TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1879/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANA ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), e per essa , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 suo rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
CONVENUTO/I - OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 441/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (R.G.
5459/2017), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di Controparte_1 e per essa, quale procuratore, a la somma di €. 5.578,67, oltre interessi e spese del Controparte_2 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in favore dell'opposta per le ragioni di cui in parte motiva e per quelle altre che emergeranno in corso di causa.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere un credito della compensare il Controparte_3 credito eventualmente vantato dall'opponente con quanto incassato dalla Agos s.p.a. a titolo di interessi e spese illegittime.
pagina 1 di 5 Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso”.
Parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per le causali tutte esposte in narrativa.
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 441/2018, R.G. n. 5459/2017, del 25/01/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Trimani, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 441/2018, R.G. n. 5459/2017, del 25/01/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Trimani,
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 441/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (proc. n.
5459/2017 R.G.), su ricorso di e per essa, quale procuratore, di per il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €. 5.578,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di un rapporto contrattuale stipulato in data 13.10.2005 da con la società finanziaria Agos S.p.a., costituito da un prestito Parte_1 personale e da una linea di credito con carta revolving.
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva di e nonché delle altre società indicate in seno al ricorso Controparte_1 Controparte_2 monitorio, per mancanza di prova della cessione del credito;
2) l'inopponibilità degli atti di cessione all'opponente per mancanza di notifica e/o comunicazione;
3) l'inesistenza della pretesa creditoria;
4) l'applicazione di interessi ultrasoglia. L'opponente chiedeva pertanto che venissero accertate le domande sollevate e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine l'opponente chiedeva la compensazione del credito eventualmente vantato dall'opponente con quanto incassato da Agos S.p.a. a titolo di interessi e spese illegittime.
Costituitasi in giudizio e per essa questa invocava in via preliminare Controparte_1 Controparte_2 l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio per materia, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per mancanza, genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse. Nel merito l'opposta richiedeva il rigetto della proposta opposizione in quanto generica ed infondata, evidenziando la prova del credito ingiunto o comunque la non contestazione dello stesso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza del 21.09.2018, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 22.02.2019 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 2.11.2018 in atti, alla predetta udienza del 22.02.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'esito della fase istruttoria, atteso che nessuna delle parti formulava richieste di prove, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente contesta preliminarmente la legittimità ad agire di la quale si sarebbe Controparte_1 definita cessionaria del credito per cui è causa, senza tuttavia dare prova né in ordine all'effettiva titolarità della posizione pretesa, né in ordine all'effettiva consistenza della stessa.
Nello specifico, l'opponente rileva che il riferimento ai passaggi societari citati dall'opposta (da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a. e da quest'ultima a e la produzione dell'avviso di Controparte_1 cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017 non sarebbero sufficienti a dimostrare la titolarità in capo alla stessa del rapporto che ha generato il presunto credito per cui si procede, dovendo altresì il creditore cessionario fornire la prova della catena dei contratti di cessione al fine di verificare se il credito preteso dall'opposta sia stato effettivamente oggetto delle indicate cessioni e se le eseguite cessioni siano state regolari.
Come noto, la cessione del credito opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., in rubrica “Cedibilità dei crediti”, ai sensi del quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (…)”. Il contratto di cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso di cedente e cessionario, non è richiesto anche il consenso del debitore ceduto.
Pertanto, la società che si afferma successore della parte originaria e assume, quindi, di essere cessionaria di crediti, è onerata di fornire la prova della propria legittimazione. In particolare, in caso di contestazione dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito nel contratto, grava sulla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'inclusione del credito medesimo in detta operazione, dando così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Secondo giurisprudenza costante, medesima disciplina trova applicazione anche nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B.: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Ancora, più in particolare, secondo Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta pagina 3 di 5 Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”.
Va osservato che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva di chi si afferma cessionario di crediti in blocco. La disposizione di cui all'art. 58, comma 4 TUB vale, soltanto ad impedire che i pagamenti disposti dal debitore in favore del cedente dopo la pubblicazione in G.U. abbiano efficacia liberatoria. Al riguardo, secondo Cassazione Civile sez. I, 28/02/2020 n. 5617: “la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. Civ., 25 settembre 2018, n.
22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste. D'altra parte, deve constatarsi che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non ha valenza costitutiva né costituisce elemento necessario al perfezionamento della fattispecie traslativa”.
Ciò posto, nel caso in esame, la società per il tramite della sua procuratrice Controparte_1 CP_2
afferma di essere l'attuale titolare del credito per cui è causa, in seguito al contratto di cessione di
[...] crediti sottoscritto il 16.01.2017, con cui la si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro CP_1 soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificati in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.a. dalla stessa precedentemente acquistati mediante vari contratti di cessione, tra cui vi sarebbe il contratto di cessione di crediti stipulato in data 22.12.2015 con Agos Ducato S.p.a. ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c.. In quest'ultima cessione sarebbe incluso, a detta dell'opposta, il credito relativo ad un rapporto di finanziamento di con la Parte_1 società finanziaria Agos S.p.a. risalente al 13.10.2005.
In particolare, secondo quanto sostenuto dall'opposta, il primo passaggio di titolarità del preteso credito (da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a.) sarebbe provato dal contratto di cessione del 22.12.2015, allegato sub. 1 alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta. Però, dall'analisi del predetto contratto, non si rinviene alcuna prova dell'effettiva inclusione della posizione debitoria di
[...]
nella cessione, ciò in quanto il documento prodotto in atti presenta diverse parti omesse che Pt_1 escludono qualsiasi ricostruzione del suo contenuto. Non risulta inoltre possibile estrapolare alcun criterio di individuazione dei crediti che sono stati oggetto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., nel contratto stipulato in data 22.12.2015 tra Agos Ducato S.p.a. e Banca Ifis S.p.a., né tantomeno si riscontrano riferimenti alla cessione del credito per cui è causa.
Parimenti non risulta possibile individuare il credito per cui è causa con i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017 sopra citata.
A nulla rileva infine la restante produzione documentale di parte opposta in quanto relativa a fasi successive alla cessione tra Agos Ducato S.p.a. e Banca Ifis S.p.a. del 22.12.2015, che, come detto, non risulta provata.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù della giurisprudenza sopra citata, considerato che nella fattispecie per cui è causa manca in primis la prova della prima cessione del credito del 22.12.2005 da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a., le doglianze dell'attore devono ritenersi fondate. L'opposizione deve pertanto essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (proc. n.
5459/2017 R.G.); condanna l'opposta e per essa, quale procuratore, al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese processuali sostenute da disponendone la distrazione Parte_1 all'avv. ELISA MORANA la quale ha dichiarato di aver anticipato spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi;
spese che liquida nell'importo di €. 2.000,00 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1879/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORANA ELISA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
C.F. ), e per essa , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 suo rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE
CONVENUTO/I - OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 441/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (R.G.
5459/2017), in forza del quale è stato ingiunto a parte opponente di pagare, in favore di Controparte_1 e per essa, quale procuratore, a la somma di €. 5.578,67, oltre interessi e spese del Controparte_2 procedimento monitorio.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“…respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, accogliere l'opposizione proposta con il presente atto e revocare e/o annullare e/o porre nel nulla con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in premessa.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente in favore dell'opposta per le ragioni di cui in parte motiva e per quelle altre che emergeranno in corso di causa.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse emergere un credito della compensare il Controparte_3 credito eventualmente vantato dall'opponente con quanto incassato dalla Agos s.p.a. a titolo di interessi e spese illegittime.
pagina 1 di 5 Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun acconto né compenso”.
Parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per le causali tutte esposte in narrativa.
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 441/2018, R.G. n. 5459/2017, del 25/01/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Trimani, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 441/2018, R.G. n. 5459/2017, del 25/01/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa, in persona del Giudice Dott. Elisabetta Trimani,
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore Parte_1 della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 441/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (proc. n.
5459/2017 R.G.), su ricorso di e per essa, quale procuratore, di per il Controparte_1 Controparte_2 pagamento della complessiva somma di €. 5.578,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitorio complessivamente dovuto in forza di un rapporto contrattuale stipulato in data 13.10.2005 da con la società finanziaria Agos S.p.a., costituito da un prestito Parte_1 personale e da una linea di credito con carta revolving.
Nello specifico l'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva di e nonché delle altre società indicate in seno al ricorso Controparte_1 Controparte_2 monitorio, per mancanza di prova della cessione del credito;
2) l'inopponibilità degli atti di cessione all'opponente per mancanza di notifica e/o comunicazione;
3) l'inesistenza della pretesa creditoria;
4) l'applicazione di interessi ultrasoglia. L'opponente chiedeva pertanto che venissero accertate le domande sollevate e dichiarata la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine l'opponente chiedeva la compensazione del credito eventualmente vantato dall'opponente con quanto incassato da Agos S.p.a. a titolo di interessi e spese illegittime.
Costituitasi in giudizio e per essa questa invocava in via preliminare Controparte_1 Controparte_2 l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio per materia, nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. per mancanza, genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse. Nel merito l'opposta richiedeva il rigetto della proposta opposizione in quanto generica ed infondata, evidenziando la prova del credito ingiunto o comunque la non contestazione dello stesso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
pagina 2 di 5 Alla prima udienza del 21.09.2018, in seguito ad un primo esame degli atti di causa, il G.I. riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, ne veniva disposto l'avvio, con rinvio all'udienza del 22.02.2019 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Esperita negativamente la mediazione, come da verbale del 2.11.2018 in atti, alla predetta udienza del 22.02.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
All'esito della fase istruttoria, atteso che nessuna delle parti formulava richieste di prove, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
L'opponente contesta preliminarmente la legittimità ad agire di la quale si sarebbe Controparte_1 definita cessionaria del credito per cui è causa, senza tuttavia dare prova né in ordine all'effettiva titolarità della posizione pretesa, né in ordine all'effettiva consistenza della stessa.
Nello specifico, l'opponente rileva che il riferimento ai passaggi societari citati dall'opposta (da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a. e da quest'ultima a e la produzione dell'avviso di Controparte_1 cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017 non sarebbero sufficienti a dimostrare la titolarità in capo alla stessa del rapporto che ha generato il presunto credito per cui si procede, dovendo altresì il creditore cessionario fornire la prova della catena dei contratti di cessione al fine di verificare se il credito preteso dall'opposta sia stato effettivamente oggetto delle indicate cessioni e se le eseguite cessioni siano state regolari.
Come noto, la cessione del credito opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., in rubrica “Cedibilità dei crediti”, ai sensi del quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (…)”. Il contratto di cessione del credito si perfeziona con il semplice consenso di cedente e cessionario, non è richiesto anche il consenso del debitore ceduto.
Pertanto, la società che si afferma successore della parte originaria e assume, quindi, di essere cessionaria di crediti, è onerata di fornire la prova della propria legittimazione. In particolare, in caso di contestazione dell'esistenza del contratto di cessione e dell'inclusione del credito nel contratto, grava sulla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario l'onere di fornire adeguata dimostrazione dell'inclusione del credito medesimo in detta operazione, dando così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Secondo giurisprudenza costante, medesima disciplina trova applicazione anche nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B.: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Ancora, più in particolare, secondo Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020, n. 20495: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta pagina 3 di 5 Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.”.
Va osservato che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva di chi si afferma cessionario di crediti in blocco. La disposizione di cui all'art. 58, comma 4 TUB vale, soltanto ad impedire che i pagamenti disposti dal debitore in favore del cedente dopo la pubblicazione in G.U. abbiano efficacia liberatoria. Al riguardo, secondo Cassazione Civile sez. I, 28/02/2020 n. 5617: “la norma dell'art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. Civ., 25 settembre 2018, n.
22548). Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste. D'altra parte, deve constatarsi che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non ha valenza costitutiva né costituisce elemento necessario al perfezionamento della fattispecie traslativa”.
Ciò posto, nel caso in esame, la società per il tramite della sua procuratrice Controparte_1 CP_2
afferma di essere l'attuale titolare del credito per cui è causa, in seguito al contratto di cessione di
[...] crediti sottoscritto il 16.01.2017, con cui la si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro CP_1 soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificati in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.a. dalla stessa precedentemente acquistati mediante vari contratti di cessione, tra cui vi sarebbe il contratto di cessione di crediti stipulato in data 22.12.2015 con Agos Ducato S.p.a. ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c.. In quest'ultima cessione sarebbe incluso, a detta dell'opposta, il credito relativo ad un rapporto di finanziamento di con la Parte_1 società finanziaria Agos S.p.a. risalente al 13.10.2005.
In particolare, secondo quanto sostenuto dall'opposta, il primo passaggio di titolarità del preteso credito (da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a.) sarebbe provato dal contratto di cessione del 22.12.2015, allegato sub. 1 alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta. Però, dall'analisi del predetto contratto, non si rinviene alcuna prova dell'effettiva inclusione della posizione debitoria di
[...]
nella cessione, ciò in quanto il documento prodotto in atti presenta diverse parti omesse che Pt_1 escludono qualsiasi ricostruzione del suo contenuto. Non risulta inoltre possibile estrapolare alcun criterio di individuazione dei crediti che sono stati oggetto di cessione, ai sensi dell'art. 1260 e ss. c.c., nel contratto stipulato in data 22.12.2015 tra Agos Ducato S.p.a. e Banca Ifis S.p.a., né tantomeno si riscontrano riferimenti alla cessione del credito per cui è causa.
Parimenti non risulta possibile individuare il credito per cui è causa con i criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del
18.02.2017 sopra citata.
A nulla rileva infine la restante produzione documentale di parte opposta in quanto relativa a fasi successive alla cessione tra Agos Ducato S.p.a. e Banca Ifis S.p.a. del 22.12.2015, che, come detto, non risulta provata.
Per tutto quanto sopra esposto, alla luce della documentazione in atti, delle difese delle parti ed in virtù della giurisprudenza sopra citata, considerato che nella fattispecie per cui è causa manca in primis la prova della prima cessione del credito del 22.12.2005 da Agos Ducato S.p.a. a Banca Ifis S.p.a., le doglianze dell'attore devono ritenersi fondate. L'opposizione deve pertanto essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 441/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 25.01.2018 (proc. n.
5459/2017 R.G.); condanna l'opposta e per essa, quale procuratore, al Controparte_1 Controparte_2 rimborso delle spese processuali sostenute da disponendone la distrazione Parte_1 all'avv. ELISA MORANA la quale ha dichiarato di aver anticipato spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi;
spese che liquida nell'importo di €. 2.000,00 (di cui € 145,50 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5