Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/06/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3062/2018 R.Gen.Aff.NT.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3062/2018 R.Gen.Aff.NT. assegnata in decisione all'udienza del 14/02/2023 TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, appresentata Parte_1 e difesa dall'Avv. Luca Siniscalchi
, ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio in Napoli alla via Alessandro Scarlatti n.110, in virtù di procura in atti
OPPONENTE E
NTroparte_1 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Manzi
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc).
Conclusioni: all'udienza del 25/2/2025 le parti hanno concluso come da note di udienza. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2018, emesso dal Tribunale di Nola in data 6 marzo 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della NTroparte_1
(qui opposta) della somma di € 16.045,44, oltre interessi e
[...] spese. Tale importo era stato azionato dalla in forza di un NTroparte_1 credito asseritamente derivante da un contratto di servizio di sorveglianza presso la struttura cimiteriale di San Gennaro Vesuviano, sottoscritto dalle parti in data 29 ottobre 2015, e portato da alcune fatture relative ai mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2016.
L'opposizione promossa dalla si fonda su una pluralità di motivi, Parte_1 sia in rito che nel merito.
In via preliminare e processuale, la eccepisce la nullità della Parte_1 costituzione in giudizio della parte opposta, assumendo che non siano state osservate le prescrizioni per il valido deposito telematico degli atti difensivi e dei documenti, che sarebbero stati acquisiti dalla cancelleria anziché trasmessi direttamente dalla difesa di controparte.
Sempre in rito, la solleva l'eccezione di inammissibilità o Parte_1 improcedibilità della domanda di parte opposta, fondata sulla dedotta illegittima parcellizzazione del credito. A sostegno di tale eccezione, la afferma che parte opposta ha ottenuto quattro distinti decreti Parte_1 ingiuntivi (anch'essi opposti) concessi dal Giudice di Pace di Nola in favore della che la opposta aveva già promosso plurime azioni NTroparte_1 giudiziali per crediti inerenti al medesimo rapporto contrattuale. Secondo
l'opponente, tale condotta processuale, posta in essere "in assenza di un effettivo e ponderabile interesse al frazionamento della sua pretesa creditoria", violerebbe i principi di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c. e di lealtà e probità processuale ex art. 88 c.p.c., configurando un abuso del processo sanzionabile con l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (in particolare le sentenze n. 4090 e 4091 del 2017) e altre pronunce. In subordine all'inammissibilità, la chiede che, in caso di rigetto Parte_1 dell'opposizione, non siano riconosciute alla controparte le spese legali relative al presente giudizio.
Nel merito, la contesta la domanda di parte opposta per carenza di Parte_1 prova del diritto azionato. Sostiene che la documentazione prodotta dalla
(fatture e un estratto autentico delle scritture contabili) sia NTroparte_1 insufficiente a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, non avendo tale documentazione valore probatorio nella fase di cognizione piena, soprattutto in presenza di contestazioni. Anche le quattro fotografie prodotte dalla opposta sono ritenute irrilevanti e insufficienti a provare il tipo e la durata dei servizi resi. Le testimonianze raccolte sono parimenti contestate nella loro attendibilità e rilevanza.
In via subordinata nel merito, la contesta l'entità del credito Parte_1 preteso, sostenendo che il corrispettivo pattuito tra le parti non fosse di € 8,00 all'ora più IVA, bensì di € 800,00 mensili, come risulterebbe dalla copia del
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contratto prodotta. Chiede pertanto che, in caso di accoglimento parziale della domanda, l'importo dovuto sia limitato a € 800,00 per i mesi di effettiva esecuzione.
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto NTroparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
NTesta l'eccezione di nullità della propria costituzione, ritenendola infondata e priva di fondamento giuridico.
NTesta la dedotta parcellizzazione del credito, definendola "assoluta pretestuosità". Sostiene che l'eventuale frazionamento non incida sulla legittimità del ricorso per decreto ingiuntivo né sulla fondatezza o ammissibilità della domanda, potendo al più rilevare ai fini della liquidazione delle spese legali. Afferma che non esisterebbe nell'ordinamento un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata e che la proposizione di distinti ricorsi è NT giustificata dalla "necessità della di beneficiare di riti più snelli" per recuperare crediti risalenti. Ribadisce di aver richiesto il decreto ingiuntivo per fatture specifiche non oggetto di altri giudizi.
Afferma di aver fornito rigorosa prova del credito azionato, sostenendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo consente al creditore di fornire tale prova nella fase di cognizione piena. A tal fine, si basa sul contratto, sulle fatture, sulle fotografie che ritraggono una guardia giurata della NTroparte_1 negli uffici della sulla testimonianza raccolta che, a suo dire, Parte_1 confermerebbe l'esistenza del contratto, il numero delle ore lavorative svolte e l'inesistenza di contestazioni sull'operato. NTesta le argomentazioni della sulla inefficacia probatoria delle fatture e delle fotografie, e sulla Parte_1 inattendibilità dei testimoni.
Ribadisce che il corrispettivo pattuito fosse di € 8,00 all'ora più IVA, come indicato nel contratto prodotto, contestando come irragionevole e inadeguato l'importo di € 800,00 mensili sostenuto dall'opponente. Sottolinea che la non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto il minor Parte_1 corrispettivo né di aver contestato le fatture precedentemente alla raccomandata del 14 settembre 2016 o all'opposizione.
All'esito della prima udienza, il Giudice Istruttore aveva rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, rilevando la contestazione sull'effettiva esecuzione del servizio e la mancata prova
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dell'adempimento della prestazione contrattuale, nonché l'ambiguità del contratto prodotto circa l'indicazione del prezzo. Successivamente, è stata ammessa ed esperita la prova testimoniale.
La causa viene dunque dinanzi al Tribunale per la decisione, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica da parte delle difese
Il decreto ingiuntivo va revocato, l'abusivo frazionamento del credito è questione di rito idonea ad assorbire tutte le altre proposte.
La questione dell'abusiva parcellizzazione del credito, oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, ha trovato definizione nei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025.
Secondo l'insegnamento nomofilattico testé richiamato, integra abuso del processo il frazionamento artificioso dell'azione giudiziaria in più giudizi separati aventi ad oggetto crediti derivanti da un unico rapporto sostanziale di durata, ove tale condotta sia posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente ingiustificato aggravio dell'attività processuale.
Affinché possa ritenersi sussistente una parcellizzazione vietata, devono concorrere cumulativamente i seguenti presupposti:
• l'unicità del rapporto contrattuale di base, da cui derivano le pretese azionate;
• l'omogeneità giuridica delle prestazioni oggetto delle domande, tali da poter essere ricondotte al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato;
• la duplicazione o moltiplicazione dell'attività istruttoria necessaria per l'accertamento dei singoli crediti;
• l'assenza di un interesse oggettivo, concreto e apprezzabile alla tutela processuale frazionata.
Nondimeno, il principio di improponibilità dell'azione frazionata incontra un limite nella sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante che giustifichi il ricorso a più giudizi distinti, in particolare nei rapporti di durata caratterizzati da prestazioni periodiche con scadenze differenziate.
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In tale direzione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da ultimo con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 36435 del 29 dicembre 2023 (che richiama sul punto Cass. SU 4090/2017), che non integra parcellizzazione abusiva la proposizione separata di azioni relative a crediti periodici maturati in epoche distinte, qualora sia ravvisabile un interesse concreto del creditore a ottenere tutela per crediti già esigibili, senza dover attendere la maturazione di ulteriori rate future. In tal senso, deve escludersi cittadinanza all'imposizione di una tutela concentrata qualora sia ravvisabile un concreto pregiudizio che il creditore potrebbe subire ove fosse costretto a posticipare la propria azione giudiziaria.
Tale orientamento, peraltro, risulta coerente con il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., che va in ogni caso contemperato con quelli di buona fede e di solidarietà e con la conseguenziale esigenza di concentrazione della tutela. Esso trova ulteriore conferma nell'ordinanza della Corte di Cass. n. 158 del 5 gennaio 2018, che esclude la configurabilità dell'abuso del processo in presenza di un oggettivo e verificabile interesse alla tutela separata delle singole pretese.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, essa segue i criteri generali dettati dall'art. 2697 c.c.: spetta alla parte che eccepisce l'abusiva parcellizzazione dimostrare l'unicità del rapporto e dedurre l'assenza di un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione separata delle domande;
in caso di assenza di deduzione dovrà essere sottoposta la questione al contraddittorio delle parti con gli strumenti dell'art 183 e 101 co II cpc;
essa, in ogni caso, si ritiene implicita nell'eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito (vd. Cass 158/2018 cit. pg. da
6 a 8). A fronte di tale prova compete al creditore allegare e provare l'esistenza di ragioni concrete che giustifichino la frammentazione dell'iniziativa giudiziale. In tal senso, si veda l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 19054 del 5 luglio 2023. In tale arresto è stato puntualizzato che: la presunzione di abusività è tanto maggiore quando i separati giudizi siano azionati a rapporto ormai concluso;
che
<“l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo",
l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di
"identico">>, “come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio” (SU cit.); che, trattandosi non di eccezione in senso stretto ma di mera difesa collegata ad un presupposto di proponibilità della domanda, la sussistenza di
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giudicato sulle domande relative ai crediti azionati in altro e diverso giudizio
è circostanza che ricade nell'onere probatorio del creditore, interessato a contraddire il rilievo dell'improcedibilità.
Le conseguenze processuali dell'accertata illegittimità della parcellizzazione si traducono nella declaratoria di improponibilità della domanda separatamente introdotta, fatta salva la possibilità di una sua riproposizione in forma cumulativa. In ipotesi di formazione del giudicato parziale sulla domanda precedentemente proposta, il giudice è tenuto a decidere la successiva nel merito, con salvezza del principio del contraddittorio. Residua, altresì, la rilevanza del comportamento processuale della parte in sede di regolazione delle spese di lite che possono essere poste anche a carico del creditore vincitore, ai sensi degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c., nonché la rilevabilità d'ufficio della questione.
Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato come il credito azionato in giudizio attenga a un rapporto contrattuale unitario, relativo a prestazioni di vigilanza svolte in più periodi, ma caratterizzate da modalità esecutive omogenee e da una regolamentazione contrattuale costante;
il rapporto di durata si inserisce nella medesima vicenda intesa in senso storico/fenomenologico ed attiene a fatti analoghi (inadempimenti ai pagamenti delle fatture); inoltre, le azioni sono state intraprese a rapporto ormai risolto tra le parti. Nondimeno, la circostanza che i crediti si riferiscano a epoche differenti, con scadenze autonome, non vale di per sé a fondare un interesse concreto e attuale alla proposizione separata delle domande. Il creditore non ha infatti contestato i presupposti fattuali dedotti dall'opponente
(consistenti nella proposizione di plurime domande per la condanna di più crediti derivanti da un rapporto unitario), eccependo la sussistenza di un interesse ad una tutela frazionata in base all'esigenza di beneficiare di riti “più snelli” (vd. memoria di replica dell'opposta: “E' evidente, dunque, che l'avvenuto deposito di distinti ricorsi ex art. 633 e ss. c.p.c. non può che NT trovar origine dalla necessità della di beneficiare di riti più snelli, maggiormente idonei per chi è creditore da anni e da anni attende, invano, la soddisfazione del proprio credito“). Sul punto, si rileva che tutti i giudizi
(quello in esame e quelli avanzati dinanzi al GDP) sono stati introdotti con ricorso monitorio, pertanto non si comprende di quale procedura “più snella” il creditore abbia giovato;
il rilievo è privo di consistenza. Sul punto parte opposta, non deduce né dimostra che in relazione agli altri crediti azionati aveva a disposizione una prova privilegiata, che di per sé giustificherebbe la separazione dei processi per ragioni di speditezza di quello più facilmente istruibile (vd. SU 7299/2025 cit.).
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Né la rilevante datazione dell'esigibilità del credito è circostanza idonea a giustificare la tutela frazionata, anzi proprio la sua esigibilità suggerirebbe di azionarlo insieme ad altro parimenti scaduto, proprio in applicazione dei principi di solidarietà e del giusto processo.
Nemmeno può accogliersi la difesa dell'opposta nella parte in cui rileva che i crediti del presente giudizio non erano stati azionati nei giudizi dinanzi al
GDP: una simile evenienza avrebbe comportato l'applicazione delle disposizioni in materia di litispendenza e continenza tra giudizi proposti dinanzi a giudici diversi (o, se si fosse formato giudicato, il rilievo della relativa eccezione), ma non è idonea ad influire sulla valutazione di illegittima parcellizzazione del credito.
Pertanto, trattandosi di crediti che, seppur distinti, fanno capo ad un medesimo rapporto contrattuale, la prova della cui esecuzione si riferisce a circostanze omogenee e differenti solo per l'arco temporale in cui le prestazioni sono state eseguite, può concludersi che si è al cospetto di un credito omogeneo ed unitario seppur distinto;
parte opposta non ha dimostrato, dal canto suo, la sussistenza di un interesse meritevole di tutela frazionata;
pertanto il credito può dirsi illegittimamente frazionato.
Quanto alle conseguenze di tale accertamento non può essere che adottata pronuncia di inammissibilità, posto che non vi è alcuna prova (il cui onere è a carico del creditore, come sopra chiarito) che sulle domande introdotte con ricorso monitorio dinanzi al GDP si è formato giudicato;
anzi da quanto riferito nella memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte opponente ( Pt_1
non contestata sul punto) le stesse risultano ancora pendenti;
resta salvo
[...] il diritto del creditore a riproporre la domanda in via unitaria, come chiarito dal recente arresto delle SU sopra richiamato.
Per quanto detto la domanda introdotta in via monitoria va dichiarata improponibile, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opposta condannata alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione;
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• revoca il decreto ingiuntivo;
• dichiara improponibile la domanda avanzata da NTroparte_1
• condanna la al pagamento, in favore di NTroparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 5077,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro
145,50 per esborsi, con attribuzione all' avv. Luca Siniscalchi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 08/06/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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