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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5667 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3645/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1413/2023, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
12.04.2023, notificata il 06.07.2023, pendente
TRA
(C.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata in atti, dall'avv. Carlo Zannini (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._2
Falciano del Massico (CE), via Vellaria 20
APPELLANTE
E in persona del suo l.r.p.t., (CF/P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Vivo (C.f. P.IVA_1
, giusta procura in atti e, con lo stesso C.F._3
elettivamente domiciliata in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano 98,
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: l'appellante, , con nota di precisazione Parte_1
delle conclusioni, così concludeva: “…-dichiarare che nulla è dovuto da
alla in forza della cambiale Parte_1 Controparte_1
di cui al precetto opposto nonché delle cambiali di pari importo di questa con scadenza al 30.08.2020 e 30.10.2020 tutte emesse per la medesima causale come innanzi esplicitato e cioè a garanzia, risultando assolta
l'obbligazione e così questa venuta meno;
- condannarsi per l'effetto la
a restituire a l'effetto Controparte_1 Parte_1
cambiario di cui al precetto opposto nonché gli ulteriori due in premessa;
- condannarsi la società appellata a rimuovere il protesto relativo alla cambiale di cui al precetto opposto nonché quelli relativi agli ulteriori due titoli di cui innanzi o porsi a carico di questa i relativi costi;
- Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario…”;
l'appellata, concludeva come segue: “…
1. Controparte_1
rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado;
2. condannare il Sig. al Parte_1
pag. 2/28 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. condannare l'appellante al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 18/12/2020, , Parte_1
premettendo che la gli aveva notificato, in CP_1 Controparte_1
data 23.11.2020, atto di precetto di pagamento fondato su di un effetto cambiario di euro 6.250,00 con scadenza al 30.09.2020 protestato in data 02.10.2020, conveniva la medesima, dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, domandando che fosse accertata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art 480 c.p.c., nonché l'estinzione della pretesa creditoria.
In punto di fatto, l'opponente deduceva di aver richiesto, nel dicembre del 2019, una consistente fornitura di piantine di pomodoro per l'anno
2020 alla , con la quale, riferiva, di non avere, Controparte_1
prima di quel momento, intrattenuto altri rapporti commerciali. Il
assumeva che, su richiesta della , Pt_1 Controparte_1
emetteva, a garanzia del pagamento della fornitura richiesta, n.ro 3 effetti cambiari di euro 6.250,00 cadauno, aventi scadenza 30.8.2020,
30.09.2020 e 30.10.2020. Il rappresentava, altresì, che, con Pt_1
bonifico del 2.5.2020, versava alla la somma Controparte_1
di euro 7.400,00 in conto fornitura e che, successivamente, riceveva pag. 3/28 dalla come da DDT del 6.5.2020 n. 216 una Controparte_1
prima parte della merce. Deduceva, poi, che, previo accordo con la società fornitrice, l'ulteriore parte della fornitura, veniva effettuata, secondo quanto riferito dall'opponente, tramite ER e IS Soc.
Coop., di cui il era socio e che la Parte_1 Controparte_1
effettuava a ER e IS Soc. Coop. le forniture di cui alla
[...]
fattura n. 143/2020 del 31/05/2020 per complessivi euro 16.297,28, totalmente pagate dalla citata Coop. mediante n.ro 2 bonifici (tramite
Banca Monte dei Paschi di Siena del 10-12/10/20 per euro 8.000,00 e
24-25/11/20 per euro 8.297,28) e, poi ritrasferite dalla citata cooperativa al come da fattura n.16/20 del 31.05.2020 di pari Pt_1
importo.
Pertanto, ricostruiti in tal modo i fatti, il chiedeva accertarsi in Pt_1
ogni caso la nullità del precetto per contrasto con l'art 480 c.p.c., adducendo non potersi notificare il precetto cambiario a mezzo PEC in ragione della necessità che l'Ufficiale Giudiziario certifichi su questo la conformità della trascrizione del titolo.
Inoltre, chiedeva accertarsi l'estinzione del credito vantato da
[...]
per la cui garanzia era stato emesso il titolo Controparte_1
cambiario di euro 6.250,00, sostenendo che alla stessa nulla era dovuto né per la seconda fornitura, totalmente liquidata da ER e IS
Soc. Coop., né per la prima fornitura intercorsa direttamente tra il e parte opposta. Pt_1
Rispetto a quest'ultima, infatti, l'opponente deduceva che, l'importo di euro 7.400,00, da esso versato a titolo di anticipo, risultava sufficiente pag. 4/28 a coprire l'intero importo della fornitura di cui alla DDT 216/2020 di euro 7.252,24 (n. 169050 piantine per euro 0,039 = 6.592,95 più IVA al
10% per euro 659,29 = euro 7.252,24).
Istauratori il contraddittorio si costituiva, con comparsa depositata in data 01.04.2021, il giorno antecedente alla prima udienza fissata in citazione per il 02.04.2021, l'opposta società Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione e richiedendo la condanna del ai sensi dell'art 96 cpc. Pt_1
In particolare, la sosteneva che, CP_1 Controparte_1
contrariamente a quanto allegato da controparte, i n.ro 3 effetti cambiari di euro 6.250,00 cadauno non risultavano emessi a garanzia della fornitura del 2020, ma a garanzia del credito vantato nei confronti del da una terza società, tale OM D'oro Soc. Coop Pt_1
s.r.l., e da quest'ultima ceduto alla con atto di cessione Controparte_1
del 29.10.2019.
Segnatamente, l'opposta allegava che il aveva richiesto alla Pt_1
citata OM D'oro Soc. Coop. s.r.l. una fornitura di piantine di pomodoro per l'anno 2019, dunque, antecedente alla fornitura del
2020, per complessivi euro 21.702,63, fornitura peraltro eseguita materialmente dalla stessa come da Controparte_1
documentazione depositata in atti.
La quindi, deduceva che gli effetti cambiari Controparte_1
posti a base del precetto erano stati emessi a garanzia del pagamento del saldo di tale fornitura e non di quella eseguita per l'anno 2020.
pag. 5/28 Rispetto a quest'ultima, infatti, la non negando quanto sostenuto CP_1
dal , ammetteva di aver eseguito la consegna della merce per la Pt_1
iniziale parte direttamente nei confronti del e, per la restante Pt_1
parte, alla società ER e IS. Per la fornitura del 2020, inoltre, la non contestava l'avvenuto pagamento. Controparte_1
Alla prima udienza del 06.04.2021, sostituita dal deposito di note per la trattazione scritta, il giudice di prime cure, su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art 183, co.6 c.p.c.
Con la memoria depositata ai sensi del primo termine di cui alla citata disposizione, l'opponente contestava e disconosceva la documentazione deposita dalla contestualmente Controparte_1
alla costituzione in giudizio.
In particolare, con detta memoria, l'opponente dichiarava quanto segue: “.. impugna, contesta, e disconosce qualsivoglia documentazione prodotta da parte convenuta come riferita a , firme Parte_1
comprese, nonché la conformità delle riproduzioni fotografiche con gli originali con particolare riferimento ai documenti fiscali. Espressamente
disconosce le fatture n. 53 del 3.6.2019 e n. 67 del Parte_1
15.7.2019 nonché i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019, n. 290 del 26.6.19,
n. 278 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del 12.6.2019 e 293 del
27.6.2019, prodotti da controparte, nonché come proprie le firme in calce
a detti DDT alla voce destinatario della merce presunta fornita da Soc.
Coop. OM D'Oro a r.l. a per non averle mai Parte_1
apposte”.
pag. 6/28 Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 del predetto articolo,
l'opposta, senza sollevare specifiche obiezioni in merito alla tempestività del disconoscimento operato dal , reiterava le Pt_1
proprie richieste, articolando una prova per testi.
Analogamente, anche il , nella memoria prodotta ai sensi del n. Pt_1
2 dell'art. 183 co. 6 c.p.c., articolava prova orale.
Con le terze memorie entrambe le parti contestavano le avverse istanze istruttorie.
Il Tribunale, con ordinanza del 14.09.2021, rilevava d'ufficio la tardività del disconoscimento operato dall'opponente, siccome non effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione in giudizio del documento, riteneva inammissibile la prova orale e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, il Tribunale, disposta, con successiva ordinanza, la riunione allo stesso procedimento di quello iscritto al n. 245/2022 R.G., introdotto dal con citazione del 10.01.2022, con cui lo stesso si opponeva Pt_1
ad altro atto di precetto ad esso notificato dall'opposta e fondato sulla cambiale di euro 6.250,00 con scadenza al 30.08.2020, pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, quantificate in euro 2.360,00 per compenso, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 1.180,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 cpc.
pag. 7/28 § 2.
Il Giudice di prime cure premetteva che il motivo di opposizione, relativo alla non conformità del precetto all'art. 480 c.p.c., in quanto attinente alla regolarità formale del precetto, era da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., mentre quello attinente all'estinzione della pretesa creditoria azionata integrava opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, relativamente al motivo di opposizione agli atti esecutivi, il
Giudice rilevava che tale opposizione “..è destituita di fondamento in quanto, il prospettato vizio risulterebbe comunque sanato dalla proposizione della opposizione a precetto..”.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica doglianza da parte del ed esula, quindi, dal thema decidendum. Pt_1
Il Tribunale, inoltre, rigettava il motivo di opposizione all'esecuzione, formulato dal . Pt_1
In ordine allo stesso, il Giudice, premesso che “La cambiale ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 53 del r.d. n. 1669/1933 e il possesso del titolo fa presumere l'inadempimento del debitore su cui grava quindi
l'onere della prova del pagamento o della inesistenza del rapporto sottostante”, esponeva che, nella specie, la prospettazione dell'opponente, secondo cui la gli richiedeva Controparte_1
“per le forniture di piantine ad effettuarsi nella primavera 2020”
l'emissione di n. 3 effetti cambiari a garanzia, era stata contestata dall'opposta. Invero, osservava il Giudice, secondo le difese pag. 8/28 dell'opposta, “I tre effetti cambiari aventi scadenza 30.08.2020 –
30.09.2020 e 30.10.2020 venivano rilasciati dal Sig. a Parte_1
garanzia del pagamento del saldo della cifra riportata nella cessione di credito sopradescritta ..”.
Ciò posto, il Giudice riteneva provato dall'opposta che le cambiali in questione fossero state emesse dal a garanzia del debito Pt_1
derivante da una cessione di credito.
Infine, il Giudice rilevava che la cambiale rappresentava un titolo di credito ed un mezzo di pagamento valido dal momento della sua emissione, cioè con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.
§ 3.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 06.07.2023, interponeva appello, con citazione notificata il 29.07.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., , che, censurandola per Parte_1
i motivi appresso indicati, concludeva nei termini dinanzi riportati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, e contestava, nel merito, la fondatezza del gravame.
All'esito della prima udienza, differita al 15.12.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la Corte, rinviava all'udienza del 31.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 352 c.p.c.
pag. 9/28 Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate, ad opera di entrambe le parti, le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., nonché le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 31.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 4.
Con il primo motivo, sviluppato da pagina 8 a 10 dell'atto di gravame,
l'appellante censurava il capo di sentenza con cui il Giudice aveva respinto l'opposizione all'esecuzione da esso avanzata a seguito della notifica del precetto.
L'istante premetteva essere pacifico, tra le parti, che il corrispettivo delle forniture di piantine dalla a Controparte_1 Parte_1
fosse stato pagato direttamente da quest'ultimo o dalla Coop.
[...]
ER e IS.
Rispetto, poi, alla tesi sostenuta dall'opposta, a mente della quale le somme portate dai titoli cambiari traevano origine da una cessione del credito, vantato dalla OM D'Oro soc. Coop. a r.l. nei confronti di
, intercorsa tra la e la OM Parte_1 Controparte_1
d'Oro Soc. Coop a r.l., l'appellante osservava che la pronuncia doveva ritenersi erronea.
Sul punto, deduceva che non risultava prodotta in giudizio alcuna prova dell'esistenza di un debito del nei confronti della società Pt_1
cessionaria. Né, del resto, potevano, a suo avviso, ritenersi sufficienti le pag. 10/28 fatture, a tal fine, prodotte in giudizio dalla , in Controparte_1
quanto da esso opponente tempestivamente disconosciute. Inoltre, deduceva l'appellante, doveva considerarsi nei suoi confronti inefficace la cessione di credito, intercorsa tra , Parte_2
pure prodotta nel giudizio di prime cure dall'appellata, in quanto mai ad esso notificata.
Quindi, ad avviso dell'appellante, l'affermazione del Giudice secondo cui era stata “efficacemente documentata” la cessione di credito, si rivelava “.. palesemente errata laddove: a) nessuna prova viene fornita in giudizio dell'esistenza di un debito del nei confronti della OM Pt_1
D'Oro; b) nessuna prova viene data di avvenute forniture dalla OM
D'Oro al risultando tempestivamente disconosciuti da questo Pt_1
tutti i documenti prodotti a tal fine dalla anche nelle Controparte_2
sottoscrizioni; c) l'importo indicato nella presunta cessione è di euro
21.702,63 mentre i tre effetti cambiari a garanzia assommano ad euro
18.750,00”.
Pertanto, opinava l'appellante, “i titoli azionati sono da ritenere o privi di causale o questa venuta meno perché a garanzia poiché: - le cambiali in contestazione non sono riferite a forniture della al Controparte_2
, per essere i corrispettivi di queste pacificamente corrisposti per Pt_1
l'anno 2020 in assenza di precedenti rapporti commerciali;
- essere inesistente la causale addotta di una cessione di credito tanto perché irregolare, in violazione dell'art. 1264 del c.c. .. quanto perché disconosciuto ogni presunto documento attestante le asserite forniture da . Parte_3
pag. 11/28 La stessa sentenza gravata conferma che trattasi di cambiali emesse a garanzia sol che le attribuisce alla cessione di credito.
Ma se tale cessione è invalida per quanto innanzi e manca la prova del credito ceduto riportato nella cessione, mai riconosciuto ed accettato dal
, è evidente che i titoli in questione sono privi di causale o questa Pt_1
venuta meno”.
§ 5.
Con il secondo motivo di gravame, sviluppato da pag. 11 a pag. 15 dell'atto di appello, il lamentava il vizio della gravata sentenza Pt_1
per avere il giudice totalmente omesso di motivare in ordine alla ritenuta tardività del disconoscimento, da esso operato, della documentazione prodotta dall'opposta società al momento della costituzione in giudizio.
L'appellante, in particolare, deduceva, che il G.I., con ordinanza del
14.9.2021, aveva ritenuto tardivo il disconoscimento da esso operato con la prima delle memorie di cui all'art 183, co. 6 c.p.c. e che aveva, altresì, respinto l'istanza di revoca di tale ordinanza da esso successivamente formulata.
A fondamento della censura, osservava che tale disconoscimento era stato tempestivamente operato, in quanto il termine ultimo di cui all'art. 215 c.p.c., spirato il quale opererebbe la preclusione, era da individuarsi in quello per il deposito della predetta memoria, non potendo, nel caso di specie, farsi coincidere il maturare della preclusione con la celebrazione della prima udienza di trattazione.
pag. 12/28 Invero, osservava l'appellante: siffatta udienza, tenutasi in data
06.04.2021, veniva, con provvedimento del G.I., sostituita dal deposito di note di trattazione scritta da depositarsi fino a 5 giorni prima dell'udienza; in data 31.03.2021 il procedeva a depositare le Pt_1
note di trattazione scritta relative alla citata udienza;
tuttavia, la comparsa di costituzione, unitamente alla quale l'opposta operava la contestata produzione documentale, veniva depositata solo il giorno successivo, dunque superati i termini di cui all'art 166 c.p.c. e, in particolare, l'ultimo giorno utile per il deposito delle note di trattazione sostitutive dell'udienza.
Conseguentemente, ad avviso del , a fronte di una tardiva Pt_1
costituzione del convenuto, per giunta avvenuta allo scadere del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, non poteva seriamente affermarsi che l'opponente fosse onerato, a pena di decadenza, di verificare fino allo scadere dell'ultimo minuto a disposizione che non vi fosse stato un deposito da parte del convenuto al fine di disconoscere la documentazione nel brevissimo tempo a disposizione.
Rilevava che le note fossero sostitutive dell'udienza e che, pertanto, depositate le proprie, il avesse concluso le proprie attività in Pt_1
relazione alla stessa e che non vi fossero state attività difensive successive alla produzione documentale di controparte, per cui, il termine preclusivo di cui al 215 c.p.c., non poteva individuarsi nell'udienza cartolare del 06.04.2021.
pag. 13/28 Il , inoltre, rappresentava che al procedimento originariamente Pt_1
iscritto al n. 9818/2020 RG era stato riunito quello iscritto al n.
245/2022, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione avverso altra delle citate tre cambiali da esso emesse, e che, in tale giudizio, egli aveva proceduto a disconoscere tempestivamente la predetta documentazione e che, per effetto della disposta riunione, quella documentazione andava considerata come inutilizzabile anche nel giudizio previamente avviato ed iscritto al n.ro 9818/2020 R.G..
In ogni caso, la sentenza era erronea avendo il Giudice rilevato di ufficio il tardivo disconoscimento, in assenza di eccezione sul punto ad opera dell'opposta.
§ 6.
Preliminarmente occorre dichiarare l'ammissibilità dell'impugnazione, con rigetto dell'eccezione genericamente proposta sul punto dalla
[...]
, in ragione della conformità dell'atto di gravame Controparte_1
rispetto ai requisiti prescritti dall'art 342 cpc.
§ 7.
Venendo al merito, i motivi, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati.
Giova soffermarsi anzitutto sul secondo, investendo esso una questione che riveste carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.
In relazione ad esso occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha frequentemente ribadito il principio per cui il pag. 14/28 disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006, Rv. 593624; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3474 del 13/02/2008, Rv. 601836; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19680 del 17/07/2008, Rv. 604986; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
25/02/2009, Rv. 606996; Cass. Sez. 61, Sentenza n. 13425 del
13/06/2014, Rv.631388; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 882 del
16/01/2018, Rv. 646669; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4053 del
20/02/2018, Rv. 647808).
Orbene, “..Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta..” (Cass. civ., sez. II, sent., 12 aprile 2023, n. 9690; in termini, cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2114 del 05/05/1978, Rv. 391495).
Pertanto, il termine preclusivo per il disconoscimento deve intendersi l'udienza o la difesa scritta, purché si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento (Cfr. Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del
23/07/2020; conforme, Cass. civ. n. 9690/2023).
Nel caso di specie, la documentazione, oggetto di disconoscimento, risultava essere stata prodotta dal convenuto con la comparsa di risposta, depositata in data 01.04.2021, unitamente alle note di pag. 15/28 trattazione scritta sostitutive dell'udienza di prima comparizione fissata per il 06.04.2021.
Siccome, al momento del deposito della suddetta comparsa e delle predette note, l'opponente aveva già depositato le proprie note scritte, sostitutive della prima udienza, deve ritenersi che, per esso, la prima difesa utile, per potere tempestivamente operare il disconoscimento, era rappresentata dalla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.
1 c.p.c..
Né, invero, potrebbe sostenersi che l'opponente, intervenuto il deposito in data 1.4.2021, della comparsa di controparte, fosse onerato di operare un ulteriore deposito di note scritte, al fine di replicare alle difese dell'opposta.
Infatti, da un lato, come detto, il , in data 31.3.2021, aveva già Pt_1
depositato le note sostitutive di udienza, in tal modo esercitando le proprie difese rispetto a tale momento processuale. Dall'altro, a tutto concedere, il mancato deposito, da parte dell'opponente, di ulteriori note, dopo la costituzione dell'opposta, e prima dell'adozione, in data
6.4.2021, dell'ordinanza con cui il G.I., su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non equivale di certo ad un mancato disconoscimento. In tal senso soccorre, infatti, il principio secondo cui non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa, in caso di mancato deposito della terza memoria ex art. 183
c.p.c., il disconoscimento deve ritenersi tempestivamente effettuato alla prima udienza successiva all'avversa produzione documentale pag. 16/28 operata con la secondo memoria (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 15780 del
15/06/2018).
Alla luce dei principi sin qui richiamati deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, la prima occasione utile era rappresentata dalla memoria di cui all'art 183, sesto comma, 1 termine c.p.c., nella quale, come dinanzi detto, il operava il disconoscimento della Pt_1
documentazione depositata dall'opposta unitamente alla comparsa di costituzione.
Ha, quindi, errato il primo Giudice nel considerare, con la sopra citata ordinanza del 14.9.2021, tardivo il disconoscimento operato dal e nel ritenere, quindi, utilizzabile la documentazione prodotta Pt_1
dall'opposta all'atto della sua costituzione in giudizio.
Peraltro, la sentenza non resiste alle critiche dell'appellante, anche perché ha ritenuto, implicitamente, utilizzabile la documentazione prodotta dall'opposta, ad onta del disconoscimento operato dal
, ed ha, con la citata ordinanza del 14.9.2021, espressamente Pt_1
qualificato come tardivo siffatto disconoscimento, sebbene, al riguardo, alcuna eccezione di decadenza fosse stata sollevata dall'opposta.
In tal modo il primo Giudice ha disatteso quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 23636-
2019; Cass. 10147-2011; Cass. 9994-2003).
pag. 17/28 L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura. (Sez. 1, Sentenza n. 388 del 27/01/1978, Rv.
389686) ..” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/04/2023, n. 9690, cit., la quale ha, quindi, ritenuto che "L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante
l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente
l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte").
Nel caso di specie, al cospetto del disconoscimento operato dal con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opposta né con Pt_1
le memorie di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso articolo, né con le note scritte depositate in data 8.9.2021, in sostituzione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, e, in data 2.11.2022, in sostituzione dell'udienza di p.c., eccepiva la tardività di tale disconoscimento.
Per l'effetto, il Tribunale, comunque, non avrebbe potuto, con l'ordinanza del 14.9.2021, procedere al rilievo d'ufficio della pretesa tardività di detto disconoscimento.
In conseguenza di quanto sopra esposto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, in ragione del disconoscimento validamente operato dal
, i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019, n. 290 del 26.6.19, n. 278 Pt_1
pag. 18/28 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del 12.6.2019 e 293 del
27.6.2019, depositati dalla società opposta al fine di dimostrare il titolo negoziale sottostante all'emissione delle cambiali azionate con gli atti di precetto, erano inutilizzabili ai fini del decidere.
Infatti, sul punto è appena il caso di rammentare che “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
§ 8.
Posto quanto dinanzi evidenziato, occorre, quindi, soffermarsi sul primo motivo di appello, con il quale, come visto, il aveva Pt_1
contestato al primo Giudice di avere ritenuto dimostrata la prospettazione difensiva propugnata dalla parte opposta, sebbene alcuna prova di essa fosse stata data.
Al riguardo si deve in diritto premettere che “Nei rapporti tra emittente
e prenditore della cambiale opera una presunzione "iuris tantum" di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento
pag. 19/28 causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1126 del 29/01/1993).
In senso conforme si è ritenuto che “Le cambiali cosiddette di garanzia, anche se non contemplate dal sistema normativo come forma autonoma di titolo esecutivo, hanno la funzione lecita di rafforzare un rapporto sottostante, che, quindi, non può essere aprioristicamente escluso.
Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone all'esecuzione forzata fondata su detto titolo e che intende sottrarsi all'azione esecutiva, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio per come questo
è indicato dal creditore esecutante” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
13647 del 05/11/2001; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del
28/09/2011).
Ed ancora, si afferma in giurisprudenza che” In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale
pag. 20/28 è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13215 del 2023).
Ne segue che, nella specie, in cui, a fronte della deduzione del Pt_1
tesa a collegare l'emissione delle cambiali alla fornitura del 2020, la società opposta aveva reagito sostenendo che i titoli erano relativi alla fornitura del 2019, l'opponente era onerato di dimostrare il collegamento causale degli effetti cambiari con la fornitura del 2020.
§ 9.
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi, deve ritenersi che il abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Pt_1
Ed invero, nel caso di specie, le parti, in maniera concorde, allegavano che gli effetti cambiari di euro 6.250,00, del 31.12.2019, posti a fondamento dei due precetti opposti, venivano emessi dal a Pt_1
garanzia del pagamento di un debito da questi assunto nei confronti della per fornitura di merce. Controparte_1
Tuttavia, come detto, controverse erano le allegazioni delle parti relativamente all'individuazione dell'obbligazione garantita.
Invero, mentre il individuava tale obbligazione in quella Pt_1
afferente al pagamento del corrispettivo per le forniture eseguite dall'appellata nella primavera del 2020, l'appellata, per converso,
pag. 21/28 eccepiva che il rapporto garantito afferiva ad un precedente debito, sorto in capo al nei confronti della OM d'oro Soc. Coop a r.l., Pt_1
per una fornitura eseguita in suo favore nell'anno 2019, credito che, poi, tale società cedeva alla , con scrittura del CP_1 Controparte_1
29.10.2019.
La allegava, dunque, che gli effetti cambiari, azionati con i precetti CP_1
opposti, risultavano essere stati emessi a garanzia del saldo dell'importo debitorio indicato nell'atto di cessione.
Ciò premesso, osserva la Corte che la cessione del credito, in quanto res inter alios acta, non abbia alcuna efficacia vincolante nei confronti del e che, quindi, la stessa, di per sé sola, non valga ad integrare la Pt_1
prova del credito originariamente vantato dalla OM d'oro Soc. Coop a r.l. nei confronti dell'odierno appellante per forniture del 2019.
Né, al detto fine, risultano probanti i documenti che, in primo grado, erano stati depositati dalla per corroborare il CP_1 Controparte_1
proprio assunto.
In particolare, giova rimarcare che i DDT depositati dall'opposta, per dimostrare le forniture di piantine di pomodoro in tesi effettuate al dalla società OM D'Oro nel 2019, siano prive di valenza Pt_1
probatoria, siccome disconosciute dall'opponente (cfr. la già citata memoria depositata in primo grado dal ai sensi dell'art. 183 Pt_1
co. 6 n. 1 c.p.c., in cui lo stesso disconosceva “.. le fatture n. 53 del
3.6.2019 e n. 67 del 15.7.2019 nonché i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019,
n. 290 del 26.6.19, n. 278 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del
pag. 22/28 12.6.2019 e 293 del 27.6.2019, prodotti da controparte, nonché come proprie le firme in calce a detti DDT alla voce destinatario della merce presunta fornita da Soc. Coop. OM D'Oro a r.l. a per Parte_1
non averle mai apposte”).
Né, esclusa la valenza probatoria dei citati DDT, unici documenti in tesi riferibili al , potrebbero valorizzarsi le citate fatture n. 53 del Pt_1
3.6.2019 e n. 67 del 15.7.2019, emesse dalla citata Soc. Coop. OM
D'Oro a r.l. a carico del , concernenti, appunto, la dedotta Pt_1
fornitura di piantine eseguita nel 2019.
Come noto, infatti, le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale del preteso creditore, non possono, in ipotesi di contestazione da parte dell'assunto debitore del rapporto di fornitura, integrare la prova del titolo negoziale del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915).
D'altra parte, non va nemmeno sottaciuto che, in senso contrario alle ragioni dell'appellata, deponga anche la non corrispondenza tra la somma degli importi oggetto delle tre cambiali in esame, che ascende a complessivi euro 18.750,00, e l'ammontare del presunto credito, oggetto della sopra indicata cessione, pari ad euro 21.702,63.
Inoltre, nemmeno si rinviene in atti documentazione che possa valere a dimostrare l'assunto dell'appellata, secondo cui tale discrasia dipenderebbe dall'essere le cambiali state rilasciate per garantire il saldo. Infatti, l'opposta non allegava, né dimostrava il pagamento, da parte del , di un acconto che potesse in qualche misura Pt_1
pag. 23/28 giustificare la debenza del residuo poi garantito dall'emissione degli effetti cambiari.
Ed ancora, il preteso collegamento delle cambiali al negozio di cessione del credito appare contrastato, per un verso, dalla mancata notificazione dello stesso al e, per l'altro, dalla diversa Pt_1
datazione di tale negozio (che risulta, in base al suo tenore letterale, sottoscritto in data 29.10.2019,) rispetto a quella delle cambiali (che venivano emesse, come detto, il 30.12.2019).
Infine, non priva di rilevanza è anche l'assenza di richieste stragiudiziali di pagamento, rivolte dalla pretesa cessionaria, Soc. Coop.
OM D'Oro, al , in epoca anteriore alla stipula del negozio di Pt_1
cessione.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere dimostrato l'assunto dell'originario opponente secondo cui, prima del dicembre
2019, alcun rapporto commerciale e/o di fornitura era intercorso tra e la Parte_1 Controparte_1
Posto quanto sin qui premesso, deve, allora, almeno presuntivamente, ritenersi provato, in difetto della causale allegata dall'opposto, il collegamento degli effetti cambiari alla fornitura del 2020, il pagamento della quale, per come dinanzi detto, risulta essere stato pacificamente onorato.
In accoglimento dei primi due motivi di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve, quindi, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , accertarsi che Pt_1 Controparte_2
pag. 24/28 non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'appellante in base alle due cambiali di euro 6.250,00 con scadenza al 30.09.2020 e di euro 6.250,00 con scadenza al 30.08.2020, nonché dell'ulteriore cambiale, emessa contestualmente alle stesse e, quindi, con identica causale, di pari importo con scadenza al 30.10.2020.
§ 10.
Con il terzo motivo di appello il si doleva del capo della Pt_1
sentenza con il quale il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c., ritenendo che, in ragione della fondatezza della proposta opposizione, non sussistevano i presupposti della lite temeraria.
§ 11.
L'accoglimento dei primi due motivi giustifica, quale diretta conseguenza, l'accoglimento anche del terzo, dovendosi, per la ritenuta fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, ritenere assente il presupposto di cui all'art. 96 c.p.c..
Per la medesima ragione deve, poi, rigettarsi l'analoga istanza formulata dall'appellata in relazione al giudizio di appello, sul presupposto che la proposizione del gravame integrerebbe, a sua volta, gli estremi della lite temeraria.
§ 12.
In accoglimento della domanda, già proposta in primo grado, in tal senso formulata dall'appellante, deve, altresì, disporsi la condanna pag. 25/28 dell'appellata alla restituzione, in favore del , delle cambiali Pt_1
dinanzi indicate.
§ 13.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della spiegata opposizione, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, considerato il valore di ciascun credito incorporato nel singoli effetti cambiari, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del giudizio di appello per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Carlo
Zannini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
pag. 26/28 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli atti di precetto ad esso notificati da
[...]
in data 23.11.2020 e in data 16.10.2020 e dichiara Controparte_1
che non ha diritto di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti di in relazione Parte_1
agli effetti cambiari emessi dall'appellante in data 30.12.2019, dell'importo di euro 6.250,00 ciascuno, con scadenza al
30.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020;
b) condanna a restituire i predetti titoli in Controparte_1
favore di;
Parte_1
c) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1
procuratore antistatario, Avv. Carlo Zannini, delle spese processuali che, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
264,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/28 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Alberto Canale - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3645/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1413/2023, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data
12.04.2023, notificata il 06.07.2023, pendente
TRA
(C.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura allegata in atti, dall'avv. Carlo Zannini (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._2
Falciano del Massico (CE), via Vellaria 20
APPELLANTE
E in persona del suo l.r.p.t., (CF/P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Vivo (C.f. P.IVA_1
, giusta procura in atti e, con lo stesso C.F._3
elettivamente domiciliata in Pagani (SA) al Corso Ettore Padovano 98,
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: l'appellante, , con nota di precisazione Parte_1
delle conclusioni, così concludeva: “…-dichiarare che nulla è dovuto da
alla in forza della cambiale Parte_1 Controparte_1
di cui al precetto opposto nonché delle cambiali di pari importo di questa con scadenza al 30.08.2020 e 30.10.2020 tutte emesse per la medesima causale come innanzi esplicitato e cioè a garanzia, risultando assolta
l'obbligazione e così questa venuta meno;
- condannarsi per l'effetto la
a restituire a l'effetto Controparte_1 Parte_1
cambiario di cui al precetto opposto nonché gli ulteriori due in premessa;
- condannarsi la società appellata a rimuovere il protesto relativo alla cambiale di cui al precetto opposto nonché quelli relativi agli ulteriori due titoli di cui innanzi o porsi a carico di questa i relativi costi;
- Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario…”;
l'appellata, concludeva come segue: “…
1. Controparte_1
rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado;
2. condannare il Sig. al Parte_1
pag. 2/28 pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. condannare l'appellante al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 18/12/2020, , Parte_1
premettendo che la gli aveva notificato, in CP_1 Controparte_1
data 23.11.2020, atto di precetto di pagamento fondato su di un effetto cambiario di euro 6.250,00 con scadenza al 30.09.2020 protestato in data 02.10.2020, conveniva la medesima, dinanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, domandando che fosse accertata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto per violazione dell'art 480 c.p.c., nonché l'estinzione della pretesa creditoria.
In punto di fatto, l'opponente deduceva di aver richiesto, nel dicembre del 2019, una consistente fornitura di piantine di pomodoro per l'anno
2020 alla , con la quale, riferiva, di non avere, Controparte_1
prima di quel momento, intrattenuto altri rapporti commerciali. Il
assumeva che, su richiesta della , Pt_1 Controparte_1
emetteva, a garanzia del pagamento della fornitura richiesta, n.ro 3 effetti cambiari di euro 6.250,00 cadauno, aventi scadenza 30.8.2020,
30.09.2020 e 30.10.2020. Il rappresentava, altresì, che, con Pt_1
bonifico del 2.5.2020, versava alla la somma Controparte_1
di euro 7.400,00 in conto fornitura e che, successivamente, riceveva pag. 3/28 dalla come da DDT del 6.5.2020 n. 216 una Controparte_1
prima parte della merce. Deduceva, poi, che, previo accordo con la società fornitrice, l'ulteriore parte della fornitura, veniva effettuata, secondo quanto riferito dall'opponente, tramite ER e IS Soc.
Coop., di cui il era socio e che la Parte_1 Controparte_1
effettuava a ER e IS Soc. Coop. le forniture di cui alla
[...]
fattura n. 143/2020 del 31/05/2020 per complessivi euro 16.297,28, totalmente pagate dalla citata Coop. mediante n.ro 2 bonifici (tramite
Banca Monte dei Paschi di Siena del 10-12/10/20 per euro 8.000,00 e
24-25/11/20 per euro 8.297,28) e, poi ritrasferite dalla citata cooperativa al come da fattura n.16/20 del 31.05.2020 di pari Pt_1
importo.
Pertanto, ricostruiti in tal modo i fatti, il chiedeva accertarsi in Pt_1
ogni caso la nullità del precetto per contrasto con l'art 480 c.p.c., adducendo non potersi notificare il precetto cambiario a mezzo PEC in ragione della necessità che l'Ufficiale Giudiziario certifichi su questo la conformità della trascrizione del titolo.
Inoltre, chiedeva accertarsi l'estinzione del credito vantato da
[...]
per la cui garanzia era stato emesso il titolo Controparte_1
cambiario di euro 6.250,00, sostenendo che alla stessa nulla era dovuto né per la seconda fornitura, totalmente liquidata da ER e IS
Soc. Coop., né per la prima fornitura intercorsa direttamente tra il e parte opposta. Pt_1
Rispetto a quest'ultima, infatti, l'opponente deduceva che, l'importo di euro 7.400,00, da esso versato a titolo di anticipo, risultava sufficiente pag. 4/28 a coprire l'intero importo della fornitura di cui alla DDT 216/2020 di euro 7.252,24 (n. 169050 piantine per euro 0,039 = 6.592,95 più IVA al
10% per euro 659,29 = euro 7.252,24).
Istauratori il contraddittorio si costituiva, con comparsa depositata in data 01.04.2021, il giorno antecedente alla prima udienza fissata in citazione per il 02.04.2021, l'opposta società Controparte_1
contestando in fatto e in diritto la fondatezza dell'opposizione e richiedendo la condanna del ai sensi dell'art 96 cpc. Pt_1
In particolare, la sosteneva che, CP_1 Controparte_1
contrariamente a quanto allegato da controparte, i n.ro 3 effetti cambiari di euro 6.250,00 cadauno non risultavano emessi a garanzia della fornitura del 2020, ma a garanzia del credito vantato nei confronti del da una terza società, tale OM D'oro Soc. Coop Pt_1
s.r.l., e da quest'ultima ceduto alla con atto di cessione Controparte_1
del 29.10.2019.
Segnatamente, l'opposta allegava che il aveva richiesto alla Pt_1
citata OM D'oro Soc. Coop. s.r.l. una fornitura di piantine di pomodoro per l'anno 2019, dunque, antecedente alla fornitura del
2020, per complessivi euro 21.702,63, fornitura peraltro eseguita materialmente dalla stessa come da Controparte_1
documentazione depositata in atti.
La quindi, deduceva che gli effetti cambiari Controparte_1
posti a base del precetto erano stati emessi a garanzia del pagamento del saldo di tale fornitura e non di quella eseguita per l'anno 2020.
pag. 5/28 Rispetto a quest'ultima, infatti, la non negando quanto sostenuto CP_1
dal , ammetteva di aver eseguito la consegna della merce per la Pt_1
iniziale parte direttamente nei confronti del e, per la restante Pt_1
parte, alla società ER e IS. Per la fornitura del 2020, inoltre, la non contestava l'avvenuto pagamento. Controparte_1
Alla prima udienza del 06.04.2021, sostituita dal deposito di note per la trattazione scritta, il giudice di prime cure, su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art 183, co.6 c.p.c.
Con la memoria depositata ai sensi del primo termine di cui alla citata disposizione, l'opponente contestava e disconosceva la documentazione deposita dalla contestualmente Controparte_1
alla costituzione in giudizio.
In particolare, con detta memoria, l'opponente dichiarava quanto segue: “.. impugna, contesta, e disconosce qualsivoglia documentazione prodotta da parte convenuta come riferita a , firme Parte_1
comprese, nonché la conformità delle riproduzioni fotografiche con gli originali con particolare riferimento ai documenti fiscali. Espressamente
disconosce le fatture n. 53 del 3.6.2019 e n. 67 del Parte_1
15.7.2019 nonché i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019, n. 290 del 26.6.19,
n. 278 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del 12.6.2019 e 293 del
27.6.2019, prodotti da controparte, nonché come proprie le firme in calce
a detti DDT alla voce destinatario della merce presunta fornita da Soc.
Coop. OM D'Oro a r.l. a per non averle mai Parte_1
apposte”.
pag. 6/28 Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 del predetto articolo,
l'opposta, senza sollevare specifiche obiezioni in merito alla tempestività del disconoscimento operato dal , reiterava le Pt_1
proprie richieste, articolando una prova per testi.
Analogamente, anche il , nella memoria prodotta ai sensi del n. Pt_1
2 dell'art. 183 co. 6 c.p.c., articolava prova orale.
Con le terze memorie entrambe le parti contestavano le avverse istanze istruttorie.
Il Tribunale, con ordinanza del 14.09.2021, rilevava d'ufficio la tardività del disconoscimento operato dall'opponente, siccome non effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione in giudizio del documento, riteneva inammissibile la prova orale e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, il Tribunale, disposta, con successiva ordinanza, la riunione allo stesso procedimento di quello iscritto al n. 245/2022 R.G., introdotto dal con citazione del 10.01.2022, con cui lo stesso si opponeva Pt_1
ad altro atto di precetto ad esso notificato dall'opposta e fondato sulla cambiale di euro 6.250,00 con scadenza al 30.08.2020, pronunciava all'esito la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, quantificate in euro 2.360,00 per compenso, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 1.180,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 cpc.
pag. 7/28 § 2.
Il Giudice di prime cure premetteva che il motivo di opposizione, relativo alla non conformità del precetto all'art. 480 c.p.c., in quanto attinente alla regolarità formale del precetto, era da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., mentre quello attinente all'estinzione della pretesa creditoria azionata integrava opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, relativamente al motivo di opposizione agli atti esecutivi, il
Giudice rilevava che tale opposizione “..è destituita di fondamento in quanto, il prospettato vizio risulterebbe comunque sanato dalla proposizione della opposizione a precetto..”.
Tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica doglianza da parte del ed esula, quindi, dal thema decidendum. Pt_1
Il Tribunale, inoltre, rigettava il motivo di opposizione all'esecuzione, formulato dal . Pt_1
In ordine allo stesso, il Giudice, premesso che “La cambiale ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 53 del r.d. n. 1669/1933 e il possesso del titolo fa presumere l'inadempimento del debitore su cui grava quindi
l'onere della prova del pagamento o della inesistenza del rapporto sottostante”, esponeva che, nella specie, la prospettazione dell'opponente, secondo cui la gli richiedeva Controparte_1
“per le forniture di piantine ad effettuarsi nella primavera 2020”
l'emissione di n. 3 effetti cambiari a garanzia, era stata contestata dall'opposta. Invero, osservava il Giudice, secondo le difese pag. 8/28 dell'opposta, “I tre effetti cambiari aventi scadenza 30.08.2020 –
30.09.2020 e 30.10.2020 venivano rilasciati dal Sig. a Parte_1
garanzia del pagamento del saldo della cifra riportata nella cessione di credito sopradescritta ..”.
Ciò posto, il Giudice riteneva provato dall'opposta che le cambiali in questione fossero state emesse dal a garanzia del debito Pt_1
derivante da una cessione di credito.
Infine, il Giudice rilevava che la cambiale rappresentava un titolo di credito ed un mezzo di pagamento valido dal momento della sua emissione, cioè con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.
§ 3.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 06.07.2023, interponeva appello, con citazione notificata il 29.07.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., , che, censurandola per Parte_1
i motivi appresso indicati, concludeva nei termini dinanzi riportati.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, e contestava, nel merito, la fondatezza del gravame.
All'esito della prima udienza, differita al 15.12.2023 e tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la Corte, rinviava all'udienza del 31.10.2025 per la rimessione della causa in decisione e concedeva i termini di cui all'art 352 c.p.c.
pag. 9/28 Quindi, disposta la sostituzione della citata udienza mediante il deposito di note scritte ex art 127 c.p.c., depositate, ad opera di entrambe le parti, le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., nonché le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di rimessione della causa in decisione, con ordinanza emessa in data 31.10.2025, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 4.
Con il primo motivo, sviluppato da pagina 8 a 10 dell'atto di gravame,
l'appellante censurava il capo di sentenza con cui il Giudice aveva respinto l'opposizione all'esecuzione da esso avanzata a seguito della notifica del precetto.
L'istante premetteva essere pacifico, tra le parti, che il corrispettivo delle forniture di piantine dalla a Controparte_1 Parte_1
fosse stato pagato direttamente da quest'ultimo o dalla Coop.
[...]
ER e IS.
Rispetto, poi, alla tesi sostenuta dall'opposta, a mente della quale le somme portate dai titoli cambiari traevano origine da una cessione del credito, vantato dalla OM D'Oro soc. Coop. a r.l. nei confronti di
, intercorsa tra la e la OM Parte_1 Controparte_1
d'Oro Soc. Coop a r.l., l'appellante osservava che la pronuncia doveva ritenersi erronea.
Sul punto, deduceva che non risultava prodotta in giudizio alcuna prova dell'esistenza di un debito del nei confronti della società Pt_1
cessionaria. Né, del resto, potevano, a suo avviso, ritenersi sufficienti le pag. 10/28 fatture, a tal fine, prodotte in giudizio dalla , in Controparte_1
quanto da esso opponente tempestivamente disconosciute. Inoltre, deduceva l'appellante, doveva considerarsi nei suoi confronti inefficace la cessione di credito, intercorsa tra , Parte_2
pure prodotta nel giudizio di prime cure dall'appellata, in quanto mai ad esso notificata.
Quindi, ad avviso dell'appellante, l'affermazione del Giudice secondo cui era stata “efficacemente documentata” la cessione di credito, si rivelava “.. palesemente errata laddove: a) nessuna prova viene fornita in giudizio dell'esistenza di un debito del nei confronti della OM Pt_1
D'Oro; b) nessuna prova viene data di avvenute forniture dalla OM
D'Oro al risultando tempestivamente disconosciuti da questo Pt_1
tutti i documenti prodotti a tal fine dalla anche nelle Controparte_2
sottoscrizioni; c) l'importo indicato nella presunta cessione è di euro
21.702,63 mentre i tre effetti cambiari a garanzia assommano ad euro
18.750,00”.
Pertanto, opinava l'appellante, “i titoli azionati sono da ritenere o privi di causale o questa venuta meno perché a garanzia poiché: - le cambiali in contestazione non sono riferite a forniture della al Controparte_2
, per essere i corrispettivi di queste pacificamente corrisposti per Pt_1
l'anno 2020 in assenza di precedenti rapporti commerciali;
- essere inesistente la causale addotta di una cessione di credito tanto perché irregolare, in violazione dell'art. 1264 del c.c. .. quanto perché disconosciuto ogni presunto documento attestante le asserite forniture da . Parte_3
pag. 11/28 La stessa sentenza gravata conferma che trattasi di cambiali emesse a garanzia sol che le attribuisce alla cessione di credito.
Ma se tale cessione è invalida per quanto innanzi e manca la prova del credito ceduto riportato nella cessione, mai riconosciuto ed accettato dal
, è evidente che i titoli in questione sono privi di causale o questa Pt_1
venuta meno”.
§ 5.
Con il secondo motivo di gravame, sviluppato da pag. 11 a pag. 15 dell'atto di appello, il lamentava il vizio della gravata sentenza Pt_1
per avere il giudice totalmente omesso di motivare in ordine alla ritenuta tardività del disconoscimento, da esso operato, della documentazione prodotta dall'opposta società al momento della costituzione in giudizio.
L'appellante, in particolare, deduceva, che il G.I., con ordinanza del
14.9.2021, aveva ritenuto tardivo il disconoscimento da esso operato con la prima delle memorie di cui all'art 183, co. 6 c.p.c. e che aveva, altresì, respinto l'istanza di revoca di tale ordinanza da esso successivamente formulata.
A fondamento della censura, osservava che tale disconoscimento era stato tempestivamente operato, in quanto il termine ultimo di cui all'art. 215 c.p.c., spirato il quale opererebbe la preclusione, era da individuarsi in quello per il deposito della predetta memoria, non potendo, nel caso di specie, farsi coincidere il maturare della preclusione con la celebrazione della prima udienza di trattazione.
pag. 12/28 Invero, osservava l'appellante: siffatta udienza, tenutasi in data
06.04.2021, veniva, con provvedimento del G.I., sostituita dal deposito di note di trattazione scritta da depositarsi fino a 5 giorni prima dell'udienza; in data 31.03.2021 il procedeva a depositare le Pt_1
note di trattazione scritta relative alla citata udienza;
tuttavia, la comparsa di costituzione, unitamente alla quale l'opposta operava la contestata produzione documentale, veniva depositata solo il giorno successivo, dunque superati i termini di cui all'art 166 c.p.c. e, in particolare, l'ultimo giorno utile per il deposito delle note di trattazione sostitutive dell'udienza.
Conseguentemente, ad avviso del , a fronte di una tardiva Pt_1
costituzione del convenuto, per giunta avvenuta allo scadere del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, non poteva seriamente affermarsi che l'opponente fosse onerato, a pena di decadenza, di verificare fino allo scadere dell'ultimo minuto a disposizione che non vi fosse stato un deposito da parte del convenuto al fine di disconoscere la documentazione nel brevissimo tempo a disposizione.
Rilevava che le note fossero sostitutive dell'udienza e che, pertanto, depositate le proprie, il avesse concluso le proprie attività in Pt_1
relazione alla stessa e che non vi fossero state attività difensive successive alla produzione documentale di controparte, per cui, il termine preclusivo di cui al 215 c.p.c., non poteva individuarsi nell'udienza cartolare del 06.04.2021.
pag. 13/28 Il , inoltre, rappresentava che al procedimento originariamente Pt_1
iscritto al n. 9818/2020 RG era stato riunito quello iscritto al n.
245/2022, avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione avverso altra delle citate tre cambiali da esso emesse, e che, in tale giudizio, egli aveva proceduto a disconoscere tempestivamente la predetta documentazione e che, per effetto della disposta riunione, quella documentazione andava considerata come inutilizzabile anche nel giudizio previamente avviato ed iscritto al n.ro 9818/2020 R.G..
In ogni caso, la sentenza era erronea avendo il Giudice rilevato di ufficio il tardivo disconoscimento, in assenza di eccezione sul punto ad opera dell'opposta.
§ 6.
Preliminarmente occorre dichiarare l'ammissibilità dell'impugnazione, con rigetto dell'eccezione genericamente proposta sul punto dalla
[...]
, in ragione della conformità dell'atto di gravame Controparte_1
rispetto ai requisiti prescritti dall'art 342 cpc.
§ 7.
Venendo al merito, i motivi, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati.
Giova soffermarsi anzitutto sul secondo, investendo esso una questione che riveste carattere pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.
In relazione ad esso occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha frequentemente ribadito il principio per cui il pag. 14/28 disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione utile, sia essa un'udienza o un atto difensivo (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 23174 del 27/10/2006, Rv. 593624; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3474 del 13/02/2008, Rv. 601836; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19680 del 17/07/2008, Rv. 604986; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4476 del
25/02/2009, Rv. 606996; Cass. Sez. 61, Sentenza n. 13425 del
13/06/2014, Rv.631388; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 882 del
16/01/2018, Rv. 646669; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 4053 del
20/02/2018, Rv. 647808).
Orbene, “..Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta..” (Cass. civ., sez. II, sent., 12 aprile 2023, n. 9690; in termini, cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2114 del 05/05/1978, Rv. 391495).
Pertanto, il termine preclusivo per il disconoscimento deve intendersi l'udienza o la difesa scritta, purché si tratti della prima occasione successiva alla produzione del documento contro il quale effettuare il disconoscimento (Cfr. Sentenza Cassazione Civile n. 15676 del
23/07/2020; conforme, Cass. civ. n. 9690/2023).
Nel caso di specie, la documentazione, oggetto di disconoscimento, risultava essere stata prodotta dal convenuto con la comparsa di risposta, depositata in data 01.04.2021, unitamente alle note di pag. 15/28 trattazione scritta sostitutive dell'udienza di prima comparizione fissata per il 06.04.2021.
Siccome, al momento del deposito della suddetta comparsa e delle predette note, l'opponente aveva già depositato le proprie note scritte, sostitutive della prima udienza, deve ritenersi che, per esso, la prima difesa utile, per potere tempestivamente operare il disconoscimento, era rappresentata dalla memoria prodotta ai sensi dell'art. 183 co. 6 n.
1 c.p.c..
Né, invero, potrebbe sostenersi che l'opponente, intervenuto il deposito in data 1.4.2021, della comparsa di controparte, fosse onerato di operare un ulteriore deposito di note scritte, al fine di replicare alle difese dell'opposta.
Infatti, da un lato, come detto, il , in data 31.3.2021, aveva già Pt_1
depositato le note sostitutive di udienza, in tal modo esercitando le proprie difese rispetto a tale momento processuale. Dall'altro, a tutto concedere, il mancato deposito, da parte dell'opponente, di ulteriori note, dopo la costituzione dell'opposta, e prima dell'adozione, in data
6.4.2021, dell'ordinanza con cui il G.I., su concorde richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., non equivale di certo ad un mancato disconoscimento. In tal senso soccorre, infatti, il principio secondo cui non potendo la decadenza di cui all'art. 215 c.p.c., in quanto norma di stretta interpretazione, dipendere da una non difesa, in caso di mancato deposito della terza memoria ex art. 183
c.p.c., il disconoscimento deve ritenersi tempestivamente effettuato alla prima udienza successiva all'avversa produzione documentale pag. 16/28 operata con la secondo memoria (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 15780 del
15/06/2018).
Alla luce dei principi sin qui richiamati deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, la prima occasione utile era rappresentata dalla memoria di cui all'art 183, sesto comma, 1 termine c.p.c., nella quale, come dinanzi detto, il operava il disconoscimento della Pt_1
documentazione depositata dall'opposta unitamente alla comparsa di costituzione.
Ha, quindi, errato il primo Giudice nel considerare, con la sopra citata ordinanza del 14.9.2021, tardivo il disconoscimento operato dal e nel ritenere, quindi, utilizzabile la documentazione prodotta Pt_1
dall'opposta all'atto della sua costituzione in giudizio.
Peraltro, la sentenza non resiste alle critiche dell'appellante, anche perché ha ritenuto, implicitamente, utilizzabile la documentazione prodotta dall'opposta, ad onta del disconoscimento operato dal
, ed ha, con la citata ordinanza del 14.9.2021, espressamente Pt_1
qualificato come tardivo siffatto disconoscimento, sebbene, al riguardo, alcuna eccezione di decadenza fosse stata sollevata dall'opposta.
In tal modo il primo Giudice ha disatteso quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'eccezione di tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass. 23636-
2019; Cass. 10147-2011; Cass. 9994-2003).
pag. 17/28 L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, perché effettuato oltre la prima udienza successiva a quella di produzione, non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura. (Sez. 1, Sentenza n. 388 del 27/01/1978, Rv.
389686) ..” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/04/2023, n. 9690, cit., la quale ha, quindi, ritenuto che "L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante
l'impossibilità di proposizione con la comparsa conclusionale, avente
l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni già, ritualmente, proposte").
Nel caso di specie, al cospetto del disconoscimento operato dal con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'opposta né con Pt_1
le memorie di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso articolo, né con le note scritte depositate in data 8.9.2021, in sostituzione dell'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, e, in data 2.11.2022, in sostituzione dell'udienza di p.c., eccepiva la tardività di tale disconoscimento.
Per l'effetto, il Tribunale, comunque, non avrebbe potuto, con l'ordinanza del 14.9.2021, procedere al rilievo d'ufficio della pretesa tardività di detto disconoscimento.
In conseguenza di quanto sopra esposto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che, in ragione del disconoscimento validamente operato dal
, i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019, n. 290 del 26.6.19, n. 278 Pt_1
pag. 18/28 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del 12.6.2019 e 293 del
27.6.2019, depositati dalla società opposta al fine di dimostrare il titolo negoziale sottostante all'emissione delle cambiali azionate con gli atti di precetto, erano inutilizzabili ai fini del decidere.
Infatti, sul punto è appena il caso di rammentare che “La mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
§ 8.
Posto quanto dinanzi evidenziato, occorre, quindi, soffermarsi sul primo motivo di appello, con il quale, come visto, il aveva Pt_1
contestato al primo Giudice di avere ritenuto dimostrata la prospettazione difensiva propugnata dalla parte opposta, sebbene alcuna prova di essa fosse stata data.
Al riguardo si deve in diritto premettere che “Nei rapporti tra emittente
e prenditore della cambiale opera una presunzione "iuris tantum" di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento
pag. 19/28 causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sé e per sé considerato, inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 1126 del 29/01/1993).
In senso conforme si è ritenuto che “Le cambiali cosiddette di garanzia, anche se non contemplate dal sistema normativo come forma autonoma di titolo esecutivo, hanno la funzione lecita di rafforzare un rapporto sottostante, che, quindi, non può essere aprioristicamente escluso.
Pertanto, il debitore cambiario, che si oppone all'esecuzione forzata fondata su detto titolo e che intende sottrarsi all'azione esecutiva, deve dare la prova dell'inesistenza del rapporto obbligatorio per come questo
è indicato dal creditore esecutante” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
13647 del 05/11/2001; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19860 del
28/09/2011).
Ed ancora, si afferma in giurisprudenza che” In tema di promessa di pagamento non titolata, la mera indicazione del promissario circa la riferibilità della promessa ad altro rapporto, rispetto a quello dedotto dal promittente, non comporta implicita rinuncia ad avvalersi del beneficio dell'astrazione processuale: la rinuncia al vantaggio della dispensa dell'onere della prova del rapporto fondamentale richiede, infatti, una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale
pag. 20/28 è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante con autonoma iniziativa istruttoria (che non può ricavarsi dal mero dato dell'indicazione di altro rapporto) e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13215 del 2023).
Ne segue che, nella specie, in cui, a fronte della deduzione del Pt_1
tesa a collegare l'emissione delle cambiali alla fornitura del 2020, la società opposta aveva reagito sostenendo che i titoli erano relativi alla fornitura del 2019, l'opponente era onerato di dimostrare il collegamento causale degli effetti cambiari con la fornitura del 2020.
§ 9.
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi, deve ritenersi che il abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Pt_1
Ed invero, nel caso di specie, le parti, in maniera concorde, allegavano che gli effetti cambiari di euro 6.250,00, del 31.12.2019, posti a fondamento dei due precetti opposti, venivano emessi dal a Pt_1
garanzia del pagamento di un debito da questi assunto nei confronti della per fornitura di merce. Controparte_1
Tuttavia, come detto, controverse erano le allegazioni delle parti relativamente all'individuazione dell'obbligazione garantita.
Invero, mentre il individuava tale obbligazione in quella Pt_1
afferente al pagamento del corrispettivo per le forniture eseguite dall'appellata nella primavera del 2020, l'appellata, per converso,
pag. 21/28 eccepiva che il rapporto garantito afferiva ad un precedente debito, sorto in capo al nei confronti della OM d'oro Soc. Coop a r.l., Pt_1
per una fornitura eseguita in suo favore nell'anno 2019, credito che, poi, tale società cedeva alla , con scrittura del CP_1 Controparte_1
29.10.2019.
La allegava, dunque, che gli effetti cambiari, azionati con i precetti CP_1
opposti, risultavano essere stati emessi a garanzia del saldo dell'importo debitorio indicato nell'atto di cessione.
Ciò premesso, osserva la Corte che la cessione del credito, in quanto res inter alios acta, non abbia alcuna efficacia vincolante nei confronti del e che, quindi, la stessa, di per sé sola, non valga ad integrare la Pt_1
prova del credito originariamente vantato dalla OM d'oro Soc. Coop a r.l. nei confronti dell'odierno appellante per forniture del 2019.
Né, al detto fine, risultano probanti i documenti che, in primo grado, erano stati depositati dalla per corroborare il CP_1 Controparte_1
proprio assunto.
In particolare, giova rimarcare che i DDT depositati dall'opposta, per dimostrare le forniture di piantine di pomodoro in tesi effettuate al dalla società OM D'Oro nel 2019, siano prive di valenza Pt_1
probatoria, siccome disconosciute dall'opponente (cfr. la già citata memoria depositata in primo grado dal ai sensi dell'art. 183 Pt_1
co. 6 n. 1 c.p.c., in cui lo stesso disconosceva “.. le fatture n. 53 del
3.6.2019 e n. 67 del 15.7.2019 nonché i DDT vendita n.ro 1 del 24.5.2019,
n. 290 del 26.6.19, n. 278 del 17.6.2019, n. 273 del 16.6.2019, n. 267 del
pag. 22/28 12.6.2019 e 293 del 27.6.2019, prodotti da controparte, nonché come proprie le firme in calce a detti DDT alla voce destinatario della merce presunta fornita da Soc. Coop. OM D'Oro a r.l. a per Parte_1
non averle mai apposte”).
Né, esclusa la valenza probatoria dei citati DDT, unici documenti in tesi riferibili al , potrebbero valorizzarsi le citate fatture n. 53 del Pt_1
3.6.2019 e n. 67 del 15.7.2019, emesse dalla citata Soc. Coop. OM
D'Oro a r.l. a carico del , concernenti, appunto, la dedotta Pt_1
fornitura di piantine eseguita nel 2019.
Come noto, infatti, le fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale del preteso creditore, non possono, in ipotesi di contestazione da parte dell'assunto debitore del rapporto di fornitura, integrare la prova del titolo negoziale del credito (cfr. ex multis, Cass. civ. Cass. Sez. 6-3, ord. 11 marzo 2011, n. 5915).
D'altra parte, non va nemmeno sottaciuto che, in senso contrario alle ragioni dell'appellata, deponga anche la non corrispondenza tra la somma degli importi oggetto delle tre cambiali in esame, che ascende a complessivi euro 18.750,00, e l'ammontare del presunto credito, oggetto della sopra indicata cessione, pari ad euro 21.702,63.
Inoltre, nemmeno si rinviene in atti documentazione che possa valere a dimostrare l'assunto dell'appellata, secondo cui tale discrasia dipenderebbe dall'essere le cambiali state rilasciate per garantire il saldo. Infatti, l'opposta non allegava, né dimostrava il pagamento, da parte del , di un acconto che potesse in qualche misura Pt_1
pag. 23/28 giustificare la debenza del residuo poi garantito dall'emissione degli effetti cambiari.
Ed ancora, il preteso collegamento delle cambiali al negozio di cessione del credito appare contrastato, per un verso, dalla mancata notificazione dello stesso al e, per l'altro, dalla diversa Pt_1
datazione di tale negozio (che risulta, in base al suo tenore letterale, sottoscritto in data 29.10.2019,) rispetto a quella delle cambiali (che venivano emesse, come detto, il 30.12.2019).
Infine, non priva di rilevanza è anche l'assenza di richieste stragiudiziali di pagamento, rivolte dalla pretesa cessionaria, Soc. Coop.
OM D'Oro, al , in epoca anteriore alla stipula del negozio di Pt_1
cessione.
Le esposte considerazioni inducono, quindi, a ritenere dimostrato l'assunto dell'originario opponente secondo cui, prima del dicembre
2019, alcun rapporto commerciale e/o di fornitura era intercorso tra e la Parte_1 Controparte_1
Posto quanto sin qui premesso, deve, allora, almeno presuntivamente, ritenersi provato, in difetto della causale allegata dall'opposto, il collegamento degli effetti cambiari alla fornitura del 2020, il pagamento della quale, per come dinanzi detto, risulta essere stato pacificamente onorato.
In accoglimento dei primi due motivi di appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve, quindi, in accoglimento dell'opposizione proposta dal , accertarsi che Pt_1 Controparte_2
pag. 24/28 non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'appellante in base alle due cambiali di euro 6.250,00 con scadenza al 30.09.2020 e di euro 6.250,00 con scadenza al 30.08.2020, nonché dell'ulteriore cambiale, emessa contestualmente alle stesse e, quindi, con identica causale, di pari importo con scadenza al 30.10.2020.
§ 10.
Con il terzo motivo di appello il si doleva del capo della Pt_1
sentenza con il quale il Tribunale lo aveva condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c., ritenendo che, in ragione della fondatezza della proposta opposizione, non sussistevano i presupposti della lite temeraria.
§ 11.
L'accoglimento dei primi due motivi giustifica, quale diretta conseguenza, l'accoglimento anche del terzo, dovendosi, per la ritenuta fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, ritenere assente il presupposto di cui all'art. 96 c.p.c..
Per la medesima ragione deve, poi, rigettarsi l'analoga istanza formulata dall'appellata in relazione al giudizio di appello, sul presupposto che la proposizione del gravame integrerebbe, a sua volta, gli estremi della lite temeraria.
§ 12.
In accoglimento della domanda, già proposta in primo grado, in tal senso formulata dall'appellante, deve, altresì, disporsi la condanna pag. 25/28 dell'appellata alla restituzione, in favore del , delle cambiali Pt_1
dinanzi indicate.
§ 13.
L'accoglimento dell'appello impone di rinnovare d'ufficio la regolamentazione delle spese di lite tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
Nel caso di specie, essendosi il giudizio concluso con l'accoglimento della spiegata opposizione, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'odierna appellata.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, considerato il valore di ciascun credito incorporato nel singoli effetti cambiari, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del giudizio di appello per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Carlo
Zannini, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
pag. 26/28 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli atti di precetto ad esso notificati da
[...]
in data 23.11.2020 e in data 16.10.2020 e dichiara Controparte_1
che non ha diritto di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti di in relazione Parte_1
agli effetti cambiari emessi dall'appellante in data 30.12.2019, dell'importo di euro 6.250,00 ciascuno, con scadenza al
30.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020;
b) condanna a restituire i predetti titoli in Controparte_1
favore di;
Parte_1
c) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1
procuratore antistatario, Avv. Carlo Zannini, delle spese processuali che, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
264,00 per esborsi, euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di appello, in euro 382,50 per esborsi, euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 27/28 La bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Tania Maio.
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