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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 175/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. DE ANGELIS DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
rappresentata e difesa da: avv. Luca Di Lazzaro, ONroparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-convenuta in riassunzione-
Oggetto: retribuzione. Giudizio di rinvio a seguito della Cassazione della sentenza n.
422/2020 del 23/07/2020, emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/12/2025.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 422/2020 questa Corte di Appello ha confermato, con differente motivazione, la sentenza n. 175/2019 del Tribunale di Chieti – G.L., che aveva rigettato la domanda di pagamento dei tempi di vestizione della divisa di lavoro proposta con ricorso del 04/09/2018 ON dall'odierna ricorrente in riassunzione, infermiera alle dipendenze della odierna convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Chieti, unitamente ad altri operatori sanitari della ON stessa.
Questa Corte, premesso che i tempi necessari agli operatori sanitari per indossare la divisa, operazione da effettuare necessariamente presso la sede di lavoro per ragioni di igiene, andavano considerati tempi di lavoro, e preso atto che la contrattazione collettiva di comparto ON aveva regolato la fattispecie solo con il CCNL 2016-2018 e che i regolamenti della datrice di lavoro del 29/07/2011 e del 12/07/2012 riconoscevano ai lavoratori turnisti 15 minuti “in uscita” per la presa in carico dei pazienti e la continuità assistenziale, comprensivi anche dei tempi di vestizione e svestizione, ha ritenuto che i regolamenti fossero applicabili solo ai turnisti della continuità assistenziale ed agli addetti alla sala operatoria, ma non alla odierna ricorrente, la quale, non essendo adibita a tali compiti e non essendo perciò vincolata a sovrapposizioni orarie, poteva vestirsi o svestirsi nell'ambito del proprio turno di lavoro, non essendo stato accertato, dall'istruttoria svolta, che fosse obbligata ad indossare e dismettere la divisa di lavoro necessariamente prima e dopo il turno di lavoro.
Avverso detta sentenza l'odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con cinque motivi, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e sul principio di non contestazione, degli artt. 112, 115, 346, 414, 416 e 437 c.p.c., della Direttiva CEE 93/104, del d. lgs. n. 66/2003 e dell'art. 26 del CCNL comparto Sanità del 1999, per avere la sentenza impugnata:
ritenuto che
il tempo di vestizione fosse ricompreso in quello necessario per la continuità assistenziale, mentre la domanda aveva riguardato la remunerazione dei tempi di vestizione e di svestizione, così modificando l'oggetto del giudizio;
illegittimamente valorizzato i regolamenti aziendali relativi alla remunerazione dei tempi di cambio consegne e ritenendoli comprensivi dei c.d. tempi tuta, nonostante che l'art. 26 CCNL di comparto 07/04/1999 non contenesse alcun riferimento ai tempi di vestizione e svestizione e che, pertanto, i regolamenti non potessero disciplinare i tempi per la vestizione e la svestizione, e comunque non contenendo i regolamenti alcun riferimento ai tempi di vestizione;
illegittimamente disconosciuto il pagamento per i tempi di vestizione e svestizione, ritenendoli indebitamente ricompresi nell'ambito della c.d. continuità assistenziale, mentre il CCNL non disciplinava in alcun modo i tempi per il cambio camice, sicché, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e di svestizione dava diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, essendo il relativo obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto, ed essendo incontestato in punto di fatto che tutti gli infermieri timbravano prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo la fine del turno.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12066 del 07/04/2025-07/05/2025, ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso ed ha accolto il quinto, statuendo che: nel rapporto di lavoro degli operatori sanitari sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne danno diritto alla retribuzione, trattandosi –per quanto attiene alla vestizione/svestizione– di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, e -per quanto attiene al cambio di consegne nel passaggio di turno- di diligente effettiva prestazione di lavoro, connessa, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica ed assistenziale, come tale remunerabile per sé stessa;
dunque, non è legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro, e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne, ed i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta, individuano due autonomi momenti della prestazione;
ferma la distinzione concettuale tra i due tempi di lavoro, non può considerarsi in sé illegittima la loro regolazione unitaria in un unico tempo a forfait che li comprenda entrambi, anche perché si tratta di tempi tra loro contigui, reciprocamente interferenti e misurabili solo in via di approssimazione che – al di là di ipotesi manifestamente determinate in eccesso o in difetto – è ragionevole possano essere ricomprese in un'unica misura onnicomprensiva, dovendosi evitare anche il rischio che, attraverso segmentazioni logiche, si finiscano per moltiplicare i tempi di lavoro senza reale coerenza con la realtà fattuale;
questa Corte di Appello non si era discostata da tali principi ma aveva considerato, per gli infermieri impegnati in turni in servizi di continuità assistenziale, quindici minuti complessivi e comprensivi sia dei tempi di vestizione/svestizione, sia del cambio consegne, in base ai regolamenti aziendali del 2011 e
2012, ed aveva rilevato che dal 01/10/2011 tali tempi erano stati retribuiti;
non vi era stata esorbitanza dall'oggetto del contendere, perché in tal modo questa Corte aveva semplicemente fornito una soluzione al merito della causa, valutando in quella misura i tempi necessari all'intero novero delle attività preparatorie, conformate dal datore di lavoro o comunque dalle necessità del lavoro, proprie del cambio turno;
una tale lettura dei regolamenti aziendali andava oltre il loro dato testuale, ma valorizzava legittimamente, in presenza di un dato testuale impreciso, quanto successivamente pattuito in sede di contrattazione collettiva;
poiché questa Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che anche per gli infermieri non addetti alla continuità assistenziale o alla sala operatoria operanti in turni la vestizione e la svestizione fossero da effettuare sul luogo di lavoro, per le ragioni di igiene sopra richiamate, sicché non era corretto ritenere che per essi non emergesse un obbligo di indossare o dismettere la divisa necessariamente prima o dopo il turno di lavoro, a causa dell'obiettiva diversità della prestazione da loro esigibile, poiché ciò che conta non è
l'assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell'orario di lavoro di tali addetti siano stati ricompresi e remunerati i tempi di vestizione e svestizione;
pertanto, se, in concreto, nell'orario di lavoro di tale personale non erano stati ricompresi i tempi di vestizione e svestizione, anch'essi, previa stima del tempo necessario, andavano remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolgesse per turni o meno, e dal fatto che i tempi di vestizione/svestizione si sommassero o meno a tempi di passaggio consegne
(potendo quest'ultimo aspetto semmai solo giustificare una fissazione in misura minore, come ha poi fatto il CCNL 2016-2018 all'art. 27 c. 11); l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro era, anche per tali addetti, pacifico, sicché è illegittimo desumere dal riferimento a certo personale o a certe modalità del lavoro (turni; continuità assistenziale), una corrispondente destinazione solo a questi dipendenti della remunerazione di quei periodi di lavoro, poiché, al contrario, la remunerazione spetta se ricorrano i presupposti di utilizzazione per la vestizione o svestizione di tempi di lavoro.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per la decisione della controversia previo svolgimento degli accertamenti di fatto indicati, attenendosi ai principi enunciati, nonché per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 12/06/2025 ha riassunto il giudizio, deducendo Parte_1 che: l'istruttoria svolta in grado di appello aveva confermato che tutti gli infermieri, per motivi di igiene e sicurezza, non possono lavorare senza indossare la divisa e, ove addetti ai reparti, come essa ricorrente, devono iniziare il turno con la divisa indossata, e devono dismettere la divisa solo a fine turno;
perciò, gli infermieri timbrano i cartellini presenza, in entrata, prima dell'inizio del turno, ed in uscita, dopo la fine del turno;
ciò nonostante, non aveva percepito retribuzione per i tempi a ciò necessari, da qualificare come tempi di lavoro.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ne ricorso ON introduttivo del primo grado del giudizio e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore di differenze retributive pari a 15 minuti per ogni turno di lavoro, necessari per indossare e dismettere le divise di lavoro, oltre interessi fino al saldo, e con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio. L si è costituita in giudizio chiedendo il ONroparte_2 rigetto del ricorso, deducendo l'insussistenza di eterodirezione nelle attività di vestizione e svestizione e comunque l'insussistenza di prova dell'effettuazione delle operazioni di vestizione e svestizione al di fuori dell'ordinario turno di lavoro già retribuito;
ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
La domanda della odierna ricorrente è fondata, per le seguenti considerazioni.
In base alle statuizioni della S.C. nella citata pronuncia rescindente, nella fattispecie va accertato se nell'orario di lavoro della ricorrente -anche se non adibita a mansioni di continuità assistenziale o di sala operatoria, ed a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno- siano stati ricompresi, nel periodo per cui è causa, i tempi di vestizione e svestizione;
e, qualora l'esito dell'accertamento sia negativo, i tempi di vestizione e svestizione, previa stima del tempo necessario, vanno remunerati, trattandosi di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, come tali riferibili ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, di per sé stessa remunerabile.
Dette statuizioni sono peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (anche con riferimento a casi già esaminati da questa Corte territoriale), in base alla quale l'attività di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne, per il personale sanitario, attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale, è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell' datrice di lavoro, ma dell'igiene ONroparte_2 pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, nonché del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale. Pertanto, essa dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente ON autorizzata da parte dell' (cfr. Cass. Sez. L. n. 8622/2020).
Va quindi osservato che, come pacifico tra le parti, la ricorrente svolge mansioni di infermiera, ed è obbligata ad utilizzare specifico camice da lavoro, da indossare e dismettere, per motivi di sicurezza ed igiene, all'interno del presidio ospedaliero di assegnazione, rispettivamente dopo la timbratura in entrata e prima della timbratura in uscita.
Ex art. 19 CCNL comparto Sanità 7/4/1999 (tuttora applicabile ex art. 99 CCNL 21/05/2018) la ricorrente appartiene al ruolo sanitario. Per quanto statuito dalla S.C. nella pronuncia rescindente, ella ha perciò diritto a vedere ricompreso nell'orario di lavoro il tempo necessario a vestizione e svestizione.
Per il periodo successivo all'efficacia del citato CCNL di comparto 21/05/2018, peraltro, tale diritto è riconosciuto, in misura di 10 minuti per ciascun turno, dall'art. 27 c. 11 del contratto collettivo. Tale periodo decorre, ex art. 2 c. 1 del CCNL, dal 1/1/2016, appunto in quanto le pattuizioni contrattualcollettive, per espressa previsione, concernono il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Per il periodo anteriore, oggetto del presente giudizio, i tempi di vestizione e svestizione ON possono essere fissati nella medesima misura, tenuto conto che i citati regolamenti della convenuta del 29/07/2011 e 12/07/2012 prevedevano, per i lavoratori addetti alla continuità assistenziale, il riconoscimento di 15 minuti aggiuntivi al turno di lavoro ordinario, comprensivi di vestizione o svestizione e presa in carico e passaggio di consegne, sicché la misura di 10 minuti per ciascun turno appare pienamente congrua, sia in relazione ai tempi normalmente necessari per ciascuna delle due tipologie di operazioni, sia in considerazione del fatto che i prospetti presenze della ricorrente, in atti, riportano un orario di lavoro, nella massima parte dei casi, superiore a quello ordinario appunto di 10 minuti circa per ciascun turno.
Tale tempo, qualora sia aggiuntivo rispetto alla durata ordinaria di ciascun turno di lavoro, in base alle risultanze delle timbrature in entrata ed uscita effettuate, va qualificato come lavoro straordinario cd. preautorizzato, come pacifico nella giurisprudenza della S.C. in materia, pienamente condivisa da questa Corte (cfr. Cass. Sez. L. nn. n. 27799 del 22/11/2017 rv.
646503 – 01 e 12935 del 24/05/2018 rv. 649059 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 28561 del
11/9/2018 – 8/11/2018).
Pertanto, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo pari a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal 08/03/2013 al 31/12/2015, in base alla domanda avanzata.
Ogni pretesa attinente al periodo anteriore è invece estinta per prescrizione, come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado, con statuizione (cfr. pag. 2 della motivazione) non oggetto di gravame da parte dell'odierna ricorrente (la quale ha espressamente limitato l'appello, come indicato a pag. 12 del ricorso, ai capi della sentenza relativi al periodo dal 09/03/2013 in poi), e pertanto passata in giudicato tra le parti.
Infine, quanto alle modalità di compenso dei tempi di lavoro per cui è causa, ed al diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle relative retribuzioni, va osservato che, pur se i citati cartellini presenze riportano in moltissimi casi un orario di lavoro, per singolo turno, superiore a quello ordinario, e le ore lavorate in più sono conteggiate mensilmente, riportate quale credito orario nei mesi successivi e risultano in alcuni casi compensate con fruizione di riposi, in altri retribuite, non risulta che la ricorrente abbia aderito alla banca ore di cui all'art. 40 CCNL comparto Sanità 20/09/2001 (tuttora applicabile ex art. 99 CCNL 21/5/2018, non risultando disapplicazione), ovvero richiesto di fruire in ogni caso, per tali crediti orari, di riposi compensativi nei modi di cui all'art. 31 c. 6 CCNL 21/5/2018.
Dovendo tali crediti, per quanto sopra osservato, qualificarsi quale lavoro straordinario (e non ON potendo la datrice di lavoro costringere i lavoratori a goderne sotto forma di riposi compensativi ove essi preferiscano vederli retribuiti, in assenza di specifica pattuizione in tal senso), ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente, ex artt. 34 CCNL 07/04/1999, al pagamento della retribuzione dovuta per i tempi di lavoro per cui è causa, in misura pari ai crediti orari indicati nei citati cartellini presenze, per il periodo sopra indicato, fermo restando il limite di dieci minuti per ciascun turno di lavoro. ON La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge.
In considerazione della novità e controvertibilità delle questioni di causa al momento dell'introduzione del giudizio e dei contrasti giurisprudenziali all'epoca sussistenti, appare equo compensare le spese dei precedenti gradi di giudizio in misura della metà, seguendo la restante quota -liquidata come da dispositivo in base allo scaglione di tariffa corrispondente al diritto riconosciuto ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014- la soccombenza dell'odierna convenuta;
le spese del presente grado, liquidate in base ai medesimi criteri, considerato l'intervenuto consolidamento della giurisprudenza in materia, seguono la soccombenza della convenuta.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 422/2020 del
23/07/2020, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 175 del 23/05/2019 emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, che conferma nel resto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo pari a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal
08/03/2013 al 31/12/2015; per l'effetto, condanna la al CP_1 ONroparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni spettanti per tali tempi di lavoro in misura pari ai residui crediti orari al 31/12/2015 indicati nel cartellino presenze in atti, fermo restando il limite di dieci minuti per ciascun turno di lavoro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31/12/2015 al saldo;
compensa in ragione della metà le spese di lite dei gradi primo, di appello e di cassazione;
condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente della restante quota, liquidata quanto al primo grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge;
quanto al grado di appello in €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al giudizio di cassazione in €.
1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente grado, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 11/12/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. DE ANGELIS DOMENICO, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrente in riassunzione-
e
rappresentata e difesa da: avv. Luca Di Lazzaro, ONroparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-convenuta in riassunzione-
Oggetto: retribuzione. Giudizio di rinvio a seguito della Cassazione della sentenza n.
422/2020 del 23/07/2020, emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11/12/2025.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 422/2020 questa Corte di Appello ha confermato, con differente motivazione, la sentenza n. 175/2019 del Tribunale di Chieti – G.L., che aveva rigettato la domanda di pagamento dei tempi di vestizione della divisa di lavoro proposta con ricorso del 04/09/2018 ON dall'odierna ricorrente in riassunzione, infermiera alle dipendenze della odierna convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Chieti, unitamente ad altri operatori sanitari della ON stessa.
Questa Corte, premesso che i tempi necessari agli operatori sanitari per indossare la divisa, operazione da effettuare necessariamente presso la sede di lavoro per ragioni di igiene, andavano considerati tempi di lavoro, e preso atto che la contrattazione collettiva di comparto ON aveva regolato la fattispecie solo con il CCNL 2016-2018 e che i regolamenti della datrice di lavoro del 29/07/2011 e del 12/07/2012 riconoscevano ai lavoratori turnisti 15 minuti “in uscita” per la presa in carico dei pazienti e la continuità assistenziale, comprensivi anche dei tempi di vestizione e svestizione, ha ritenuto che i regolamenti fossero applicabili solo ai turnisti della continuità assistenziale ed agli addetti alla sala operatoria, ma non alla odierna ricorrente, la quale, non essendo adibita a tali compiti e non essendo perciò vincolata a sovrapposizioni orarie, poteva vestirsi o svestirsi nell'ambito del proprio turno di lavoro, non essendo stato accertato, dall'istruttoria svolta, che fosse obbligata ad indossare e dismettere la divisa di lavoro necessariamente prima e dopo il turno di lavoro.
Avverso detta sentenza l'odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con cinque motivi, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e sul principio di non contestazione, degli artt. 112, 115, 346, 414, 416 e 437 c.p.c., della Direttiva CEE 93/104, del d. lgs. n. 66/2003 e dell'art. 26 del CCNL comparto Sanità del 1999, per avere la sentenza impugnata:
ritenuto che
il tempo di vestizione fosse ricompreso in quello necessario per la continuità assistenziale, mentre la domanda aveva riguardato la remunerazione dei tempi di vestizione e di svestizione, così modificando l'oggetto del giudizio;
illegittimamente valorizzato i regolamenti aziendali relativi alla remunerazione dei tempi di cambio consegne e ritenendoli comprensivi dei c.d. tempi tuta, nonostante che l'art. 26 CCNL di comparto 07/04/1999 non contenesse alcun riferimento ai tempi di vestizione e svestizione e che, pertanto, i regolamenti non potessero disciplinare i tempi per la vestizione e la svestizione, e comunque non contenendo i regolamenti alcun riferimento ai tempi di vestizione;
illegittimamente disconosciuto il pagamento per i tempi di vestizione e svestizione, ritenendoli indebitamente ricompresi nell'ambito della c.d. continuità assistenziale, mentre il CCNL non disciplinava in alcun modo i tempi per il cambio camice, sicché, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e di svestizione dava diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, essendo il relativo obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto, ed essendo incontestato in punto di fatto che tutti gli infermieri timbravano prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo la fine del turno.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12066 del 07/04/2025-07/05/2025, ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso ed ha accolto il quinto, statuendo che: nel rapporto di lavoro degli operatori sanitari sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne danno diritto alla retribuzione, trattandosi –per quanto attiene alla vestizione/svestizione– di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, e -per quanto attiene al cambio di consegne nel passaggio di turno- di diligente effettiva prestazione di lavoro, connessa, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica ed assistenziale, come tale remunerabile per sé stessa;
dunque, non è legittimo un sistema di rilevazione dell'orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro, e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne, ed i due tempi di lavoro, almeno nella loro definizione astratta, individuano due autonomi momenti della prestazione;
ferma la distinzione concettuale tra i due tempi di lavoro, non può considerarsi in sé illegittima la loro regolazione unitaria in un unico tempo a forfait che li comprenda entrambi, anche perché si tratta di tempi tra loro contigui, reciprocamente interferenti e misurabili solo in via di approssimazione che – al di là di ipotesi manifestamente determinate in eccesso o in difetto – è ragionevole possano essere ricomprese in un'unica misura onnicomprensiva, dovendosi evitare anche il rischio che, attraverso segmentazioni logiche, si finiscano per moltiplicare i tempi di lavoro senza reale coerenza con la realtà fattuale;
questa Corte di Appello non si era discostata da tali principi ma aveva considerato, per gli infermieri impegnati in turni in servizi di continuità assistenziale, quindici minuti complessivi e comprensivi sia dei tempi di vestizione/svestizione, sia del cambio consegne, in base ai regolamenti aziendali del 2011 e
2012, ed aveva rilevato che dal 01/10/2011 tali tempi erano stati retribuiti;
non vi era stata esorbitanza dall'oggetto del contendere, perché in tal modo questa Corte aveva semplicemente fornito una soluzione al merito della causa, valutando in quella misura i tempi necessari all'intero novero delle attività preparatorie, conformate dal datore di lavoro o comunque dalle necessità del lavoro, proprie del cambio turno;
una tale lettura dei regolamenti aziendali andava oltre il loro dato testuale, ma valorizzava legittimamente, in presenza di un dato testuale impreciso, quanto successivamente pattuito in sede di contrattazione collettiva;
poiché questa Corte di Appello aveva correttamente ritenuto che anche per gli infermieri non addetti alla continuità assistenziale o alla sala operatoria operanti in turni la vestizione e la svestizione fossero da effettuare sul luogo di lavoro, per le ragioni di igiene sopra richiamate, sicché non era corretto ritenere che per essi non emergesse un obbligo di indossare o dismettere la divisa necessariamente prima o dopo il turno di lavoro, a causa dell'obiettiva diversità della prestazione da loro esigibile, poiché ciò che conta non è
l'assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell'orario di lavoro di tali addetti siano stati ricompresi e remunerati i tempi di vestizione e svestizione;
pertanto, se, in concreto, nell'orario di lavoro di tale personale non erano stati ricompresi i tempi di vestizione e svestizione, anch'essi, previa stima del tempo necessario, andavano remunerati, a prescindere dal fatto che il lavoro si svolgesse per turni o meno, e dal fatto che i tempi di vestizione/svestizione si sommassero o meno a tempi di passaggio consegne
(potendo quest'ultimo aspetto semmai solo giustificare una fissazione in misura minore, come ha poi fatto il CCNL 2016-2018 all'art. 27 c. 11); l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro era, anche per tali addetti, pacifico, sicché è illegittimo desumere dal riferimento a certo personale o a certe modalità del lavoro (turni; continuità assistenziale), una corrispondente destinazione solo a questi dipendenti della remunerazione di quei periodi di lavoro, poiché, al contrario, la remunerazione spetta se ricorrano i presupposti di utilizzazione per la vestizione o svestizione di tempi di lavoro.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente, con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione per la decisione della controversia previo svolgimento degli accertamenti di fatto indicati, attenendosi ai principi enunciati, nonché per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 12/06/2025 ha riassunto il giudizio, deducendo Parte_1 che: l'istruttoria svolta in grado di appello aveva confermato che tutti gli infermieri, per motivi di igiene e sicurezza, non possono lavorare senza indossare la divisa e, ove addetti ai reparti, come essa ricorrente, devono iniziare il turno con la divisa indossata, e devono dismettere la divisa solo a fine turno;
perciò, gli infermieri timbrano i cartellini presenza, in entrata, prima dell'inizio del turno, ed in uscita, dopo la fine del turno;
ciò nonostante, non aveva percepito retribuzione per i tempi a ciò necessari, da qualificare come tempi di lavoro.
La ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ne ricorso ON introduttivo del primo grado del giudizio e la condanna della stessa al pagamento in proprio favore di differenze retributive pari a 15 minuti per ogni turno di lavoro, necessari per indossare e dismettere le divise di lavoro, oltre interessi fino al saldo, e con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio. L si è costituita in giudizio chiedendo il ONroparte_2 rigetto del ricorso, deducendo l'insussistenza di eterodirezione nelle attività di vestizione e svestizione e comunque l'insussistenza di prova dell'effettuazione delle operazioni di vestizione e svestizione al di fuori dell'ordinario turno di lavoro già retribuito;
ha riproposto l'eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
La domanda della odierna ricorrente è fondata, per le seguenti considerazioni.
In base alle statuizioni della S.C. nella citata pronuncia rescindente, nella fattispecie va accertato se nell'orario di lavoro della ricorrente -anche se non adibita a mansioni di continuità assistenziale o di sala operatoria, ed a prescindere dal fatto che il lavoro si svolga per turni o meno- siano stati ricompresi, nel periodo per cui è causa, i tempi di vestizione e svestizione;
e, qualora l'esito dell'accertamento sia negativo, i tempi di vestizione e svestizione, previa stima del tempo necessario, vanno remunerati, trattandosi di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, come tali riferibili ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, di per sé stessa remunerabile.
Dette statuizioni sono peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (anche con riferimento a casi già esaminati da questa Corte territoriale), in base alla quale l'attività di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne, per il personale sanitario, attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale, è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell' datrice di lavoro, ma dell'igiene ONroparte_2 pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, nonché del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuità assistenziale. Pertanto, essa dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente ON autorizzata da parte dell' (cfr. Cass. Sez. L. n. 8622/2020).
Va quindi osservato che, come pacifico tra le parti, la ricorrente svolge mansioni di infermiera, ed è obbligata ad utilizzare specifico camice da lavoro, da indossare e dismettere, per motivi di sicurezza ed igiene, all'interno del presidio ospedaliero di assegnazione, rispettivamente dopo la timbratura in entrata e prima della timbratura in uscita.
Ex art. 19 CCNL comparto Sanità 7/4/1999 (tuttora applicabile ex art. 99 CCNL 21/05/2018) la ricorrente appartiene al ruolo sanitario. Per quanto statuito dalla S.C. nella pronuncia rescindente, ella ha perciò diritto a vedere ricompreso nell'orario di lavoro il tempo necessario a vestizione e svestizione.
Per il periodo successivo all'efficacia del citato CCNL di comparto 21/05/2018, peraltro, tale diritto è riconosciuto, in misura di 10 minuti per ciascun turno, dall'art. 27 c. 11 del contratto collettivo. Tale periodo decorre, ex art. 2 c. 1 del CCNL, dal 1/1/2016, appunto in quanto le pattuizioni contrattualcollettive, per espressa previsione, concernono il periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Per il periodo anteriore, oggetto del presente giudizio, i tempi di vestizione e svestizione ON possono essere fissati nella medesima misura, tenuto conto che i citati regolamenti della convenuta del 29/07/2011 e 12/07/2012 prevedevano, per i lavoratori addetti alla continuità assistenziale, il riconoscimento di 15 minuti aggiuntivi al turno di lavoro ordinario, comprensivi di vestizione o svestizione e presa in carico e passaggio di consegne, sicché la misura di 10 minuti per ciascun turno appare pienamente congrua, sia in relazione ai tempi normalmente necessari per ciascuna delle due tipologie di operazioni, sia in considerazione del fatto che i prospetti presenze della ricorrente, in atti, riportano un orario di lavoro, nella massima parte dei casi, superiore a quello ordinario appunto di 10 minuti circa per ciascun turno.
Tale tempo, qualora sia aggiuntivo rispetto alla durata ordinaria di ciascun turno di lavoro, in base alle risultanze delle timbrature in entrata ed uscita effettuate, va qualificato come lavoro straordinario cd. preautorizzato, come pacifico nella giurisprudenza della S.C. in materia, pienamente condivisa da questa Corte (cfr. Cass. Sez. L. nn. n. 27799 del 22/11/2017 rv.
646503 – 01 e 12935 del 24/05/2018 rv. 649059 – 01; Cass. Sez. 6 – L. n. 28561 del
11/9/2018 – 8/11/2018).
Pertanto, deve dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo pari a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal 08/03/2013 al 31/12/2015, in base alla domanda avanzata.
Ogni pretesa attinente al periodo anteriore è invece estinta per prescrizione, come correttamente ritenuto dalla sentenza di primo grado, con statuizione (cfr. pag. 2 della motivazione) non oggetto di gravame da parte dell'odierna ricorrente (la quale ha espressamente limitato l'appello, come indicato a pag. 12 del ricorso, ai capi della sentenza relativi al periodo dal 09/03/2013 in poi), e pertanto passata in giudicato tra le parti.
Infine, quanto alle modalità di compenso dei tempi di lavoro per cui è causa, ed al diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle relative retribuzioni, va osservato che, pur se i citati cartellini presenze riportano in moltissimi casi un orario di lavoro, per singolo turno, superiore a quello ordinario, e le ore lavorate in più sono conteggiate mensilmente, riportate quale credito orario nei mesi successivi e risultano in alcuni casi compensate con fruizione di riposi, in altri retribuite, non risulta che la ricorrente abbia aderito alla banca ore di cui all'art. 40 CCNL comparto Sanità 20/09/2001 (tuttora applicabile ex art. 99 CCNL 21/5/2018, non risultando disapplicazione), ovvero richiesto di fruire in ogni caso, per tali crediti orari, di riposi compensativi nei modi di cui all'art. 31 c. 6 CCNL 21/5/2018.
Dovendo tali crediti, per quanto sopra osservato, qualificarsi quale lavoro straordinario (e non ON potendo la datrice di lavoro costringere i lavoratori a goderne sotto forma di riposi compensativi ove essi preferiscano vederli retribuiti, in assenza di specifica pattuizione in tal senso), ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente, ex artt. 34 CCNL 07/04/1999, al pagamento della retribuzione dovuta per i tempi di lavoro per cui è causa, in misura pari ai crediti orari indicati nei citati cartellini presenze, per il periodo sopra indicato, fermo restando il limite di dieci minuti per ciascun turno di lavoro. ON La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge.
In considerazione della novità e controvertibilità delle questioni di causa al momento dell'introduzione del giudizio e dei contrasti giurisprudenziali all'epoca sussistenti, appare equo compensare le spese dei precedenti gradi di giudizio in misura della metà, seguendo la restante quota -liquidata come da dispositivo in base allo scaglione di tariffa corrispondente al diritto riconosciuto ex art. 5 c. 1 d.M. n. 55/2014- la soccombenza dell'odierna convenuta;
le spese del presente grado, liquidate in base ai medesimi criteri, considerato l'intervenuto consolidamento della giurisprudenza in materia, seguono la soccombenza della convenuta.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 422/2020 del
23/07/2020, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 175 del 23/05/2019 emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro, che conferma nel resto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento quale orario di lavoro di un tempo pari a 10 minuti per ciascun turno di lavoro per le operazioni di vestizione e svestizione, per il periodo dal
08/03/2013 al 31/12/2015; per l'effetto, condanna la al CP_1 ONroparte_1 pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni spettanti per tali tempi di lavoro in misura pari ai residui crediti orari al 31/12/2015 indicati nel cartellino presenze in atti, fermo restando il limite di dieci minuti per ciascun turno di lavoro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 31/12/2015 al saldo;
compensa in ragione della metà le spese di lite dei gradi primo, di appello e di cassazione;
condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente della restante quota, liquidata quanto al primo grado in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge;
quanto al grado di appello in €. 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al giudizio di cassazione in €.
1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
condanna la convenuta alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente grado, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 11/12/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -