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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2169/2024 in data 9.5.2024, promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ERRICO
[...] C.F._2
CARLO e MORO GIORGIO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA
PARIS BORDONE 4 - TREVISO
attori contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
convenuta
***
CONCLUSIONI
- per e Parte_1 Parte_2
““ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, nel merito:
* accertare e, comunque, dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e datato 12 aprile 2023, concluso tra i signori e la società Parte_3 CP_1
per inadempimento di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
[...]
* in ragione di quanto sopra, accertare e dichiarare il diritto dei signori e Pt_2 alla restituzione dell'importo di Euro 14.908,44= pari alla differenza delle Parte_1 somme versate e il valore del materiale fornito e delle opere realizzate o della diversa soma ritenuta di giustizia, come conseguenza del grave inadempimento avversario;
* condannare al risarcimento dei danni subiti dagli attori quantificati Controparte_1 nella misura di Euro 8.000,00= o in quella, anche maggiore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, e da liquidarsi anche in via equitativa;
in via istruttoria, si chiede:
A) che sia ammessa prova per interpello e testi sulle circostanze di seguito capitolate:
1) vero che coniugi e nel corso dell'anno 2022, prendevano contatto Pt_2 Parte_1 con la per affidare alla stessa la fornitura del materiale per la Controparte_1 realizzazione e posa del bagno della propria abitazione;
2) Vero che, in quell'occasione, ebbe a redigere un primo preventivo Controparte_1 dettagliato esponente un prezzo per complessivi € 26.992,34= (comprensivo di IVA), come da all. 1 che si sottopone al teste;
3) Vero che, durante la prima settimana di aprile 2023, gli odierni attori, in occasione dell'incontro tenutosi presso lo showroom della convenuta, definivano con il signor i dettagli dell'intesa, ivi comprese le finiture Controparte_2
e le tinte delle piastrelle, delle lastre e della mobilia del bagno;
4) Vero che il 12 aprile 2023 redigeva un secondo preventivo contenuto nella CP_1 conferma d'ordine con oggetto “conferma bagno chiavi in mano”, recante la medesima data ed inviata a mezzo e-mail dalla stessa agli odierni attori come da all. 2 che si sottopone al teste;
5) Vero che tale secondo preventivo risultava del tutto analogo al precedente nella parte descrittiva, ancorché meno dettagliato, e riportava una diversa tempistica circa lo scadenziario, prevedendo un primo pagamento pari al 45% alla conferma d'ordine, un secondo per il 45% prima della prevista consegna delle piastrelle e, infine, di un ultimo al 10% a dieci giorni dalla fine dei lavori;
6) Vero che, in ragione della più ridotta tempistica, accordava agli Controparte_1 attori una riduzione del prezzo che veniva portato a complessivi € 23.787,19= (sempre comprensivi di IVA);
7) Vero che il secondo preventivo venne accettato da ambo le parti, tanto che entrambe incominciarono a darvi esecuzione;
8) Vero che la ditta convenuta ha emesso e ha inviato la fattura d'acconto del 12 aprile 2023 n. 13/A per € 10.704,22=, come da all. 3 che si sottopone al teste;
9) Vero che due giorni dopo l'invio della fattura di cui al capitolo che precede (ovvero il 14 aprile 2023), in aderenza al preventivo, gli attori davano immediato corso al pagamento del 45% del saldo come da all. 4 che si sottopone al teste;
10) Vero che, il giorno 7 giugno 2023, trasmetteva ai comparenti un Controparte_1 cronoprogramma che prevedeva l'inizio lavori per il 10 luglio 2023 e la fine degli stessi
Pag. 2 di 6 entro il 3 agosto 2023 (con una previsione di circa tre settimane di lavoro in tutto) come da all. 5 che si sottopone al teste;
11) Vero che, sempre nel rispetto delle previsioni del secondo preventivo (cfr. all. 2 cit.), poco prima della prevista (e promessa) consegna delle piastrelle, la ditta CP_1 emetteva la seconda fattura d'acconto n. 25/A del 10 luglio 2023, per altri €
[...]
10.704,22= come da all. 6 che si sottopone al teste;
12) Vero che anche la fattura 25/A del 10 luglio 2023 venne prontamente pagata dai coniugi – che effettuavano, in data 12 luglio 2023, anche il relativo Parte_1 Pt_2 versamento, pari al 45% del saldo arrivando così a coprire il 90% dell'intero esborso previsto come da all. 7 che si sottopone al teste;
13) Vero che, a dispetto del cronoprogramma, le forniture e le opere risultano ancora oggi incomplete;
14) Vero che, a esempio, nel mese di settembre del 2023, ovvero allorquando i lavori avrebbero dovuto avere termine già da circa un mese (cfr. all. 5), aveva Controparte_1 omesso di consegnare grandissima parte del materiale (come, ad esempio, rivestimenti pareti, sanitari, box doccia, mobile bagno, termoarredo e accessori vari);
15) Vero che il poco materiale fornito presentava gravi difformità tali da rendere il risultato certamente non di pregio e, in particolare, le piastrelle ordinate risultavano con un disegno diverso da quello richiesto committenti, come emergeva subito dopo la relativa posa (che evidenziava il mancato allineamento dei disegni);
16) Vero che la difformità di cui al capitolo che precede era riconosciuta da CP_1 che, nel mese di settembre 2023, prendeva contatti col proprio fornitore senza
[...] alcun risultato, stante il diniego di quest'ultimo di vedersi restituito materiale già applicato come da all. 8 che si sottopone al teste;
17) Vero che il suddetto fornitore IC VA S.p.A. (Italcer Group) confermava che l'errore doveva imputarsi alla ditta esecutrice come da Controparte_1 all. 9 che si sottopone al teste;
18) Vero che solo a inizio novembre 2023 i committenti potevano selezionare le nuove piastrelle i cui campioni venivano resi disponibili da dopo plurimi Controparte_1 solleciti solo a metà gennaio 2024;
19) Vero che, a dispetto del relativo ordine, ha omesso di fornire, Controparte_1 consegnare e installare le suddette piastrelle;
20) Vero che, ancora a fine gennaio 2024, i lavori di installazione anche di quanto consegnato risultavano tutti sospesi e ineseguiti senza alcuna spiegazione e senza comunicazione alcuna da parte di Controparte_1
Pag. 3 di 6 21) Vero che, con PEC del 29 gennaio 2024, gli attori chiedevano che si desse seguito all'incarico fissando il termine perentorio ed essenziale per l'adempimento al 16 febbraio 2024 come da all. 10 che si sottopone al teste;
22) Vero che, con PEC del 12 febbraio 2024 (all. 11), gli attori intimavano l'esecuzione dei lavori entro la medesima data del 16 febbraio 2024 pena, in difetto, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta contraente;
23) Vero che, stante l'esito negativo dell'ultima diffida, gli attori hanno avviato il 24 febbraio 2024 una negoziazione assistita (all. 12) anch'essa rimasta senza riscontro;
24) Vero che, in ultimo, e solo in un'ottica di conciliazione, in data 4.4.2024, gli attori hanno chiesto a controparte la restituzione della somma di Euro 14.908,44=, calcolata come aritmetica differenza tra quanto pagato (pari a Euro 21.408,44=) e il valore di quanto effettivamente consegnato e montato (per Euro 6.500,00=) e determinato sulla base del primo (benché più elevato) preventivo dettagliato ex adverso fornito (all. 13) senza ricevere risposta.
Indicando a testimoni:
- e , residenti in [...] Testimone_2
Grande 48/1;
− , residente in [...]; Testimone_3
B) che, solo strettamente occorrendo, sia disposta consulenza tecnica sul valore del materiale fornito e delle opere eseguite;
In ogni caso:
* Spese e competenze di lite integralmente rifuse”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio la , a Parte_1 Parte_2 CP_1 cui avevano commissionato in data 12.4.2023 la ristrutturazione integrale di uno dei due bagni della loro abitazione (attraverso il rifacimento completo del medesimo e con ammodernamento totale del relativo impianto idrotermosanitario) al fine di ottenere la risoluzione del contratto, non essendo i lavori mai stati completati ed essendo viziate le opere realizzate, e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
14.908,44 (calcolata come differenza tra la somma pagata di € 21.408,44 ed il valore delle opere effettivamente realizzate di € 6.500,00) e al risarcimento del danno per il mancato godimento del bagno, quantificato in € 8.000,00.
La convenuta, pur regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio (pur essendo il legale rappresentante della stessa, comparso personalmente in udienza). CP_2
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Pag. 4 di 6 Le domande attoree meritano accoglimento.
La conclusione in forma scritta del contratto di compravendita risulta per tabulas (oltre ai preventivi docc. 1 e 2 att., sono state prodotte anche le prime due fatture emesse dalla convenuta docc. 3 e 6 att., in conformità con quanto indicato nel preventivo, per cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire per il 45% del prezzo alla conferma d'ordine, per il
45% prima della consegna delle piastrelle e per il residuo 10% a dieci giorni dalla fine dei lavori).
Il pagamento integrale delle predette due fatture, per l'importo complessivo di €
21.408,44, da parte degli attori risulta provato dalle contabili dei bonifici bancari (docc.
4 e 7 att.).
A tal punto, sarebbe stato onere del venditore dare prova di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Non essendo detta prova stata fornita, stante la contumacia del convenuto, deve ritenersi provato l'inadempimento della parte.
L'inadempimento risulta altresì dalle comunicazioni stragiudiziali con cui la convenuta aveva riconosciuto i vizi relativamente alle opere sino a quel momento realizzate, relativamente al mancato rispetto del disegno concordato delle piastrelle (cfr. docc. 8 e
9), dalle quali si desume altresì l'interruzione dei lavori ed il mancato completamento di tutte le opere conseguenti, da realizzarsi successivamente alla posa delle piastrelle.
Tale inadempimento è non di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 CC, stante il vizio nella posa delle piastrelle e la mancata consegna e posa di tutti gli ulteriori elementi del bagno quali i rivestimenti delle pareti, i sanitari, il box doccia, il mobile bagno, il termoarredo e gli ulteriori accessori. Ciò comporta l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto.
Conseguentemente, va anche accolta la domanda di condanna alla restituzione del prezzo versato, oltre agli interessi (considerato peraltro che gli attori hanno spontaneamente limitato la domanda al minor importo di € 14.908,44, detraendo quindi il valore delle opere effettivamente realizzate e non viziate).
La domanda risarcitoria formulata dagli attori non può invece trovare accoglimento. Da un lato, non è stata fornita la prova di alcun danno patrimoniale, né quale danno emergente, né quale lucro cessante, non avendo gli attori nemmeno allegato di aver dovuto sostenere degli esborsi per reperire una sistemazione abitativa alternativa (e d'altronde è pacifico che l'abitazione dispone di un altro bagno) o di aver perduto, a causa della mancata disponibilità di un bagno, un potenziale guadagno. Dall'altro, neppure può ritenersi sussistente un danno non patrimoniale, posto che lo stesso “è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito
Pag. 5 di 6 vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.” (cfr. Cass. n. 26975/2008), il che non è nel caso di specie, non essendo stata nemmeno allegata una siffatta lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato.
Stante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite in misura di un quinto, mentre la quota residua deve essere posta a carico della convenuta, maggiormente soccombente. La liquidazione segue in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara risolto per inadempimento grave della convenuta il contratto oggetto di causa del 12.4.2023;
2. condanna la convenuta a pagare agli attori e CP_1 Parte_1 la somma di € 14.908,44, oltre ad interessi legali dal dovuto al Parte_2 saldo effettivo;
3. condanna la convenuta a rifondere agli attori CP_1 Parte_1
e i quattro quindi delle spese di lite del presente procedimento, Parte_2 liquidate in € 211,20 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 30 aprile 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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