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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
474/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA C.F. nata a [...] – Cuba il 30.12.88 e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in 11020 Fenis – AO, località Chez Sapin n. 79, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. con C.F._2 P.IVA_1 elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta n.8, (fax 0165
41844) PEC Email_1
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]. Chez Sapin n. 12, 11020 Controparte_1
Fénis (AO), C.F. , elettivamente domiciliato in Donnas (AO), Via Roma n. 34, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Giulia Cecchin del Foro di Aosta (Cod. Fisc.: , pec: C.F._4
fax: 0125/43222) che lo rappresenta e difende Email_2
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 14.02.2017, in Comune di Omegna VB, le parti contraevano matrimonio, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del medesimo comune all' Anno 2017 Parte I – N. 3, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione è nato il minore , C.F. , in Borgomanero il Persona_1 CodiceFiscale_5
22.02.18,
Con decreto di omologazione del 21.02.22, le parti si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Aosta, ma in seguito le stesse riprendevano la convivenza e la vita in comune.
pagina 1 di 4 La loro unione si è nuovamente interrotta, venendo meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata, le parti hanno trovato l'accordo di massima prevedente per il mantenimento del figlio la somma di euro 400 a carico del padre, salvo che nel periodo estivo quando il minore è con il padre o la nonna paterna, la corresponsione dell'assegno unico per intero alla madre, la ripartizione al
50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Aosta.
Le parti, in vista dell'udienza successiva, hanno formulato conclusioni congiunte sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Novara il 11.06.1977, C.F. , cittadinanza italiana, e C.F._3 [...]
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._6 doppia cittadinanza italiana e cubana, coniugati in regime di separazione dei beni in
Omegna (VB) in data 14.02.2017, con matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Omegna (VB), atto Anno 2017 parte I n. 3;
- affidare in modo condiviso il figlio minore , nato a [...] il Per_1
22.02.218, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza di Per_1 presso la madre, in Fénis, Chez Sapin n. 79, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri e compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici del figlio e la volontà di quest'ultimo, con le modalità concordate di volta in volta tra i genitori, ed in ogni caso:
- un fine settimana ogni due, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 14,30 fino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà il minore a scuola o dalla madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, invernali, pasquali, estive, salvo diverso accordo tra i genitori;
ciascun genitore passerà ad anni alterni il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il giorno del compleanno del figlio con il figlio stesso, salvo diverso accordo tra i genitori;
- disporre che il sig. versi alla RA , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 salvo che nei tre mesi di vacanze scolastiche estive che il minore trascorrerà con il padre o la nonna paterna (in cui non sarà dovuto alcun contributo), e/o comunque salvo che nel minor periodo estivo, in cui il contributo sarà ridotto proporzionalmente al periodo trascorso con il padre o la nonna paterna. Resta inteso che il contributo per il mantenimento di sarà invece dovuto dal padre interamente o in misura Per_1 proporzionalmente ridotta anche nei mesi estivi se non li trascorrerà in tutto o in Per_1 parte con la nonna paterna o con il padre;
- porre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal SSN, dei tickets e delle spese scolastiche e per attività extrascolastiche sportive, ricreative e/o culturali, relative al figlio minore , con Per_1
l'applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta e precisamente: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che pagina 2 di 4 operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa;
- disporre che l'assegno unico e universale per il figlio minore sia percepito per Per_1 intero dalla RA e che i signori e Parte_1 Controparte_1 [...]
possano beneficiare, nella misura del 50% cadauno, di eventuali Parte_1 detrazioni fiscali;
- i coniugi, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere regolato precedentemente ed a parte ogni altra questione economico-patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
- spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 29.11.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA C.F. nata a [...] – Cuba il 30.12.88 e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in 11020 Fenis – AO, località Chez Sapin n. 79, rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. con C.F._2 P.IVA_1 elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta n.8, (fax 0165
41844) PEC Email_1
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in [...]. Chez Sapin n. 12, 11020 Controparte_1
Fénis (AO), C.F. , elettivamente domiciliato in Donnas (AO), Via Roma n. 34, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Giulia Cecchin del Foro di Aosta (Cod. Fisc.: , pec: C.F._4
fax: 0125/43222) che lo rappresenta e difende Email_2
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 14.02.2017, in Comune di Omegna VB, le parti contraevano matrimonio, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del medesimo comune all' Anno 2017 Parte I – N. 3, in regime di separazione dei beni.
Dall'unione è nato il minore , C.F. , in Borgomanero il Persona_1 CodiceFiscale_5
22.02.18,
Con decreto di omologazione del 21.02.22, le parti si separavano consensualmente avanti al Tribunale di Aosta, ma in seguito le stesse riprendevano la convivenza e la vita in comune.
pagina 1 di 4 La loro unione si è nuovamente interrotta, venendo meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. All'udienza fissata, le parti hanno trovato l'accordo di massima prevedente per il mantenimento del figlio la somma di euro 400 a carico del padre, salvo che nel periodo estivo quando il minore è con il padre o la nonna paterna, la corresponsione dell'assegno unico per intero alla madre, la ripartizione al
50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Aosta.
Le parti, in vista dell'udienza successiva, hanno formulato conclusioni congiunte sulle condizioni della separazione nei seguenti termini:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]
Novara il 11.06.1977, C.F. , cittadinanza italiana, e C.F._3 [...]
nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._6 doppia cittadinanza italiana e cubana, coniugati in regime di separazione dei beni in
Omegna (VB) in data 14.02.2017, con matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Omegna (VB), atto Anno 2017 parte I n. 3;
- affidare in modo condiviso il figlio minore , nato a [...] il Per_1
22.02.218, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza di Per_1 presso la madre, in Fénis, Chez Sapin n. 79, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri e compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici ed extrascolastici del figlio e la volontà di quest'ultimo, con le modalità concordate di volta in volta tra i genitori, ed in ogni caso:
- un fine settimana ogni due, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre;
- tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 14,30 fino al giovedì mattina, quando il padre riaccompagnerà il minore a scuola o dalla madre;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, invernali, pasquali, estive, salvo diverso accordo tra i genitori;
ciascun genitore passerà ad anni alterni il Natale, il Capodanno, la Pasqua e il giorno del compleanno del figlio con il figlio stesso, salvo diverso accordo tra i genitori;
- disporre che il sig. versi alla RA , entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore
[...]
, Euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 salvo che nei tre mesi di vacanze scolastiche estive che il minore trascorrerà con il padre o la nonna paterna (in cui non sarà dovuto alcun contributo), e/o comunque salvo che nel minor periodo estivo, in cui il contributo sarà ridotto proporzionalmente al periodo trascorso con il padre o la nonna paterna. Resta inteso che il contributo per il mantenimento di sarà invece dovuto dal padre interamente o in misura Per_1 proporzionalmente ridotta anche nei mesi estivi se non li trascorrerà in tutto o in Per_1 parte con la nonna paterna o con il padre;
- porre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal SSN, dei tickets e delle spese scolastiche e per attività extrascolastiche sportive, ricreative e/o culturali, relative al figlio minore , con Per_1
l'applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale di Aosta e precisamente: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che pagina 2 di 4 operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica e livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro ( a mezzo sms, whatapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa;
- disporre che l'assegno unico e universale per il figlio minore sia percepito per Per_1 intero dalla RA e che i signori e Parte_1 Controparte_1 [...]
possano beneficiare, nella misura del 50% cadauno, di eventuali Parte_1 detrazioni fiscali;
- i coniugi, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere regolato precedentemente ed a parte ogni altra questione economico-patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
- spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 29.11.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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