazione economica annua pari ad € 402,60.
I ricorrenti, dunque, insorgono, con il ricorso notificato il 03.10.2022 e depositato il 13.10.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere la declaratoria del loro diritto a essere inclusi nella distribuzione delle economie di gestione del fondo di produttività. Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 97 del 2017; eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si costituisce il Ministero intimato per resistere nel giudizio. Tuttavia, non deposita memorie, né altra documentazione.
Con ordinanza presidenziale n. 7562 dell’01.12.2023, sono disposti incombenti istruttori, poi sollecitati con ordinanza presidenziale n. 1400 del 20.03.2025. L’Amministrazione non dà esecuzione all’ordine istruttorio.
Segue una memoria conclusiva dei ricorrenti.
All’udienza pubblica del 3 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III – Il neo-istituito ruolo a cui i ricorrenti appartengono è articolato nelle tre seguenti qualifiche: 1) vice direttore logistico-gestionale; 2) direttore logistico-gestionale; 3) direttore vicedirigente logistico-gestionale. Nelle tre riportate qualifiche è inquadrato il personale proveniente dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile, come previsto dall’art. 257 d.lgs. n. 217/2005, dopo il riassetto di cui al d.lgs. n. 127/2018.
L’inquadramento è stato effettuato, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2018 (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127/2018).
Il trattamento economico accessorio del personale direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è regolato da fonti normative e di contrattazione, tra cui l’art. 5 D.P.R. del 29.11.2007 (G.U. Serie Generale n. 12 del 15.01.2008), recante « Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 », che ha istituito il fondo di produttività, destinato al personale direttivo del Corpo ed ha disposto che il fondo di amministrazione, già costituito dal CCNL integrativo del 24 maggio 2000, confluisca in quel fondo.
IV – La lamentata esclusione del detto personale, inquadrato nei ruoli logistico-gestionali, dalla distribuzione delle economie di gestione del fondo di produttività per l’anno 2019 si pone, senza dubbio, in contrasto con il corpus regolativo dianzi citato, che postula una piena equiparazione di trattamento tra quella categoria e il restante personale direttivo operativo.
È sufficiente porre a confronto l’art. 142 d.lgs. n. 217/2005, relativo alle funzioni dei direttivi e dirigenti operativi, e il successivo art. 154, relativo alle funzioni dei direttivi logistico-gestionali, per constatare come questi due ruoli – pur nella diversità delle mansioni affidate – presentino significative analogie, in termini di livello di qualificazione professionale, autonomia e responsabilità nell’esercizio delle funzioni.
Con specifico riferimento al trattamento economico accessorio dei direttivi logistico-gestionali, l’art. 17-bis, comma 2 lett. a), d.lgs. n. 97/2017 è chiaro nel prevedere che la categoria di personale a cui appartengono i ricorrenti concorre per le risorse del fondo di produttività (art. 6 D.P.R. n. 251/2010), a partire dall’anno 2018. Di conseguenza, non è revocabile in dubbio che i ricorrenti avrebbero dovuto ricevere anche le economie di gestione del fondo medesimo. Al contrario, l’Accordo integrativo impugnato con il presente ricorso esclude, in maniera immotivata e arbitraria, i direttivi logistico-gestionali da tale distribuzione.
L’esclusione è tanto più contestabile, in quanto avviene non in modo espresso e deliberato, ma mediante surrettizi criteri che, non intercettando le funzioni e le mansioni di quella categoria di lavoratori, di fatto li escludono dal riparto.
Le tipologie di incremento previste, infatti, si riferiscono alle attività di soccorso, alla turnistica, al servizio di reperibilità, nonché alla qualifica di R.S.P.P. e di medico competente; tutte attività che i direttivi logistico-gestionali, per definizione di mansioni, non svolgono né potrebbero svolgere.
I ricorrenti si sono trovati a subire, per effetto degli atti impugnati, una doppia discriminazione, in quanto essi non hanno trovato ingresso neanche nella distribuzione delle economie di gestione del fondo di amministrazione, essendo quest’ultimo destinato al personale dei ruoli non direttivi, di cui non fanno parte. Ciò, sebbene abbiano continuato a ricevere il trattamento economico accessorio, mediante imputazione al capitolo di bilancio di quest’ultimo fondo, per l’anno 2019.
Di tutto questo si è avveduta la stessa Amministrazione resistente, laddove – a parziale ristoro - ha previsto di inserire i direttivi logistico-gestionali nel riconoscimento dell’incremento del compenso di produttività, con l’impugnata nota della Direzione centrale Risorse finanziarie del 4 luglio 2022.
Tale riconoscimento compensativo non può in alcun modo ritenersi coerente con il quadro regolativo dianzi citato, né tampoco soddisfacente: basti considerare che il personale non direttivo ha ricevuto un ulteriore incremento del compenso di produttività, anticipatorio della nuova indennità di funzione tecnica e professionale, di cui invece i direttivi logistico-gestionali non hanno beneficiato, essendo quell’incremento legato allo svolgimento delle funzioni del personale non direttivo.
Pertanto, per effetto degli atti impugnati, i ricorrenti si sono visti esclusi dalle risorse delle economie di gestione del fondo di produttività, sebbene ne avessero diritto al pari dei direttivi operativi; ed hanno ricevuto, dalle risorse del fondo di amministrazione, un riconoscimento di gran lunga inferiore, in confronto al personale appartenente a ruoli non direttivi, di rango subordinato a quello dei ricorrenti.
Il fatto che l’Amministrazione resistente, non abbia depositato memorie difensive né altra documentazione e ancorché intimata da questo T.a.r. con ben due ordinanze istruttorie, non abbia versato in atti una relazione di chiarimenti sulla vicenda oggetto di causa, dà implicita conferma – ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, comma 2, c.p.c. - della fondatezza delle deduzioni e delle domande dei ricorrenti.
V - Gli atti impugnati, dunque, devono essere annullati in parte qua . Ne discende l’obbligo per l’Amministrazione di ridefinire il contenuto degli accordi integrativi, introducendovi criteri soddisfacenti e pertinenti alla categoria dei direttivi logistico-gestionali, cui appartengono i ricorrenti.
VI – Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AR Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO